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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO LE, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4187 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PROVERBIO PIETRO, con domicilio eletto in Uboldo alla via San Martino n.21, presso il difensore avv.
PROVERBIO PIETRO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VAIRA CARLO, con domicilio eletto in Torino alla via Bertola 59, presso il difensore avv.
VAIRA CARLO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. ha proposto azione nei confronti di Parte_1 [...] esponendo che: in data 21.7.2023 e in data 24.07.2023, a seguito di due grandinate che Controparte_2 hanno colpito il Comune di Gerenzano l'immobile di proprietà di parte attrice ha subito danni alle tapparelle, ai vetri, ai serramenti e ai mobili ed elettrodomestici presenti nell'immobile; l'immobile è assicurato con la società
i danni subiti dall'immobile ammontano ad euro 89.681,44. Controparte_1
Poiché vano era stato ogni tentativo diretto ad ottenere dalla società convenuta il ristoro dei danni subiti, parte ricorrente ha concluso chiedendo la condanna di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento, in favore della società attrice, dell'importo di €89.681,44 oltre Iva oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda di parte ricorrente Controparte_1 ed eccependo che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico dal contratto.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e in via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte ricorrente ha chiesto di contenere l'eventuale condanna della convenuta nei limiti di operatività della polizza assicurativa al netto di preesistenze ovvero aggravamenti, anche tenuto conto delle condizioni tutte di polizza.
- 1 - La causa istruita documentalmente è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere respinta.
Quanto alle eccezioni di nullità della procura sollevate da parte ricorrente all'udienza del 06.05.2025 si ribadisce quanto dedotto nell'ordinanza redatta in pari data.
La procura alle liti non può considerarsi nulla né in quanto apposta su foglio separato e a margine del foglio in quanto la stessa risulta ritualmente depositata telematicamente, tenuto conto di quanto affermato anche dalle
Sezioni Unite con sentenza n. 2077/2024 secondo cui in tutti i casi di procure rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall'atto cui la procura stessa afferisce, la stessa mantiene la propria coerenza ( e dunque validità) anche per il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali.
E' identificabile il soggetto che l'ha conferita, essendo stata sottoscritta da , e la parte Persona_1 ricorrente non ha fornito alcun elemento che possa far ritenere che tale soggetto non abbia il potere di conferire la procura alle liti.
Ciò detto e venendo al merito si osserva quanto segue.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere l'indennizzo dalla compagnia assicurativa Controparte_1 con cui ha stipulato un contratto di assicurazione, a seguito delle grandinate verificatesi in data 21.7.2023 e
24.07.2023 in Gerenzano a causa delle quali si verificavano danni all'immobile di proprietà di parte attrice.
Alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, peraltro ribadito dalla recente decisione n. 30656/2017, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533; nonché Cass. n. 826/2015).
Peraltro, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia ( v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081 ).
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).
- 2 - Nelle assicurazioni contro i danni, nel cui ambito deve farsi rientrare il regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti in causa, l'assicurato deve provare il verificarsi dell'evento, il danno (e cioè l'esistenza delle cose oggetto dell'interesse immediatamente prima del sinistro e la loro inesistenza o modificazione peggiorativa immediatamente dopo), nonché il nesso di causalità.
Incombe, altresì, sull'assicurato l'onere della prova dell'entità del danno come elemento determinante l'entità del credito.
E la Cassazione afferma che (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/03/2006) qualora l'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennità deduca che la garanzia assicurativa non opera, ricorrendo una ipotesi di esclusione, propone un'eccezione in senso improprio e non proprio in quanto altro non fa che contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non si assume alcun onere probatorio come, a norma del capoverso dell'art. 2697 c.c., accadrebbe se proponesse una eccezione in senso proprio, lasciando immutato l'onere probatorio a carico della parte attrice, la quale è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.
Ciò precisato in via generale, va osservato che la compagnia di assicurazioni convenuta ha eccepito il mancato rispetto degli oneri assunti dal garantito ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che l'art. 12 delle condizioni generali di polizza pone in capo all'assicurato una serie di obblighi in caso di sinistro e precisamente: fare quanto possibile per evitare o Cont diminuire il danno;
avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell'articolo 1913 C.C. L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, l'importo approssimativo del danno e, se possibile, l'elenco delle cose distrutte, Cont danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore;
fornire ad una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto 2, ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di sinistro.
