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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 952/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 952/2022, avente ad oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Manuel Soldi
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Walter Ventura
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 13/1/2025, come segue:
“- pronunciare sentenza ex artt. 269 - 277 c.c. dichiarando che c.f. Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...], è figlio naturale del sig. c.f. C.F._3 CP_1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...]
12; - autorizzare, a norma dell'art. 262 c.c., l'attore ad assumere il cognome paterno, aggiungendolo
a quello della madre, con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere ad eseguire le
1 opportune annotazioni e a tutto quanto di sua competenza;
- dichiarare che gli effetti della sentenza retroagiscono alla data di nascita del sig. ; - con vittoria spese legali da versare Parte_1 all'Erario stante la concessione del patrocinio a spese dello Stato”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 13/1/2025, come segue: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda dell'attore siccome infondata sia in fatto che in diritto, con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 29/1/2022 l'attore ha promosso azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi degli artt. 269 e ss. c.c., per ottenere l'accertamento del suo rapporto di filiazione con (n. 3/8/1944) con il quale la di lui madre sig.ra CP_1 Persona_1
(deceduta in data 3/6/2019) ha intrattenuto una relazione extraconiugale per diversi anni (i.e. dal 1972 al 1980).
Ha soggiunto che la paternità era stata attribuita ai sensi dell'art. 231 c.c. al coniuge della madre, sig.
(n. 1/6/1946), ed in seguito disconosciuta con sentenza del Tribunale di Brescia n. Persona_2
1396 del 17/12/1974 per impotentia generandi di quest'ultimo (doc. 2).
Per effetto del successivo riconoscimento quale figlio naturale effettuato dalla sola madre, all'attore
è stato infine attribuito il cognome (ibidem). Parte_1
Quanto al rapporto con il presunto padre biologico, ha rappresentato che il sig. ha continuato CP_1
a frequentare la di lui madre per circa sei anni dopo la sua nascita, presentandosi abitualmente la domenica sera presso l'abitazione materna e fornendo anche un sostegno economico alla Parte_1
Con comparsa di costituzione in data 11/5/2022 il convenuto ha contestato tutto quanto dedotto da controparte, precisando di aver avuto solo una frequentazione sporadica con la madre dell'attore la quale a quell'epoca frequentava anche altri uomini. Ha quindi dedotto che l'attore ha agito per mero interesse economico dal momento che nessuna iniziativa per il riconoscimento di filiazione era stata intrapresa nonostante il disconoscimento della paternità del sig. marito della sig.ra Per_2 Parte_1 fosse stato pronunciato quasi cinquant'anni prima. Si è infine reso disponibile a sottoporsi agli esami genetici.
Disposto l'espletamento dell'esame genetico, all'udienza del 18/10/2023 parte convenuta ha dedotto di non poter far fronte alle spese di CTU, rifiutando pertanto di sottoporsi al test del DNA;
in tale sede l'attore ha contestato l'indisponibilità economica del sig. CP_1
Concessi i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 15/10/2024 il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di un teste.
All'udienza del 11/12/2024 nessuno è comparso per l'espletamento delle prove orali e il Giudice ha quindi fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate in data 13/1/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione senza termini ex art. 190 c.p.c. in quanto rinunciati.
***
Preliminarmente si rileva che secondo consolidata giurisprudenza: “nel giudizio promosso per
l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di
2 così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 28886 dell'08/11/2019).
Ebbene, nel caso in esame il sig. ha rifiutato di sottoporsi all'esame ematologico, nonostante CP_1 il consenso inizialmente prestato, adducendo una generica impossibilità di far fronte ai costi della
CTU (cfr. verbale udienza 18/10/2023).
Disposto l'interrogatorio formale del convenuto, questi non è comparso in udienza, comportamento anch'esso valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (cfr. verbale udienza 11/12/2024).
Ancora, il convenuto ha confermato di aver avuto una “frequentazione sporadica” con la madre dell'odierno attore, precisando altresì che quest'ultima all'epoca frequentava “anche altri uomini”, circostanza peraltro solo genericamente dedotta (cfr. pag. 3 comparsa).
Ha negato di aver instaurato uno stabile legame affettivo con la sig.ra nel periodo compreso Parte_1 tra il 1972 e il 1980 (coincidente con il concepimento dell'attore), senza tuttavia nulla precisare in merito al lasso temporale in cui si sarebbe diversamente instaurata la frequentazione.
