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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da UR RI, nato a [...] il [...] MA AR DO, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2019 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NO TO, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, in relazione alle disposizioni in materia di confisca, e senza rinvio in punto di omessa revoca delle pene accessorie. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 marzo del 2019 la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino del 22 marzo 2016, con la quale - per quanto qui rileva - gli imputati erano stati condannati per reati Penale Sent. Sez. 3 Num. 3238 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 04/10/2022 tributari. La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati, per intervenuta prescrizione dei reati, e ha confermato nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto, tramite i difensori e con unico atto, ricorsi per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 20 in relazione all'art. 157 cod. pen., sul rilievo che la prescrizione, quale causa estintiva del reato, impedisce automaticamente l'applicazione della pena, sia principale che accessoria, mentre nel caso di specie le pene accessorie non sono state revocate. 2.2. Con un secondo motivo, si lamenta l'inosservanza degli artt.: 322-ter cod. pen.; 1, comma 75, lettera o), della legge n. 90 del 2012; 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000; 25, secondo comma, Cost.; 7 CEDU;
1 e 2, primo comma, cod. pen. Vi sarebbe un'erronea applicazione retroattiva della sanzione della confisca per equivalente del profitto del reato, non ancora prevista ex lege al tempo dei reati per cui si procede: essa sarebbe stata introdotta soltanto nel 2012, a fronte di fatti asseritamente commessi al più tardi nel 2011. Analoghe considerazioni, poi, varrebbero secondo la difesa per l'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale è stato introdotto nel 2015 ed è pertanto successivo rispetto ai fatti in oggetto. 2.3. In terzo luogo, si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca per equivalente per incompatibilità con la sentenza di prescrizione del reato. La confisca per equivalente, infatti, avendo carattere afflittivo e, dunque, natura sostanziale di pena, non potrebbe essere applicata retroattivamente, diversamente dalla confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza. 2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si lamenta la non applicabilità alla confisca per equivalente dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che presupporrebbe una formale sentenza di condanna, in virtù del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Secondo la difesa, pur trattandosi di una norma processuale, essa dispiega il suo principale effetto sul piano del diritto sostanziale: prima della sua entrata in vigore, in caso di proscioglimento per prescrizione non si sarebbe mai potuta applicare la sanzione della confisca per equivalente;
dopo la sua entrata in vigore, invece, tale confisca risulta possibile all'esito di un apposito accertamento di responsabilità. 2.5. Più in generale, si lamenta l'assoluta mancanza di motivazione relativamente alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alle disposte confische. La sentenza impugnata sarebbe inoltre viziata da nullità, perché resa in fase predibattimentale in violazione del principio del contradditorio. 2 3. Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Corte il 15 settembre 2022, la difesa insiste nelle proprie conclusioni, ribadendo la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla conferma della confisca per equivalente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 1.1. Il primo motivo di doglianza - relativo alle pene accessorie - è fondato. La sentenza di appello ha confermato, infatti, la sentenza di primo grado quanto a tali pene, senza considerare che le stesse sono inapplicabili, come le pene principali, nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Esse conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in nessun caso di proscioglimento del'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 38345 del 26/05/2016, Rv. 268239; Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Rv. 263280). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto alle pene accessorie. 1.2. Le ulteriori censure possono essere trattate congiuntamente, perché attengono all'applicabilità delle confische, diretta e per equivalente, del profitto del reato tributario dichiarato estinto per prescrizione. 1.2.1. Preliminarmente, va evidenziato come - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa - tali confische siano entrambe astrattamente applicabili anche nel caso di specie, ovvero con riferimento a reati commessi tra il 2008 e il 2011. Si è infatti più volte affermato che in tema di reati tributari di cui all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oggi sostituito dall'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (1 gennaio 2008) e dalla corrispondente annualità di imposta, e non da quella relativa all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, atteso che l'integrale rinvio contenuto nel citato art. 1 all'art. 322-ter cod. pen, nella formulazione all'epoca vigente, riguarda entrambe le previsioni di cui ai commi 1 e 2, che sono state formulate con riferimento alla distinta categoria dei delitti 3 contro la P.A. (ex plurimis, Sez. 6, n. 10598 del 30/01/2018, Rv. 272720). Vi è, insomma, una totale continuità fra le previsioni normative che si sono succedute nel tempo. 