Il Contraente o l'Assicurato, tenuto conto dell'onere probatorio su di essi gravante, deve altresì: conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro ed ogni eventuale Cont documentazione utile a determinare il valore iniziale e data di acquisto, fino a quando il perito incaricato da abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno;
in assenza di detti elementi potrebbe essere compromesso il diritto all'indennizzo. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro, Cont devono essere conservati fino a quando liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità; in assenza di detti elementi, anche in questo caso, potrebbe essere compromesso il diritto all'indennizzo; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi Cont documento (scontrini, fatture, registri, conti, foto, ecc.) che possa essere richiesto da o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.
- 3 - Ebbene con riferimento ai danni alle tapparelle e ai vetri delle finestre, la parte ricorrente non ha smentito quanto risulta dalla relazione del perito assicurativo, che recatosi in loco in data 01.08.2023, ha accertato che
“l'immobile era oggetto di una ristrutturazione fin dal 31.05.2023; l'intervento edilizio, assentito da CILA RG 8430 del 30.05.2023, per il quale NON è stata fornita – nonostante la specifica richiesta del perito- la relazione tecnica di asseverazione utile a comprendere la natura dei lavori in corso, trovava giustificazione nelle condizioni dell'edificio che, già nel mese di Giugno 2023, presentava evidenti tracce di danni da grandine, soprattutto sulle tapparelle e sulla facciata ( come emerge dalle foto di Google street/Google Earth).”
Alla luce di tali circostanze, e dunque della presenza di lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto beni già danneggiati dalla grandine, occorreva dunque una prova maggiormente rigorosa da parte del ricorrente al fine di provare che i danni ai serramenti e alle tapparelle fossero dovuti all'evento atmosferico di luglio 2023 e non fossero invece preesistenti, come emerge dalla relazione del perito assicurativo non smentita da alcun elemento documentale fornito da parte ricorrente.
Né può costituire, come dedotto da parte ricorrente all'udienza del 06.05.2025, un riconoscimento di danni la relazione peritale in atti la quale attesta lo stato dei luoghi e i danni accertati al momento della perizia, ma non è in grado di rapportare (alla luce della circostanza che già nel mese di giugno del 2023 vi fossero dei danni da grandine e alla luce dei lavori di ristrutturazione che interessavano l'edificio) tali danni agli eventi del luglio del
2023.
Non è infatti dedotto, nella perizia assicurativa, che gli eventi fossero avvenuti per una grandinata del giugno del
2023 (come da interpretazione di parte ricorrente che all'udienza del 06.05.2025 ha affermato che a giugno non
è avvenuto alcun evento atmosferico) ma è precisato che l'edificio già a giugno 2023 presentava danni da grandine.
Con riguardo poi ai danni ai mobili e agli elettrodomestici, come sopra precisato, occorreva che la parte ricorrente fornisse un elenco dettagliato degli stessi, alla luce degli oneri probatori sopra indicati che gravavano sul ricorrente e invece non ha provato di aver predisposto alcun elenco dettagliato dei danni Parte_1 subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti al fine di verificare nel contraddittorio con la compagnia il valore dei beni danneggiati e consentire alla compagnia di pervenire ad una quantificazione dell'indennizzo.
Una quantificazione dei danni non preceduta dall'accertamento della effettiva presenza dei beni all'interno dell'immobile con dettagliata specificazione di qualità e quantità dei beni ivi presenti rende del tutto esplorativa la
Ctu richiesta da parte ricorrente.
Ne consegue che nessun indennizzo può essere riconosciuto a parte ricorrente dovendosi ritenere, quindi, legittimo il rifiuto opposto dalla compagnia di assicurazioni.
Ne consegue il rigetto della domanda dalla stessa formulata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti del convenuto costituito
- 4 - tenendo in considerazione i parametri medi per la fase introduttiva e di studio, con esclusione della fase istruttoria ( non espletatasi) e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.307,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 02/07/2025
Il Giudice
LO LE
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO LE, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4187 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PROVERBIO PIETRO, con domicilio eletto in Uboldo alla via San Martino n.21, presso il difensore avv.
