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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 701/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4185/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Rosa Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013981108000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932012004551469000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste in ricorso e chiede la condanna alle spese con distrazione a favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239013981108000, portata a conoscenza in data 24.02.2024, nonché avverso la prodromica cartella di pagamento n.
2932012004551469000, mai o irritualmente notificata, riconducibile ad IRPEF per l'anno 2008
Eccepiva:
Nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito richiesto, infatti, l'atto impugnato ha ad oggetto IRPEF per l'anno d'imposta 2008. Nel caso de quo in assenza di atti interruttivi della prescrizione,
i tributi ivi contenuti e relativi ai menzionati anni di imposta sono prescritti, poiché sono ampiamente decorsi i termini di prescrizione decennale normativamente previsti dall'art. 2946 c.c. In coerenza, anche le sanzioni e gli interessi ivi contenuti sono prescritti per il decorso del termine quinquennale previsto dagli artt. 20 del D.lgs. n. 472/1997 e 2948 c.c.. Invero, i suddetti termini di prescrizione dalla data di notifica della cartella n. 2932012004551469000, come riportata nell'intimazione di pagamento impugnata,
e la data di ricezione della stessa, avvenuta il 24.02.2024, risulta ampiamente decorso. Pertanto,
l'intimazione di pagamento e le prodromiche cartelle di pagamento sono nulle per intervenuta prescrizione della pretesa intimata.
In via principale ed in diritto la nullità dell'intimazione e delle prodromiche cartelle di pagamento per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché la decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
L'art. 50, del D.P.R. n. 602/1973, recita: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni […]”. Pertanto, il presupposto dell'intimazione di pagamento è la presenza della cartella di pagamento, ritualmente notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, per la quale il contribuente non ha 3 effettuato il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Rilevava, altresì, che l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata ha determinato il decorso dei termini normativamente previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 per l'esercizio del potere impositivo, con decadenza del concessionario dal potere di riscossione e conseguente inesigibilità dei tributi richiesti.
Prescrizione degli interessi e delle sanzioni richieste dall'ente. Le somme richieste a titolo di sanzioni dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con le cartelle impugnate, aventi ad oggetto tributi con termine di prescrizione decennale, alla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza delle predette, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, sono, in ogni caso, oggettivamente prescritte in quanto è trascorso il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs n. 472/1997 il quale prevede che il “[…] il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni […]”; altresì è da considerarsi prescritta, ex art. 2948 4 comma c.c. la richiesta di interessi in quanto la predetta norma prevede che “si prescrivono in cinque anni: […] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in tempi più brevi.”. Pertanto, per tali ulteriori motivi, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere dichiarata illegittima per maturata prescrizione estintiva della pretesa sottostante.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna di parte avversa alla restituzione di quanto eventualmente versato dal ricorrente per evitare la riscossione coattiva, con rivalutazione ed interessi, come per legge, ed al pagamento delle spese di lite. Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza. In data 05/12/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
violazione dell'art. 14 comma 6 bis D. Lgs 546/92, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso anche nei confronti dell'Ente impositore, siccome sancito dall'art. 14 D.Lgs 546/92 ai sensi del quale “1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa 3 limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.” Considerato che il ricorso non è stato proposto anche nei confronti dell'Ente impositore, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile come già statuito dalla sentenza n. 8906/2025 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli - Sez. 5, “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” Nella suddetta sentenza si legge, in particolare, quanto segue: “Invero la novella in vigore dal 4 gennaio 2024, ai sensi del dlgs 30.12.2023 n.220, contempla una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario ex art. 14 D. Lgs. n. 546 del 1992 a norma del quale nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atteso che l'art. 19 D.Lgs. 546/1992, dopo aver riportato l'elenco degli atti autonomamente impugnabili innanzi il Giudice Tributario, al comma
3 aggiunge “… Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Nel caso di specie giacché, come sopra argomentato, l'intimazione impugnata è esente da vizi propri e la sua opposizione va dichiarata inammissibile ex art. 19 co. 3 D.Lgs. 546/1992.
Mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione nel presente giudizio, relativamente ai motivi di opposizione che si riferiscono alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed in particolare alle attività compiute dall'Ente Impositore o che lo stesso avrebbe dovuto compiere prima della consegna del ruolo all'Agente della Riscossione. Per tali eccezioni, quindi, unico soggetto legittimato a controdedurre è l'Ente
Impositore che ha individuato il soggetto destinatario dell'imposta, ha determinato i criteri e la misura di applicazione della medesima e per ultimo ha formato i ruoli successivamente consegnati all'Agente della
Riscossione che si occupa esclusivamente della materiale riscossione delle imposte.