1.2.2. Fatta questa premessa, deve rilevarsi come la materia della confisca disposta a reato prescritto sia oggi regolata dall'art. 578-bis cod. proc. pen., sulla cui portata le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza in corso sul punto, hanno statuito - con pronuncia del 29 settembre 2022 la cui motivazione deve ancora essere depositata - che trattasi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art.25 Cost. Essa, dunque, non è applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente - trattandosi di confisca avente carattere afflittivo e, dunque, sostanzialmente sanzionatorio - ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lettera t), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.». Ne consegue, nel caso di specie, l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto alla confisca per equivalente, che non avrebbe potuto comunque essere disposta. 1.2.3. La rilevata preclusione riguarda, però, la sola confisca per equivalente e non anche la confisca diretta (ex plurimis, Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rv. 281342), priva di un carattere sanzionatorio e, dunque, non soggetta al divieto di retroattività, ma regolata nella sua applicazione dall'opposto principio di cui all'art. 200 cod. per). Ovviamente, ciò non toglie che, ai fini dell'applicazione della confisca diretta, il giudice debba - secondo la previsione del richiamato articolo 578-bis - accertare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, anche qualora lo stesso sia dichiarato estinto per prescrizione. Ma un tale accertamento non è stato effettuato nel caso di specie, in cui, addirittura, la statuizione sulla confisca è stata confermata in appello con una sentenza cosiddetta "predibattimentale", con violazione del diritto dell'imputato al contraddittorio (sul punto, ex plurimis, Sez. 2, n. 11042 del 15/01/2020, Rv. 278524). Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio circa l'accertamento dei presupposti di applicabilità della confisca diretta. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata: senza rinvio, relativamente alla disposta confisca per equivalente e alle pene accessorie, che devono essere eliminate;
con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, relativamente alla disposta confisca diretta. 4 /A,\
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla disposta confisca per equivalente e alle pene accessorie, confisca e pene accessorie che elimina, e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino relativamente alla disposta confisca diretta. Così deciso il 04/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NO TO, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, in relazione alle disposizioni in materia di confisca, e senza rinvio in punto di omessa revoca delle pene accessorie. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 marzo del 2019 la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino del 22 marzo 2016, con la quale - per quanto qui rileva - gli imputati erano stati condannati per reati Penale Sent. Sez. 3 Num. 3238 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 04/10/2022 tributari. La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati, per intervenuta prescrizione dei reati, e ha confermato nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto, tramite i difensori e con unico atto, ricorsi per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 20 in relazione all'art. 157 cod. pen., sul rilievo che la prescrizione, quale causa estintiva del reato, impedisce automaticamente l'applicazione della pena, sia principale che accessoria, mentre nel caso di specie le pene accessorie non sono state revocate. 2.2. Con un secondo motivo, si lamenta l'inosservanza degli artt.: 322-ter cod. pen.; 1, comma 75, lettera o), della legge n. 90 del 2012; 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000; 25, secondo comma, Cost.; 7 CEDU;
1 e 2, primo comma, cod. pen. Vi sarebbe un'erronea applicazione retroattiva della sanzione della confisca per equivalente del profitto del reato, non ancora prevista ex lege al tempo dei reati per cui si procede: essa sarebbe stata introdotta soltanto nel 2012, a fronte di fatti asseritamente commessi al più tardi nel 2011. Analoghe considerazioni, poi, varrebbero secondo la difesa per l'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale è stato introdotto nel 2015 ed è pertanto successivo rispetto ai fatti in oggetto. 2.3. In terzo luogo, si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca per equivalente per incompatibilità con la sentenza di prescrizione del reato. La confisca per equivalente, infatti, avendo carattere afflittivo e, dunque, natura sostanziale di pena, non potrebbe essere applicata retroattivamente, diversamente dalla confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza. 2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si lamenta la non applicabilità alla confisca per equivalente dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che presupporrebbe una formale sentenza di condanna, in virtù del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Secondo la difesa, pur trattandosi di una norma processuale, essa dispiega il suo principale effetto sul piano del diritto sostanziale: prima della sua entrata in vigore, in caso di proscioglimento per prescrizione non si sarebbe mai potuta applicare la sanzione della confisca per equivalente;