PROVERBIO PIETRO;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VAIRA CARLO, con domicilio eletto in Torino alla via Bertola 59, presso il difensore avv.
VAIRA CARLO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. ha proposto azione nei confronti di Parte_1 [...] esponendo che: in data 21.7.2023 e in data 24.07.2023, a seguito di due grandinate che Controparte_2 hanno colpito il Comune di Gerenzano l'immobile di proprietà di parte attrice ha subito danni alle tapparelle, ai vetri, ai serramenti e ai mobili ed elettrodomestici presenti nell'immobile; l'immobile è assicurato con la società
i danni subiti dall'immobile ammontano ad euro 89.681,44. Controparte_1
Poiché vano era stato ogni tentativo diretto ad ottenere dalla società convenuta il ristoro dei danni subiti, parte ricorrente ha concluso chiedendo la condanna di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento, in favore della società attrice, dell'importo di €89.681,44 oltre Iva oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda di parte ricorrente Controparte_1 ed eccependo che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico dal contratto.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e in via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte ricorrente ha chiesto di contenere l'eventuale condanna della convenuta nei limiti di operatività della polizza assicurativa al netto di preesistenze ovvero aggravamenti, anche tenuto conto delle condizioni tutte di polizza.
- 1 - La causa istruita documentalmente è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere respinta.
Quanto alle eccezioni di nullità della procura sollevate da parte ricorrente all'udienza del 06.05.2025 si ribadisce quanto dedotto nell'ordinanza redatta in pari data.
La procura alle liti non può considerarsi nulla né in quanto apposta su foglio separato e a margine del foglio in quanto la stessa risulta ritualmente depositata telematicamente, tenuto conto di quanto affermato anche dalle
Sezioni Unite con sentenza n. 2077/2024 secondo cui in tutti i casi di procure rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall'atto cui la procura stessa afferisce, la stessa mantiene la propria coerenza ( e dunque validità) anche per il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali.
E' identificabile il soggetto che l'ha conferita, essendo stata sottoscritta da , e la parte Persona_1 ricorrente non ha fornito alcun elemento che possa far ritenere che tale soggetto non abbia il potere di conferire la procura alle liti.
Ciò detto e venendo al merito si osserva quanto segue.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere l'indennizzo dalla compagnia assicurativa Controparte_1 con cui ha stipulato un contratto di assicurazione, a seguito delle grandinate verificatesi in data 21.7.2023 e
24.07.2023 in Gerenzano a causa delle quali si verificavano danni all'immobile di proprietà di parte attrice.
Alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, peraltro ribadito dalla recente decisione n. 30656/2017, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533; nonché Cass. n. 826/2015).
Peraltro, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia ( v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081 ).
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).
- 2 - Nelle assicurazioni contro i danni, nel cui ambito deve farsi rientrare il regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti in causa, l'assicurato deve provare il verificarsi dell'evento, il danno (e cioè l'esistenza delle cose oggetto dell'interesse immediatamente prima del sinistro e la loro inesistenza o modificazione peggiorativa immediatamente dopo), nonché il nesso di causalità.
Incombe, altresì, sull'assicurato l'onere della prova dell'entità del danno come elemento determinante l'entità del credito.
E la Cassazione afferma che (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/03/2006) qualora l'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennità deduca che la garanzia assicurativa non opera, ricorrendo una ipotesi di esclusione, propone un'eccezione in senso improprio e non proprio in quanto altro non fa che contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non si assume alcun onere probatorio come, a norma del capoverso dell'art. 2697 c.c., accadrebbe se proponesse una eccezione in senso proprio, lasciando immutato l'onere probatorio a carico della parte attrice, la quale è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.
Ciò precisato in via generale, va osservato che la compagnia di assicurazioni convenuta ha eccepito il mancato rispetto degli oneri assunti dal garantito ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che l'art. 12 delle condizioni generali di polizza pone in capo all'assicurato una serie di obblighi in caso di sinistro e precisamente: fare quanto possibile per evitare o Cont diminuire il danno;
avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell'articolo 1913 C.C. L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, l'importo approssimativo del danno e, se possibile, l'elenco delle cose distrutte, Cont danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore;
fornire ad una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto 2, ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di sinistro.
