TRIB
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/01/2024, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di EN
Il Tribunale Ordinario di EN , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1990/2022 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 12.4.2022 da:
(c.f./p.iva ) con Parte_1 P.IVA_1 sede a Schio (VI - 36015), via Luigi Dalla Via n. 3, nella persona del socio e legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA Parte_1
GRESELIN (pec c.f. Email_1 C.F._1 fax 0445/813183), presso il cui studio in Zanè (VI - 36010), via Manzoni n. 20 elegge domicilio attrice
CONTRO
, corrente in Malo (Vi) Via del Lavoro, 45 (c. f. e p. iva CP_1
), in persona del legale rappresentante nato a [...] P.IVA_2 Controparte_2
(VI) il 17 luglio 1956 e ivi residente in [...] (c. f. CodiceFiscale_2
R), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la
[...] carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Mantovani (c. f.
– PEC e Kati CodiceFiscale_3 Email_2
Sbalchiero (c. f. – PEC CodiceFiscale_4
del Foro di EN ed elettivamente Email_3 domiciliata presso il loro studio in EN, Contrà delle Morette, 17
KM SRL, (C.F. ) corrente in Malo (Vi) Via del Lavoro, 45 (c. f. e p. P.IVA_3 iva ), in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, dott. nato a [...] il [...] e residente CP_3 in Thiene (Vi), via A.F Fogazzaro, 4 (c. f. ) domiciliato CodiceFiscale_5 per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Orlando (c. f. - PEC CodiceFiscale_6
1 e Gabriele Galla (c. f. Email_4 [...]
– PEC del Foro di C.F._7 Email_5
EN ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in EN, Corso A. Palladio, 179 convenute conclusioni delle parti: come da fogli depositati per l'udienza del 12.10.2023
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE CP_4
In via principale: 1) Accertato che il rapporto di agenzia di cui è causa non rientra tra i contratti nei quali è succeduta KM Srl con l'affitto di ramo d'azienda del 15/7/2019 e che il recesso di è stato Parte_1 determinato dalla condotta illecita di esposta in narrativa, ai sensi degli artt. 1751 e 2119 CP_1
c.c., in concorso con la condotta extracontrattuale di KM Srl ex art. 2055 c.c, condannare le società convenute in solido tra loro, per i motivi ed i titoli di cui al presente atto, a pagare alla società attrice l'Indennità Convenzionale del contratto di agenzia, o equivalente risarcimento, pari ad €346.162,38, o diverso importo, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione di legge;
In via subordinata: 2) qualora il Giudicante accerti che il rapporto di agenzia di cui è causa rientra tra i contratti in cui è succeduta KM Srl a seguito di affitto di ramo d'azienda del 15.7.2019 e che il recesso di Parte_1 è avvenuto per giusta causa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2558 comma 2 c.c. e degli artt.
[...] 1751, 2119, per la condotta illecita di KM Srl, esposta in narrativa, in concorso con la condotta extracontrattuale di ex art. 2055 c.c., condannare le società convenute in solido tra loro, per i CP_1 motivi ed i titoli di cui al presente atto, a pagare alla società attrice l'Indennità Convenzionale del contratto di agenzia, o equivalente risarcimento, pari ad €346.162,38, o diverso importo, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione di legge;
In estremo subordine:
3) qualora il Giudicante accerti che il rapporto di agenzia di cui è causa rientra tra i contratti in cui è succeduta KM Srl a seguito di affitto di ramo d'azienda del 15/7/2019 e che il recesso di Parte_1 è avvenuto per giusta causa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2558 comma 2 c.c. e degli artt.
[...]
1751, 2119 c.c., e determinato dalla condotta di in concorso con quella di KM Srl, ai CP_1 sensi dell'art. 2055 cc. per tutto quanto esposto in narrativa, condannare le società convenute in solido tra loro, per i motivi ed i titoli di cui al presente atto, a pagare alla società attrice l'Indennità Convenzionale del contratto di agenzia, o equivalente risarcimento, pari ad €346.162,38, o diverso importo, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione di legge;
4) in ulteriore subordine, qualora il Giudicante accerti che il rapporto di agenzia di cui è causa rientra tra i contratti in cui è succeduta KM Srl a seguito di affitto di ramo d'azienda del 15/7/2019 e che il recesso per giusta causa di parte attrice, ai sensi dell'art. 2558 comma 2 c.c., è attribuibile in esclusiva alla condotta illecita di condannare quest'ultima, per i motivi ed i titoli di cui al presente CP_1 atto, a pagare alla società attrice l'Indennità Convenzionale del contratto di agenzia pari ad €346.162,38,
o diverso importo, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione di legge;
5) in estremo subordine, qualora il Giudicante accerti che il rapporto di agenzia di cui è causa rientra tra i contratti in cui è succeduta KM Srl a seguito di affitto di ramo d'azienda del 15/7/2019 e che il recesso per giusta causa di parte attrice, ai sensi dell'art. 2558 comma 2 c.c., è attribuibile in esclusiva alla condotta illecita di KM Srl, condannare quest'ultima, per i motivi ed i titoli di cui al presente atto, a pagare alla società attrice l'Indennità Convenzionale del contratto di agenzia pari ad €346.162,38, o
2 diverso importo, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione di legge;
6) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfetario del 15% di cui al DM
55/2014 e Iva e Cpa come per legge.
