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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GO RE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Bari, anche nei confronti di RN ON (parte civile); TT BI (parte civile); TT NC (parte civile); TT AN LU (parte civile); TT ZO (parte civile); AR AR (parte civile); AR RI (parte civile); AR CO (parte civile); visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere relatore Alessandro RI Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita, per le parti civili, l'avv. Italia Mendicini, in sostituzione dell'avv. CO Di Fuoco, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Ai Penale Sent. Sez. 3 Num. 3730 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 22/10/2024 udito, per l'imputato, l'avv. Tommaso Barile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 ottobre 2016, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 18 dicembre 2009, con la quale - per la parte che qui interessa - l'odierno ricorrente era stato assolto per non aver commesso il fatto, in relazione ai reati di cui agli artt. 41, terzo comma, 589, primo e secondo comma, e 590 cod. pen., a lui ascritti per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e, comunque, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagionato la morte di TT NZ e AR RI ER, nonché le lesioni personali a ST CO, KU AR, ME IS e AR AR, concorrendo con KU EZ - ritenuto unico responsabile e condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusioni - a provocare la collisione tra le due autovetture, da questi rispettivamente guidate. In estrema sintesi - secondo le sentenze di merito - il KU, guidando la propria autovettura Alfa Romeo 164 a velocità molto superiore a quella consentita, imboccava una curva a sinistra avente raggio 165 metri, e, sempre a velocità elevata, si immetteva nel successivo rettilineo, dove - probabilmente per schivare un veicolo proveniente dalla direzione opposta - sterzava repentinamente a sinistra, andando così ad invadere l'opposta semicarreggiata e perdendo così il controllo del veicolo;
in tal modo, la vettura condotta dal KU andava ad impattare con la RD Ka condotta dall'odierno ricorrente, a bordo della quale viaggiavano le persone offese. Sia in primo che in secondo grado, nello specifico, si è esclusa la riferibilità al GO di una condotta di cooperazione colposa nel sinistro, atteso che il tempo di reazione alla repentina manovra di sterzata a sinistra dell'auto del KU non era sufficiente ad evitare l'impatto. 1.1. La pronuncia di appello del 2016 è stata annullata dalla Corte di cassazione, Sez. 4, con sentenza n. 51723 del 11 ottobre 2017, limitatamente al concorso di colpa del GO, ai soli fini delle statuizioni sugli interessi civili - essendo la posizione di costui ormai definita in termini assolutori, per mancato ricorso sul punto da parte del Pubblico Ministero - per avere la Corte di appello omesso di motivare adeguatamente - per la parte che qui interessa - in ordine alla possibile rilevanza concausale della condotta dell'imputato, con riferimento all'eccesso di velocità nella guida della RD Ka su cui viaggiavano alcune delle persone offese, ed essersi limitata, all'opposto, ad osservare in proposito che, in 2 /)k relazione all'impatto, non vi erano elementi per ritenere che le conseguenze lesive e mortali per gli occupanti della RD Ka sarebbero state diverse laddove costoro avessero indossato le cinture di sicurezza. 1.2. Con sentenza del 24 novembre 2022, la Corte di appello di Bari, decidendo nel giudizio di rinvio, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha dichiarato GO RE corresponsabile ai fini civili nella misura del 25% del decesso di TT e AR, nonché delle lesioni in danno degli altri passeggeri delle due autovetture coinvolte nel sinistro, condannandolo, in solido con il responsabile civile Fondiaria Sai s.p.a., al risarcimento del corrispondente danno in favore delle parti civili. 