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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/10/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2144 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
n. q. di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marco Besso n. 10, Persona_1 nello studio dell'Avv. MARINI PAOLO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, presso la sede Filiale Metropolitana Roma Flaminio, Viale Giulio CP_1
Romano n. 46, con il Funzionario che lo rappresenta e difende ai sensi dell'art. CP_2
417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.10.2024, n. q. di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale su chiedeva al Tribunale il Persona_1 riconoscimento in favore di quest'ultimo dei ratei maturati dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 15.04.2024 nel procedimento n. R.G.
618/2023 con decorrenza dalla visita di revisione del 16.02.2023; conseguentemente, chiedeva disporsi la condanna dell all'erogazione in favore di dei CP_1 Persona_1 ratei maturati, oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. L' si è costituito, rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in CP_1 questione con provvedimento del 17.12.2024 e deducendo, in particolare, di aver provveduto alla liquidazione di un conguaglio per arretrati pari all'importo di €5.379,00.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di si associava alla CP_1 richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto soltanto in data 20.01.2025, mentre il CP_1 ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 6.11.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese di CP_1 giudizio, che liquida per l'intero in complessivi €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e
€279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 20/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2144 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
n. q. di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marco Besso n. 10, Persona_1 nello studio dell'Avv. MARINI PAOLO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, presso la sede Filiale Metropolitana Roma Flaminio, Viale Giulio CP_1
Romano n. 46, con il Funzionario che lo rappresenta e difende ai sensi dell'art. CP_2
417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.10.2024, n. q. di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale su chiedeva al Tribunale il Persona_1 riconoscimento in favore di quest'ultimo dei ratei maturati dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 15.04.2024 nel procedimento n. R.G.
618/2023 con decorrenza dalla visita di revisione del 16.02.2023; conseguentemente, chiedeva disporsi la condanna dell all'erogazione in favore di dei CP_1 Persona_1 ratei maturati, oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. L' si è costituito, rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in CP_1 questione con provvedimento del 17.12.2024 e deducendo, in particolare, di aver provveduto alla liquidazione di un conguaglio per arretrati pari all'importo di €5.379,00.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di si associava alla CP_1 richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto soltanto in data 20.01.2025, mentre il CP_1 ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 6.11.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese di CP_1 giudizio, che liquida per l'intero in complessivi €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e
€279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 20/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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