Legittimità della procedura di riscossione, infatti, l'Agente della Riscossione ha legittimamente provveduto a notificare la cartella di pagamento prima e l'intimazione di pagamento poi, una volta ricevuto il ruolo dall'Ente Impositore, predisposte in conformità al modello approvato con Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999, così come successivamente integrato e modificato da molteplici provvedimenti del Ministero delle Finanze. Trattasi di atto dovuto per l'adempimento del quale l'Agente della Riscossione non è tenuto a conoscere nel merito l'imposizione, essendo egli estraneo al rapporto tra l'Ente impositore ed il contribuente. Precisava che la cartella è stata notificata in data 03.12.2012 (all.3)e non è stata opposta con conseguente incontrovertibilità della pretesa tributaria. Precisava, altresì, che alla luce della rituale notifica della cartella (all.3) portata dall'intimazione di pagamento opposta, si evidenzia l'inammissibilità ed infondatezza delle superiori eccezioni che non possono in alcun modo trovare ingresso nel presente procedimento. La mancata impugnazione dell'atto di accertamento sotteso l'intimazione di pagamento, determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria, né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione che è proprio del rapporto tributario.
Evidenziava , infine, che nessuna illegittimità può essere ravvisata nell'operato dell'Agente della riscossione che, come documentato in atti, ricevuti i ruoli ha provveduto alla rituale notifica della cartella e della successiva intimazione di pagamento. Pertanto, alla luce di quanto documentato da questa difesa, risulta evidente che le pretese oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata non risultano affatto prescritte, tanto più che nel relativo computo dovrà tenersi conto del periodo di sospensione previsto dalla legge di stabilità 2014 (6 mesi), nonché degli ulteriori 542 giorni di proroga previsti dalla normativa emergenziale, con conseguente slittamento in avanti dei relativi termini di prescrizione, come di seguito meglio precisato: Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio 6 sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n.
27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto
2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. Tale sospensione a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n.
73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal
1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – 8 deve essere quantificata in 478 gg.
(542-64). Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione. La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”.
Concludeva chiedendo: preliminarmente dichiarare la violazione dell'art. 14 comma 6 bis D. Lgs 546/92 con ogni conseguente statuizione;
per il resto rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Dichiarare la legittimità dell'atto impugnato e la conseguente procedura di riscossione;
condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio;
Allegava: ricorso notificato;
intimazione di pagamento 29320239013981108000; relata cartella
2932012004551469000; estratto ruolo aggiornato;
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento è riconducibile ad IRPEF anno 2008;
che la richiesta di pagamento è stata pacificamente eseguita nei confronti del ricorrente con la notifica della cartella di pagamento distinta con il n. 2932012004551469000 ricevuta da quest'ultimo in data
3/12/2012, così come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, senza nessuna contestazione del ricorrente, pertanto, va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso afferente l'omessa notifica della cartella di pagamento in esame;
che va disattesa e respinta la contestazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alla violazione dell'art. 14 comma 6 bis D. Lgs 546/92, posto che, il ricorrente si è limitato a contestare l'omessa notifica della cennata cartella di pagamento, atto ed attività tipica ed esclusiva del concessionario, per cui il ricorrente non era obbligato ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, in assenza di contestazioni avverso le attività di quest'ultimo;
che va disattesa e respinta la contestazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa al difetto di legittimazione passiva, posto che, il ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente attività riconducibili esclusivamente al concessionario, il quale ne risponde in proprio;
che va disattesa e respinta la contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alla inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92, posto che, il ricorrente, legittimamente, ha contestato la prescrizione della pretesa nonché delle sanzioni e degli interessi, contestazione, la predetta, che può essere opportunamente sollevata anche avverso l'intimazione di pagamento, la quale, per l'effetto, è riconducibile nell'alveo degli atti impugnabili;
che va disattesa la contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha rilevato la tempestività della notifica dell'atto impugnato e l'inibizione del decorso di ogni termine pregiudizievole in virtù della normativa intervenuta in occasione della pandemia covid. 19. Invero, per ciò che qui interessa,
L'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”. È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015
e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L. 17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di specie, il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartella esattoriale risalente all'anno 2012, per cui ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare nel gennaio del 2023, pertanto, la pretesa appare pacificamente estinta per intervenuta prescrizione, stante che l'intimazione di pagamento è stata tardivamente notificata in data 24/02/2024.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 500,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore distrattario Avv.
