Articolo 527 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 526Articolo 528
Versione
6 maggio 1952
Art. 527.
(Lavoratori portuali avventizi)


Nelle localita' in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento i lavoratori sono distinti in permanenti ed avventizi, il ruolo di questi ultimi continua ad esistere fino a quando i lavoratori in esso iscritti non siano stati tutti cancellati o trasferiti nei registri previsti dall'articolo 150.
Il trasferimento ha luogo secondo le modalita' stabilite dal capo del compartimento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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