Il sig. ha, inoltre, specificato di non aver “mai intrattenuto rapporti stretti” con l'attore e la CP_1 di lui madre, con ciò confermando tuttavia l'esistenza di un legame, per quanto occasionale;
vieppiù, adducendo di essere coniugato e padre di famiglia, il convenuto ha ritenuto che fosse “improbabile” che avesse frequentato “abitualmente” la casa di residenza della sig.ra con ciò limitandosi Parte_1
a contestare la sola frequenza di tali incontri e non la loro effettiva verificazione.
A ciò deve aggiungersi che il convenuto neppure ha formulato istanze istruttorie finalizzate a provare quanto dallo stesso allegato.
Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto del fatto che, con sentenza n. 1396 del 17/12/1974, il
Tribunale di Brescia ha dichiarato che non è il padre biologico dell'istante, sicché non Persona_2 sussistono ragioni ostative al riconoscimento previste dall'art. 269 c.c. (cfr. Corte Cost., n. 177/2022 cit., § 5.2.1), la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità promossa dal sig. deve Parte_1 essere accolta.
Venendo ora alla questione relativa al cognome dell'attore, si richiama l'art. 262, comma 2, c.c., ai sensi del quale, se la filiazione nei confronti del padre è accertata successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre. Il verbo «può» evidenzia che l'acquisto del cognome paterno non è vincolato, ma dipende piuttosto da una scelta degli interessati. Se il figlio è maggiorenne, l'assunzione del cognome paterno è condizionata alla sua volontà e alla formulazione di una espressa domanda di parte (cfr. Cass. Civ. n. 19734/2015).
Nel caso di specie l'attore ha chiesto di assumere il cognome del padre in aggiunta a quello della madre;
l'attore pertanto assumerà il cognome “ . Persona_3
Quanto alle spese processuali, le stesse in base al principio di soccombenza vanno poste interamente a carico del convenuto e liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per una causa di valore indeterminabile - basso in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 952/2022 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che è figlio di Parte_1 CP_1
3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manerbio di procedere all'annotazione della presente sentenza (estremi dell'atto di nascita dell'attore: atto n. 208, parte I, serie A, anno 1973);
3. dispone che parte attrice assuma il cognome;
Persona_3
4. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Erario sulla base dei vigenti parametri forensi per una causa di valore indeterminabile - complessità bassa - in complessivi € 3.809,00 (i.e. fase di studio € 851,00; fase introduttiva € 602,00; fase istruttoria € 903,00; fase decisionale € 1.453,00).
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 952/2022, avente ad oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Manuel Soldi
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Walter Ventura
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 13/1/2025, come segue:
“- pronunciare sentenza ex artt. 269 - 277 c.c. dichiarando che c.f. Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...], è figlio naturale del sig. c.f. C.F._3 CP_1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...]
12; - autorizzare, a norma dell'art. 262 c.c., l'attore ad assumere il cognome paterno, aggiungendolo
a quello della madre, con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere ad eseguire le
1 opportune annotazioni e a tutto quanto di sua competenza;
- dichiarare che gli effetti della sentenza retroagiscono alla data di nascita del sig. ; - con vittoria spese legali da versare Parte_1 all'Erario stante la concessione del patrocinio a spese dello Stato”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 13/1/2025, come segue: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda dell'attore siccome infondata sia in fatto che in diritto, con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 29/1/2022 l'attore ha promosso azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi degli artt. 269 e ss. c.c., per ottenere l'accertamento del suo rapporto di filiazione con (n. 3/8/1944) con il quale la di lui madre sig.ra CP_1 Persona_1
(deceduta in data 3/6/2019) ha intrattenuto una relazione extraconiugale per diversi anni (i.e. dal 1972 al 1980).
Ha soggiunto che la paternità era stata attribuita ai sensi dell'art. 231 c.c. al coniuge della madre, sig.
(n. 1/6/1946), ed in seguito disconosciuta con sentenza del Tribunale di Brescia n. Persona_2
1396 del 17/12/1974 per impotentia generandi di quest'ultimo (doc. 2).
Per effetto del successivo riconoscimento quale figlio naturale effettuato dalla sola madre, all'attore
è stato infine attribuito il cognome (ibidem). Parte_1
Quanto al rapporto con il presunto padre biologico, ha rappresentato che il sig. ha continuato CP_1
a frequentare la di lui madre per circa sei anni dopo la sua nascita, presentandosi abitualmente la domenica sera presso l'abitazione materna e fornendo anche un sostegno economico alla Parte_1
Con comparsa di costituzione in data 11/5/2022 il convenuto ha contestato tutto quanto dedotto da controparte, precisando di aver avuto solo una frequentazione sporadica con la madre dell'attore la quale a quell'epoca frequentava anche altri uomini. Ha quindi dedotto che l'attore ha agito per mero interesse economico dal momento che nessuna iniziativa per il riconoscimento di filiazione era stata intrapresa nonostante il disconoscimento della paternità del sig. marito della sig.ra Per_2 Parte_1 fosse stato pronunciato quasi cinquant'anni prima. Si è infine reso disponibile a sottoporsi agli esami genetici.