In via istruttoria:
Per scrupolo difensivo, si insiste per:
l'ammissione della prova per testi, anche a controprova, come dedotta alla lettera A, capitoli da sub. a- fino a k- incluso, della memoria attorea ex art. 183 n. 2 cpc del 24/10/2022 con i relativi testi indicati e l'ammissione dei testi a controprova come indicati nella memoria n. 183 n. 3 del 14/11/2022;
la CTU contabile come da lett. F-G della memoria attorea ex art. 183 n. 2 cpc del 24/10/2022;
l'inammissibilità dei capitoli per testi dedotti da con memoria ex art. 183 N. 2 cpc del CP_1
26/10/2022 e quelli dedotti da KM come da memoria istruttoria del 25/10/2022
CONCLUSIONI PER CP_1
Voglia il Tribunale di EN così decidere, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione: Nel merito: si chiede rigetto di ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto. Sulle spese e competenze di lite: si chiede in ogni caso la loro rifusione integrale. In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie contenute nei precedenti scritti difensivi, con rigetto di quelle avversarie.
CONCLUSIONI PER KM
Voglia il Tribunale Adito così decidere, rigettata ogni contraria domanda, istanza,eccezione: Nel merito: si chiede rigetto di ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto. In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie agli atti, con rigetto di quelle avversarie. Sulle spese e competenze di lite: si chiede in ogni caso la loro rifusione integrale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice agiva in Parte_1 giudizio esponendo che:
-il 19/5/2014 , produttrice di macchine per l'industria alimentare, aveva Org_1 conferito alla ( anche commerciante in proprio di macchinari Parte_1 industriali) un mandato di agenzia per promuovere la vendita, in tutto il mondo esclusa Italia, di una macchina impastatrice a spirale di prossima produzione (subito promossa con successo negli Stati Uniti, presso la multinazionale americana
[...]
nuovo cliente acquisito da ) ; Organizzazione_2 Pt_1
3 - il contratto del 2014 aveva scadenza al 31/12/2021, e, in caso di cessazione del CP_ rapporto, riconosceva all'agente, in aggiunta al un'indennità convenzionale migliorativa rispetto all'art. 1751 c.c. e all'accordo economico collettivo applicabile (AEC Piccola e Media Industria 2014); Orga
-in data 1/01/2018 e (nel 2017 trasformata da ad Srl) Pt_1 CP_1 concordavano alcune modifiche al contratto, posticipando la prima scadenza contrattuale al 31/12/2025, inserendo nel “Territorio” anche l'Italia, ampliando la previsione dei “Prodotti Contrattuali” con l'inclusione di tutte le macchine alimentari prodotte e/o commercializzate, anche in futuro, da e anche i prodotti CP_1
(macchine sfogliatrici) della società di cui era già agente da Org_3 Pt_1 anni e che il 29/12/2017 era stata incorporata da che quindi era subentrata CP_1 nel contratto di agenzia;
veniva modificata anche la misura della provvigione e la misura dell'Indennità Convenzionale prevista alla cessazione del rapporto , aggiuntiva al Firr;
-a partire da maggio 2019 iniziava a mandare insolute le fatture per CP_1 provvigioni e, già nel precedente febbraio, aveva saltato il pagamento di una delle rate concordate con a seguito della fine contratto di agenzia;
Pt_1 Org_4 infatti nel gennaio 2018, dopo l'incorporazione di in ed il Org_3 CP_1 subentro di quest'ultima come preponente, aveva esercitato il recesso dal CP_1 contratto di agenzia che era di concordando con la rateazione Org_3 Pt_1 dell'indennità di fine rapporto;
-tra giugno e luglio 2019, (genero di della CP_3 Controparte_2 CP_1 riferiva a , socio e legale rappresentante di che Parte_1 Pt_1 CP_1 avrebbe cessato a breve il contratto di agenzia, pagandogli l'indennità concordata nel contratto di agenzia, e che una nuova società, denominata KM e amministrata dallo stesso , avrebbe negoziato con un nuovo contratto di agenzia;
CP_3 Pt_1
-dai dati estratti in camera di commercio a metà luglio, constatava che KM CP_4
