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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4280/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4280/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORRO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Via Giardini Nord 79 41043 Formigine ITALIA presso il difensore avv. PORRO ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORRO CP_1 C.F._2 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Via Giardini Nord 79 41043 Formigine ITALIA presso il difensore avv. PORRO ALESSANDRO
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.03.2025 (Modena, il 05.11.1986) e Parte_1 CP_1 (San Giovanni in Persiceto, BO, il 08.10.1982) ricorrevano congiuntamente per chiedere la
[...] regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale e conseguente convivenza more uxorio a far data dall'anno 2012, relazione dalla quale sono nate due figlie: (nata a [...], Per_1 il 11.09.2014) e (nata a [...], il [...]), entrambe minorenni. Per_2
Con la fine della relazione sentimentale le parti si rivolgevano al Tribunale per ottenere la regolamentazione delle questioni parentali e patrimoniali nell'interesse delle minori, alle condizioni di cui all'accordo congiunto.
Con decreto, il Giudice fissava la comparizione personale delle parti, ritenendo di dover chiedere chiarimenti alle stesse in punto di modalità di frequentazione padre-figlie.
pagina 1 di 6 All'udienza del 03.06.2025, sentite personalmente le parti, che confermavano le loro intenzioni e precisavano le ragioni poste a fondamento delle modalità indicate, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni delle parti:
Le figlie e resteranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori in ossequio Per_1 Per_2 a quanto disposto dall'art. 155 c.c., come novellato dalla Legge 8 Febbraio 2006, n. 54, con collocazione prevalente presso la madre.
2) Le parti si obbligano a comunicare l'uno all'altro, tempestivamente, eventuali cambi di residenza, ed a tal fine la IG.ra dichiara di essersi già attivata per ottenere il cambio di residenza Parte_1 nel Comune di Modena, in Via Venezuela n 81.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in via condivisa;
essi assumeranno in comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, all'educazione, alla residenza abituale e alla salute delle minori.
4) Le decisioni di questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ogni genitore autonomamente e più precisamente da quello con il quale le minori si troveranno nel dato momento.
5) Il padre potrà avere le figlie con sé il venerdì sera, dalle ore 18:00, prelevandole dall'abitazione materna e, salvo che non sia il week end di propria competenza, riaccompagnandole dalla mamma la mattina successiva, con relativo pernottamento nella di lui residenza.
6) Il padre avrà altresì le minori presso di sé a weekend alternati, ritirandole il venerdì, alle ore 18:00, presso la residenza materna, per poi ivi riaccompagnarle la domenica sera entro dopo cena, entro le 21:00, con pernotto in tali giorni presso la di lui abitazione.
7) È fatto salvo per le parti prevedere di comune accordo diverse modalità di gestione, sempre nell'interesse comune dei genitori e valorizzando i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
8) Le minori resteranno con il padre due settimane, non consecutive, durante le ferie estive, in un periodo da stabilirsi preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno (anni dispari con prima scelta del padre e anni pari con prima scelta della madre); la madre avrà anch'essa diritto di trascorrere due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con le figlie. In questi periodi verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore.
9) Prima della partenza per periodi di vacanza con le figlie, i genitori sono tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui si recheranno così come è fatto obbligo ad entrambi i genitori di fornire sempre la reperibilità all'altro genitore nel caso dovesse essere contattato per qualsiasi necessità riguardanti le minori.
10) Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno metà tempo con la madre e metà tempo con il padre, alternando la settimana di Natale fino alla mattina del 31 dicembre, con quella successiva a partire dal pomeriggio del 31 dicembre fino all'Epifania ed invertendole ogni anno, in modo che i figli trascorrano il giorno di Natale un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
11) Per quanto riguarda le altre festività e ricorrenze diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi gli eventuali ponti se previsti dalla scuola (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, - se non già ricomprese nei periodi feriali prestabiliti e se non cadenti in un sabato o in una domenica), i genitori potranno accordarsi di volta in volta e, in caso di non accordo, avranno diritto a tenere con sé i figli in base al principio dell'alternanza, vale a dire chi li avrà il 25 aprile non li terrà il 1° maggio e così via.
pagina 2 di 6 12) Per i compleanni dei figli, dovrà essere consentito al genitore che non ha il minore presso di sé in quel momento, di partecipare ai festeggiamenti, salvo diverso accordo tra i genitori.
