Sentenza 15 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00478/2026REG.PROV.COLL.
N. 04391/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4391 del 2024, proposto dalla società SF Ag s.a.s. di OR EN & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Camisano Vicentino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso lo studio ED AF in Roma, via G. Borsi n. 4;
la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 269 del 15 febbraio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camisano Vicentino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere CH TI e lette le istanze di passaggio in decisione della causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società SF s.p.a. avverso la sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 269 del 15 febbraio 2024 che ha respinto il ricorso ex art. 29 c.p.a. proposto da quest’ultima avverso il diniego al nulla osta all’insediamento in area agricola di una diversa ditta in qualità di eventuale locataria di parte dello stabilimento dell’appellante.
2. Si premettono i fatti rilevanti ai fini della decisione.
2.1. La società appellante è proprietaria di un compendio immobiliare, su cui insiste uno stabilimento industriale, ubicato nel territorio del Comune di Camisano Vicentino, via Vanzo Vecchio n. 43, catastalmente identificato al foglio 21, mappale n. 7.
L’area in questione è qualificata urbanisticamente come zona “E – Agricola”.
2.2. Con la deliberazione di consiglio comunale n. 13 dell’11 marzo 1994, in attuazione dell’art. 126 legge regionale Veneto n. 61/1985, è stata approvata la variante al P.r.g. che, da un lato, ha individuato lo stabilimento fra quelli ricadenti “fuori zona”, cioè in un’area urbanisticamente non destinata ad ospitare attività produttive, nell’ambito della scheda 17, e, dall’altro, ha previsto la possibilità di ampliare lo stabilimento.
2.3. Come dedotto dall’appellante, le n.t.a. della variante al p.r.g. approvata ai sensi della L.R. n. 11/1987 e dalla quale è derivato l’ampliamento di SF, hanno previsto quanto segue:
- “ Le attività insediate e perimetrate nella tav. n. 2 vengono classificate come attività economiche di tipo industriale, artigianale, commerciale da confermare ” (art. 2).
- “ Il rilascio della concessione per l’ampliamento è subordinato:
a) alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo con cui si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti dalle presenti norme;
b) … omissis ... ” (art. 5);
- “ i fabbricati oggetto di ampliamento in virtù della presente legge, non potranno essere ceduti, frazionati e/o affittati prima di tre anni dalla data del certificato di agibilità. È in ogni caso ammessa la presenza di più ditte nello stesso immobile purché strettamente connesse funzionalmente e/o societariamente ” (art. 7)
2.4. A seguito di tale variante, in data 24 ottobre 2002, la società ha domandato il rilascio di due permessi di costruire, una per la ristrutturazione del fabbricato esistente e l’altra per l’ampliamento.
In data 27 maggio 2004, la ditta ha quindi stipulato un atto d’obbligo con cui controparte si impegnava ad “ attuare integralmente i progetti ” nonché a “ destinare a sosta dei veicoli e a verde attrezzato le parti dell’area, non inferiori al 10%, della superficie del fondo su cui insiste l’edificio di tipo artigianale ”.
Successivamente all’atto d’obbligo, in data 15 giugno 2004, venivano rilasciati i due relativi permessi di costruire e veniva altresì realizzato l’ampliamento.
2.5. Con le note del 18 marzo 2014, 9 aprile 2015 e 29 novembre 2019, la ditta ha comunicato al Comune l’intenzione di frazionare e locare una parte dello stabilimento produttivo, e ha pertanto richiesto al Comune il rilascio di un nulla-osta.
2.6. Con la nota 3780 del 3 marzo 2020, il Comune, facendo seguito all’ultima delle note suelencate, ha manifestato la sua opposizione all’insediamento in parte dell’opificio della ditta SF di una nuova e diversa ditta.
3. La società SF ha impugnato il provvedimento di diniego innanzi al T.a.r. per il Veneto, nella resistenza del Comune.
4. Con la sentenza n. 269/2024, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio.
5. La società ha impugnato la sentenza proponendo quattro motivi di appello e riproponendo le censure e le difese svolte nel processo di primo grado.
5.1. Si è costituito in giudizio il Comune, resistendo all’appello, con difese di rito e di merito.
5.2. In data 4 dicembre 2025, la società appellante ha depositato una memoria difensiva e altrettanto ha fatto il Comune il giorno successivo.