Srl era una società costituita il 07/06/2019 con sede a Malo in via del Lavoro n. 45 (la stessa di , con amministratore unico il sig. , società che al 10/07/2019, CP_1 CP_3 risultava ancora inattiva e il cui capitale sociale era interamente detenuto dalla società di Thiene, i cui soci sono lo stesso Org_5 Controparte_6
e sua moglie;
CP_3 Controparte_7
-nel frattempo, senza che la società Preponente formalizzasse alcuna dichiarazione di recesso, o fornisse altra indicazione o chiarimento, iniziava a ricevere email CP_4 dal dominio “kmp.srl”, relativa all'esecuzione del contratto di agenzia, da persone dell'ufficio amministrativo e commerciale di con cui era solita CP_1 corrispondere da anni;
-il 26/7/2019 tramite il proprio legale scriveva al per chiedere CP_4 CP_3 informazioni sulla società KM Srl, sulla sorte del contratto di agenzia e su una serie di mancati pagamenti da parte di;
CP_1
-il 01/08/2019 il Sola, via email (da ), rispondeva all'avv. Email_6
Greselin e, in copia conoscenza, anche ai soci di e al loro commercialista, per Pt_1
4 informare: “abbiamo proceduto all'affitto del ramo di azienda inerente solamente il ramo di sfogliatrici (ex , con quest'ultimo non abbiamo trasferito il Org_3 contratto del suo cliente in quanto riteniamo di affrontare la questione tramite una rimodulazione consensuale, all'ottenimento di quest'ultima procederemmo al trasferimento (…)Per l'ultimo punto [riferito alla conferma di alcuni pagamenti attesi da e sulla compensazione di alcune poste] rimando alla sig. CP_1 Parte_2 che nei prossimi giorni provvederà alla definizione dei tempi di pagamento”;
- tuttavia nello stesso giorno 01/08/19 (figlia di e moglie Controparte_7 CP_2 del ) scriveva una email dall'account “kmp.srl” a e CP_3 Testimone_1 [...]
, dell'ufficio commerciale di per indicare loro gli username e la Tes_2 Pt_1 password da usare per il nuovo gestionale aziendale di KM e da quel momento O
come richiesto, aveva iniziato a caricare sul nuovo gestionale di KM le Pt_1 anagrafiche clienti relative a tutti gli ordini mensili raccolti, senza distinzione per tipi di macchine e marchi;
-in quegli stessi giorni inviava a clienti e collaboratori, il comunicato CP_1 secondo cui: “… dall'1 agosto 2019 trasferirà la distribuzione dei tre CP_1 marchi e ad una società appositamente costituita, CP_1 Org_3 Parte_3 denominata KM Srl. (…) Le relazioni commerciali attualmente in essere rimangono invariate e vengono trasferite direttamente alla nuova società;
-nelle settimane successive, pur non ricevendo dalla società Preponente alcun chiarimento, o dichiarazione di recesso, o avviso di cessione del contratto a seguito di affitto di azienda ( il sig. quando sollecitato dal sig. per Controparte_2 Pt_1 chiarimenti, diceva di parlare con il sig. ), proseguiva l'attività di agenzia CP_3 Pt_1 promuovendo le vendite di tutti i Prodotti di (sotto i diversi marchi CP_1
' ' e , salvo caricare gli ordini sul nuovo gestionale CP_1 Org_3 Org_7 di KM che era stato indicato da nella email del 01/08/2019 ; Controparte_7
-la società non dava disposizione neppure riguardo all'account di posta CP_1 elettronica “ eu” assegnato a nel 2014, che utilizzava nei CP_1 Pt_1 Pt_1 rapporti di agenzia con i clienti e con la Preponente e, dal 1° agosto, anche con KM;
-le fatture di vendita talvolta venivano emesse da (cfr. fatture doc. 4 .) e CP_1 talvolta da KM (fatt. doc. 19) e inviava l'estratto conto mensile delle CP_1 provvigioni maturate su tutte le vendite di prodotti contrattuali;
-la “facility director , senza fare distinzione di marca o tipologia di CP_1 macchina a cui la provvigione si riferisse, segnalava: “se è fattura di provvigioni
[ deve essere fatta ad e non a KM Srl” (email Org_8 Pt_1 CP_1 Parte_2 del 06/09/2019);
- le fatture dovevano essere fatte ad anche se gli incassi sugli affari andati a CP_1 buon fine erano ricevuti da KM ( ad es. email del 12/09/2019 della signora
(stavolta come “ ) che dava notizia dell'incasso Parte_2 Organizzazione_9 di alcuni pagamenti all'ufficio commerciale di ( e Pt_1 Testimone_1 [...]
