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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3115/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3115/2021 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco De Cicco (C.F. C.F._2
e Concetta Cuozzo (C.F. ; pec: Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De Email_2
Cicco sito in Atripalda (Av) alla Contrada Novesoldi n. 6
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Petrillo (C.F. ; pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso di lui in Avellino alla Via Email_3
Stanislao Esposito n. 4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
C.F. , Controparte_2 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., instaurava il presente giudizio Parte_1 di rinvio innanzi all'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia questo Ill.mo
pagina 1 di 10 Tribunale adito , quale giudice di rinvio giusta sentenza di Cassazione n. 19031/2021, revocare e/o annullare la impugnata sentenza n. 310/2014 del giudice di pace di Avellino e di guisa, e in riforma della stessa , accogliere le conclusioni formulate in prime cure e per lo effetto condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniale, morale, biologico ed esistenziale
e quivi quantificati in € 14.888,56 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria , con vittoria delle spese , competenze ed onorari di ogni grado anche relativamente alla fase di legittimità avanti alla
Suprema Corte di Cassazione , e relativa attribuzione ai procuratori antistatari.”
Si costituiva tempestivamente la compagnia assicuratrice, eccependo l'avvenuta prescrizione ex art. 2947, comma 2, c.c. del diritto azionato dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda avversaria giacché inammissibile, improponibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese ed onorari. Acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio di cui al procedimento di appello iscritto al n. R.G. 4804/2014, cui è allegato anche il fascicolo di primo grado, il giudizio proseguiva per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2024. Ad esito di detta udienza, questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente appare utile ricostruire l'iter processuale che ha condotto all'instaurazione del presente giudizio di rinvio.
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_1 [...]
e innanzi al Giudice di Pace di Avellino per ivi sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare al risarcimento di tutti i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro che si era verificato in suo danno, previo accertamento della esclusiva responsabilità della vettura di proprietà di controparte nella causazione del medesimo. Con la spiegata domanda, l'attrice assumeva di essere stata investita in data 18.10.2003 dalla vettura Suzuki con n. targa BH080YP allorquando stava attraversando Via
Capozzi in Avellino sulle strisce pedonali. Parte attrice esponeva che: i) il conducente si era dato alla fuga, omettendo di prestare soccorso;
ii) era stato però possibile rilevare il numero di targa dell'auto
“pirata” e rintracciare proprietario e relativa compagnia assicuratrice;
iii) ella veniva ricoverata presso il PS dell'ospedale di Avellino ove le venivano diagnosticate diffuse lesioni all'arto inferiore e al cranio oltre che una frattura della faccetta postero-mediale della rotula con interessamento della tibia.
Si costituivano i convenuti, eccependo: i) l'avvenuta prescrizione del diritto vantato dall'attrice ex art. 2947, comma 2, c.c.; ii) l'inoperatività della polizza assicurativa e il difetto di legittimazione passiva della compagnia, atteso che il veicolo Suzuki era stato oggetto di furto la notte tra il 09 e il 10 ottobre pagina 2 di 10 2003, come risultava da denuncia presentata dal ZI ai Carabinieri di Firenze Legnaia e prodotta agli atti;
iii) l'infondatezza della domanda sotto il profilo sia dell'an che del quantum. Espletata l'istruttoria anche per mezzo di disposta c.t.u. medica depositata in cancelleria il 9.7.2013, il giudice di prime cure decideva la controversia con la sentenza n. 310/2014, pubblicata in data 10.03.2014, con la quale dichiarava inammissibile la domanda attorea nei confronti della perché carente di Controparte_3
legittimazione passiva, rigettava la domanda nei confronti del per assenza di responsabilità del CP_2
medesimo nella causazione del sinistro e compensava integralmente le spese del giudizio tra le parti, ponendo quelle di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.
Il Giudice di primo grado, nell'accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della compagnia, così motivava: “sulla scorta di quanto osservato, questo giudice di pace ritiene sussistente la carenza di legittimazione passiva della convenuta (già AS ). Infatti la legge CP_3 CP_3
n. 990/1969 è stata integralmente abrogata dall'art. 354 D. Lgs. n. 209/2005. Pertanto, in mancanza di norme transitorie o di specifiche disposizioni al riguardo, deve ritenersi che alla data di notifica dell'atto di citazione (febbraio 2010), l'unica normativa da applicarsi è quella di cui al D. Lgs.
209/2005, anche se il sinistro è avvenuto nell'anno 2003, cioè prima dell'entrata in vigore del detto decreto legislativo (GdP Avellino, sentenza n. 310/2014, pag. 5).
2. Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la convenendo in giudizio, dinanzi a questo Pt_1
Tribunale, tutte le altre parti in lite e deducendo i seguenti motivi di impugnazione: i) violazione di legge e/o insufficiente motivazione sul punto;
ii) contraddittorietà rispetto ad altra decisione assunta in corso di causa;
iii) erronea valutazione delle prove;
iv) violazione di legge: principio dell'irretroattività della legge, principio dei diritti quesiti, principio della natura sostanziale delle nuove norme, principio costituzionale del libero esercizio dei diritti, principio costituzionale della ragionevolezza delle norme;
v) violazione del principio dispositivo: art. 2697 c.c., art. 2054 c.c., art. 115, 116 c.p.c. Per l'effetto,
l'appellante chiedeva al Giudice di appello di revocare e/o annullare l'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate in primo grado e condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti oltre interessi legali e rivalutazione.
La causa veniva iscritta al ruolo al n. R.G. 4804/2014.
Si costituivano regolarmente sia sia , invocando una pronuncia Controparte_3 Controparte_2
di inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dello spiegato appello in accoglimento di una delle seguenti eccezioni: i) violazione dell'art. 327 c.p.c., decadenza dall'impugnazione, inammissibilità appello;
ii) nullità dell'appello per omessa notifica alla parte personalmente e per inosservanza degli artt. 342 e 279 c.p.c.; iii) infondatezza. Il Giudice di secondo grado, ritenuto che l'infondatezza pagina 3 di 10 dell'appello assorbisse ogni ulteriore questione, emetteva la pronuncia n. 606/2018 con la quale rigettava l'appello e confermava la sentenza n. 310/2014 resa dal Giudice di Pace, compensando le spese tra le parti.
In punto di motivazione, il Giudice dell'appello osservava che “Quanto alla domanda nei confronti dell' il giudice di pace ha correttamente rilevato che l'atto di citazione era stato CP_1
notificato allorquando era già entrato in vigore il nuovo codice delle assicurazioni (d. lgs. 2005 n.
209; citazione notificata il 20.2.2010); orbene, in tal caso, poiché il sinistro era stato cagionato da un'automobile oggetto di furto, il nuovo codice non consentiva più di agire nei confronti della compagnia assicuratrice per la RCA della stessa auto bensì prevedeva di convenire in giudizio il fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap e presso l'impresa designata dall'Isvap, cessando la copertura assicurativa dal giorno successivo alla denuncia di furto all'autorità di p.s. (art. 122 d. lgs. 209/2005). Dunque, all'attualità, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato per la r.c.a., perchè oggetto di furto, l'obbligazione risarcitoria grava sull'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada unitamente al conducente del veicolo.
Non vi è dubbio che il sinistro sia avvenuto in epoca antecedente alla entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni ed è pacifico che le norme di carattere sostanziale abrogate continuino a regolare i sinistri avvenuti in epoca antecedente. Non altrettanto, però, può dirsi delle norme di carattere processuale, fra cui quelle concernenti le condizioni dell'azione, quali la legittimazione e
l'interesse ad agire, che devono sussistere al momento della decisione e per le quali si applica il principio tempus regit actum (sulla natura processuale delle norme che regolano la legittimazione cfr.
Corte Appello Napoli, 15.6.2009). (Trib. Avellino, sentenza n. 606/2018, pag. 2).
3. Il giudizio di legittimità
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione CL ER, censurando la medesima per mancata motivazione e conseguente nullità del provvedimento e per violazione e falsa applicazione di legge. Con la sentenza n. 1931/2021, pubblicata in data 06.07.2021, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso (ritendo assorbito il secondo) e rinviava, anche per le spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, al Tribunale di Avellino in diversa composizione.
In particolare, nel ritenere fondato il primo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione evidenziava che
“la disciplina del c.d. risarcimento diretto ha natura senz'altro sostanziale, quale norma di fattispecie,
e non già processuale, e in mancanza di disposizione ad ad hoc, il d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) non è retroattivo, sicché anteriormente alla relativa entrata in vigore è senz'altro applicabile la previgente disciplina (v. Cass., Sez. Un., 11/05/2009, n. 10665)”. (Corte di
Cassazione, sentenza n. 1931/2021, pag. 5).
pagina 4 di 10
4. Il giudizio di rinvio.
§ Questioni preliminari e pregiudiziali
dunque, notificando regolarmente a tutte le controparti l'atto di citazione in riassunzione ex CP_4
art. 392 c.p.c., instaurava il presente giudizio di rinvio innanzi a questo Tribunale. Benché regolarmente citato, non risulta essere costituito in giudizio;
motivo per il quale ne va dichiarata Controparte_2
la contumacia.
