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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5347 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10415/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 127 TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE
Oggi 4 dicembre 2025 il Giudice, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto depositato, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinchè sia comunicata alle parti.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 10415/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10415/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Geri, del Foro di Brescia
-ATTORE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
FR Negrini, del Foro di Brescia
-CONVENUTO- con la chiamata in causa di
(già (P. IVA ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni
Molinari, del Foro di Brescia
-TERZA CHIAMATA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha convenuto in giudizio invocandone la responsabilità Parte_1 CP_1 risarcitoria ai sensi degli artt. 2052 e 2043 c.c.
L'attore ha allegato di essere stato morso al volto dal cane di proprietà del figlio, riportando lesioni fisiche.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, non ha negato tale circostanza, limitandosi a chiamare in causa la compagnia assicuratrice (già Controparte_2 Controparte_3
, con la quale aveva contratto polizza per la r.c., per essere manlevato in caso di
[...] condanna.
Quest'ultima si è costituita in giudizio e ha contestato sia l'an che il quantum debeatur. Inoltre, ha eccepito l'inoperatività della garanzia, stante l'assenza del rapporto di terzietà tra assicurato e danneggiato, così come previsto dalle condizioni di polizza.
La causa, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., è stata istruita mediante l'escussione di un teste e c.t.u. medico-legale.
All'esito di tali attività è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
3 *** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Al fine di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni invocato in via principale dall'attore occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla disciplina di cui all'art. 2052
c.c.
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “in tema di danno cagionato da animali, ai sensi dell'articolo 2052 cod. civ., la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dalla suddetta norma, è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che, per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e "in toto", a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero”
(Cass. civ., Sez. III, 19.3.2007, n. 6454).
Quanto all'individuazione del soggetto responsabile, è stato precisato che “normalmente la responsabilità grava sul proprietario, perché questi "fa uso" dell'animale. Perché la responsabilità gravi su altro soggetto occorre anzitutto, che il proprietario, giuridicamente o di fatto si sia spogliato di detta facoltà di "far uso" dell'animale, trasferendola ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a "far uso" dell'animale, sia pure tramite un terzo, e, quindi, egli abbia ingerenza nel governo dell'animale, poiché la responsabilità per danni cagionati da animali è solo espressione del principio ubi commoda, ibi et incommoda (Cass. 30.11.1977, n. 5226), il responsabile del danno rimane pur sempre il proprietario” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 4/12/1998, Rv.
521403 - 01). La responsabilità del terzo, dunque, essendo alternativa, presuppone l'utilizzo dell'animale per un interesse autonomo rispetto a quello del proprietario (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 12/9/2000, n. 12025).
Oggetto di indagine è stato anche il tema relativo al riparto degli oneri probatori: “la responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 15/4/2010, Rv. 612454 - 01).
4 Infine, quanto alla riconducibilità della colpa esclusiva del danneggiato nella nozione di
'caso fortuito', si è osservato che “in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l'art.
2052 cod. civ. stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso fortuito. In questo è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante” (Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 1400 del 23/2/1983, Rv. 426218 - 01).
2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che l'attore ha adempiuto all'unico onere probatorio che su di lui gravava, vale a dire dimostrare l'esistenza del nesso di causa tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.
A tal fine, si osserva che il convenuto non ha negato la verificazione dell'evento, né la propria responsabilità per l'accaduto, in quanto proprietario del cane di razza pitbull (come risulta anche dalla documentazione presente in atti - cfr. doc. 1 fasc. conv.).
Anche la teste compagna convivente dell'attore e presente al Testimone_1 momento del fatto, ha confermato l'evento: “Sul capo 1 di parte attrice e sul capo 2 di parte convenuta: confermo che il 22.1.2021 mi sono recata a casa di con mia figlia e il cane Parte_1 del mio compagno, ci siamo fermate a pranzo. Eravamo noi tre e il cane. Sul capo 4: quando stavamo per andare via il cane è saltato in faccia al sig. non è saltato per mordere ma Parte_1 comunque si è attaccato al labbro. Il sig. era in posizione eretta. Il cane è saltato all'improvviso Pt_1 addosso al sig. A domanda avv. Molinari: il cane era libero, non era al guinzaglio. Eravamo Pt_1 ancora all'interno dell'abitazione” (verbale ud. 23.5.2024).