2. Avverso tale sentenza, GO RE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di evitabilità del sinistro da parte dell'odierno ricorrente. Contrariamente a quanto prospettato dalla Corte di appello sulla base della perizia dell'ing. Brizzi, ai fini della causazione del sinistro non rileverebbe tanto il momento del possibile avvistamento tra veicoli quanto, piuttosto, quello - successivo - in cui l'Alfa 164 avrebbe perso il controllo, rovinando improvvisamente ed imprevedibilmente sulla RD Ka, dopo aver percorso, in derapata, una distanza di circa 20 metri. Secondo la ricostruzione difensiva, infatti, il GO non avrebbe potuto avere nessuna contezza della pericolosità del mezzo condotto dal KU, avendo quest'ultimo perso improvvisamente il controllo, iniziando una derapata che, in soli 87 centesimi di secondo, lo avrebbe poi portato all'impatto, tenuto conto che il tempo psicotecnico di reazione è notoriamente individuato in un secondo. I giudici dell'appello, dunque, anziché aggiungere il tempo psicotecnico di reazione a quello in cui l'autovettura Alfa 164 avrebbe perso il controllo e raggiunto il punto d'urto - pari a 0,87 secondi - così individuando in 1,87 secondi il presunto spazio/tempo di avvistamento, avrebbero dovuto sottrarlo al tempo di percezione del pericolo, così escludendo ogni possibile condotta alternativa da parte dell'odierno ricorrente. 2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si lamentano la violazione dell'art. 40 cod. pen. ed il connesso difetto di motivazione, relativamente al rapporto di causalità, sul rilievo che - attesa l'inferiorità del segmento temporale in cui la Alfa 164 ha travolto la vettura condotta dall'odierno ricorrente rispetto al tempo psicotecnico di reazione - il ritenuto superamento dei limiti di velocità da parte del GO non avrebbe avuto alcuna efficacia causale nella causazione del 3 sinistro. Ciò che, peraltro, risulterebbe corroborato dalla stessa perizia dell'ing. Brizzi che, in nessuna parte, dichiara che alla velocità di 30 km/h il conducente della RD Ka avrebbe potuto evitare l'evento. 3. In data 10 ottobre 2024, la difesa dell'imputato, ha depositato una memoria con la quale, in replica alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insiste nelle argomentazioni già svolte. Nello specifico, si ribadisce l'illogicità dell'iter motivazionale seguito dai giudici di merito, allorché avrebbero erroneamente sommato il tempo psicotecnico di reazione a quello impiegato dalia vettura antagonista per invadere la corsia percorsa dalla RD Ka, così richiedendo al GO un'illogica preveggenza rispetto alla perdita del controllo del mezzo da parte del KU, in luogo dell'unica possibile reazione - successiva a tale frangente - ipotizzabile;
tanto più, alla luce del fatto che, secondo lo stesso ing. Brizzi, tenuto conto dell'assenza di tracce sull'asfalto attestanti un rallentamento della RD Ka, l'odierno ricorrente, al momento dell'urto con l'Alfa 164, avrebbe tenuto esattamente la stessa velocità - pari a circa 45 km/h - indicata per evitare l'impatto. Impatto che, secondo la medesima perizia, sarebbe avvenuto in ogni caso, anche qualora la RD Ka avesse viaggiato entro il limite di 30 km/h o addirittura fosse stata ferma, in considerazione dell'energia cinetica posseduta dall'Alfa 164, pari ad oltre sette volte quella posseduta dalla RD Ka. Secondo la difesa, inoltre, nemmeno in capo al conducente modello potrebbe ravvisarvi l'obbligo di ipotizzare che ogni veicolo incontrato possa improvvisamente invadere la carreggiata opposta, in assenza di altri indici di pericolo, non essendo la mera velocità, qualora effettivamente percepita, di per sé sola sufficiente a lasciar prefigurare un evento così straordinario. 4. Successivamente, anche le costituite parti civili hanno depositato memoria difensiva, nella quale, dopo aver ricostruito la vicenda in punto di fatto ed in punto di diritto, chiedono che l'impugnazione proposta dall'imputato sia dichiarata inammissibile o, in subordine, rigettata. Secondo la difesa, le censure mosse dal ricorrente risultano meramente dirette a sollecitare una diversa ricostruzione alternativa della vicenda, peraltro rivolta a sconfessare, senza valide argomentazioni al riguardo, le conclusioni del perito nominato dalla stessa Corte di merito, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 603 cod. proc. pen., come tale preclusa, dunque, al sindacato di legittimità. La difesa dell'imputato avrebbe omesso di confrontarsi sia con la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia - secondo la quale, la violenza dell'impatto e la correlata gravità del sinistro sono la risultante delle 4 