CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SOCCI GE MATTEO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3602/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - SA - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249001942411000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi;
Resistente/Appellato: AdER rigetto e subordinatamente compensazione delle spese;
Regione costituita presso la CGT di primo grado di Napoli, non costituita nel ricorso in riassunzione a SA (Rigetto del ricorso con condanna alle spese)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in riassunzione, integrato anche da successiva memoria, Ricorrente_1, riproponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento per euro 552,12 per tassa automobilistica anno 2010; eccepiva l'omessa notifica della cartella con conseguente prescrizione della pretesa (di tre anni); nella memoria evidenziava che anche con le notifiche prospettata dall'ente creditore e dalla riscossione si sarebbe verificata la porescrizione intermedia tra le varie notifiche;
2. nel processo in riassunzione si costituiva l'ADER mentre la Regione non si costituiva;
l'Ader evidenziava la notifica della cartella con il servizio postale alla data del 7 maggio 2015 a mano del familiare, moglie,
Nominativo_1; successivamente veniva notificata intimazione di pagamento il 5 marzo 2018, altra intimazione di pagamento il 2 marzo 2022 e altra, ancora, il 27 aprile 2024 (tenuto conto delle sospensioni ID, nessuna prescrizione è maturata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi con la condanna al pgamento delle spese liquidate come dal dispositivo tenendo presente l'entità del credito e la speditezza dell'iter processuale.
2. Per la rqagione più liquida deve rilevarsi che la pretesa fiscale è prescritta (prescrizione di anni tre); rileva la prescrizione intermedia in quanto tra la notifica dell'atto interruttivo del 5 marzo 2018 e il successivo del
2 marzo 2022 risultano decorsi oltre tre anni;
i tre anni venivano a scadere il 5 marzo 2021 e, quindi, non si applica la sospensione ID ("Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza CO rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra" ass. Sez. 5, 30/06/2025,
n. 17668, Rv. 675166 - 01).
P.Q.M.
accoglie il ricorso. annulla l' atto impugnato e condanna i resistenti al pagamento delle spese in solido di euro 300,00 oltre accessori e rimborso CUT;
spese da distrarsi.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SOCCI GE MATTEO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3602/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - SA - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249001942411000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi;
Resistente/Appellato: AdER rigetto e subordinatamente compensazione delle spese;
Regione costituita presso la CGT di primo grado di Napoli, non costituita nel ricorso in riassunzione a SA (Rigetto del ricorso con condanna alle spese)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in riassunzione, integrato anche da successiva memoria, Ricorrente_1, riproponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento per euro 552,12 per tassa automobilistica anno 2010; eccepiva l'omessa notifica della cartella con conseguente prescrizione della pretesa (di tre anni); nella memoria evidenziava che anche con le notifiche prospettata dall'ente creditore e dalla riscossione si sarebbe verificata la porescrizione intermedia tra le varie notifiche;
2. nel processo in riassunzione si costituiva l'ADER mentre la Regione non si costituiva;
l'Ader evidenziava la notifica della cartella con il servizio postale alla data del 7 maggio 2015 a mano del familiare, moglie,
Nominativo_1; successivamente veniva notificata intimazione di pagamento il 5 marzo 2018, altra intimazione di pagamento il 2 marzo 2022 e altra, ancora, il 27 aprile 2024 (tenuto conto delle sospensioni ID, nessuna prescrizione è maturata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi con la condanna al pgamento delle spese liquidate come dal dispositivo tenendo presente l'entità del credito e la speditezza dell'iter processuale.
2. Per la rqagione più liquida deve rilevarsi che la pretesa fiscale è prescritta (prescrizione di anni tre); rileva la prescrizione intermedia in quanto tra la notifica dell'atto interruttivo del 5 marzo 2018 e il successivo del
2 marzo 2022 risultano decorsi oltre tre anni;
i tre anni venivano a scadere il 5 marzo 2021 e, quindi, non si applica la sospensione ID ("Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza CO rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra" ass. Sez. 5, 30/06/2025,
n. 17668, Rv. 675166 - 01).
P.Q.M.
accoglie il ricorso. annulla l' atto impugnato e condanna i resistenti al pagamento delle spese in solido di euro 300,00 oltre accessori e rimborso CUT;
spese da distrarsi.