Il Contraente o l'Assicurato, tenuto conto dell'onere probatorio su di essi gravante, deve altresì: conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro ed ogni eventuale Cont documentazione utile a determinare il valore iniziale e data di acquisto, fino a quando il perito incaricato da abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno;
in assenza di detti elementi potrebbe essere compromesso il diritto all'indennizzo. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro, Cont devono essere conservati fino a quando liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità; in assenza di detti elementi, anche in questo caso, potrebbe essere compromesso il diritto all'indennizzo; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi Cont documento (scontrini, fatture, registri, conti, foto, ecc.) che possa essere richiesto da o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.
- 3 - Ebbene con riferimento ai danni alle tapparelle e ai vetri delle finestre, la parte ricorrente non ha smentito quanto risulta dalla relazione del perito assicurativo, che recatosi in loco in data 01.08.2023, ha accertato che
“l'immobile era oggetto di una ristrutturazione fin dal 31.05.2023; l'intervento edilizio, assentito da CILA RG 8430 del 30.05.2023, per il quale NON è stata fornita – nonostante la specifica richiesta del perito- la relazione tecnica di asseverazione utile a comprendere la natura dei lavori in corso, trovava giustificazione nelle condizioni dell'edificio che, già nel mese di Giugno 2023, presentava evidenti tracce di danni da grandine, soprattutto sulle tapparelle e sulla facciata ( come emerge dalle foto di Google street/Google Earth).”
Alla luce di tali circostanze, e dunque della presenza di lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto beni già danneggiati dalla grandine, occorreva dunque una prova maggiormente rigorosa da parte del ricorrente al fine di provare che i danni ai serramenti e alle tapparelle fossero dovuti all'evento atmosferico di luglio 2023 e non fossero invece preesistenti, come emerge dalla relazione del perito assicurativo non smentita da alcun elemento documentale fornito da parte ricorrente.
Né può costituire, come dedotto da parte ricorrente all'udienza del 06.05.2025, un riconoscimento di danni la relazione peritale in atti la quale attesta lo stato dei luoghi e i danni accertati al momento della perizia, ma non è in grado di rapportare (alla luce della circostanza che già nel mese di giugno del 2023 vi fossero dei danni da grandine e alla luce dei lavori di ristrutturazione che interessavano l'edificio) tali danni agli eventi del luglio del
2023.
Non è infatti dedotto, nella perizia assicurativa, che gli eventi fossero avvenuti per una grandinata del giugno del
2023 (come da interpretazione di parte ricorrente che all'udienza del 06.05.2025 ha affermato che a giugno non
è avvenuto alcun evento atmosferico) ma è precisato che l'edificio già a giugno 2023 presentava danni da grandine.
Con riguardo poi ai danni ai mobili e agli elettrodomestici, come sopra precisato, occorreva che la parte ricorrente fornisse un elenco dettagliato degli stessi, alla luce degli oneri probatori sopra indicati che gravavano sul ricorrente e invece non ha provato di aver predisposto alcun elenco dettagliato dei danni Parte_1 subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti al fine di verificare nel contraddittorio con la compagnia il valore dei beni danneggiati e consentire alla compagnia di pervenire ad una quantificazione dell'indennizzo.
Una quantificazione dei danni non preceduta dall'accertamento della effettiva presenza dei beni all'interno dell'immobile con dettagliata specificazione di qualità e quantità dei beni ivi presenti rende del tutto esplorativa la
Ctu richiesta da parte ricorrente.
Ne consegue che nessun indennizzo può essere riconosciuto a parte ricorrente dovendosi ritenere, quindi, legittimo il rifiuto opposto dalla compagnia di assicurazioni.
Ne consegue il rigetto della domanda dalla stessa formulata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti del convenuto costituito
- 4 - tenendo in considerazione i parametri medi per la fase introduttiva e di studio, con esclusione della fase istruttoria ( non espletatasi) e tenendo in considerazione i parametri minimi per la fase decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.307,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 02/07/2025
Il Giudice
LO LE
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