energie contrapposte fra i due veicoli anche determinate dalla velocità degli stessi al momento dell'urto - sia con la motivazione resa nell'ambito del giudizio rescissorio, la quale, facendo proprie le conclusioni dell'Ing. Brizzi, appare del tutto conforme al perimetro di approfondimento tracciato dalla Corte rescindente allorché chiarisce che il pieno rispetto del limite di velocità avrebbe certamente impedito il verificarsi del sinistro, atteso che a tale circostanza sarebbe equivalsa una dilatazione ulteriore dei tempi di reciproco avvistamento delle vetture, oltre che dello spazio di frenata, per la disponibilità in capo al GO dì una congrua frazione temporale, idonea ad effettuare una seria manovra di evitamento del veicolo antagonista. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di impugnazione, riferiti all'erronea valutazione di evitabilità del sinistro da parte dell'odierno ricorrente ed alla ritenuta insussistenza del nesso causale - che possono essere trattati congiuntamente giacché sostanzialmente sovrapponibili - sono inammissibili, giacché attinenti ad una rivalutazione del fatto, evidentemente non consentita in questa sede. Il ricorrente, infatti, oppone, al logico, congruo e corretto convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità, prospettando note critiche alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel grado di appello che, peraltro, risultano prive di rilievo scientifico, essendo redatte dal difensore medesimo, e non già da un organo tecnico di parte (Cass. civ., Sez. L., n. 8297 del 21/04/2005, Rv. 580607). Più in generale, secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (ex plurimis, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Ebbene, nel caso in esame, la prospettazione difensiva si scontra con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, i quali hanno logicamente posto in evidenza come dalla relazione peritale sia risultato che, in relazione al momento di reciproco avvistamento, ricorresse la possibilità di evitare la collisione tra í veicoli antagonisti, con il rispetto di una velocità di marcia capace di assicurare 5 l'utile frenata di emergenza, ovvero quella prudenziale di 72 km/h per la vettura Alfa 164 e di 45/46km/h per la RD Ka, condotta dal GO, che così avrebbe avuto a disposizione circa 24 metri per eseguire una frenata utile ad arrestare il mezzo prima della collisione, necessitando, a tale andatura, di soli 10,53 metri per bloccare il veicolo, dopo aver percorso altri 12,85 metri durante il tempo di reattività al pericolo. La Corte di appello di Bari ha correttamente evidenziato che sia la verificazione della collisione nel tempo riservato all'attivazione della risposta psico-tecnica o in quello di esecuzione della frenata sia la connessa neutralizzazione degli spazi di percorrenza viaria corrispondenti a tali parametri temporali erano diretta conseguenza di una marcata violazione, anche per quanto concerne il GO, dei limiti di velocità operanti sul tratto di strada in esame. Nel pervenire a tale conclusione, del resto, la Corte di appello si è uniformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità, alla luce della quale, nello specifico campo della circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223); prevedibilità dell'imprudenza altrui, che impone di adeguare la velocità, non solo alle caratteristiche del veicolo, ma alle condizioni ambientali, in modo da poter padroneggiare il veicolo medesimo, in ogni situazione (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176). Così argomentando, la Corte territoriale ha correttamente graduato, sia pure ai soli fini civilistici, la corresponsabilità dell'odierno ricorrente nella verificazione dell'evento lesivo, fondando il proprio convincimento sulla base di accertamenti di fatto che, adeguatamente motivati e privi di vizi di manifesta illogicità, sono insindacabile in sede di legittimità. Ed invero, deve ribadirsi che eccede dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni esposte rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcune dei predetti vizi dal testo dell'atto impugnato o da altri atti del processo, se specificamente indicati nei motivi di gravame: requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556). 6 3.