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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/09/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Presidente
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
Dott. GIOVANNI MARIA SACCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1384 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARI GIORGIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione versata in atti risulta che nata nel 1948, è affetta Controparte_1
da “episodi di disorientamento in quadro di demenza senile da vasculopatia celebrale cornica.
Depressione maggiore” (cfr. lettera di dimissione redatta presso l'Ospedale San Paolo di Savona in data 23.04.2025). Da altra certificazione medica risulta, inoltre, che l'interdicenda: “è attualmente
ospitata in RSA in quanto non gestibile a domicilio per gravi anomalie del comportamento
correlate alla demenza. Sofferente in passato per disturbi depressivi ricorrenti (…) da pochi mesi
manifesta disturbi psichici di tipo organico che sembrano originare da una compromissione del
circolo vascolare celebrale (…). Non consueti per tipo e rapidità di ingravescenza sono i disturbi
psichiatrici che manifesta: delirium, con una componente ideica persecutoria (di nocumento
ricevuto) associata ad illusioni/allucinazioni visive ma anche uditive, sembra (od almeno
distorsioni percettive uditive per erronea interpretazione), diffuse e capillari confabulazioni con
riempimenti compensanti le amnesie dati da agglomerati di fatti lontani, realmente accaduti e
biograficamente significativi, mescolati a falsi ricordi di eventi recenti o attuali. Tali disturbi,
unitamente alla disarticolazione dell'orientamento spaziale, temporale e verso le persone, rendono
la sig.ra disancorata dal mondo reale condiviso. (…) Alla mia valutazione odierna la CP_1
paziente presenta una certa titubanza nelle modalità relazionali, consensuale all'incertezza che gli
accadimenti evocano in lei;
non riconosce a prima vista la figlia;
il comportamento è fin dai primi
momenti dell'incontro condizionato dallo stato di sospettosità consensuale alla supposta presenza
di malintenzionati;
asserisce di non poter entrare in camera, perché starebbero “ridando il
bianco” alcuni uomini pericolosi: indica adottando una mimica allusiva e cercando di mascherare
quanto verbalizzato, la presenza di persone sotto il letto. (…) L'orientamento spaziale e quello
temporale sono alterati (…) La paziente necessita di una continuativa assistenza negli atti
quotidiani, sia per la propria igiene personale, l'assolvimento di quanto le è necessario per la vita
(alimentarsi correttamente) e per il mantenimento di comportamenti protettivi della propria
incolumità (mancanza di giudizio)” (cfr. certificato redatto dal dott. specialista in Per_1
psichiatria, del 06.05.2025). Secondo altra certificazione, l'interdicenda “presenta frequenti episodi di allucinazioni. È incapace di badare a sé nelle attività giornaliere. Si mobilizza in carrozzina per
evitare cadute. Necessita di cure e monitoraggio continuo” (cfr. certificato redatto dalla dott.ssa specialista in geriatria, del 23.05.2025). Persona_2
Ascoltata all'udienza del 22.08.2025, l'interdicenda non ha risposto ad alcune delle domande che le sono state poste, di contenuto peraltro banale (a mero titolo esemplificativo l'interdicenda non ha saputo riferire il luogo e la data della sua nascita, né il nome della struttura presso la quale è
ricoverata e neppure è stata in grado di dire che giorno e che mese fosse), dimostrando di non avere alcuna cognizione spazio-temporale.
Occorre valutare, ora, quale strumento risulti più adeguato per garantire un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale e di Cassazione.
La Corte di Cassazione, (cfr. tra le altre, Cass. Civ., n. 13584\06 e Cass. Civ., n. 22332/2011) e la
Corte Costituzionale (sentenza n. 440\2005), hanno premesso l'assoluta necessità di “perimetrare” i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del codice Civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.
Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata),
ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2,3,e 4 della
Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore. Il tutore (art 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Quello del tutore è un ruolo eccezionale perchè a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è
consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale),
che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e\o volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.
Da questa premessa discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un'adeguata collocazione (art 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c.d. progetto personalizzato) coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che per quanto sopra detto deve ritenersi viziata).
È
per questi motivi
che il primo atto della tutela consiste nell'acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicazioni per la collocazione del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona;
il tutore deve operare nell'ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice
Tutelare (si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocazione in struttura).
Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art.591 c.p. abbandono di persona incapace).
L'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile “presa in carico”). Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp.att. c.c.,
e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es.
residenzialità protratte).
La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il
quid iuris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 cc, in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi.
Nella specie, come accertato dalla documentazione medica versata in atti e dall'esame giudiziale reso, non sarebbe in grado di provvedere autonomamente alla gestione Controparte_1
della propria quotidianità; non sarebbe capace di garantirsi un'assistenza adeguata, individuare una collocazione adeguata nè di rilasciare un consenso informato;
un amministratore o un curatore non potrebbe sostituirsi a nelle scelte terapeutiche ma neppure nella gestione Controparte_1
di ogni atto di natura patrimoniale come, invece, nella specie, necessita.
Ritiene, pertanto il Collegio come proprio in applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze debba concludersi che,
nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l'interdizione sia l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, risultando lo strumento della amministrazione di sostegno a tali fini,
strutturalmente inadeguato soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale. Quanto alla nomina del tutore, ritiene il Collegio di nominare tutore la figlia , Parte_1
dichiaratasi disponibile a ricoprire l'incarico e protutore il compagno della figlia Per_3
anch'egli dichiaratosi disponibile ad assumere l'ufficio.
[...]
Attesa la natura e l'esito della controversia sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, respinta ogni diversa istanza, così provvede;
pronuncia l'interdizione nei confronti di nata a [...] il Controparte_1
27.07.1948;
nomina tutore della medesima la figlia;
Parte_1
nomina protutore della medesima il compagno della figlia Persona_3
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Savona in data 26.09.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Mele dott.ssa Erica Passalalpi