) con una email avente ad oggetto “Elenco bonifici arrivati ora su Kmp Tes_2
Srl”;
5 -il 09/09/19 (da scriveva a Controparte_7 Email_7
nonché a e al sig. di Persona_1 Email_8 Parte_1 per chiedere un parere sulle macchine da esporre ad una fiera a Milano dal 18 Pt_1 ottobre (la : “ avendo tutte e tre i marchi, io propongo queste Org_10 macchine abbiamo uno stand solo di 32 mq”: tale email si riferiva a tutti i prodotti di almeno fino al 30/7/2019, nonché oggetto del contratto di agenzia di CP_1
Pt_1
-il 27/09/2019 di chiedeva a di metterle Testimone_2 Pt_1 Controparte_7 Org_1 a disposizione i biglietti da inviare ai clienti per invitarli a visitare la fiera e la signora rispondeva: “ciao , guarda proprio ieri sera sono riuscita a CP_1 Tes_2 sistemarli xché erano ancora intestati avancini ora invece kmp dopo 70 telefonate … se volete mandarmi la lista excell faccio io, se no dimmi che ti rimando tutto x entrare nell'eservice kmp” ;
-il 10/10/2019 (dall'account di posta CP_7 CP_1 Email_7 con oggetto “ ) scriveva alla signora di “Ciao Org_10 Testimone_2 CP_4 Tes_2
(…) fatta nessuna comunicazione né newsletter xché è tutto come sai abbastanza caotico …”
-nel frattempo proseguivano gli insoluti di sulle fatture provvigionali di CP_1
sebbene mai contestate, (tanto che in seguito doveva chiedere e Pt_1 Pt_1 ottenere dal Tribunale di EN il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1863/2020 del 07/08/2020, e il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
1751/2020 del 29.7.2020)
-esasperato dalla perdurante incertezza e dalla assoluta mancanza di collaborazione e di e KM, il 14/10/2019 il , a nome di inviava una CP_1 Parte_1 Pt_1 pec a KM (DOC 35) ed una ad (DOC 36), avente medesimo contenuto e CP_1 rivolta ad entrambe, per comunicare il recesso dal contratto di agenzia, con effetto immediato, non sussistendo le condizioni per la prosecuzione anche provvisoria del rapporto:
“Nella misura in cui il Nostro contratto di agenzia non fosse, almeno in parte, oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 2558 c.c., la stessa varrà inoltre come dichiarazione di recesso giustificato da circostanze attribuibili al preponente che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c.. Riteniamo infatti che non sussista la necessaria chiarezza, trasparenza e serietà per proseguire il rapporto (…)” Infatti il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato il 15/07/2019 (doc. 31) era riferito alla produzione delle sole macchine sfogliatrici, ma da un lato (con CP_1
l'invio degli estratti conto provvigionali e la richiesta di fatturazione indistintamente su tutte le macchine vendute) e KM dall'altro (con la richiesta di caricamento nel proprio gestionale di tutti gli ordini ricevuti dai clienti e l'organizzazione della fiera con l'esposizione di tutte le macchine) avevano dimostrato, nei fatti, di fare riferimento a tutta le macchine alimentari, e nessuna delle due aveva mai neppure prospettato a la cessione parziale del contratto di agenzia. Parte attrice Pt_1 osservava che la cessione parziale avrebbe costituito una violazione del contratto
6 stesso e avrebbe quindi legittimato a recedere per giusta causa, infatti l'art. Pt_1
1.3 del contratto di agenzia in questione, per espressa deroga all'AEC in tema di variazioni unilaterali del contratto, ammetteva solo modifiche consensuali, anche per variazioni di lieve entità; pertanto KM aveva tenuto una condotta coordinata e in concorso con quella di atta a creare confusione, destabilizzare e ledere la CP_1 fiducia nei rapporti con la odierna parte attrice;
se il rapporto di agenzia fosse da intendersi come ceduto, allora KM, quale affittuaria, si sarebbe resa colpevole di violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti di sicché Pt_1
l'agente non avrebbe concluso il contratto di agenzia in una tale situazione , così giustificandosi il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2558 comma 2 c.c, in combinato disposto con l'art. 1751 e 2119 c.c; entrambi avrebbero concorso nella causazione dello scioglimento del rapporto essendone responsabili anche a titolo extracontrattuale ex art. 2055 c.c.. e per tale ragione in quanto estranea alle Pt_1 intese sull'affitto dell'azienda del 2019, aveva prudenzialmente giustificato il proprio recesso, sussistendone tutti i presupposti, anche ai sensi dell'art. 2558 c.c.; peraltro sarebbe comunque responsabile verso il contraente ceduto a titolo CP_1 contrattuale e KM, per tutto quanto sopra indicato, sarebbe responsabile ai sensi dell'art. 2055 c.c.. Ne conseguiva, secondo l'attrice, il proprio diritto a pretendere nei confronti delle due società, sia a titolo contrattuale, che extracontrattuale, in solido tra loro, il pagamento dell'Indennità Convenzionale di cui all'art. 10 del contratto di agenzia,o di un risarcimento di importo equivalente ( oltre alle perdite per l'anticipato scioglimento del rapporto rispetto al 31/12/2025 per il quale si riservava di agire separatamente) . Per tali ragioni chiedeva la condanna delle convenute in solido tra di loro al pagamento di €346.162,38, o diverso importo, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione di legge;