Viceversa, non si ravvisa alcun profilo di addebito colposo in capo all'attore né ricorre l'ipotesi del caso fortuito. Quest'ultimo, come visto, consiste nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità; in altri termini, esso deve consistere in un comportamento cosciente in grado di assorbire l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante.
D'altro canto, le contestazioni mosse sul punto dalla terza chiamata, oltre a essere state solo genericamente formulate, sono rimaste sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, così fermandosi allo stadio della mera allegazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve essere condannato ai sensi dell'art. CP_1
2052 c.c. a risarcire i danni patiti da così come quantificati nel prosieguo. Parte_1
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5 § 3. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subiti dall'attore.
3.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia. In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (nel caso in esame, quelle recenti del 2024) (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770;
Cass. civ., Sez. III, 11.5.2012, n. 7272).
Tenuto conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla c.t.u. medico-legale, rispetto alla quale nessuna osservazione è stata formulata dai consulenti di parte (cfr. pagg.
8, 9 relaz. finale), possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 5: € 575,00
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 12: € 1.035,00
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 30: € 1.725,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 30: € 862,50
- postumi di natura permanente, che la c.t.u. ha stimato pari al 7% e che, tenendo conto dell'età del danneggiato alla data della loro stabilizzazione (64 anni;
cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza
n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 10.021,00.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Le tabelle di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale composto dal
'punto di danno biologico' e da una componente ulteriore aggiuntiva indicata in termini percentuali. Nella relazione di accompagnamento viene chiarito che il primo è da intendersi quale 'danno biologico standard' (id est, lesione all'integrità psico-fisica), mentre la seconda
è da intendersi quale danno morale (id est, sofferenza soggettiva).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria, ricomprende le due distinte voci di danno biologico, quale compromissione degli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 2020).
Entrambe tali voci, tuttavia, devono essere allegate e provate.
6 La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che l'attore ha l'onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato
è onerato di una puntuale allegazione di quei 'fatti' in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima, ecc.).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che l'attore ha compiutamente allegato il danno biologico permanente, il quale risulta dimostrato dalla documentazione medica prodotta nonché dalle risultanze della C.T.U. medico-legale.
Viceversa, il danno morale non è stato in alcun modo allegato.
Mancando del tutto la tempestiva allegazione di un danno morale patito, e non essendo sufficiente il suo solo richiamo nelle conclusioni, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi pertanto liquidare solo la componente di danno biologico permanente.
Né possono supplire le considerazioni svolte dalla C.T.U., verosimilmente sulla scorta del quesito standard, laddove ha indicato il 'grado di sofferenza', non potendo tale indicazione rimediare al difetto di allegazione e tempestiva domanda della componente morale da parte dell'attore.
Analoghe considerazioni valgono per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, dal momento che, anche in questo caso, l'importo base previsto dalle tabelle di Milano (€
115,00/die per inabilità assoluta) ricomprende anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore.
Tuttavia, in questo caso l'attore ha allegato le sofferenze patite nel corso di tale periodo (cfr. punto 4, pag. 2 citaz.), le quali integrano idonee circostanze di fatto alla base del ragionamento presuntivo. Motivo per il quale il danno biologico temporaneo per un giorno di invalidità temporanea assoluta può essere calcolato nell'importo di € 115,00 (€ 84,00 a titolo di danno biologico temporaneo e € 31,00 a titolo di danno morale temporaneo).
Infine, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno.