Difensore_1. Così deciso in Catania il 16/01/2026 Il Giudice monocratico Santo Lopes
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4185/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Rosa Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013981108000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932012004551469000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste in ricorso e chiede la condanna alle spese con distrazione a favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/05/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239013981108000, portata a conoscenza in data 24.02.2024, nonché avverso la prodromica cartella di pagamento n.
2932012004551469000, mai o irritualmente notificata, riconducibile ad IRPEF per l'anno 2008
Eccepiva:
Nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito richiesto, infatti, l'atto impugnato ha ad oggetto IRPEF per l'anno d'imposta 2008. Nel caso de quo in assenza di atti interruttivi della prescrizione,
i tributi ivi contenuti e relativi ai menzionati anni di imposta sono prescritti, poiché sono ampiamente decorsi i termini di prescrizione decennale normativamente previsti dall'art. 2946 c.c. In coerenza, anche le sanzioni e gli interessi ivi contenuti sono prescritti per il decorso del termine quinquennale previsto dagli artt. 20 del D.lgs. n. 472/1997 e 2948 c.c.. Invero, i suddetti termini di prescrizione dalla data di notifica della cartella n. 2932012004551469000, come riportata nell'intimazione di pagamento impugnata,
e la data di ricezione della stessa, avvenuta il 24.02.2024, risulta ampiamente decorso. Pertanto,
l'intimazione di pagamento e le prodromiche cartelle di pagamento sono nulle per intervenuta prescrizione della pretesa intimata.
In via principale ed in diritto la nullità dell'intimazione e delle prodromiche cartelle di pagamento per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché la decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
L'art. 50, del D.P.R. n. 602/1973, recita: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni […]”. Pertanto, il presupposto dell'intimazione di pagamento è la presenza della cartella di pagamento, ritualmente notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, per la quale il contribuente non ha 3 effettuato il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Rilevava, altresì, che l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata ha determinato il decorso dei termini normativamente previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 per l'esercizio del potere impositivo, con decadenza del concessionario dal potere di riscossione e conseguente inesigibilità dei tributi richiesti.
Prescrizione degli interessi e delle sanzioni richieste dall'ente. Le somme richieste a titolo di sanzioni dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con le cartelle impugnate, aventi ad oggetto tributi con termine di prescrizione decennale, alla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza delle predette, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, sono, in ogni caso, oggettivamente prescritte in quanto è trascorso il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs n. 472/1997 il quale prevede che il “[…] il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni […]”; altresì è da considerarsi prescritta, ex art. 2948 4 comma c.c. la richiesta di interessi in quanto la predetta norma prevede che “si prescrivono in cinque anni: […] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in tempi più brevi.”. Pertanto, per tali ulteriori motivi, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere dichiarata illegittima per maturata prescrizione estintiva della pretesa sottostante.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna di parte avversa alla restituzione di quanto eventualmente versato dal ricorrente per evitare la riscossione coattiva, con rivalutazione ed interessi, come per legge, ed al pagamento delle spese di lite. Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza. In data 05/12/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
violazione dell'art. 14 comma 6 bis D. Lgs 546/92, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso anche nei confronti dell'Ente impositore, siccome sancito dall'art. 14 D.Lgs 546/92 ai sensi del quale “1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa 3 limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.” Considerato che il ricorso non è stato proposto anche nei confronti dell'Ente impositore, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile come già statuito dalla sentenza n. 8906/2025 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli - Sez. 5, “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” Nella suddetta sentenza si legge, in particolare, quanto segue: “Invero la novella in vigore dal 4 gennaio 2024, ai sensi del dlgs 30.12.2023 n.220, contempla una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario ex art. 14 D. Lgs. n. 546 del 1992 a norma del quale nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atteso che l'art. 19 D.Lgs. 546/1992, dopo aver riportato l'elenco degli atti autonomamente impugnabili innanzi il Giudice Tributario, al comma
3 aggiunge “… Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Nel caso di specie giacché, come sopra argomentato, l'intimazione impugnata è esente da vizi propri e la sua opposizione va dichiarata inammissibile ex art. 19 co. 3 D.Lgs. 546/1992.
Mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione nel presente giudizio, relativamente ai motivi di opposizione che si riferiscono alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed in particolare alle attività compiute dall'Ente Impositore o che lo stesso avrebbe dovuto compiere prima della consegna del ruolo all'Agente della Riscossione. Per tali eccezioni, quindi, unico soggetto legittimato a controdedurre è l'Ente
Impositore che ha individuato il soggetto destinatario dell'imposta, ha determinato i criteri e la misura di applicazione della medesima e per ultimo ha formato i ruoli successivamente consegnati all'Agente della
Riscossione che si occupa esclusivamente della materiale riscossione delle imposte.