5.3. Il 18 dicembre 2025, la società ha replicato allo scritto del Comune.
6. All’udienza dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In limine litis , in applicazione del criterio della ragione più liquida, il Collegio ritiene che non sia necessario procedere alla disamina dell’eccezione pregiudiziale di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, formulata dal Comune appellato, bensì che si possano esaminare direttamente i motivi di impugnazione, essendone palese la loro infondatezza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3.).
8. Con il primo motivo di appello, la società si duole della sentenza di primo grado allegando la “ violazione di legge per falsa applicazione delle previsioni di cui all’art. 7 delle N.T.A. alla variante al P.R.G. e alla scheda 17 del P.R.G. ed all’atto unilaterale d’obbligo ”, nonché “ Omessa pronuncia ed erroneità della stessa sotto altro profilo ”.
In sintesi, la società sostiene che, anche laddove si ritenesse, come affermato dal T.a.r., la previsione di una zona “impropria” come una previsione di carattere eccezionale, questa circostanza non osterebbe, nel caso di specie, all’esercizio di una nuova attività produttiva in zona “impropria”, in quanto “ continuano ad essere tali sia la zona impropria, sia l’attività produttiva ivi insediata, che non muta di superficie, né di volume, né di altezza. Si chiede che la medesima superficie produttiva venga frazionata ed utilizzata da due imprese ”. Secondo l’appellante, in ragione di quanto affermato, non verrebbe fatta alcuna interpretazione analogica o estensiva perché “ nel testo della norma non si rinviene nessun divieto di frazionamento, di locazione o di cessione ”, “ le norme di piano, dell’accordo urbanistico sottostante alla variante ex art. 126 della L.R. n. 61/1985 e dell’atto unilaterale d’obbligo sono chiarissime nel consentire il frazionamento, la locazione o la cessione ” e “ l’art. 41 delle NTA - espressamente dedicato alle attività produttive fuori zona – vigente al momento del diniego opposto consentiva certamente il frazionamento ”.
Il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che “ in sede di variante ai sensi dell’art. 126 della L.R. n. 61/1985 è stata espressamente regolata la possibilità di frazionare, locare o cedere a terzi l’immobile produttivo ”.
In particolare, l’art. 7 delle n.t.a. della variante al P.r.g., appositamente dedicata all’insediamento dell’attività in zona impropria, avrebbe previsto che i fabbricati oggetto di ampliamento potessero essere ceduti, frazionati o locati a terzi trascorso il termine di tre anni dalla data del certificato di agibilità.
Parimenti, sarebbe stato violato l’art. 41 delle n.t.a. del p.r.g., in quanto “ la norma in considerazione è espressamente volta a disciplinare le attività produttive fuori zona; come tale essa non solo consente il mantenimento dell’attività produttiva fuori zona, ma financo la manutenzione straordinaria (nonché addirittura la ristrutturazione edilizia).
Ebbene, l’intervento di frazionamento, qual è quello richiesto dall’appellante, per ospitare la nuova attività produttiva, è qualificabile come manutenzione straordinaria (Cons. St., n. 6403/2018; Cass. Pen., n. 14694/2023) ”.
Viene infine stigmatizzato anche l’argomento del carico urbanistico adoperato dal T.a.r. per motivare la legittimità del diniego opposto dal Comune.
8.1. Il primo motivo di appello è infondato.
8.2. Va preliminarmente evidenziato che l’art. 126 della legge regionale del Veneto dispone, al comma 1, per la parte che interessa, che: “ I Comuni possono adottare una variante al proprio strumento urbanistico generale per disciplinare gli interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri, localizzati in difformità dalle destinazioni di piano… ”.
Al comma 3, la medesima disposizione prevede, per la parte che interessa, che: “ La variante deve contenere:
a) una normativa che stabilisca gli interventi ammessi ;”.
Nel caso di specie, in applicazione delle norme richiamate, il Comune, nel disciplinare la variante al p.r.g., ha previsto all’art. 7 delle n.t.a., invocate dall’appellante, che la “ presenza di più ditte nello stesso immobile ” è ammessa “ purché strettamente connesse funzionalmente e/o societariamente ”.