Parte convenuta costituitasi, non contestava lo svolgimento dei CP_1 fatti ma chiedeva il rigetto delle domande attoree affermando che
-il contratto del 2018 riscriveva l'indennità ed i compensi, ricollegandoli ad un programma contrattuale / economico di lungo termine, dato che è allungato al 2025;
“tale è la ragione della singolare indennità di fine mandato prevista dall'art. 10 citato, che deroga, con clausole da ritenersi in parte illegittime (p. es. il comma 3 dell'allegato D.2), in parte palesemente derogatorie in melius per l'agente, rispetto alle previsioni di cui all'art. 1751 c.c. “;
-Comerio doveva promuovere l'attività di vendita dei prodotti nessuno CP_1 escluso, in tutto il mondo, quindi con una forza contrattuale piuttosto elevata e con un potere di condizionare pesantemente l'attività di CP_1
-fu perciò individuata e progettata una operazione straordinaria che vedeva il trasferimento dell'azienda ad altra società (KM S.r.l.) con la quale proseguire il piano economico e commerciale concordato con;
Pt_1
7 - l'anno successivo, 2019, fu un anno difficilissimo per per un drastico calo CP_1 dei ricavi (50%) e un massiccio ricorso alla cassa integrazione, una consistente riduzione del personale, perdite a bilancio reiterate nel successivo bilancio 2020;
-la proposta di cessione / trasferimento in KM fu formalizzata a in data 26 Pt_1 settembre 2019 “ incontrando un inaspettato e inspiegabile rifiuto che, a ben vedere, poteva anche avvenire da parte di in precedenza, nel caso in cui il contratto Pt_1 di agenzia fosse stato inserito “espressamente” nell'atto di trasferimento di azienda”; per effetto dell'affitto del ramo di azienda, KM era il produttore di tutti i macchinari ex e i rapporti contrattuali intercorrenti, nessuno escluso, crediti CP_1 debiti, venivano anch'essi trasferiti, proponendo una rateazione del debito pregresso;
- la convenuta non contestava le circostanze del promesso pagamento in forma rateale di provvigioni e la trasformazione della attività di in attività CP_1 immobiliare;
invece la circostanza che solo dal 2022 fossero stati ceduti tutti i tre rami di azienda a KM ( , KM, non aveva, secondo la Org_7 Org_3 convenuta, “ significato alcuno se non quello di concludere definitivamente l'operazione di trasferimento / salvataggio della azienda da affitto a cessione;
…Quanto al fatto che il periodo (estate 2019), fosse caratterizzato da forte incertezza, l'interpretazione dell'attrice non è corretta;
in primo luogo, la fatturazione rimase in capo ad per ovvi motivi fiscali, visto che il passaggio CP_1 del contratto doveva essere sancito dall'atto di trasferimento, o quantomeno da altro accordo, che non fu subito formalizzato per iscritto, ma era stato concordato verbalmente;
secondariamente, i rapporti con i clienti ben potevano essere gestiti diversamente, visto che la formalità della cessione del contratto da Pt_1
a KM aveva diverse formalità”; CP_1
-la convenuta osservava che la situazione di confusione contrattuale era durata solo dal 1° agosto 2019 al 26 settembre 2019 allorquando KM propose l'integrale cessione dei rapporti contrattuali esistenti, senza alcuna eccezione, e che si era trattato “di semplici disfunzioni organizzative (ma non di certo irreparabili), dovute alla particolare situazione”, e che la parte attrice non specificava quali conseguenze le stesse avrebbero avuto nella gestione del rapporto visto che, secondo quanto effettivamente accadde, nel caso di un momento di difficoltà tentò di CP_1 approntare ogni azione utile a salvare la propria attività, di riflesso quella del suo agente;
la convenuta formulava il seguente interrogativo :“Se, come appare pacifico, nell'estate 2019, l'agente stava maturando una notevole quantità di insoluti che ben potevano legittimare il suo “pacifico” recesso per giusta causa, se l'art. 12 del contratto di agenzia permetteva all'agente di porre il proprio veto a qualsiasi trasferimento del suo contratto a terzi, come si può considerare la reale espressa motivazione addotta dall'agente nelle proprie dimissioni per giusta che non rasentano minimamente quel grado di gravità che, contrattualmente o per interpretazione giurisprudenziale, costituiscono fondamento della giusta causa di recesso? “
