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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5954/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 995/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0014163804000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Appellanti: L'ADER insiste sulla reimissione già accordata dal Presidente di sezione e in subordine chiede, per la stessa ragione, la reimissione in termini al collegio. Nel merito si riporta agli atti di appello. L'ADE ritualmente costituita ritienene che l'appello è ammissibile e comunque fondato riportandosi al proprio appello incidentale. Resistente/Appellato: non costituito. Visto e letto l'atto di appello di Agenzia delle Entrate IS (AD); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio, contente appello incidentale di Agenzia delle Entrate (DE);
Resistente_1non costituito l'appellato contribuente;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 85 co. 2 TUGT e del combinato disposto ex art. 45 co. 2 TUGT, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso cartella esattoriale notificante ruoli da liquidazione automatica di imposte da tassazione separata per TFR erogato nel 2015 e dichiarato nelle Certificazione Unica del 2016, rilevando la intervenuta decadenza in relazione dalla notifica avvenuta il 11 gennaio 2022, in quanto: “ Orbene, nel caso in esame appare al Collegio che l'importo liquidato sia derivato dal controllo eseguito ai sensi dell'art. 36-bis nei confronti del ricorrente quale beneficiario dell'indennità di fine rapporto, e non invece nella qualità di sostituto d'imposta che ha erogato tale emolumento. Consegue da quanto innanzi che, al caso di specie, debba applicarsi la prima parte dell'art. 25, comma 1 lett. a), ovvero il termine triennale di decadenza, decorrente dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
cosicché il termine è scaduto il 31 dicembre dell'anno 2019 ” ;
-che AD ha proposto appello lamentando fondamentalmente che: “ Il termine di decadenza applicabile nel caso specie è dunque quello di 4 anni poiché la liquidazione dell'imposta scaturisce sì da un controllo ex art. 36bis del DPR 600/1973, ma effettuato sulla dichiarazione/certificazione presentata dal sostituto di imposta relativamente al TFR/indennità equipollenti di cui all'art. 19 DPR n. 917/1986. Infatti quando l'art.25 fa riferimento alla dichiarazione del sostituto, lo fa solo per individuare il momento preciso da cui far scattare i 4 anni. Quindi la cartella avrebbe potuto essere notificata entro il 31/12/20 ” , sicchè troverebbe applicazione la cd. sospensione COVID disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020 che renderebbe tempestiva la notifica della cartella effettuata il 11 gennaio 2022;
-che l'DE si è costituita tempestivamente e, a sua volta, ha proposto appello incidentale sostanzialmente adesivo nel contenuto all'appello principale;
-che il Presidente della Sezione, con decreto n. 230/2025 del 30 gennaio 2025 pronunziato su apposita istanza dell'appellante AD, ha disposto: “ l'integrazione del contraddittorio, a cura dell'appellante in via principale, nei confronti di Resistente_1 già parte del giudizio di primo grado, mediante notifica al procuratore dello stesso Avv. Nominativo_1 (C.F.: CF_1), P.E.C. Email_5, dell'atto di appello e del presente provvedimento entro 30gg. dalla comunicazione del presente provvedimento, salva ogni eventuale diversa valutazione del collegio all'esito dell'integrazione del contraddittorio ” ;
-che l'appellante AD ha adempiuto puntualmente e tempestivamente al detto decreto;
-che l'appellato contribuente non si è costituito, nonostante la rituale intimazione a seguito del decreto presidenziale predetto;
-che la Corte, all'esito della udienza di trattazione del 15 dicembre 2025, in CdC ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 35 co. 2 D.L.vo 546/1992, che ha sciolto in data 12 gennaio 2026; ritenuto
-che gli appelli, principale AD ed incidentale DE, entrambi tempestivi e a contraddittorio regolare, siano fondati;
-che innanzitutto il Collegio rileva la piena legittimità e conferma il decreto presidenziale n. 230/2025, anche, in aggiunta, considerando che in effetti l'appello era stato notificato tempestivamente con successo presso l'originario difensore domiciliatario del contribuente;
-che invero, in simili ipotesi, non si versa in un caso di inesistenza, ma in un caso di nullità, che avrebbe imposto il rilievo in sede di trattazione con disposizione di rinnovazione della notifica dell'appello;
-che in ogni caso, come giustamente opinato dal Presidente della Sezione, posta la sicura notifica tempestiva dell'appello ad altra parte processuale (DE) sussisteva l'onere del Collegio di disporre la integrazione del contraddittorio;
-che l'adempimento dell'appellante AD al decreto è stato tempestivo e puntuale;