L’art. 41 delle n.t.a. del p.r.g. (trattasi delle n.t.a. di “ Adeguamento del testo alle varianti intervenute dopo l’approvazione del P.R.G. ”), rubricato “ Norme specifiche per l’edilizia esistente da mantenere, utilizzata per attività di tipo industriale, artigianale, commerciale, alberghiero (L.R. n. 11/1987) ”, per quel che qui rileva, dispone che: “ Per gli edifici indicati nelle planimetrie del p.r.g., oltre alle destinazioni d’uso previste per le singole zone, è consentito il mantenimento delle seguenti utilizzazioni in atto:
- attività industriali e artigianali,
- attività commerciali e alberghiere.
È consentita la modifica delle utilizzazioni in atto con le destinazioni d’uso previste dal P.R.G. per le singole zone ”.
8.3. Le norme di legge regionale e di piano, invocate dall’appellante per sostenere il mezzo di gravame in esame, diversamente da quanto allegato, recano una disciplina stringente all’insediamento di nuove ditte nell’ambito della zona a destinazione urbanistica “impropria”, consentendola soltanto “ purché strettamente connesse funzionalmente e/o societariamente ” (art. 7 n.t.a. della variante al p.r.g. ai sensi della l.r. n. 11/87), permettendo, altrimenti, soltanto “ il mantenimento delle … utilizzazioni in atto ” o la “ modifica delle utilizzazioni in atto con le destinazioni d’uso previste dal P.R.G. per le singole zone ” (art. 41 n.t.a., delle n.t.a. vigenti al momento dell’istanza: cfr. pag. 6 memoria Comune).
Tale disciplina è coerente, del resto, con la previsione di destinazioni d’uso che sono non coerenti con la destinazione urbanistica di una determinata porzione del territorio comunale (sulla distinzione, Cons. Stato, Sez. IV, 29 luglio 2020 n. 4810, §. 13.1.), prevedendo un regime di salvaguardia dell’esistente, limitato però alla tutela dell’affidamento di chi già risulta insediato su quel determinato territorio.
La tesi di parte appellante risulta pertanto smentita anche sul versante dell’interpretazione teleologica della disciplina di riferimento.
Rispetto alla regola specifica per la fattispecie disputata nel presente processo, contenuta nell’art. 7 comma 2 delle n.t.a. della variante del piano regolatore generale, risultano irrilevanti le altre disposizioni invocate dall’appellante a sostegno della sua tesi, perché non direttamente preordinate a disciplinare l’ipotesi in questione.
8.4. Il diniego al nulla osta comunale è stato motivato mettendo in evidenza che la scheda n. 17 (che fa espressa applicazione della norma di legge e di piano, perimetrando la zona c.d. “impropria”, salvaguardando e disciplinando l’attività ivi insediata) “ fa specifico riferimento all’attività lavorativa svolta dalla stessa [ scilicet , dalla SF Agricola s.r.l., poi SF AG s.a.s.] ed alle necessità produttive di spazi necessari per il tipo di lavorazione che svolge la ditta SF AF ”, mentre la nuova ditta che dovrebbe insediarsi nello stabilimento della SF, ossia la Renova s.r.l. svolge un’attività differente e, dunque, “ risulta non avere le caratteristiche idonee ad insediarsi nei fabbricati realizzati e occupati attualmente dalla Ditta SF AG in quanto attività lavorativa diversa dalla ditta intestataria della scheda n. 17 del piano regolatore comunale vigente ”.
8.5. In base a quanto sin qui evidenziato, risulta pertanto corretta la statuizione del T.a.r., secondo cui “ La possibilità di mantenere insediamenti produttivi teoricamente contrastanti con la destinazione urbanistica della zona considerata (nella specie agricola) configura per sua natura una situazione temporanea e un’ipotesi straordinaria e derogatoria, che non può generare affidamenti qualificati in ordine allo sviluppo produttivo dell’area né può essere stabilizzata o portata a conseguenze ulteriori ”, in quanto “ La legittimazione delle esistenti attività produttive insistenti in zona impropria rappresenta, infatti, un’eccezione rispetto alla regola della necessaria allocazione nelle diverse zone del territorio comunale di insediamenti compatibili con le destinazioni di zona ammesse nella singola Z.T.O. Trattandosi di ipotesi eccezionale, essa deve interpretarsi restrittivamente e ritenersi, in linea di principio, limitata alla conservazione dell’attività originariamente esercitata e riconosciuta dagli strumenti urbanistici locali .”.