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituitesi, che si liquidano in complessivi C 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi C 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 22/10/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere relatore Alessandro RI Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita, per le parti civili, l'avv. Italia Mendicini, in sostituzione dell'avv. CO Di Fuoco, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Ai Penale Sent. Sez. 3 Num. 3730 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 22/10/2024 udito, per l'imputato, l'avv. Tommaso Barile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 ottobre 2016, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 18 dicembre 2009, con la quale - per la parte che qui interessa - l'odierno ricorrente era stato assolto per non aver commesso il fatto, in relazione ai reati di cui agli artt. 41, terzo comma, 589, primo e secondo comma, e 590 cod. pen., a lui ascritti per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e, comunque, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagionato la morte di TT NZ e AR RI ER, nonché le lesioni personali a ST CO, KU AR, ME IS e AR AR, concorrendo con KU EZ - ritenuto unico responsabile e condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusioni - a provocare la collisione tra le due autovetture, da questi rispettivamente guidate. In estrema sintesi - secondo le sentenze di merito - il KU, guidando la propria autovettura Alfa Romeo 164 a velocità molto superiore a quella consentita, imboccava una curva a sinistra avente raggio 165 metri, e, sempre a velocità elevata, si immetteva nel successivo rettilineo, dove - probabilmente per schivare un veicolo proveniente dalla direzione opposta - sterzava repentinamente a sinistra, andando così ad invadere l'opposta semicarreggiata e perdendo così il controllo del veicolo;
in tal modo, la vettura condotta dal KU andava ad impattare con la RD Ka condotta dall'odierno ricorrente, a bordo della quale viaggiavano le persone offese. Sia in primo che in secondo grado, nello specifico, si è esclusa la riferibilità al GO di una condotta di cooperazione colposa nel sinistro, atteso che il tempo di reazione alla repentina manovra di sterzata a sinistra dell'auto del KU non era sufficiente ad evitare l'impatto. 1.1. La pronuncia di appello del 2016 è stata annullata dalla Corte di cassazione, Sez. 4, con sentenza n. 51723 del 11 ottobre 2017, limitatamente al concorso di colpa del GO, ai soli fini delle statuizioni sugli interessi civili - essendo la posizione di costui ormai definita in termini assolutori, per mancato ricorso sul punto da parte del Pubblico Ministero - per avere la Corte di appello omesso di motivare adeguatamente - per la parte che qui interessa - in ordine alla possibile rilevanza concausale della condotta dell'imputato, con riferimento all'eccesso di velocità nella guida della RD Ka su cui viaggiavano alcune delle persone offese, ed essersi limitata, all'opposto, ad osservare in proposito che, in 2 /)k relazione all'impatto, non vi erano elementi per ritenere che le conseguenze lesive e mortali per gli occupanti della RD Ka sarebbero state diverse laddove costoro avessero indossato le cinture di sicurezza. 1.2. Con sentenza del 24 novembre 2022, la Corte di appello di Bari, decidendo nel giudizio di rinvio, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha dichiarato GO RE corresponsabile ai fini civili nella misura del 25% del decesso di TT e AR, nonché delle lesioni in danno degli altri passeggeri delle due autovetture coinvolte nel sinistro, condannandolo, in solido con il responsabile civile Fondiaria Sai s.p.a., al risarcimento del corrispondente danno in favore delle parti civili. 