-che pertanto può decidersi la causa, costituendo l'assenza dell'appellato contribuente una propria scelta;
-che quanto al merito, sono fondati gli appelli, sia pure non in ragione dell'invocato -da entrambe le Agenzie- art. 68 co. 4 bis D.L. 18/2020, ma diversamente, in applicazione del principio iura novit curia, dell'art. 157 co. 1 D.L. 34/2020;
-che invero nel caso, diversamente da quanto opinato dal Giudice di prime cure, il termine di decadenza, trattandosi della liquidazione della tassazione separata sul TFR corrisposta da terzo, il termine e' di quattro anni dalla certificazione unica, nel caso, come specificamente e puntualmente indicato in cartella il Modello 2016 per il 2015;
-che pertanto il termine decadenziale naturale veniva a scadere il 31 dicembre 2020;
-che trattandosi di ruoli per liquidazione della tassazione separata, essi vanno assimilati agli atti di liquidazione, ossia hanno sostanzialmente natura di atto impositivo e non solo riscossivo, sicchè, in relazione ad essi va applicata, poiché naturalmente scadenti al 31 dicembre 2020, la disposizione di cui all'art. 157 co. 1 D.L. 34/2020, che recita:
“ In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1ー marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. ” ;
-che nel caso pertanto occorre verificare se la liquidazione e l'atto che lo manifesta, nel caso il ruolo, siano stati tempestivamente emessi entro il 31 dicembre 2020;
-che dalla cartella impugnata risulta che il ruolo è stato reso esecutivo, e quindi sicuramente formato, il 5 marzo 2020 e consegnato il 25 marzo 2020, dunque entro il 31 dicembre 2020, mentre la sua notifica è avvenuto con la cartella incontestatamente ed incontestabilmente il 11 gennaio 2022, entro dunque la finestra temporale prevista dalla detta disposizione;
-che ne consegue l'accoglimento dell'appello e il rigetto del ricorso di primo grado;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente e reciprocamente compensate tra tutte le parti, sussistendo ragioni legali -nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- nella oggettiva difficoltà interpretativa, anche per via della stratificazione, delle disposizioni emergenziali COVID in materia di sospensione e proroghe (tanto che neppure DE, agenzia tecnica dello Stato, ha individuato la corretta disposizione);
P.Q.M.
Sciolta in data 12 gennaio 2026 riserva decisione;
così decide: Accoglie gli appelli di AD ed DE e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5954/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 995/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0014163804000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Appellanti: L'ADER insiste sulla reimissione già accordata dal Presidente di sezione e in subordine chiede, per la stessa ragione, la reimissione in termini al collegio. Nel merito si riporta agli atti di appello. L'ADE ritualmente costituita ritienene che l'appello è ammissibile e comunque fondato riportandosi al proprio appello incidentale. Resistente/Appellato: non costituito. Visto e letto l'atto di appello di Agenzia delle Entrate IS (AD); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio, contente appello incidentale di Agenzia delle Entrate (DE);
Resistente_1non costituito l'appellato contribuente;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 85 co. 2 TUGT e del combinato disposto ex art. 45 co. 2 TUGT, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso cartella esattoriale notificante ruoli da liquidazione automatica di imposte da tassazione separata per TFR erogato nel 2015 e dichiarato nelle Certificazione Unica del 2016, rilevando la intervenuta decadenza in relazione dalla notifica avvenuta il 11 gennaio 2022, in quanto: “ Orbene, nel caso in esame appare al Collegio che l'importo liquidato sia derivato dal controllo eseguito ai sensi dell'art. 36-bis nei confronti del ricorrente quale beneficiario dell'indennità di fine rapporto, e non invece nella qualità di sostituto d'imposta che ha erogato tale emolumento. Consegue da quanto innanzi che, al caso di specie, debba applicarsi la prima parte dell'art. 25, comma 1 lett. a), ovvero il termine triennale di decadenza, decorrente dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
cosicché il termine è scaduto il 31 dicembre dell'anno 2019 ” ;
-che AD ha proposto appello lamentando fondamentalmente che: “ Il termine di decadenza applicabile nel caso specie è dunque quello di 4 anni poiché la liquidazione dell'imposta scaturisce sì da un controllo ex art. 36bis del DPR 600/1973, ma effettuato sulla dichiarazione/certificazione presentata dal sostituto di imposta relativamente al TFR/indennità equipollenti di cui all'art. 19 DPR n. 917/1986. Infatti quando l'art.25 fa riferimento alla dichiarazione del sostituto, lo fa solo per individuare il momento preciso da cui far scattare i 4 anni. Quindi la cartella avrebbe potuto essere notificata entro il 31/12/20 ” , sicchè troverebbe applicazione la cd. sospensione COVID disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020 che renderebbe tempestiva la notifica della cartella effettuata il 11 gennaio 2022;