8.6. Del tutto ininfluente ai fini della decisione e dello scrutinio di legittimità del diniego di nulla-osta impugnato, risulta infine il punto della motivazione in cui il T.a.r. espone dell’aumento del carico urbanistico che deriverebbe dall’insediamento di un’ulteriore e nuova ditta nell’ambito dello stabilimento produttivo della società SF. Si tratta, difatti, di un passaggio meramente argomentativo, avulso dalla motivazione che è stata concretamente sviluppata dal Comune per spiegare le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza a fronte delle deduzioni di parte ricorrente che allegava, a sostegno della sua tesi, anche la circostanza che l’insediamento della nuova ditta non sarebbe stato significativo sul versante urbanistico. Ne consegue pertanto l’inammissibilità della censura per difetto d’interesse ad impugnare tale passaggio argomentativo.
9. Con il secondo motivo di appello, la società deduce: “ Error in iudicando. Vizio di ultrapetizione. Violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34 c.p.a .”.
L’appellante afferma che l’asserito divieto di aumentare il carico urbanistico costituirebbe un vizio di ultrapetizione della sentenza di prime cure, in quanto il provvedimento di diniego impugnato non recherebbe alcun accenno all’aumento del carico urbanistico quale ragione ostativa e tale circostanza ostativa sarebbe stata introdotta in giudizio dall’amministrazione nelle proprie difese, rappresentando perciò un’illegittima motivazione postuma.
9.1. Il secondo motivo di appello è inammissibile.
9.2. Pur dovendosi ribadire che la c.d. motivazione postuma del provvedimento non è consentita a meno che non avvenga “ attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori ” (Cons. Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2024, n. 8500,) o, secondo altra giurisprudenza, nei limitati casi di attività amministrativa vincolata (Cons. Stato, Sez. VII, 05 gennaio 2024, n. 212; Sez. VI, 26 luglio 2022, n. 6584), si ritiene che il motivo è in esame è inammissibile per difetto d’interesse.
Come già evidenziato nel corso del precedente motivo di appello, tale punto della motivazione della sentenza di primo grado non ha costituito la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma, come emerge dal tenore letterale della motivazione, soltanto un ulteriore argomento, sviluppato dal T.a.r., per ulteriormente corroborare sul piano logico la decisione di ritenere legittimo il provvedimento.
Infatti, il Giudice di primo grado, dopo aver statuito che la normativa di riferimento, di natura eccezionale e derogatoria, non consente l’insediamento di nuove attività produttive in zona “impropria”, ha così ulteriormente scritto: “ A ciò si aggiunga che, anche a voler ammettere in tesi la sostituzione di un’azienda con un’altra in zona impropria, questo potrebbe – a tutto concedere – essere possibile se si trattasse di aziende aventi carico urbanistico tra loro similare ”, sviluppando, poi, ulteriormente questa argomentazione.
Dall’ incipit dell’affermazione riportata emerge, chiaramente, che si tratta di una motivazione “aggiunta”, sicché non sussiste alcun interesse dell’appellante ad impugnare tale punto della sentenza.
10. Con il terzo motivo di appello, la società si duole del capo della sentenza che ha respinto la censura con cui si è dedotto la violazione dell’art. 42 Cost.
Per l’appellante, “ proprio l’art. 41 delle NTA (doc. 8) consente il frazionamento e l’aumento del carico urbanistico proprio con espresso riferimento alle attività produttive in zona impropria ”.
10.1. Il terzo motivo di appello è infondato.
10.2. Diversamente, da quanto affermato dall’appellante, la norma in esame, già riportata (per quel che rileva) nell’ambito del §. 8.2. della presente sentenza (cui si rinvia), non prevede né il frazionamento né l’aumento del carico urbanistico e, anzi, testualmente si riferisce al “ mantenimento delle utilizzazioni in atto ” e alla “ modifica delle utilizzazioni in atto con le destinazioni d’uso previste dal P.R.G. per le singole zone ”.