13) In riferimento alle spese ordinarie, il padre si obbliga a corrispondere in favore della madre la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi mensilmente entro il giorno 20 di ogni mese, somma che, a partire dal 30.03.2026, e così a seguire, sarà oggetto di rivalutazione Istat.
14) Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno sostenute dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno, e i ricorrenti dichiarano espressamente di aderire al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, a loro ben noto, che unitamente si allega. Tali spese, qualora non sostenute contemporaneamente da ciascuno di loro per la relativa quota di spettanza, dovranno essere rimborsate al genitore che per primo le abbia anticipate entro il giorno 15 (o il primo giorno lavorativo successivo al 15) del mese successivo a quello nel quale sono state sostenute. Le detrazioni fiscali inerenti alle suddette spese opereranno, come per legge, in ragione del 50% a favore di ciascun genitore.
15) Fermo restando la ripartizione delle spese straordinarie di cui al punto che precede, le parti espressamente convengono che tutti i contributi economici eventualmente erogati a titolo di misure a sostegno dei figli a carico (a titolo esemplificato assegno unico) saranno percepiti nella misura del 50% tra i ricorrenti.
16) Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti extraprovinciali, ivi compreso il luogo in cui le figlie saranno ubicati in detti spostamenti, cosicché l'altro genitore sia tempestivamente informato.
17) I ricorrenti si obbligano reciprocamente ad agevolare i rapporti con le figlie minori, consapevoli di tutti i doveri che loro incombono quali genitori e del diritto delle stesse di crescere in un ambiente sereno e a mantenere e sviluppare rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i genitori;
per quanto non previsto nel presente ricorso e per ogni futura eventuale necessità i genitori si impegnano sin d'ora a prestare la loro collaborazione con la massima lealtà e disponibilità nell'interesse preminente delle minori.
Le spese per l'assistenza legale ricevuta restano a carico delle parti in via solidale
****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse delle figlie minori alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori, anche in ragione dei chiarimenti offerti dalle parti stesse nel corso dell'udienza di comparizione (03.06.2025)
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della prole minorenne (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse delle figlie.
Le parti, infatti, hanno previsto un regime di affidamento condiviso delle minori con collocazione prevalente delle stesse presso la madre, la quale ha dichiarato e confermato – anche nel corso della citata udienza – di essersi già attivata per lo spostamento della residenza anagrafica propria e delle figlie presso il Comune di Modena, in vista di un trasferimento in loco.
La sig.ra ha ribadito la propria intenzione di trasferirsi a Modena, unitamente alle figlie, Parte_1 auspicabilmente entro la fine del luglio 2025, presso la casa della propria madre.
pagina 3 di 6 Tale precisazione non è irrilevante, in quanto giustifica – come precisato dalle stesse parti – le modalità di frequentazione padre-figlie oggetto di calendarizzazione.
I ricorrenti, infatti, hanno previsto – quale calendario di visite minimo, che il padre veda e tenga con sé le minori tutti i venerdì pomeriggio, indicativamente dalle 18.00, fino al sabato mattina, oltre ai weekend alternati dal venerdì alle 18.00 alla domenica sera alle 21.00.
La scelta di non prevedere alcuna frequentazione nel corso della settimana è stata giustificata – dai ricorrenti – proprio in ragione dell'imminente trasferimento delle minori a Modena, nonché dalle difficoltà logistiche e organizzative dettate dagli orari di lavoro del sig. il quale, non solo CP_1 lavora a Castelfranco Emilia, ma è impegnato con il turno lavorativo fino alle 17.00.
Ebbene, la distanza tra il luogo di lavoro del padre e la circostanza che lo stesso finisca il turno dopo che le minori sono uscite da scuola, giustifica, a parere del Tribunale, la scelta dei genitori di garantire una frequentazione padre-figlie tutti i venerdì e a fine settimana alternati.
Il sig. infatti, ha dichiarato: “Io faccio il dipendente in un'azienda metalmeccanica, ma non CP_1 riesco a prenderle da scuola. Io lavoro a Castelfranco Emilia e le bambine vanno a scuola a Modena. Il venerdì io posso recuperare una mezz'ora che mi consente di uscire prima (…) Io solitamente stacco alle 17.00. Il venerdì invece tra le 16.00 e le 16.30” (come da verbale).
Il Tribunale, pertanto, alla luce dei chiarimenti offerti, ritiene di poter accogliere e condividere la calendarizzazione delle visite offerta dai genitori.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore. In particolar modo, il sig. si impegna a versare alla CP_1 madre delle minori la somma complessiva di 300 euro al mese (150 euro per ogni figlia), oltre alla propria quota di Assegno Unico e al 50% delle spese straordinarie.
Su invito del Giudice, infatti, le parti, tenendo conto degli effettivi tempi di frequentazione padre-figlie, si sono dichiarate disponibili a che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, sig.ra
Parte_1
Da ultimo, vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone che le figlie e siano affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in via condivisa;
essi assumeranno in comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, all'educazione, alla residenza abituale e alla salute delle minori.
Le decisioni di questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ogni genitore autonomamente e più precisamente da quello con il quale le minori si troveranno nel dato momento.
pagina 4 di 6 dà atto che le parti si obbligano a comunicare l'uno all'altro, tempestivamente, eventuali cambi di residenza, ed a tal fine la IG.ra dichiara di essersi già attivata per ottenere il cambio di Parte_1 residenza nel Comune di Modena, in Via Venezuela n 81. dà atto e dispone che il padre potrà avere le figlie con sé il venerdì sera, dalle ore 18:00, prelevandole dall'abitazione materna e, salvo che non sia il week end di propria competenza, riaccompagnandole dalla mamma la mattina successiva, con relativo pernottamento nella di lui residenza. dà atto e dispone che il padre avrà altresì le minori presso di sé a weekend alternati, ritirandole il venerdì, alle ore 18:00, presso la residenza materna, per poi ivi riaccompagnarle la domenica sera entro dopo cena, entro le 21:00, con pernotto in tali giorni presso la di lui abitazione.
È fatto salvo per le parti prevedere di comune accordo diverse modalità di gestione, sempre nell'interesse comune dei genitori e valorizzando i tempi di permanenza presso ciascun genitore. dà atto e dispone che le minori resteranno con il padre due settimane, non consecutive, durante le ferie estive, in un periodo da stabilirsi preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno (anni dispari con prima scelta del padre e anni pari con prima scelta della madre); la madre avrà anch'essa diritto di trascorrere due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con le figlie. In questi periodi verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore.
Prima della partenza per periodi di vacanza con le figlie, i genitori sono tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui si recheranno così come è fatto obbligo ad entrambi i genitori di fornire sempre la reperibilità all'altro genitore nel caso dovesse essere contattato per qualsiasi necessità riguardanti le minori.
Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno metà tempo con la madre e metà tempo con il padre, alternando la settimana di Natale fino alla mattina del 31 dicembre, con quella successiva a partire dal pomeriggio del 31 dicembre fino all'Epifania ed invertendole ogni anno, in modo che i figli trascorrano il giorno di Natale un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
Per quanto riguarda le altre festività e ricorrenze diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi gli eventuali ponti se previsti dalla scuola (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, - se non già ricomprese nei periodi feriali prestabiliti e se non cadenti in un sabato o in una domenica), i genitori potranno accordarsi di volta in volta e, in caso di non accordo, avranno diritto a tenere con sé i figli in base al principio dell'alternanza, vale a dire chi li avrà il 25 aprile non li terrà il 1° maggio e così via.
Per i compleanni dei figli, dovrà essere consentito al genitore che non ha il minore presso di sé in quel momento, di partecipare ai festeggiamenti, salvo diverso accordo tra i genitori. dà atto e dispone che il padre si obbliga a corrispondere in favore della madre la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi mensilmente entro il giorno 20 di ogni mese, somma che, a partire dal 30.03.2026, e così a seguire, sarà oggetto di rivalutazione Istat. dà atto e dispone che quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno sostenute dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della
pagina 5 di 6 continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1 dà atto che ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti extraprovinciali, ivi compreso il luogo in cui le figlie saranno ubicati in detti spostamenti, cosicché l'altro genitore sia tempestivamente informato. dà atto che i ricorrenti si obbligano reciprocamente ad agevolare i rapporti con le figlie minori, consapevoli di tutti i doveri che loro incombono quali genitori e del diritto delle stesse di crescere in un ambiente sereno e a mantenere e sviluppare rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i genitori;
per quanto non previsto nel presente ricorso e per ogni futura eventuale necessità i genitori si impegnano sin d'ora a prestare la loro collaborazione con la massima lealtà e disponibilità nell'interesse preminente delle minori.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.07.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4280/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORRO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Via Giardini Nord 79 41043 Formigine ITALIA presso il difensore avv. PORRO ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORRO CP_1 C.F._2 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Via Giardini Nord 79 41043 Formigine ITALIA presso il difensore avv. PORRO ALESSANDRO
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.03.2025 (Modena, il 05.11.1986) e Parte_1 CP_1 (San Giovanni in Persiceto, BO, il 08.10.1982) ricorrevano congiuntamente per chiedere la
[...] regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale e conseguente convivenza more uxorio a far data dall'anno 2012, relazione dalla quale sono nate due figlie: (nata a [...], Per_1 il 11.09.2014) e (nata a [...], il [...]), entrambe minorenni. Per_2
Con la fine della relazione sentimentale le parti si rivolgevano al Tribunale per ottenere la regolamentazione delle questioni parentali e patrimoniali nell'interesse delle minori, alle condizioni di cui all'accordo congiunto.
Con decreto, il Giudice fissava la comparizione personale delle parti, ritenendo di dover chiedere chiarimenti alle stesse in punto di modalità di frequentazione padre-figlie.
pagina 1 di 6 All'udienza del 03.06.2025, sentite personalmente le parti, che confermavano le loro intenzioni e precisavano le ragioni poste a fondamento delle modalità indicate, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni delle parti:
Le figlie e resteranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori in ossequio Per_1 Per_2 a quanto disposto dall'art. 155 c.c., come novellato dalla Legge 8 Febbraio 2006, n. 54, con collocazione prevalente presso la madre.
2) Le parti si obbligano a comunicare l'uno all'altro, tempestivamente, eventuali cambi di residenza, ed a tal fine la IG.ra dichiara di essersi già attivata per ottenere il cambio di residenza Parte_1 nel Comune di Modena, in Via Venezuela n 81.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in via condivisa;
essi assumeranno in comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, all'educazione, alla residenza abituale e alla salute delle minori.
4) Le decisioni di questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ogni genitore autonomamente e più precisamente da quello con il quale le minori si troveranno nel dato momento.
5) Il padre potrà avere le figlie con sé il venerdì sera, dalle ore 18:00, prelevandole dall'abitazione materna e, salvo che non sia il week end di propria competenza, riaccompagnandole dalla mamma la mattina successiva, con relativo pernottamento nella di lui residenza.
6) Il padre avrà altresì le minori presso di sé a weekend alternati, ritirandole il venerdì, alle ore 18:00, presso la residenza materna, per poi ivi riaccompagnarle la domenica sera entro dopo cena, entro le 21:00, con pernotto in tali giorni presso la di lui abitazione.
7) È fatto salvo per le parti prevedere di comune accordo diverse modalità di gestione, sempre nell'interesse comune dei genitori e valorizzando i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
8) Le minori resteranno con il padre due settimane, non consecutive, durante le ferie estive, in un periodo da stabilirsi preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno (anni dispari con prima scelta del padre e anni pari con prima scelta della madre); la madre avrà anch'essa diritto di trascorrere due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con le figlie. In questi periodi verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore.
9) Prima della partenza per periodi di vacanza con le figlie, i genitori sono tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui si recheranno così come è fatto obbligo ad entrambi i genitori di fornire sempre la reperibilità all'altro genitore nel caso dovesse essere contattato per qualsiasi necessità riguardanti le minori.
10) Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno metà tempo con la madre e metà tempo con il padre, alternando la settimana di Natale fino alla mattina del 31 dicembre, con quella successiva a partire dal pomeriggio del 31 dicembre fino all'Epifania ed invertendole ogni anno, in modo che i figli trascorrano il giorno di Natale un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
11) Per quanto riguarda le altre festività e ricorrenze diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi gli eventuali ponti se previsti dalla scuola (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, - se non già ricomprese nei periodi feriali prestabiliti e se non cadenti in un sabato o in una domenica), i genitori potranno accordarsi di volta in volta e, in caso di non accordo, avranno diritto a tenere con sé i figli in base al principio dell'alternanza, vale a dire chi li avrà il 25 aprile non li terrà il 1° maggio e così via.
pagina 2 di 6 12) Per i compleanni dei figli, dovrà essere consentito al genitore che non ha il minore presso di sé in quel momento, di partecipare ai festeggiamenti, salvo diverso accordo tra i genitori.
13) In riferimento alle spese ordinarie, il padre si obbliga a corrispondere in favore della madre la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi mensilmente entro il giorno 20 di ogni mese, somma che, a partire dal 30.03.2026, e così a seguire, sarà oggetto di rivalutazione Istat.
14) Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno sostenute dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno, e i ricorrenti dichiarano espressamente di aderire al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, a loro ben noto, che unitamente si allega. Tali spese, qualora non sostenute contemporaneamente da ciascuno di loro per la relativa quota di spettanza, dovranno essere rimborsate al genitore che per primo le abbia anticipate entro il giorno 15 (o il primo giorno lavorativo successivo al 15) del mese successivo a quello nel quale sono state sostenute. Le detrazioni fiscali inerenti alle suddette spese opereranno, come per legge, in ragione del 50% a favore di ciascun genitore.
15) Fermo restando la ripartizione delle spese straordinarie di cui al punto che precede, le parti espressamente convengono che tutti i contributi economici eventualmente erogati a titolo di misure a sostegno dei figli a carico (a titolo esemplificato assegno unico) saranno percepiti nella misura del 50% tra i ricorrenti.
16) Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti extraprovinciali, ivi compreso il luogo in cui le figlie saranno ubicati in detti spostamenti, cosicché l'altro genitore sia tempestivamente informato.
17) I ricorrenti si obbligano reciprocamente ad agevolare i rapporti con le figlie minori, consapevoli di tutti i doveri che loro incombono quali genitori e del diritto delle stesse di crescere in un ambiente sereno e a mantenere e sviluppare rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i genitori;
per quanto non previsto nel presente ricorso e per ogni futura eventuale necessità i genitori si impegnano sin d'ora a prestare la loro collaborazione con la massima lealtà e disponibilità nell'interesse preminente delle minori.
Le spese per l'assistenza legale ricevuta restano a carico delle parti in via solidale
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Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse delle figlie minori alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori, anche in ragione dei chiarimenti offerti dalle parti stesse nel corso dell'udienza di comparizione (03.06.2025)
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della prole minorenne (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse delle figlie.
Le parti, infatti, hanno previsto un regime di affidamento condiviso delle minori con collocazione prevalente delle stesse presso la madre, la quale ha dichiarato e confermato – anche nel corso della citata udienza – di essersi già attivata per lo spostamento della residenza anagrafica propria e delle figlie presso il Comune di Modena, in vista di un trasferimento in loco.
La sig.ra ha ribadito la propria intenzione di trasferirsi a Modena, unitamente alle figlie, Parte_1 auspicabilmente entro la fine del luglio 2025, presso la casa della propria madre.
pagina 3 di 6 Tale precisazione non è irrilevante, in quanto giustifica – come precisato dalle stesse parti – le modalità di frequentazione padre-figlie oggetto di calendarizzazione.
I ricorrenti, infatti, hanno previsto – quale calendario di visite minimo, che il padre veda e tenga con sé le minori tutti i venerdì pomeriggio, indicativamente dalle 18.00, fino al sabato mattina, oltre ai weekend alternati dal venerdì alle 18.00 alla domenica sera alle 21.00.
La scelta di non prevedere alcuna frequentazione nel corso della settimana è stata giustificata – dai ricorrenti – proprio in ragione dell'imminente trasferimento delle minori a Modena, nonché dalle difficoltà logistiche e organizzative dettate dagli orari di lavoro del sig. il quale, non solo CP_1 lavora a Castelfranco Emilia, ma è impegnato con il turno lavorativo fino alle 17.00.
Ebbene, la distanza tra il luogo di lavoro del padre e la circostanza che lo stesso finisca il turno dopo che le minori sono uscite da scuola, giustifica, a parere del Tribunale, la scelta dei genitori di garantire una frequentazione padre-figlie tutti i venerdì e a fine settimana alternati.
Il sig. infatti, ha dichiarato: “Io faccio il dipendente in un'azienda metalmeccanica, ma non CP_1 riesco a prenderle da scuola. Io lavoro a Castelfranco Emilia e le bambine vanno a scuola a Modena. Il venerdì io posso recuperare una mezz'ora che mi consente di uscire prima (…) Io solitamente stacco alle 17.00. Il venerdì invece tra le 16.00 e le 16.30” (come da verbale).
Il Tribunale, pertanto, alla luce dei chiarimenti offerti, ritiene di poter accogliere e condividere la calendarizzazione delle visite offerta dai genitori.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore. In particolar modo, il sig. si impegna a versare alla CP_1 madre delle minori la somma complessiva di 300 euro al mese (150 euro per ogni figlia), oltre alla propria quota di Assegno Unico e al 50% delle spese straordinarie.
Su invito del Giudice, infatti, le parti, tenendo conto degli effettivi tempi di frequentazione padre-figlie, si sono dichiarate disponibili a che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, sig.ra
Parte_1
Da ultimo, vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone che le figlie e siano affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in via condivisa;
essi assumeranno in comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, all'educazione, alla residenza abituale e alla salute delle minori.
Le decisioni di questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ogni genitore autonomamente e più precisamente da quello con il quale le minori si troveranno nel dato momento.
pagina 4 di 6 dà atto che le parti si obbligano a comunicare l'uno all'altro, tempestivamente, eventuali cambi di residenza, ed a tal fine la IG.ra dichiara di essersi già attivata per ottenere il cambio di Parte_1 residenza nel Comune di Modena, in Via Venezuela n 81. dà atto e dispone che il padre potrà avere le figlie con sé il venerdì sera, dalle ore 18:00, prelevandole dall'abitazione materna e, salvo che non sia il week end di propria competenza, riaccompagnandole dalla mamma la mattina successiva, con relativo pernottamento nella di lui residenza. dà atto e dispone che il padre avrà altresì le minori presso di sé a weekend alternati, ritirandole il venerdì, alle ore 18:00, presso la residenza materna, per poi ivi riaccompagnarle la domenica sera entro dopo cena, entro le 21:00, con pernotto in tali giorni presso la di lui abitazione.
È fatto salvo per le parti prevedere di comune accordo diverse modalità di gestione, sempre nell'interesse comune dei genitori e valorizzando i tempi di permanenza presso ciascun genitore. dà atto e dispone che le minori resteranno con il padre due settimane, non consecutive, durante le ferie estive, in un periodo da stabilirsi preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno (anni dispari con prima scelta del padre e anni pari con prima scelta della madre); la madre avrà anch'essa diritto di trascorrere due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con le figlie. In questi periodi verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore.
Prima della partenza per periodi di vacanza con le figlie, i genitori sono tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui si recheranno così come è fatto obbligo ad entrambi i genitori di fornire sempre la reperibilità all'altro genitore nel caso dovesse essere contattato per qualsiasi necessità riguardanti le minori.
Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno metà tempo con la madre e metà tempo con il padre, alternando la settimana di Natale fino alla mattina del 31 dicembre, con quella successiva a partire dal pomeriggio del 31 dicembre fino all'Epifania ed invertendole ogni anno, in modo che i figli trascorrano il giorno di Natale un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
Per quanto riguarda le altre festività e ricorrenze diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi gli eventuali ponti se previsti dalla scuola (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, - se non già ricomprese nei periodi feriali prestabiliti e se non cadenti in un sabato o in una domenica), i genitori potranno accordarsi di volta in volta e, in caso di non accordo, avranno diritto a tenere con sé i figli in base al principio dell'alternanza, vale a dire chi li avrà il 25 aprile non li terrà il 1° maggio e così via.
Per i compleanni dei figli, dovrà essere consentito al genitore che non ha il minore presso di sé in quel momento, di partecipare ai festeggiamenti, salvo diverso accordo tra i genitori. dà atto e dispone che il padre si obbliga a corrispondere in favore della madre la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi mensilmente entro il giorno 20 di ogni mese, somma che, a partire dal 30.03.2026, e così a seguire, sarà oggetto di rivalutazione Istat. dà atto e dispone che quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno sostenute dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della
pagina 5 di 6 continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1 dà atto che ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti extraprovinciali, ivi compreso il luogo in cui le figlie saranno ubicati in detti spostamenti, cosicché l'altro genitore sia tempestivamente informato. dà atto che i ricorrenti si obbligano reciprocamente ad agevolare i rapporti con le figlie minori, consapevoli di tutti i doveri che loro incombono quali genitori e del diritto delle stesse di crescere in un ambiente sereno e a mantenere e sviluppare rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i genitori;
per quanto non previsto nel presente ricorso e per ogni futura eventuale necessità i genitori si impegnano sin d'ora a prestare la loro collaborazione con la massima lealtà e disponibilità nell'interesse preminente delle minori.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.07.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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