La Corte Suprema di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico-relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
7 Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti (in giurisprudenza cfr. Corte d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n. 1788).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attore dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 14.218,50 (A) in moneta attuale.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 14.218,50 devalutata all'epoca del fatto (22.1.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 22.1.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di parte attrice avente a oggetto il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Di recente, la Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2023, n. 19063) ha chiarito che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Pertanto, una volta ritenuto applicabile, in via presuntiva, il criterio degli interessi legali, sarebbe stato onere di parte attrice valorizzare un diverso saggio degli interessi compensativi, in ipotesi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso;
in altri termini, avrebbe dovuto
8 argomentare e dimostrare di aver sofferto un danno patrimoniale di maggiore entità. Prova che, viceversa, non è stata in alcun modo fornita.
3.2 Il danno patrimoniale è rappresentato dall'esborso per spese mediche e di cura documentate in atti, pari a € 318,80 (B), così come richiesto dallo stesso attore.
Infatti, l'importo indicato dalla c.t.u. a pag. 7 della relazione finale deve essere decurtato di
€ 17,90, dal momento che tale somma è stata erroneamente conteggiata due volte.
L'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo (cfr. quanto osservato al § 3.1 per l'inapplicabilità dell'art. 1284, co 4 c.c.).
3.3 Il danno complessivamente patito dall'attore è pari alla somma di (A) + (B), vale a dire €
14.537,30.
In conclusione, deve essere condannato al risarcimento in favore di CP_1 Pt_1 dei danni patiti per l'importo complessivo di € 14.537,30, oltre accessori da calcolarsi
[...] come indicato nei § 3.1 e 3.2.
3.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
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§ 4. Parte convenuta ha chiamato in giudizio la compagnia assicuratrice (già CP_2
) al fine di essere tenuta indenne in caso di condanna al risarcimento dei danni CP_3 chiesti dall'attore, in forza di polizza per la responsabilità civile.
Quest'ultima ha eccepito l'inoperatività della garanzia, dal momento che non sussisterebbe il rapporto di terzietà tra assicurato e danneggiato, così come previsto dalle condizioni di polizza.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione sollevata dalla terza chiamata non sia fondata.
L'art.
3.2 delle Condizioni di Assicurazione (cfr. doc. 4 fasc. ), rubricato 'Esclusioni e CP_2 delimitazioni' così dispone: “Non sono considerati terzi ai fini delle garanzie di cui al presente
Settore: […] b) i figli ed i genitori dell'Assicurato come descritto all'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazioni, nonché i familiari con essi conviventi”.
A sua volta, l'art. 3.1 (rubricato 'Oggetto dell'assicurazione') prevede quanto segue: “La
Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato inteso come: . il Contraente, il coniuge convivente od
9 il convivente more-uxorio; . i componenti il suo nucleo famigliare purchè conviventi nella medesima ubicazione […];”.
Alla luce del combinato disposto di tali articoli, e in particolare del rimando all'art.
3.1 contenuto nell'art. 3.2, si ritiene che non debbano essere considerati terzi solo i figli e i genitori dell'assicurato con lui conviventi. Infatti, il dato rilevante ai fini della nozione di assicurato è proprio quello della convivenza. Diversamente opinando si rischierebbe di allargare a dismisura il novero dei soggetti esclusi dalla garanzia assicurativa, peraltro sulla base del solo dato formale del legame di parentela, in contrasto con altre previsioni contrattuali che invece danno rilevanza al dato sostanziale (cfr. ad esempio art.
3.2 lett. c, relativo ai dipendenti dell'assicurato in occasione del lavoro o servizio).
Nel caso in esame, l'attore pacificamente non conviveva con il figlio, motivo per il quale deve ritenersi operante la garanzia.
In definitiva, deve essere condannata a tenere indenne da CP_2 CP_1 quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza.
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§ 5. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
5.1 Nel rapporto tra l'attore e il convenuto le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di quest'ultimo (mentre la sola riduzione del quantum rispetto a quanto richiesto dall'attore non può giustificare una loro compensazione - cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum. Valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, medi per quella istruttoria.