11. Con il quarto motivo di appello, la società ripropone le doglianze finalizzate a censurare l’obbligo del Comune di attivare la procedura di SUAP in variante e l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato perché in contrasto con la normativa sul consumo del suolo.
Con riferimento alla mancata “attivazione dello sportello unico”, l’appellante evidenzia che “ il Giudice di prime cure non ha considerato che la finalità di tale strumento è quella di non arrestare il procedimento innanzi ad una – peraltro inesistente nel caso di specie – non conformità della richiesta dell’impresa rispetto allo strumento urbanistico, bensì di verificare con il ricorso all’istituto, se la ragione urbanistica ostativa possa essere superata ”.
Con riferimento alla violazione della legge regionale n. 14/2017, finalizzata a contenere il c.d. “consumo del suolo”, l’appellante rileva come il diniego si ponga in contrasto con l’obiettivo che questa legge è preordinata a perseguire. Infatti, “ invece di sfruttare il suolo già consumato (per l’attività di SF), suolo che nessuna norma di legge impone di rinaturalizzare, la nuova attività dovrà insediarsi altrove, consumando suolo vergine, anziché trovando spazio nei locali dell’opificio di SF. Scelta, questa ultima, perfettamente coerente con il contenimento di consumo di suolo e con il buon andamento dell’attività amministrativa ”.
11.1. Il quarto motivo di appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
11.2. Relativamente alla prima censura, va evidenziato che secondo l’art. 4 della legge regionale del Veneto 31 dicembre 2012 n. 55, “ Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l'articolo 8 del D.P.R. 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo ”.
L’art. 8, comma 1, d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 dispone che: “ Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ”.
11.3. Nella vicenda in esame, l’istanza del 2019 presentata dalla società appellante risultava preordinata a chiedere il rilascio del “ Nulla osta all’insediamento della nuova attività produttiva di recupero di sale esausto (che verrà promossa dalla società Renova s.r.l.) presso il fabbricato di proprietà della SF Ag s.a.s. sito in via Vanzo Vecchio n. 43 Camisano Vicentino ” e detta istanza non rappresentava in alcun punto la sussistenza del presupposto di attivazione dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010, e cioè che “ lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti …” (cfr., in merito, Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2020, n. 5273; Sez. IV, 1 marzo 2017 n. 940), sicché, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il Comune non disponeva di alcun elemento per intraprendere il procedimento di cui all’art. 8 d.P.R. n. 160/2010.
Nulla, del resto, preclude che la ditta riproponga l’istanza, in espressa applicazione di questa norma, dimostrando la sussistenza dei suoi presupposti.
11.4. Relativamente alla seconda censura, si tratta di una censura inammissibile per difetto di specificità. La società appellante non enuclea infatti alcuna specifica norma che avrebbe consentito l’insediamento della ditta terza in zona “impropria” o che comunque dovrebbe fungere da paradigma di legittimità disvelando l’illegittimità del provvedimento adottato, facendo invece genericamente riferimento all’intero articolato normativo.
Il Collegio evidenzia, inoltre, che l’art. 8 della legge regionale n. 14/2017, rubricato “ Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente ”, depone per una conclusione differente da quella propugnata dalla SF, in quanto prevede che “ 1. Al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente, il comune può consentire l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quello agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo ”.
Nel caso di specie, l’opificio della società appellante, che dovrebbe essere in parte destinato ad ospitare una nuova e differente attività produttiva, è ubicato in “zona agricola”, quindi la disciplina citata tende ad evitare che le zone agricole vengano utilizzate per destinazioni differenti da quelle strettamente collegate a tale attività.
Inoltre, l’insediamento della ditta terza nasce come uso a tempo indeterminato e “ non temporaneo ” dell’edificio in questione.
Tali elementi esegetici depongono per la reiezione della censura in esame anche nel merito.
12. In conclusione, dunque, l’appello deve essere respinto.
13. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza in favore del Comune di Camisano Vicentino, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società SF Ag s.a.s. di OR EN & C.alla rifusione, in favore del Comune di Camisano Vicentino, delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI RT, Presidente FF
CH TI, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH TI | VI RT |
IL SEGRETARIO