Art. 527.
(Lavoratori portuali avventizi)
Nelle localita' in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento i lavoratori sono distinti in permanenti ed avventizi, il ruolo di questi ultimi continua ad esistere fino a quando i lavoratori in esso iscritti non siano stati tutti cancellati o trasferiti nei registri previsti dall'articolo 150.
Il trasferimento ha luogo secondo le modalita' stabilite dal capo del compartimento.
(Lavoratori portuali avventizi)
Nelle localita' in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento i lavoratori sono distinti in permanenti ed avventizi, il ruolo di questi ultimi continua ad esistere fino a quando i lavoratori in esso iscritti non siano stati tutti cancellati o trasferiti nei registri previsti dall'articolo 150.
Il trasferimento ha luogo secondo le modalita' stabilite dal capo del compartimento.