Art. 20.
Al personale della scuola esonerato dal servizio ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249 , sono corrisposte, a decorrere dal 1 luglio 1972 e fino al 31 agosto 1973, le indennita' di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 483 , e i compensi di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 .
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 483 , si applica fino al 31 agosto 1973 anche al personale direttivo e docente della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell' articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 .
Al personale della scuola esonerato dal servizio ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249 , sono corrisposte, a decorrere dal 1 luglio 1972 e fino al 31 agosto 1973, le indennita' di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 483 , e i compensi di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 .
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 483 , si applica fino al 31 agosto 1973 anche al personale direttivo e docente della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell' articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 .