In relazione alla nota spese depositata dall'attore, si osserva quanto segue:
- non può essere riconosciuta la voce 'spese negoziazione obbligatoria'.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue: “le spese sostenute anteriormente al ricorso sono, infatti, esborsi diversi e non sovrapponibili a quelli rappresentati dalle spese giudiziali in senso stretto (quelle cioè affrontate per l'instaurazione della causa e per l'assistenza e la difesa nel corso della stessa) […] Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, «in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa […] «Da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
10 d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie» […] «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017).
Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande» (così, in motivazione, Cass. Sez. U 10 luglio 2017, n. 16990)” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
24481 del 4/11/2020, Rv. 659763 - 02).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che l'attore non ha proposto tale domanda nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, tempestivamente;
- non possono essere riconosciute le spese 'formazione e deposito fascicolo telematico'
e 'consultazioni cliente', in quanto non documentate o comunque ricomprese in quelle già liquidate;
- le spese di notifica documentate sono pari a € 18,50.
5.2 deve essere condannata a rimborsare al convenuto le spese CP_2 CP_1 di chiamata in causa (cfr. i chiarimenti forniti da Cass civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del
16/02/2024, Rv. 670137 - 01), stante la soccombenza dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum e delle difese svolte in relazione ad essa.
5.3 Infine, le spese della C.T.U. medico-legale nei rapporti interni alle parti devono essere poste definitivamente a carico di , quale compagnia assicuratrice del convenuto CP_2 risultato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
11 - dichiara tenuto e condanna al risarcimento in favore di CP_1 Pt_1 ei danni patiti per l'importo di € 14.537,30, oltre accessori da calcolarsi come
[...] da parte motiva;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di CP_1 Parte_1 lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.380,00 per compensi, € 282,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA sole se dovuta e come per legge;
- dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_2 [...] da quanto quest'ultimo avrà versato a per capitale, interessi CP_1 Parte_1
e spese in esecuzione della presente sentenza;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese Controparte_2 CP_1 di chiamata in causa che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA solo se dovuta e come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di
Controparte_2
Brescia, 4 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 127 TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE
Oggi 4 dicembre 2025 il Giudice, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto depositato, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinchè sia comunicata alle parti.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 10415/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10415/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Geri, del Foro di Brescia
-ATTORE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
FR Negrini, del Foro di Brescia
-CONVENUTO- con la chiamata in causa di
(già (P. IVA ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni
Molinari, del Foro di Brescia
-TERZA CHIAMATA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha convenuto in giudizio invocandone la responsabilità Parte_1 CP_1 risarcitoria ai sensi degli artt. 2052 e 2043 c.c.
L'attore ha allegato di essere stato morso al volto dal cane di proprietà del figlio, riportando lesioni fisiche.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, non ha negato tale circostanza, limitandosi a chiamare in causa la compagnia assicuratrice (già Controparte_2 Controparte_3
, con la quale aveva contratto polizza per la r.c., per essere manlevato in caso di
[...] condanna.
Quest'ultima si è costituita in giudizio e ha contestato sia l'an che il quantum debeatur. Inoltre, ha eccepito l'inoperatività della garanzia, stante l'assenza del rapporto di terzietà tra assicurato e danneggiato, così come previsto dalle condizioni di polizza.
La causa, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., è stata istruita mediante l'escussione di un teste e c.t.u. medico-legale.
All'esito di tali attività è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Al fine di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni invocato in via principale dall'attore occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla disciplina di cui all'art. 2052
c.c.
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “in tema di danno cagionato da animali, ai sensi dell'articolo 2052 cod. civ., la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dalla suddetta norma, è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che, per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e "in toto", a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero”
(Cass. civ., Sez. III, 19.3.2007, n. 6454).
Quanto all'individuazione del soggetto responsabile, è stato precisato che “normalmente la responsabilità grava sul proprietario, perché questi "fa uso" dell'animale. Perché la responsabilità gravi su altro soggetto occorre anzitutto, che il proprietario, giuridicamente o di fatto si sia spogliato di detta facoltà di "far uso" dell'animale, trasferendola ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a "far uso" dell'animale, sia pure tramite un terzo, e, quindi, egli abbia ingerenza nel governo dell'animale, poiché la responsabilità per danni cagionati da animali è solo espressione del principio ubi commoda, ibi et incommoda (Cass. 30.11.1977, n. 5226), il responsabile del danno rimane pur sempre il proprietario” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 4/12/1998, Rv.
521403 - 01). La responsabilità del terzo, dunque, essendo alternativa, presuppone l'utilizzo dell'animale per un interesse autonomo rispetto a quello del proprietario (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 12/9/2000, n. 12025).
Oggetto di indagine è stato anche il tema relativo al riparto degli oneri probatori: “la responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 15/4/2010, Rv. 612454 - 01).
4 Infine, quanto alla riconducibilità della colpa esclusiva del danneggiato nella nozione di
'caso fortuito', si è osservato che “in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l'art.
2052 cod. civ. stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso fortuito. In questo è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante” (Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 1400 del 23/2/1983, Rv. 426218 - 01).
2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che l'attore ha adempiuto all'unico onere probatorio che su di lui gravava, vale a dire dimostrare l'esistenza del nesso di causa tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.
A tal fine, si osserva che il convenuto non ha negato la verificazione dell'evento, né la propria responsabilità per l'accaduto, in quanto proprietario del cane di razza pitbull (come risulta anche dalla documentazione presente in atti - cfr. doc. 1 fasc. conv.).
Anche la teste compagna convivente dell'attore e presente al Testimone_1 momento del fatto, ha confermato l'evento: “Sul capo 1 di parte attrice e sul capo 2 di parte convenuta: confermo che il 22.1.2021 mi sono recata a casa di con mia figlia e il cane Parte_1 del mio compagno, ci siamo fermate a pranzo. Eravamo noi tre e il cane. Sul capo 4: quando stavamo per andare via il cane è saltato in faccia al sig. non è saltato per mordere ma Parte_1 comunque si è attaccato al labbro. Il sig. era in posizione eretta. Il cane è saltato all'improvviso Pt_1 addosso al sig. A domanda avv. Molinari: il cane era libero, non era al guinzaglio. Eravamo Pt_1 ancora all'interno dell'abitazione” (verbale ud. 23.5.2024).
Viceversa, non si ravvisa alcun profilo di addebito colposo in capo all'attore né ricorre l'ipotesi del caso fortuito. Quest'ultimo, come visto, consiste nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità; in altri termini, esso deve consistere in un comportamento cosciente in grado di assorbire l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante.
D'altro canto, le contestazioni mosse sul punto dalla terza chiamata, oltre a essere state solo genericamente formulate, sono rimaste sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, così fermandosi allo stadio della mera allegazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve essere condannato ai sensi dell'art. CP_1
2052 c.c. a risarcire i danni patiti da così come quantificati nel prosieguo. Parte_1
*** ** ***
5 § 3. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subiti dall'attore.
3.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia. In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (nel caso in esame, quelle recenti del 2024) (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770;
Cass. civ., Sez. III, 11.5.2012, n. 7272).
Tenuto conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla c.t.u. medico-legale, rispetto alla quale nessuna osservazione è stata formulata dai consulenti di parte (cfr. pagg.
8, 9 relaz. finale), possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 5: € 575,00
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 12: € 1.035,00
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 30: € 1.725,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 30: € 862,50
- postumi di natura permanente, che la c.t.u. ha stimato pari al 7% e che, tenendo conto dell'età del danneggiato alla data della loro stabilizzazione (64 anni;
cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza
n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 10.021,00.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Le tabelle di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale composto dal
'punto di danno biologico' e da una componente ulteriore aggiuntiva indicata in termini percentuali. Nella relazione di accompagnamento viene chiarito che il primo è da intendersi quale 'danno biologico standard' (id est, lesione all'integrità psico-fisica), mentre la seconda
è da intendersi quale danno morale (id est, sofferenza soggettiva).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria, ricomprende le due distinte voci di danno biologico, quale compromissione degli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 2020).
Entrambe tali voci, tuttavia, devono essere allegate e provate.
6 La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che l'attore ha l'onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato
è onerato di una puntuale allegazione di quei 'fatti' in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima, ecc.).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che l'attore ha compiutamente allegato il danno biologico permanente, il quale risulta dimostrato dalla documentazione medica prodotta nonché dalle risultanze della C.T.U. medico-legale.
Viceversa, il danno morale non è stato in alcun modo allegato.
Mancando del tutto la tempestiva allegazione di un danno morale patito, e non essendo sufficiente il suo solo richiamo nelle conclusioni, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi pertanto liquidare solo la componente di danno biologico permanente.
Né possono supplire le considerazioni svolte dalla C.T.U., verosimilmente sulla scorta del quesito standard, laddove ha indicato il 'grado di sofferenza', non potendo tale indicazione rimediare al difetto di allegazione e tempestiva domanda della componente morale da parte dell'attore.
Analoghe considerazioni valgono per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, dal momento che, anche in questo caso, l'importo base previsto dalle tabelle di Milano (€
115,00/die per inabilità assoluta) ricomprende anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore.
Tuttavia, in questo caso l'attore ha allegato le sofferenze patite nel corso di tale periodo (cfr. punto 4, pag. 2 citaz.), le quali integrano idonee circostanze di fatto alla base del ragionamento presuntivo. Motivo per il quale il danno biologico temporaneo per un giorno di invalidità temporanea assoluta può essere calcolato nell'importo di € 115,00 (€ 84,00 a titolo di danno biologico temporaneo e € 31,00 a titolo di danno morale temporaneo).
Infine, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno.
La Corte Suprema di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico-relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
7 Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti (in giurisprudenza cfr. Corte d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n. 1788).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attore dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 14.218,50 (A) in moneta attuale.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 14.218,50 devalutata all'epoca del fatto (22.1.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 22.1.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di parte attrice avente a oggetto il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Di recente, la Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2023, n. 19063) ha chiarito che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Pertanto, una volta ritenuto applicabile, in via presuntiva, il criterio degli interessi legali, sarebbe stato onere di parte attrice valorizzare un diverso saggio degli interessi compensativi, in ipotesi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso;
in altri termini, avrebbe dovuto
8 argomentare e dimostrare di aver sofferto un danno patrimoniale di maggiore entità. Prova che, viceversa, non è stata in alcun modo fornita.
3.2 Il danno patrimoniale è rappresentato dall'esborso per spese mediche e di cura documentate in atti, pari a € 318,80 (B), così come richiesto dallo stesso attore.
Infatti, l'importo indicato dalla c.t.u. a pag. 7 della relazione finale deve essere decurtato di
€ 17,90, dal momento che tale somma è stata erroneamente conteggiata due volte.
L'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo (cfr. quanto osservato al § 3.1 per l'inapplicabilità dell'art. 1284, co 4 c.c.).
3.3 Il danno complessivamente patito dall'attore è pari alla somma di (A) + (B), vale a dire €
14.537,30.
In conclusione, deve essere condannato al risarcimento in favore di CP_1 Pt_1 dei danni patiti per l'importo complessivo di € 14.537,30, oltre accessori da calcolarsi
[...] come indicato nei § 3.1 e 3.2.
3.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
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§ 4. Parte convenuta ha chiamato in giudizio la compagnia assicuratrice (già CP_2
) al fine di essere tenuta indenne in caso di condanna al risarcimento dei danni CP_3 chiesti dall'attore, in forza di polizza per la responsabilità civile.
Quest'ultima ha eccepito l'inoperatività della garanzia, dal momento che non sussisterebbe il rapporto di terzietà tra assicurato e danneggiato, così come previsto dalle condizioni di polizza.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione sollevata dalla terza chiamata non sia fondata.
L'art.
3.2 delle Condizioni di Assicurazione (cfr. doc. 4 fasc. ), rubricato 'Esclusioni e CP_2 delimitazioni' così dispone: “Non sono considerati terzi ai fini delle garanzie di cui al presente
Settore: […] b) i figli ed i genitori dell'Assicurato come descritto all'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazioni, nonché i familiari con essi conviventi”.
A sua volta, l'art. 3.1 (rubricato 'Oggetto dell'assicurazione') prevede quanto segue: “La
Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato inteso come: . il Contraente, il coniuge convivente od
9 il convivente more-uxorio; . i componenti il suo nucleo famigliare purchè conviventi nella medesima ubicazione […];”.
Alla luce del combinato disposto di tali articoli, e in particolare del rimando all'art.
3.1 contenuto nell'art. 3.2, si ritiene che non debbano essere considerati terzi solo i figli e i genitori dell'assicurato con lui conviventi. Infatti, il dato rilevante ai fini della nozione di assicurato è proprio quello della convivenza. Diversamente opinando si rischierebbe di allargare a dismisura il novero dei soggetti esclusi dalla garanzia assicurativa, peraltro sulla base del solo dato formale del legame di parentela, in contrasto con altre previsioni contrattuali che invece danno rilevanza al dato sostanziale (cfr. ad esempio art.
3.2 lett. c, relativo ai dipendenti dell'assicurato in occasione del lavoro o servizio).
Nel caso in esame, l'attore pacificamente non conviveva con il figlio, motivo per il quale deve ritenersi operante la garanzia.
In definitiva, deve essere condannata a tenere indenne da CP_2 CP_1 quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza.
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§ 5. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
5.1 Nel rapporto tra l'attore e il convenuto le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di quest'ultimo (mentre la sola riduzione del quantum rispetto a quanto richiesto dall'attore non può giustificare una loro compensazione - cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum. Valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, medi per quella istruttoria.
In relazione alla nota spese depositata dall'attore, si osserva quanto segue:
- non può essere riconosciuta la voce 'spese negoziazione obbligatoria'.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue: “le spese sostenute anteriormente al ricorso sono, infatti, esborsi diversi e non sovrapponibili a quelli rappresentati dalle spese giudiziali in senso stretto (quelle cioè affrontate per l'instaurazione della causa e per l'assistenza e la difesa nel corso della stessa) […] Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, «in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa […] «Da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
10 d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie» […] «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017).
Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande» (così, in motivazione, Cass. Sez. U 10 luglio 2017, n. 16990)” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
24481 del 4/11/2020, Rv. 659763 - 02).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che l'attore non ha proposto tale domanda nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, tempestivamente;
- non possono essere riconosciute le spese 'formazione e deposito fascicolo telematico'
e 'consultazioni cliente', in quanto non documentate o comunque ricomprese in quelle già liquidate;
- le spese di notifica documentate sono pari a € 18,50.
5.2 deve essere condannata a rimborsare al convenuto le spese CP_2 CP_1 di chiamata in causa (cfr. i chiarimenti forniti da Cass civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del
16/02/2024, Rv. 670137 - 01), stante la soccombenza dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum e delle difese svolte in relazione ad essa.
5.3 Infine, le spese della C.T.U. medico-legale nei rapporti interni alle parti devono essere poste definitivamente a carico di , quale compagnia assicuratrice del convenuto CP_2 risultato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
11 - dichiara tenuto e condanna al risarcimento in favore di CP_1 Pt_1 ei danni patiti per l'importo di € 14.537,30, oltre accessori da calcolarsi come
[...] da parte motiva;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di CP_1 Parte_1 lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.380,00 per compensi, € 282,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA sole se dovuta e come per legge;
- dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_2 [...] da quanto quest'ultimo avrà versato a per capitale, interessi CP_1 Parte_1
e spese in esecuzione della presente sentenza;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese Controparte_2 CP_1 di chiamata in causa che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA solo se dovuta e come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di
Controparte_2
Brescia, 4 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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