Legittimità della procedura di riscossione, infatti, l'Agente della Riscossione ha legittimamente provveduto a notificare la cartella di pagamento prima e l'intimazione di pagamento poi, una volta ricevuto il ruolo dall'Ente Impositore, predisposte in conformità al modello approvato con Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999, così come successivamente integrato e modificato da molteplici provvedimenti del Ministero delle Finanze. Trattasi di atto dovuto per l'adempimento del quale l'Agente della Riscossione non è tenuto a conoscere nel merito l'imposizione, essendo egli estraneo al rapporto tra l'Ente impositore ed il contribuente. Precisava che la cartella è stata notificata in data 03.12.2012 (all.3)e non è stata opposta con conseguente incontrovertibilità della pretesa tributaria. Precisava, altresì, che alla luce della rituale notifica della cartella (all.3) portata dall'intimazione di pagamento opposta, si evidenzia l'inammissibilità ed infondatezza delle superiori eccezioni che non possono in alcun modo trovare ingresso nel presente procedimento. La mancata impugnazione dell'atto di accertamento sotteso l'intimazione di pagamento, determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria, né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione che è proprio del rapporto tributario.
Evidenziava , infine, che nessuna illegittimità può essere ravvisata nell'operato dell'Agente della riscossione che, come documentato in atti, ricevuti i ruoli ha provveduto alla rituale notifica della cartella e della successiva intimazione di pagamento. Pertanto, alla luce di quanto documentato da questa difesa, risulta evidente che le pretese oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata non risultano affatto prescritte, tanto più che nel relativo computo dovrà tenersi conto del periodo di sospensione previsto dalla legge di stabilità 2014 (6 mesi), nonché degli ulteriori 542 giorni di proroga previsti dalla normativa emergenziale, con conseguente slittamento in avanti dei relativi termini di prescrizione, come di seguito meglio precisato: Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio 6 sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n.
27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva. In particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019. La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto
2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. Tale sospensione a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n.
73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal
1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – 8 deve essere quantificata in 478 gg.
(542-64). Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione. La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”.
Concludeva chiedendo: preliminarmente dichiarare la violazione dell'art. 14 comma 6 bis D. Lgs 546/92 con ogni conseguente statuizione;
per il resto rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Dichiarare la legittimità dell'atto impugnato e la conseguente procedura di riscossione;
condannare il ricorrente alle spese del presente giudizio;
Allegava: ricorso notificato;
intimazione di pagamento 29320239013981108000; relata cartella
2932012004551469000; estratto ruolo aggiornato;
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento è riconducibile ad IRPEF anno 2008;
che la richiesta di pagamento è stata pacificamente eseguita nei confronti del ricorrente con la notifica della cartella di pagamento distinta con il n. 2932012004551469000 ricevuta da quest'ultimo in data
3/12/2012, così come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, senza nessuna contestazione del ricorrente, pertanto, va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso afferente l'omessa notifica della cartella di pagamento in esame;
che va disattesa e respinta la contestazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alla violazione dell'art. 14 comma 6 bis D. Lgs 546/92, posto che, il ricorrente si è limitato a contestare l'omessa notifica della cennata cartella di pagamento, atto ed attività tipica ed esclusiva del concessionario, per cui il ricorrente non era obbligato ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, in assenza di contestazioni avverso le attività di quest'ultimo;
che va disattesa e respinta la contestazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa al difetto di legittimazione passiva, posto che, il ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente attività riconducibili esclusivamente al concessionario, il quale ne risponde in proprio;
che va disattesa e respinta la contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alla inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92, posto che, il ricorrente, legittimamente, ha contestato la prescrizione della pretesa nonché delle sanzioni e degli interessi, contestazione, la predetta, che può essere opportunamente sollevata anche avverso l'intimazione di pagamento, la quale, per l'effetto, è riconducibile nell'alveo degli atti impugnabili;
che va disattesa la contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha rilevato la tempestività della notifica dell'atto impugnato e l'inibizione del decorso di ogni termine pregiudizievole in virtù della normativa intervenuta in occasione della pandemia covid. 19. Invero, per ciò che qui interessa,
L'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”. È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015
e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L. 17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di specie, il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartella esattoriale risalente all'anno 2012, per cui ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare nel gennaio del 2023, pertanto, la pretesa appare pacificamente estinta per intervenuta prescrizione, stante che l'intimazione di pagamento è stata tardivamente notificata in data 24/02/2024.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 500,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore distrattario Avv.
Difensore_1. Così deciso in Catania il 16/01/2026 Il Giudice monocratico Santo Lopes