8 Circa il quantum della pretesa, osservava che “la clausola dell'addendum contrattuale del 2018 (allegato D.2 doc. 4) prevede il pagamento di una indennità corrispondente a due annualità di provvigioni e rimborsi maturati nei due anni precedenti e ciò senza eccezione alcuna. Tenuto conto che tale clausola non prevede espressamente l'ipotesi di giusta causa di dimissioni, a tutto concedere, si applicherà il disposto codicistico di cui all'art. 1751 c.c. i cui presupposti, con onere a carico dell'agente, sono tutti da dimostrare. Questo in quanto i presupposti fondanti riguardo l'an ed il quantum debeatur contenuti nella clausola contrattuale sono eccezionali e superano le ordinarie (e molto discusse) previsioni ordinarie codicistiche. L'indennità convenzionale di fine mandato in ogni caso non appare equa e legittima nel suo complesso, atteso che, sino al 31 dicembre 2017, era stata già
“convenzionalmente” liquidata quantomeno con riferimento ai prodotti Org_3
(sfogliatrici). Infatti la struttura della indennità convenzionale è legata alla mera sommatoria delle provvigioni liquidate dall'agente negli ultimi due anni, prima del recesso dal rapporto di agenzia, senza cioè fare riferimento ai criteri meritocratici previsti dalla normativa codicistica (art. 1751 c.c.). Nel nostro caso saremmo di fronte ad una riliquidazione nel 2019 comprendente due annualità di provvigioni (2018 – 2019) che non appare giustificata vista la liquidazione già operata al 31 dicembre 2017 quantomeno per i prodotti Org_3 che, dalle fatture prodotte da controparte, sono circa il 50% del venduto.
Nel nostro caso il rapporto è semplicemente proseguito dal 2014 al 2019 e nel 2018 si sono aggiunti i prodotti liquidando nel contempo una robusta indennità Org_3 di fine mandato ad essi riferita (€ 219.665,83) e ciò indipendentemente dal fatto che le parti abbiano convenzionalmente risolto un rapporto che però cessato non era e non lo è mai stato. Controparte vorrebbe in sostanza duplicare tale indennità senza che vi sia una adeguata giustificazione o causa, a meno di non considerare (e quindi detrarre) le provvigioni dei prodotti nel periodo di riferimento (ottobre 2017 / ottobre Org_3
2019) e comunque deducendo quanto già a tale titolo liquidato (€ 219.665,83).”
Parte convenuta KM S.r.l. si costituiva svolgendo difese identiche a quelle dell'altra convenuta.
All'udienza del 1.12.2022 il giudice istruttore formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, accettata dall'attrice ma non accettata dalle convenute. La causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.10.2023 Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti essendo la causa documentalmente istruita. Infatti la copiosa documentazione prodotta dalla parte
9 attrice non è stata contestata né disconosciuta dalle parti convenute, che, come sopra visto, non hanno contestato l'esposizione dei fatti effettuata dalla parte attrice. Ciò posto, si osserva che l'art. 10.2 del contratto di agenzia (doc. 5 attore) tra le parti prevede, riecheggiando l'art. 1751 cc, che l'agente abbia diritto ad una indennità convenzionale di cui all'allegato D in alcuni casi tra cui lo “scioglimento del rapporto su iniziativa dell'Agente giustificato da circostanze attribuibili al Preponente”. Le società convenute (rispettive comparse pag. 4) eccepiscono la nullità dell'art. 10 del contratto di agenzia in quanto generica e arbitraria, ma tuttavia si tratta della medesima espressione utilizzata dall'art. 1751/2° co. c.c.. .Le convenute contestano la modifica dell'indennità convenzionale concordata nel 2018 (doc. attoreo 8), sostenendo che sarebbe illegittima in quanto derogatoria “in melius” per l'agente rispetto all'art. 1751 c.c. (rispettive comparse pag. 4), ma l'art. 1751 co. VI c.c. stabilisce l'inderogabilità delle sue disposizioni solo se “a svantaggio dell'agente”. Le convenute affermano che l' indennità convenzionale sarebbe priva di causa perché il contratto del 2018 era collegato ad un preteso “programma contrattuale/economico” di lungo termine, ma nel testo contrattuale si ravvisa un ampliamento dell'oggetto e del territorio dell'esclusiva, senza altre condizioni. Appare più corrispondente al dettato contrattuale l'interpretazione di parte attrice, secondo la quale la modifica del 2018 era dovuta principalmente al fatto che aveva incorporato di cui era già agente , quindi CP_1 Org_3 CP_4 essendo appena subentrata nel mandato di agenzia a tempo indeterminato che aveva conferito a parte attrice anni prima, aveva deciso di esercitare il Org_3 recesso immediato per condurre la collaborazione con nell'ambito del Parte_1 contratto di agenzia del 2014, che veniva al contempo modificato (doc. attoreo 9, pag. 3: “…il Preponente intende recedere dal contratto già facente capo a e di Org_3 organizzare diversamente la collaborazione con ”) di tal chè Org_11 Pt_1 aveva rinunciato all'indennità semestrale di preavviso, cui avrebbe avuto
[...] altrimenti diritto a seguito del recesso immediato di e aveva inoltre CP_1 accettato di rateizzazione in 18 mesi le somme da ricevere per la chiusura del rapporto (vd. doc. attoreo 9, in premessa sub lett. i-j e art.
