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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1542/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BR PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14991/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Apice - Piazza Della Ricostruzione 1 82021 Apice BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240104005352 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1005/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Apice (BN) e dell'Agenzia della Riscossione di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, in virtù di procura in calce, impugnava la cartella di pagamento n.09720240104005352 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, relativamente ad IMU 2014, per l'importo complessivo di
€ 317,88.
Esponeva l'istante:
- L'opposta cartella riguardava l'asserito mancato pagamento dell'imposta, nell'anno anzidetto, su richiesta del Comune di Apice mediante l'atto n. 547, in realtà mai notificato
- In essa si leggeva che il ruolo ordinario era reso esecutivo soltanto il 25.10.2023 e consegnato il 10.3.2024.
Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità dell'impugnata cartella per carenza di motivazione;
per violazione e falsa applicazione degli art. 42, comma 2, d.p.r. n. 600/73 e mancata indicazione della procedura di calcolo degli interessi
Eccepiva, poi, la decadenza della cartella di pagamento, per inosservanza del termine entro il quale la stessa avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo e/o avrebbe dovuto essere notificata per la prima volta.
Eccepiva, ancora, l'illegittimità dell'opposta cartella per mancata notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 del succitato decreto.
Sosteneva, poi, la mancanza dei presupposti dell'IMU posto che esso istante ed il fratello Nominativo_1, comproprietari dell'immobile, non ne avevano, però, il possesso, in quanto, come risultava dalla querela presentata ai Carabinieri il 27.12,2011, l'abitazione (sottotetto) accertata era utilizzata abusivamente dal tale Nominativo_2, che aveva arbitrariamente chiuso l'accesso.
Solo dopo vari tentavi delle forze dell'ordine, il 24.1.2019, si riusciva nello sgombero dell'immobile con la consegna delle chiavi.
Chiedeva, pertanto, che l'opposta cartella venisse annullata, con il favore delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione, come legalmente rappresentata, che eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Non si costituiva, invece, il Comune di Apice, benché l'atto introduttivo gli fosse stato ritualmente notificato.
3. All'odierna udienza, la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'Agenzia della Riscossione, posto che oggetto dell'impugnativa è proprio un atto impositivo dalla stessa emesso.
2. Venendo ora al 'merito' del ricorso, si osserva che, nella griglia delle dedotte censure, valenza certamente pregiudiziale assume l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'atto presupposto.
La relativa questione ha anche rilievo assorbente, in quanto l'eventuale accoglimento renderebbe superfluo l'esame delle altre eccezioni.
Orbene, la circostanza dell'omessa notifica deve ritenersi pacifica in processo, stante la mancata produzione in atti della relativa prova, anche in ragione dell'assenza dell'Ente impositore, cui spettava l'incombente.
In chiave di pregiudizialità del decisum, l'omessa notifica dell'atto presupposto comporta nullità di quello conseguente.
Ed infatti, in materia di riscossione, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequela procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario.
Ed è per questo che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Sez. 5, ordinanza n. 1144 del 18/01/2018 Rv.
646699–01, sulla scia di Sez.Un., sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254-01).
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e l'accoglimento comporta, eo ipso, l'annullamento dell'opposta cartella.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto Comune e determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
Valide ragioni, connesse all'estraneità dell'Agenzia della Riscossione rispetto alle contestazioni relative alla formazione del ruolo ed alla sua tempistica, inducono a dichiarare compensare le spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposta cartella di pagamento. Condanna il Comune di Apice alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00, oltre accessori di legge. Dichiara compensate le spese nei confronti dell'Agenzia della Riscossione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BR PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14991/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Apice - Piazza Della Ricostruzione 1 82021 Apice BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240104005352 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1005/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Apice (BN) e dell'Agenzia della Riscossione di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, in virtù di procura in calce, impugnava la cartella di pagamento n.09720240104005352 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, relativamente ad IMU 2014, per l'importo complessivo di
€ 317,88.
Esponeva l'istante:
- L'opposta cartella riguardava l'asserito mancato pagamento dell'imposta, nell'anno anzidetto, su richiesta del Comune di Apice mediante l'atto n. 547, in realtà mai notificato
- In essa si leggeva che il ruolo ordinario era reso esecutivo soltanto il 25.10.2023 e consegnato il 10.3.2024.
Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità dell'impugnata cartella per carenza di motivazione;
per violazione e falsa applicazione degli art. 42, comma 2, d.p.r. n. 600/73 e mancata indicazione della procedura di calcolo degli interessi
Eccepiva, poi, la decadenza della cartella di pagamento, per inosservanza del termine entro il quale la stessa avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo e/o avrebbe dovuto essere notificata per la prima volta.
Eccepiva, ancora, l'illegittimità dell'opposta cartella per mancata notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 del succitato decreto.
Sosteneva, poi, la mancanza dei presupposti dell'IMU posto che esso istante ed il fratello Nominativo_1, comproprietari dell'immobile, non ne avevano, però, il possesso, in quanto, come risultava dalla querela presentata ai Carabinieri il 27.12,2011, l'abitazione (sottotetto) accertata era utilizzata abusivamente dal tale Nominativo_2, che aveva arbitrariamente chiuso l'accesso.
Solo dopo vari tentavi delle forze dell'ordine, il 24.1.2019, si riusciva nello sgombero dell'immobile con la consegna delle chiavi.
Chiedeva, pertanto, che l'opposta cartella venisse annullata, con il favore delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione, come legalmente rappresentata, che eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Non si costituiva, invece, il Comune di Apice, benché l'atto introduttivo gli fosse stato ritualmente notificato.
3. All'odierna udienza, la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'Agenzia della Riscossione, posto che oggetto dell'impugnativa è proprio un atto impositivo dalla stessa emesso.
2. Venendo ora al 'merito' del ricorso, si osserva che, nella griglia delle dedotte censure, valenza certamente pregiudiziale assume l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'atto presupposto.
La relativa questione ha anche rilievo assorbente, in quanto l'eventuale accoglimento renderebbe superfluo l'esame delle altre eccezioni.
Orbene, la circostanza dell'omessa notifica deve ritenersi pacifica in processo, stante la mancata produzione in atti della relativa prova, anche in ragione dell'assenza dell'Ente impositore, cui spettava l'incombente.
In chiave di pregiudizialità del decisum, l'omessa notifica dell'atto presupposto comporta nullità di quello conseguente.
Ed infatti, in materia di riscossione, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequela procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario.
Ed è per questo che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Sez. 5, ordinanza n. 1144 del 18/01/2018 Rv.
646699–01, sulla scia di Sez.Un., sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254-01).
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e l'accoglimento comporta, eo ipso, l'annullamento dell'opposta cartella.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto Comune e determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
Valide ragioni, connesse all'estraneità dell'Agenzia della Riscossione rispetto alle contestazioni relative alla formazione del ruolo ed alla sua tempistica, inducono a dichiarare compensare le spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposta cartella di pagamento. Condanna il Comune di Apice alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00, oltre accessori di legge. Dichiara compensate le spese nei confronti dell'Agenzia della Riscossione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno