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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4709/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. Ottavio BROCATO nel cui C.F._1 studio a Cefalù, via Prestisimone, n. 2 è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata ad [...] il [...] (C.F.: CP_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
****** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi
****** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
****** MOTIVI DELLA DECISIONE ed hanno contratto matrimonio il 7 ottobre 1982 Parte_1 CP_1 ad OL (NA). Dalla loro unione sono nati il 24 marzo 1984, , il 27 febbraio 1983, e Per_1 Per_2
, l'8 agosto 1990, tutti maggiorenni ed indipendenti. Per_3
******
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 3 aprile 2025 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio. La convenuta, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 7 ottobre 2025 si è presentato il ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. Nessuno è comparso per la resistente. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia della signora , ha autorizzato i coniugi CP_1
a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. è intervenuto.
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(NA) il 5 gennaio 1958 ed , nata ad [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio il 7 ottobre 1982 ad OL (NA), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al P. I S. N. 54 anno 1982;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 ottobre 2025. La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. Ottavio BROCATO nel cui C.F._1 studio a Cefalù, via Prestisimone, n. 2 è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata ad [...] il [...] (C.F.: CP_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
****** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi
****** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
****** MOTIVI DELLA DECISIONE ed hanno contratto matrimonio il 7 ottobre 1982 Parte_1 CP_1 ad OL (NA). Dalla loro unione sono nati il 24 marzo 1984, , il 27 febbraio 1983, e Per_1 Per_2
, l'8 agosto 1990, tutti maggiorenni ed indipendenti. Per_3
******
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 3 aprile 2025 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio. La convenuta, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 7 ottobre 2025 si è presentato il ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. Nessuno è comparso per la resistente. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia della signora , ha autorizzato i coniugi CP_1
a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. è intervenuto.
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(NA) il 5 gennaio 1958 ed , nata ad [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio il 7 ottobre 1982 ad OL (NA), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al P. I S. N. 54 anno 1982;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 ottobre 2025. La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla pagina 2 di 2