4.B), accettando inoltre la riduzione delle provvigioni dal 10% al 3,5%. Inoltre il criterio di calcolo dell'indennità convenzionale era rimasto forfettario, solo che la base di calcolo era stata ridotta : nel contratto del 2014 si trattava della somma delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni di rapporto, nel 2018 si trattava della somma delle provvigioni e dei rimborsi maturati negli ultimi 2 anni (vd. allegato D del doc. attoreo 5 e allegato D.2 doc. attoreo 8).
La formulazione in sé vaga dell'espressione “ circostanze attribuibili al preponente” riceve significato dal termine “giustificato” , per cui il recesso dell'Agente deve dipendere non da qualsiasi condotta del preponente, ma da una condotta che sia contra ius, quindi solo allorchè il recesso avvenga per una giusta causa. A proposito del contratto di agenzia ritiene la giurisprudenza che “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro
10 subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata”. (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29290 del 12/11/2019; secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 11728 del 26/05/2014 è stata correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione del mancato pagamento di provvigioni relative ad uno specifico ordine, ricevuto direttamente dal preponente, ma da terzi rientranti nella zona di esclusiva dell'agente e che quest'ultimo aveva in precedenza acquisito come clienti).
Nel caso di specie, come visto, parte attrice adduce : il mancato pagamento delle provvigioni, che aveva reso poi necessario l'ottenimento di due decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi (doc.27 per euro 96.469,27, e 37 per euro 37.491,33) il ritardo nel pagamento di rate della indennità dovuta per il recesso del preponente dal precedente contratto tra e che era stata incorporata da CP_4 CP_8 CP_1
l'assoluta incertezza circa la cessione del contratto di agenzia e l'oggetto della stessa, con caotica confusione tra le ditte cedente e cessionaria del ramo di azienda;
contraddittorie prese di posizione da parte della direzione della cedente e della cessionaria circa l'oggetto della cessione. Infatti sino a luglio 2019, CP_1 produceva e commercializzava le sfogliatrici a marchio le impastatrici a Org_3 marchio e le macchine per pasta con marchio ( docc. attorei CP_1 Parte_3
3/A-B-C-D), ma il contratto di affitto del ramo di azienda del 15/07/2019 non riguardava l'intera azienda di bensì un “Ramo d'Azienda … con la CP_1 quale essa svolge l'attività di PRODUZIONE DI SFOGLIATRICI” (doc. attoreo 31).
Anche la nota integrativa al bilancio 2019 di riporta: “... nel corso del CP_1
2019 è stato elaborato un piano di ristrutturazione aziendale che ha portato ad una riduzione del personale …, rimodulazione delle scadenze della massa debitoria e, per la parte gestionale l'affitto del ramo d'azienda delle e l'affitto Org_12 dell'immobile … RIMANGONO ATTUALMENTE NEL PERIMETRO AZIENDALE
[ndr: di . I RAMI D' CP_1 Controparte_9
” (cfr. doc. 5 delle convenute), espressioni ripetute nella nota
[...] integrativa al bilancio 2020, dove, con riferimento alle “prospettive di CP_1 continuità aziendale”, si legge “… Rimangono attualmente nel perimetro aziendale i rami d'azienda delle impastatrici e macchine per pasta” (doc. KM n. 5, pag. 6) : Solo con scrittura privata del 29/12/2021, efficace dall'1/1/2022, che ha CP_1 ceduto a KM i tre rami d'azienda concernenti “…l'attività di
11 KM) rispondendo ai soci e ai consulenti di , che avevano chiesto Parte_1 chiarimenti sull'operazione in atto (docc attorei 14-15), scriveva :“… abbiamo proceduto all'affitto del ramo d'azienda inerente solamente il ramo sfogliatrici (ex
…” (doc. attoreo 16). Org_3
Eppure, quello stesso giorno, inviava a clienti e fornitori, ed anche a CP_1 Pt_1
la comunicazione che “… dall'1 agosto 2019 trasferirà la
[...] CP_1 distribuzione dei tre marchi e ad una società CP_1 Org_3 Org_7 appositamente costituita, denominata KM srl (…). Le relazioni commerciali attualmente in essere rimangono invariate e vengono trasferite direttamente alla nuova società …” (doc. attoreo 18). Inoltre, a settembre 2019, KM stava organizzando lo stand per una fiera a Milano che, pur in assenza di licenza, riguardava “tutti e tre i marchi” (email di doc. attoreo 28). Controparte_7