Disposto l'espletamento dell'esame genetico, all'udienza del 18/10/2023 parte convenuta ha dedotto di non poter far fronte alle spese di CTU, rifiutando pertanto di sottoporsi al test del DNA;
in tale sede l'attore ha contestato l'indisponibilità economica del sig. CP_1
Concessi i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 15/10/2024 il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di un teste.
All'udienza del 11/12/2024 nessuno è comparso per l'espletamento delle prove orali e il Giudice ha quindi fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate in data 13/1/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione senza termini ex art. 190 c.p.c. in quanto rinunciati.
***
Preliminarmente si rileva che secondo consolidata giurisprudenza: “nel giudizio promosso per
l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di
2 così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 28886 dell'08/11/2019).
Ebbene, nel caso in esame il sig. ha rifiutato di sottoporsi all'esame ematologico, nonostante CP_1 il consenso inizialmente prestato, adducendo una generica impossibilità di far fronte ai costi della
CTU (cfr. verbale udienza 18/10/2023).
Disposto l'interrogatorio formale del convenuto, questi non è comparso in udienza, comportamento anch'esso valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (cfr. verbale udienza 11/12/2024).
Ancora, il convenuto ha confermato di aver avuto una “frequentazione sporadica” con la madre dell'odierno attore, precisando altresì che quest'ultima all'epoca frequentava “anche altri uomini”, circostanza peraltro solo genericamente dedotta (cfr. pag. 3 comparsa).
Ha negato di aver instaurato uno stabile legame affettivo con la sig.ra nel periodo compreso Parte_1 tra il 1972 e il 1980 (coincidente con il concepimento dell'attore), senza tuttavia nulla precisare in merito al lasso temporale in cui si sarebbe diversamente instaurata la frequentazione.
Il sig. ha, inoltre, specificato di non aver “mai intrattenuto rapporti stretti” con l'attore e la CP_1 di lui madre, con ciò confermando tuttavia l'esistenza di un legame, per quanto occasionale;
vieppiù, adducendo di essere coniugato e padre di famiglia, il convenuto ha ritenuto che fosse “improbabile” che avesse frequentato “abitualmente” la casa di residenza della sig.ra con ciò limitandosi Parte_1
a contestare la sola frequenza di tali incontri e non la loro effettiva verificazione.
A ciò deve aggiungersi che il convenuto neppure ha formulato istanze istruttorie finalizzate a provare quanto dallo stesso allegato.
Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto del fatto che, con sentenza n. 1396 del 17/12/1974, il
Tribunale di Brescia ha dichiarato che non è il padre biologico dell'istante, sicché non Persona_2 sussistono ragioni ostative al riconoscimento previste dall'art. 269 c.c. (cfr. Corte Cost., n. 177/2022 cit., § 5.2.1), la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità promossa dal sig. deve Parte_1 essere accolta.
Venendo ora alla questione relativa al cognome dell'attore, si richiama l'art. 262, comma 2, c.c., ai sensi del quale, se la filiazione nei confronti del padre è accertata successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre. Il verbo «può» evidenzia che l'acquisto del cognome paterno non è vincolato, ma dipende piuttosto da una scelta degli interessati. Se il figlio è maggiorenne, l'assunzione del cognome paterno è condizionata alla sua volontà e alla formulazione di una espressa domanda di parte (cfr. Cass. Civ. n. 19734/2015).
Nel caso di specie l'attore ha chiesto di assumere il cognome del padre in aggiunta a quello della madre;
l'attore pertanto assumerà il cognome “ . Persona_3
Quanto alle spese processuali, le stesse in base al principio di soccombenza vanno poste interamente a carico del convenuto e liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per una causa di valore indeterminabile - basso in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 952/2022 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che è figlio di Parte_1 CP_1
3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manerbio di procedere all'annotazione della presente sentenza (estremi dell'atto di nascita dell'attore: atto n. 208, parte I, serie A, anno 1973);
3. dispone che parte attrice assuma il cognome;
Persona_3
4. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Erario sulla base dei vigenti parametri forensi per una causa di valore indeterminabile - complessità bassa - in complessivi € 3.809,00 (i.e. fase di studio € 851,00; fase introduttiva € 602,00; fase istruttoria € 903,00; fase decisionale € 1.453,00).
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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