In punto di diritto, giova premettere che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 5/8/2022, n. 24372; Cass. 31/5/2021, n.
15143; Cass. 28/01/2005, n. 1824; Cass. 17/11/2000, n. 14892).
Va altresì rammentato che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte, “la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra
l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno” (Cassazione civile sez. II - 22/06/2022, n. 20148; Cass. civile sez. II - 21/02/2019, n.
5137; Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; Cass. n. 13006 del 2003).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. Cass. n. 4018 del 2006). Invero, in sede di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata;
con la conseguenza che il Giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio d'appello, senza ritenere sussistente alcuna preclusione (cfr. ancora
Cass. civile sez. II - 21/02/2019, n. 5137).
pagina 5 di 10 Alla stregua dei principi sopra enunciati, l'eccezione di prescrizione proposta dall'assicurazione convenuta nel primo grado del giudizio ma non riproposta ex art. 346 c.p.c. in appello deve essere rigettata. Dagli atti di causa, infatti, risulta che detta eccezione era stata sollevata dalla compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado, ma non era stata riproposta in appello, configurandosi perciò all'attualità come una domanda nuova rispetto a quelle che erano state formulate in sede di gravame.
Sull'onere di riproposizione in appello da parte del soccombente delle eccezioni non vagliate, si richiama il pronunciamento espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016 “In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”; ancora in senso conforme Sez. U - ,
Sentenza n. 13195 del 25/05/2018 “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo.”.
Tuttavia, nella specie, la domanda non è stata mai riproposta, di talché, configurandosi quale eccezione di parte, deve ritenersi abbandonata.
§ Venendo alle ulteriori eccezioni ritualmente proposte in secondo grado (e pertanto valutabili dal giudice del rinvio), si osserva quanto segue.
Deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stata l'impugnazione proposta oltre il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. La documentazione versata in atti comprova che la sentenza del Giudice di prime cure è stata depositata in cancelleria il 10.03.2014, mentre l'atto di citazione in appello è stato spedito per la notifica il 15.10.2014 con perfezionamento del procedimento di notificazione il 20.10.2014. Nel frangente temporale indicato, tuttavia, vigeva l'art. 1 della L. 742/1969 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 132/2014 che, per espressa volontà legislativa, sarebbero entrate in vigore a far data dal 2015. Nel testo previgente, la norma su richiamata prevedeva che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 01 agosto al 15 settembre di ciascun anno,
e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
pagina 6 di 10 La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.” Considerata l'estensione del periodo di sospensione feriale sino al 15 settembre dell'anno di interesse, l'appello risulta essere tempestivo.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del gravame per mancata osservanza delle formalità imposte dall'art. 342 c.p.c., atteso che la Suprema Corte di Cassazione ha ormai definitivamente chiarito che “il novellato art. 342 c.p.c., non esige dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun “vacuo formalismo”, né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, “la chiara ed inequivoca indicazione delle censure” mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice” (Cass., ordinanza n. 10916 del 05.05.2017 richiamata da Cass., S.U., 16.11.2017 n. 27199).
Sul difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice si è già ampiamente espressa la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 1931/2021 versata in atti, alla quale occorre uniformarsi.
§ Nel merito.
La ha riferito di essere stata investita dal veicolo marca Suzuki e n. targa BH080YP nel Pt_1
pomeriggio del 18.10.2003 mentre era intenta ad attraversare Via Capozzi sulle strisce pedonali.
L'attrice in riassunzione ha anche dedotto di aver identificato il numero di targa del veicolo “pirata” nonostante la fuga del conducente, riuscendo così a risalire al proprietario ovvero e Controparte_2
alla relativa compagnia assicuratrice.
Risulta in atti, tuttavia, che l'autovettura di proprietà del fosse stata oggetto di furto la notte tra il CP_2
9 e il 10 ottobre 2003 e che, dunque, circolasse contro la sua volontà. Tale circostanza è provata e pacifica tra le parti e conforta la verosimiglianza alla dinamica del sinistro descritta da parte attrice, riscontrata dal verbale di accesso al pronto soccorso.