Quindi continuava a promuovere la vendita di tutti tre i prodotti ma non CP_4 sapeva di volta in volta a chi rapportarsi e non aveva alcuna certezza circa lo status del proprio contratto, infatti nel contratto di affitto di azienda veniva citato un allegato E) che avrebbe dovuto contenerlo, ma tale allegato non era presente in camera di commercio. Al proposito le due convenute ammettono che “… una comprensibile confusione organizzativa … non ha permesso di indicare il contratto di tra quelli ceduti (ma si era convinti tutti che lo fosse) …” (comparsa Pt_1
lett. q, e KM, lett. r) . Tuttavia osserva parte attrice che se si fosse trattato CP_1 della mancata trasmissione al Registro delle Imprese di un allegato del contratto, cioè di una mera dimenticanza, il notaio avrebbe potuto provvedere con un semplice deposito integrativo. Invece la mancanza era, secondo parte attrice, intenzionale, atteso che con email del 1° agosto 2019 , dopo aver precisato che l'affitto del CP_3 ramo d'azienda riguardava solo le sfogliatrici, aveva aggiunto “… non abbiamo trasferito il contratto del suo cliente in quanto riteniamo di affrontare la questione tramite una rimodulazione consensuale” (doc. attoreo 16) e la bozza di scrittura privata inviata dallo stesso il 26/09/2019 (doc. attoreo 33), tendeva ad acquisire CP_3 il consenso di per rateizzare in 12 mesi (a partire da dicembre 2019 e Parte_1 senza offrire alcuna garanzia) il debito di circa 100 mila euro ancora sussistente e relativo alla liquidazione del contratto di agenzia ex del 2018 e a trasferirlo Org_3 da a KM (doc. attoreo 9). CP_1
Il complesso delle condotte delle convenute, sopra evidenziate, appaiono configurare una giusta causa di recesso cioè un complesso di eventi che non consenta la prosecuzione “anche provvisoria” del rapporto contrattuale, sia per il perdurante inadempimento alle obbligazioni di pagamento, sia per l'obbiettiva incertezza circa la sorte del proprio vincolo contrattuale, sotto il profilo soggettivo (controparte) e oggettivo (prodotti). Spetta dunque a parte attrice l'indennità convenzionale, di cui le convenute non hanno contestato la quantificazione, limitandosi ad affermare che si tratterebbe di duplicazione di quella già ricevuta in relazione ai prodotti Tuttavia nella Org_3 scrittura privata del 25/01/2018, con cui si è chiuso il contratto ex era Org_3 indicato che il calcolo delle indennità dovute (AEC e quella convenzionale
12 aggiuntiva) era basato sulle “fatture di vendita e dei prospetti di liquidazione delle provvigioni riferiti alla data del 31/12/2017”, salvo conguaglio fino alla data della sottoscrizione (doc. attoreo 9, art.
3.A), mentre qui viene chiesta, ai sensi dell'articolo 1 dall'allegato D2 dell'addendum del 2018 un'indennità basata sulle vendite promosse nel 2018-2019, quindi successive, così come risulta dalla tabella riportata nell'atto di citazione (pagg. 28-29) e nei documenti allegati (doc. attorei 49-51), e l'unica fattura per provvigioni del 2017 ( n. 79/2017) inclusa nel calcolo dell'indennità convenzionale chiesta in questa causa non determina una duplicazione rispetto alla precedente indennità , perché riguardante solo vendite di prodotti e non di prodotti a marchio ' CP_1 Org_3
In conclusione, parte attrice ha diritto all'indennità convenzionale pari ad € 346.162,38, e il corrispondente obbligo di pagamento va posto a carico di CP_1
[...
a titolo contrattuale, ma anche di KM a titolo extracontrattuale, atteso che essa, che si è di fatto avvantaggiata dell'attività dell'agente , ha contribuito, e in via preminente, ad alimentare la situazione di totale incertezza contrattuale che, unitamente al reiterato mancato pagamento delle spettanze, ha giustificato il recesso dell'agente. Secondo autorevole insegnamento della Suprema Corte, infatti “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate” (Cass.Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022 ). Sulla somma oggetto di condanna decorrono dalla domanda gli interessi di legge, non la rivalutazione trattandosi di debito di valuta. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alla complessità della lite e alle attività espletate, e pertanto ai valori minimi per la fase istruttoria , ai valori medi per le restanti fasi.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) condanna le convenute, in solido tra di loro, a pagare all'attrice €346.162,38, oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo;
2) condanna le convenute, in solido tra di loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 1241,00 per anticipazioni ed euro 17.252,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in EN il giorno 8.1.2024
Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
13