2. Avverso tale sentenza, GO RE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di evitabilità del sinistro da parte dell'odierno ricorrente. Contrariamente a quanto prospettato dalla Corte di appello sulla base della perizia dell'ing. Brizzi, ai fini della causazione del sinistro non rileverebbe tanto il momento del possibile avvistamento tra veicoli quanto, piuttosto, quello - successivo - in cui l'Alfa 164 avrebbe perso il controllo, rovinando improvvisamente ed imprevedibilmente sulla RD Ka, dopo aver percorso, in derapata, una distanza di circa 20 metri. Secondo la ricostruzione difensiva, infatti, il GO non avrebbe potuto avere nessuna contezza della pericolosità del mezzo condotto dal KU, avendo quest'ultimo perso improvvisamente il controllo, iniziando una derapata che, in soli 87 centesimi di secondo, lo avrebbe poi portato all'impatto, tenuto conto che il tempo psicotecnico di reazione è notoriamente individuato in un secondo. I giudici dell'appello, dunque, anziché aggiungere il tempo psicotecnico di reazione a quello in cui l'autovettura Alfa 164 avrebbe perso il controllo e raggiunto il punto d'urto - pari a 0,87 secondi - così individuando in 1,87 secondi il presunto spazio/tempo di avvistamento, avrebbero dovuto sottrarlo al tempo di percezione del pericolo, così escludendo ogni possibile condotta alternativa da parte dell'odierno ricorrente. 2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si lamentano la violazione dell'art. 40 cod. pen. ed il connesso difetto di motivazione, relativamente al rapporto di causalità, sul rilievo che - attesa l'inferiorità del segmento temporale in cui la Alfa 164 ha travolto la vettura condotta dall'odierno ricorrente rispetto al tempo psicotecnico di reazione - il ritenuto superamento dei limiti di velocità da parte del GO non avrebbe avuto alcuna efficacia causale nella causazione del 3 sinistro. Ciò che, peraltro, risulterebbe corroborato dalla stessa perizia dell'ing. Brizzi che, in nessuna parte, dichiara che alla velocità di 30 km/h il conducente della RD Ka avrebbe potuto evitare l'evento. 3. In data 10 ottobre 2024, la difesa dell'imputato, ha depositato una memoria con la quale, in replica alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insiste nelle argomentazioni già svolte. Nello specifico, si ribadisce l'illogicità dell'iter motivazionale seguito dai giudici di merito, allorché avrebbero erroneamente sommato il tempo psicotecnico di reazione a quello impiegato dalia vettura antagonista per invadere la corsia percorsa dalla RD Ka, così richiedendo al GO un'illogica preveggenza rispetto alla perdita del controllo del mezzo da parte del KU, in luogo dell'unica possibile reazione - successiva a tale frangente - ipotizzabile;
tanto più, alla luce del fatto che, secondo lo stesso ing. Brizzi, tenuto conto dell'assenza di tracce sull'asfalto attestanti un rallentamento della RD Ka, l'odierno ricorrente, al momento dell'urto con l'Alfa 164, avrebbe tenuto esattamente la stessa velocità - pari a circa 45 km/h - indicata per evitare l'impatto. Impatto che, secondo la medesima perizia, sarebbe avvenuto in ogni caso, anche qualora la RD Ka avesse viaggiato entro il limite di 30 km/h o addirittura fosse stata ferma, in considerazione dell'energia cinetica posseduta dall'Alfa 164, pari ad oltre sette volte quella posseduta dalla RD Ka. Secondo la difesa, inoltre, nemmeno in capo al conducente modello potrebbe ravvisarvi l'obbligo di ipotizzare che ogni veicolo incontrato possa improvvisamente invadere la carreggiata opposta, in assenza di altri indici di pericolo, non essendo la mera velocità, qualora effettivamente percepita, di per sé sola sufficiente a lasciar prefigurare un evento così straordinario. 4. Successivamente, anche le costituite parti civili hanno depositato memoria difensiva, nella quale, dopo aver ricostruito la vicenda in punto di fatto ed in punto di diritto, chiedono che l'impugnazione proposta dall'imputato sia dichiarata inammissibile o, in subordine, rigettata. Secondo la difesa, le censure mosse dal ricorrente risultano meramente dirette a sollecitare una diversa ricostruzione alternativa della vicenda, peraltro rivolta a sconfessare, senza valide argomentazioni al riguardo, le conclusioni del perito nominato dalla stessa Corte di merito, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 603 cod. proc. pen., come tale preclusa, dunque, al sindacato di legittimità. La difesa dell'imputato avrebbe omesso di confrontarsi sia con la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia - secondo la quale, la violenza dell'impatto e la correlata gravità del sinistro sono la risultante delle 4 energie contrapposte fra i due veicoli anche determinate dalla velocità degli stessi al momento dell'urto - sia con la motivazione resa nell'ambito del giudizio rescissorio, la quale, facendo proprie le conclusioni dell'Ing. Brizzi, appare del tutto conforme al perimetro di approfondimento tracciato dalla Corte rescindente allorché chiarisce che il pieno rispetto del limite di velocità avrebbe certamente impedito il verificarsi del sinistro, atteso che a tale circostanza sarebbe equivalsa una dilatazione ulteriore dei tempi di reciproco avvistamento delle vetture, oltre che dello spazio di frenata, per la disponibilità in capo al GO dì una congrua frazione temporale, idonea ad effettuare una seria manovra di evitamento del veicolo antagonista. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di impugnazione, riferiti all'erronea valutazione di evitabilità del sinistro da parte dell'odierno ricorrente ed alla ritenuta insussistenza del nesso causale - che possono essere trattati congiuntamente giacché sostanzialmente sovrapponibili - sono inammissibili, giacché attinenti ad una rivalutazione del fatto, evidentemente non consentita in questa sede. Il ricorrente, infatti, oppone, al logico, congruo e corretto convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità, prospettando note critiche alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel grado di appello che, peraltro, risultano prive di rilievo scientifico, essendo redatte dal difensore medesimo, e non già da un organo tecnico di parte (Cass. civ., Sez. L., n. 8297 del 21/04/2005, Rv. 580607). Più in generale, secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (ex plurimis, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Ebbene, nel caso in esame, la prospettazione difensiva si scontra con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, i quali hanno logicamente posto in evidenza come dalla relazione peritale sia risultato che, in relazione al momento di reciproco avvistamento, ricorresse la possibilità di evitare la collisione tra í veicoli antagonisti, con il rispetto di una velocità di marcia capace di assicurare 5 l'utile frenata di emergenza, ovvero quella prudenziale di 72 km/h per la vettura Alfa 164 e di 45/46km/h per la RD Ka, condotta dal GO, che così avrebbe avuto a disposizione circa 24 metri per eseguire una frenata utile ad arrestare il mezzo prima della collisione, necessitando, a tale andatura, di soli 10,53 metri per bloccare il veicolo, dopo aver percorso altri 12,85 metri durante il tempo di reattività al pericolo. La Corte di appello di Bari ha correttamente evidenziato che sia la verificazione della collisione nel tempo riservato all'attivazione della risposta psico-tecnica o in quello di esecuzione della frenata sia la connessa neutralizzazione degli spazi di percorrenza viaria corrispondenti a tali parametri temporali erano diretta conseguenza di una marcata violazione, anche per quanto concerne il GO, dei limiti di velocità operanti sul tratto di strada in esame. Nel pervenire a tale conclusione, del resto, la Corte di appello si è uniformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità, alla luce della quale, nello specifico campo della circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223); prevedibilità dell'imprudenza altrui, che impone di adeguare la velocità, non solo alle caratteristiche del veicolo, ma alle condizioni ambientali, in modo da poter padroneggiare il veicolo medesimo, in ogni situazione (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176). Così argomentando, la Corte territoriale ha correttamente graduato, sia pure ai soli fini civilistici, la corresponsabilità dell'odierno ricorrente nella verificazione dell'evento lesivo, fondando il proprio convincimento sulla base di accertamenti di fatto che, adeguatamente motivati e privi di vizi di manifesta illogicità, sono insindacabile in sede di legittimità. Ed invero, deve ribadirsi che eccede dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni esposte rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcune dei predetti vizi dal testo dell'atto impugnato o da altri atti del processo, se specificamente indicati nei motivi di gravame: requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556). 6 3.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituitesi, che si liquidano in complessivi C 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi C 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 22/10/2024.