Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 701
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tuttavia, poiché il carico tributario non è stato affidato durante il periodo di emergenza sanitaria (la cartella risale al 2012), non è applicabile la proroga di 24 mesi prevista dall'art. 68 comma 4 bis del D.L. 18/2020. Pertanto, il termine di prescrizione è sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere dal 01/09/2021 per spirare nel gennaio 2023. L'intimazione di pagamento, notificata il 24/02/2024, risulta quindi tardiva e la pretesa estinta per intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte disattende tale eccezione, rilevando che la cartella di pagamento n. 2932012004551469000 è stata pacificamente notificata al ricorrente in data 03/12/2012, senza contestazioni in merito alla sua notifica in quel momento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 701
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 701
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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