dopo la sua entrata in vigore, invece, tale confisca risulta possibile all'esito di un apposito accertamento di responsabilità. 2.5. Più in generale, si lamenta l'assoluta mancanza di motivazione relativamente alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alle disposte confische. La sentenza impugnata sarebbe inoltre viziata da nullità, perché resa in fase predibattimentale in violazione del principio del contradditorio. 2 3. Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Corte il 15 settembre 2022, la difesa insiste nelle proprie conclusioni, ribadendo la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla conferma della confisca per equivalente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 1.1. Il primo motivo di doglianza - relativo alle pene accessorie - è fondato. La sentenza di appello ha confermato, infatti, la sentenza di primo grado quanto a tali pene, senza considerare che le stesse sono inapplicabili, come le pene principali, nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Esse conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in nessun caso di proscioglimento del'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 38345 del 26/05/2016, Rv. 268239; Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Rv. 263280). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto alle pene accessorie. 1.2. Le ulteriori censure possono essere trattate congiuntamente, perché attengono all'applicabilità delle confische, diretta e per equivalente, del profitto del reato tributario dichiarato estinto per prescrizione. 1.2.1. Preliminarmente, va evidenziato come - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa - tali confische siano entrambe astrattamente applicabili anche nel caso di specie, ovvero con riferimento a reati commessi tra il 2008 e il 2011. Si è infatti più volte affermato che in tema di reati tributari di cui all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oggi sostituito dall'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (1 gennaio 2008) e dalla corrispondente annualità di imposta, e non da quella relativa all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, atteso che l'integrale rinvio contenuto nel citato art. 1 all'art. 322-ter cod. pen, nella formulazione all'epoca vigente, riguarda entrambe le previsioni di cui ai commi 1 e 2, che sono state formulate con riferimento alla distinta categoria dei delitti 3 contro la P.A. (ex plurimis, Sez. 6, n. 10598 del 30/01/2018, Rv. 272720). Vi è, insomma, una totale continuità fra le previsioni normative che si sono succedute nel tempo. 1.2.2. Fatta questa premessa, deve rilevarsi come la materia della confisca disposta a reato prescritto sia oggi regolata dall'art. 578-bis cod. proc. pen., sulla cui portata le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza in corso sul punto, hanno statuito - con pronuncia del 29 settembre 2022 la cui motivazione deve ancora essere depositata - che trattasi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art.25 Cost. Essa, dunque, non è applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente - trattandosi di confisca avente carattere afflittivo e, dunque, sostanzialmente sanzionatorio - ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lettera t), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.». Ne consegue, nel caso di specie, l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto alla confisca per equivalente, che non avrebbe potuto comunque essere disposta. 1.2.3. La rilevata preclusione riguarda, però, la sola confisca per equivalente e non anche la confisca diretta (ex plurimis, Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rv. 281342), priva di un carattere sanzionatorio e, dunque, non soggetta al divieto di retroattività, ma regolata nella sua applicazione dall'opposto principio di cui all'art. 200 cod. per). Ovviamente, ciò non toglie che, ai fini dell'applicazione della confisca diretta, il giudice debba - secondo la previsione del richiamato articolo 578-bis - accertare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, anche qualora lo stesso sia dichiarato estinto per prescrizione. Ma un tale accertamento non è stato effettuato nel caso di specie, in cui, addirittura, la statuizione sulla confisca è stata confermata in appello con una sentenza cosiddetta "predibattimentale", con violazione del diritto dell'imputato al contraddittorio (sul punto, ex plurimis, Sez. 2, n. 11042 del 15/01/2020, Rv. 278524). Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio circa l'accertamento dei presupposti di applicabilità della confisca diretta. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata: senza rinvio, relativamente alla disposta confisca per equivalente e alle pene accessorie, che devono essere eliminate;
con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, relativamente alla disposta confisca diretta. 4 /A,\
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla disposta confisca per equivalente e alle pene accessorie, confisca e pene accessorie che elimina, e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino relativamente alla disposta confisca diretta. Così deciso il 04/10/2022