-che l'DE si è costituita tempestivamente e, a sua volta, ha proposto appello incidentale sostanzialmente adesivo nel contenuto all'appello principale;
-che il Presidente della Sezione, con decreto n. 230/2025 del 30 gennaio 2025 pronunziato su apposita istanza dell'appellante AD, ha disposto: “ l'integrazione del contraddittorio, a cura dell'appellante in via principale, nei confronti di Resistente_1 già parte del giudizio di primo grado, mediante notifica al procuratore dello stesso Avv. Nominativo_1 (C.F.: CF_1), P.E.C. Email_5, dell'atto di appello e del presente provvedimento entro 30gg. dalla comunicazione del presente provvedimento, salva ogni eventuale diversa valutazione del collegio all'esito dell'integrazione del contraddittorio ” ;
-che l'appellante AD ha adempiuto puntualmente e tempestivamente al detto decreto;
-che l'appellato contribuente non si è costituito, nonostante la rituale intimazione a seguito del decreto presidenziale predetto;
-che la Corte, all'esito della udienza di trattazione del 15 dicembre 2025, in CdC ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 35 co. 2 D.L.vo 546/1992, che ha sciolto in data 12 gennaio 2026; ritenuto
-che gli appelli, principale AD ed incidentale DE, entrambi tempestivi e a contraddittorio regolare, siano fondati;
-che innanzitutto il Collegio rileva la piena legittimità e conferma il decreto presidenziale n. 230/2025, anche, in aggiunta, considerando che in effetti l'appello era stato notificato tempestivamente con successo presso l'originario difensore domiciliatario del contribuente;
-che invero, in simili ipotesi, non si versa in un caso di inesistenza, ma in un caso di nullità, che avrebbe imposto il rilievo in sede di trattazione con disposizione di rinnovazione della notifica dell'appello;
-che in ogni caso, come giustamente opinato dal Presidente della Sezione, posta la sicura notifica tempestiva dell'appello ad altra parte processuale (DE) sussisteva l'onere del Collegio di disporre la integrazione del contraddittorio;
-che l'adempimento dell'appellante AD al decreto è stato tempestivo e puntuale;
-che pertanto può decidersi la causa, costituendo l'assenza dell'appellato contribuente una propria scelta;
-che quanto al merito, sono fondati gli appelli, sia pure non in ragione dell'invocato -da entrambe le Agenzie- art. 68 co. 4 bis D.L. 18/2020, ma diversamente, in applicazione del principio iura novit curia, dell'art. 157 co. 1 D.L. 34/2020;
-che invero nel caso, diversamente da quanto opinato dal Giudice di prime cure, il termine di decadenza, trattandosi della liquidazione della tassazione separata sul TFR corrisposta da terzo, il termine e' di quattro anni dalla certificazione unica, nel caso, come specificamente e puntualmente indicato in cartella il Modello 2016 per il 2015;
-che pertanto il termine decadenziale naturale veniva a scadere il 31 dicembre 2020;
-che trattandosi di ruoli per liquidazione della tassazione separata, essi vanno assimilati agli atti di liquidazione, ossia hanno sostanzialmente natura di atto impositivo e non solo riscossivo, sicchè, in relazione ad essi va applicata, poiché naturalmente scadenti al 31 dicembre 2020, la disposizione di cui all'art. 157 co. 1 D.L. 34/2020, che recita:
“ In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1ー marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. ” ;
-che nel caso pertanto occorre verificare se la liquidazione e l'atto che lo manifesta, nel caso il ruolo, siano stati tempestivamente emessi entro il 31 dicembre 2020;
-che dalla cartella impugnata risulta che il ruolo è stato reso esecutivo, e quindi sicuramente formato, il 5 marzo 2020 e consegnato il 25 marzo 2020, dunque entro il 31 dicembre 2020, mentre la sua notifica è avvenuto con la cartella incontestatamente ed incontestabilmente il 11 gennaio 2022, entro dunque la finestra temporale prevista dalla detta disposizione;
-che ne consegue l'accoglimento dell'appello e il rigetto del ricorso di primo grado;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente e reciprocamente compensate tra tutte le parti, sussistendo ragioni legali -nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- nella oggettiva difficoltà interpretativa, anche per via della stratificazione, delle disposizioni emergenziali COVID in materia di sospensione e proroghe (tanto che neppure DE, agenzia tecnica dello Stato, ha individuato la corretta disposizione);
P.Q.M.
Sciolta in data 12 gennaio 2026 riserva decisione;
così decide: Accoglie gli appelli di AD ed DE e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.