Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2025, proposto da
AZIENDA AGRICOLA ZANETTI LUIGI E VITTORIO SOCIETÀ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MONDELEZ ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio eletto presso il suo studio in Savigliano, piazza del Popolo 20;
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
BCC CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Brescia n. 549 del 27 giugno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MO TA S.r.l. e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Agricola ZA UI e IT s.s., produttore di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte, agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Brescia n. 549 del 27 giugno 2023 nella parte in cui, in accoglimento parziale del ricorso del produttore finalizzato ad ottenere l’inibitoria dell’esigibilità delle fideiussioni bancarie costituite in a favore dell’acquirente Kraft OO TA s.p.a. (ora MO TA s.r.l.), a garanzia del prelievo supplementare dovuto all’AGEA per le campagne 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000, ha disposto, quale effetto conformativo, il preventivo ricalcolo del prelievo supplementare da parte di AGEA, mediante l’avvio di apposito procedimento da concludersi nel termine di 120 giorni.
2. Nel ricorso è dedotta la mancata ottemperanza all’effetto conformativo da parte di AGEA, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, inadempimento che ha imposto il rinnovo annuale da parte della ricorrente delle fideiussioni bancarie nell’importo originariamente determinato quale prelievo supplementare, in attesa di un provvedimento di rideterminazione.
3. Si sono costituite in giudizio MO TA s.r.l. e AGEA.
MO TA s.r.l. si è rimessa alla decisione del Tribunale facendo rilevare la sua posizione di soggetto sostanzialmente estraneo alle vicende concernenti il prelievo supplementare comminato all’azienda agricola ricorrente.
AGEA ha depositato in giudizio relazione sui fatti di causa e pertinente documentazione, tra cui “ Istanza di definizione transattiva delle posizioni debitorie pendenti ” presentata in data 24 giugno 2025 all’“ Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ” istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 secondo il meccanismo introdotto dall’art. 10-ter del D.L. n. 69/2023 conv. in l. n. 103/2023 e ss.mm.ii..
4. Con memoria del 31 ottobre 2025 la ricorrente ha chiesto un differimento della trattazione in ragione della pendenza della predetta procedura transattiva, considerato che la definizione del giudizio potrebbe compromettere la possibilità di accedere a detto meccanismo, il quale risulta espressamente riferito, come precisato dal comma 4 dell’art.10-ter, ai contenziosi pendenti.
5. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
6.1. In via preliminare, deve essere affrontata l’istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente.
La stessa non è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis c.p.a. “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza ”. La domanda di rinvio deve fondarsi quindi su “ situazioni eccezionali ”.
La decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.
Nel caso di specie non si rinviene alcuna situazione eccezionale che sia tale da giustificare il rinvio richiesto.
L’istanza di rinvio è stata formulata dalla parte ricorrente sul presupposto che la definizione del presente giudizio potrebbe compromettere la possibilità per la stessa di accedere alla procedura di cui all’art. 10-ter del D.L. n. 69/2023 conv. in l. n. 103/2023 e ss.mm.ii..
Tale assunto non può essere condiviso.
La disposizione in oggetto, infatti, dopo aver previsto al comma 1 l’istituzione di un organismo collegiale “ Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto ”, al successivo comma 4 prevede che “ L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione ”.
Dal dettato normativo emerge con chiarezza che il presupposto per poter accedere alla relativa procedura conciliativa può trovare un insormontabile ostacolo solo nel passaggio in giudicato dell’eventuale decisione intervenuta (o in un’eventuale acquiescenza alla stessa) - e non certo nella decisione in sé – in relazione ad un contenzioso avente ad oggetto il rapporto debitorio principale.
Nel caso di specie, il presente giudizio ha invece ad oggetto la garanzia fideiussoria nel rapporto tra la ricorrente azienda e l’acquirente MO TA s.r.l., che configura un’obbligazione distinta – seppur accessoria – rispetto a quella principale relativa al debito nei confronti di AGEA oggetto di proposta transattiva.
Di conseguenza, la decisione della controversia non impedisce in alcun modo alla parte di accedere alla procedura di cui all’art. 10-ter del D.L. n. 69/2023 conv. in l. n. 103/2023 e ss.mm.ii..
Pertanto, non sussistono i presupposti per poter accogliere l’istanza di rinvio formulata.
6.2. Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.
6.3. Risulta decisivo il fatto che, precedentemente alla notifica del ricorso in ottemperanza, e precisamente in data 24 giugno 2025, l’azienda agricola ricorrente, ha presentato, ai sensi dell’art. 10-ter sopracitato, una “ istanza di definizione in via transattiva delle posizioni debitorie pendenti ”, rivolta all’ “Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, allo scopo, espressamente previsto dal predetto art. 10-ter, “ di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresì l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo ”.
6.4. La presentazione de ll’istanza di composizione transattiva determina l’instaurazione di un procedimento che comprende anche la rideterminazione del prelievo supplementare. Il legislatore ha infatti previsto (v. art. 10-ter comma 3 del D.L. n. 69/2023) un ricalcolo preliminare mediante i criteri di cui all'art. 10-bis commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2023, ossia proprio quelli che devono essere applicati a qualsiasi ipotesi di ricalcolo (v. art. 10-bis comma 12 del D.L. n. 69/2023), e su questa base ha concesso, tramite la proposta transattiva dell’organismo collegiale, una sostanziale riduzione del prelievo dovuto e il dimezzamento degli interessi .
Tutto questo assorbe l’obbligo di ricalcolo scaturente dall’effetto conformativo delle sentenze del giudice amministrativo, dovendosi ritenere la posizione debitoria dei produttori attratta, per libera scelta degli stessi, una volta che sia stata presentata la relativa istanza all’organismo collegiale, nell’ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina.
6.5. Tale sopravvenienza normativa, pertanto, incide anche sul ricalcolo disposto quale effetto conformativo della sentenza del T.A.R. Brescia n. 549 del 27 giugno 2023, di cui si chiede l’ottemperanza, trasferendolo ex lege nelle forme dell’art. 10-ter del D.L. n. 69/2023.
Alla luce di ciò, nessun inadempimento al dovere di rideterminare il prelievo supplementare anche ai fini dell’esigibilità della garanzia fideiussoria può configurarsi in capo ad AGEA, dovendosi ritenere tale obbligo in corso di adempimento, seppure tramite diverso meccanismo procedimentale.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. In ragione delle peculiarità della vicenda, anche con riferimento alle questioni interpretative coinvolte, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU ED, Presidente
AN EL, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | AU ED |
IL SEGRETARIO