Questa dinamica, come anche riscontrata dalle prove testimoniali, consentirebbe di ritenere la responsabilità del sinistro integralmente a carico del conducente dell'automobile in proprietà del convenuto contumace.
Pur essendo stata affermata la legittimazione passiva della parte convenuta, occorre tuttavia precisare che vi è agli atti un'importante discordanza con le risultanze probatorie, essendo emerso come, dopo il sinistro in lite, ma ben circa 5 anni prima del deposito della relazione peritale, la stessa attrice veniva coinvolta in un ulteriore sinistro e trasportata presso il nosocomio di Nocera Inferiore ove le diagnosticavano un trauma contusivo pur sempre al ginocchio sx (si veda modulo standard per relazione visita medico legale prodotto in primo grado), del quale il c.t.u. non dà nessuna CP_1 contezza nell'anamnesi effettuata.
pagina 7 di 10 Di tale evenienza nulla viene dedotto nella disposta c.t.u., di talché deve ritenersi che la quantificazione della lesione non sia stata fatta in considerazione della stessa e che pertanto appare ancora più errata la ricostruzione del c.t.u. allorquando quantifica nel 6% il danno derivato, piuttosto che nel 2.5/3% indicato all'esito del secondo sinistro del 2008, diverso e sopravvenuto rispetto a quello in lite, taciuto dall'attrice in citazione, se pure riguardante lo stesso arto.
Ancora, non possono non rilevarsi le incongruenze nelle dichiarazioni testimoniali, che depongono a favore di un giudizio di non attendibilità delle risultanze della espletata prova orale.
Infatti, pur se entrambe le deposizioni siano state invece molto precise su alcuni aspetti (ad esempio sulla marca Suzuki del veicolo, evenienza tuttavia incompatibile con il tempo decorso tra il sinistro e l'assunzione della testimonianza), invece, entrambi non ricordavano se si fosse trattato di un'auto berlina o di un fuoristrada, né il colore dell'auto; neppure concordano sulla direzione assunta dal pedone, né tantomeno sulla presenza delle strisce pedonali.
Le deposizioni dei testi e appaiono, invero, del tutto confusionarie, Testimone_1 Testimone_2 atteso che il ha dichiarato quanto segue: “ricordo che era il pomeriggio del mese di Testimone_1
ottobre del 2003, e mi trovavo in Avellino, nei pressi dello stadio, quando ho assistito ad un incidente stradale tra un auto suzuki che investiva una signora che stava attraversando la strada ma non ricordo se vi fossero o meno le strisce pedonali... io mi sono avvicinato alla signora per prestare soccorso e mio cugino prese il numero di targa della vettura”, mentre il ha affermato: “stavo Testimone_2 con mio cugino ad un certo punto ho visto un veicolo Suzuki, ma non posso Persona_1
specificare se tipo fuoristrada o autovettura, che ha investito una ragazza che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ivi esistenti…io dopo aver preso il numero di targa del veicolo investitore lo scrissi su un fogliettino e lo consegnai alla ragazza segnando anche il nome e cognome mio e di mio cugino e i rispettivi numeri di telefono…”.
Ritiene la scrivente che tali incongruenze sull'esistenza delle strisce pedonali e l'omessa precisazione della dinamica siano di tale importanza da inficiare la ricostruzione emersa dal quadro probatorio sopra delineato.
Ed infatti, dall'esame testimoniale non emerge la condotta del pedone né quella del conducente del veicolo, né il punto di impatto.
Anche la circostanza che veniva chiamata l'ambulanza non è emersa con la dovuta certezza, peraltro il tutto accadeva senza che alcun pubblico ufficiale fosse intervenuto sul luogo del sinistro, nonostante il ferimento di un minore (la non aveva compiuto diciotto anni al momento del sinistro). Pt_1
Né può ritenersi che l'attestazione sul verbale ospedaliero, sia fidefaciente sulla effettività del sinistro.
pagina 8 di 10 Si richiama l'orientamento a mente del quale le attestazioni contenute in una certificato medico, redatto da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699
e segg. c.c. : il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr. ex ceteribus Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015).
Nella specie le dichiarazioni riportate da terzi sono state trascritte nel certificato di P.S., ma vanno pur sempre riscontrate quanto alla sussistenza del nesso causale.
La testimonianza dei due testimoni oculari, trattandosi di una prova liberamente valutabile dal giudice, confligge altresì con la dichiarazione resa stragiudizialmente dall'attrice, desumibile dalla denuncia di un successivo sinistro, che pure può assurgere ad elemento di prova, essendo una confessione stragiudiziale.
Si vuol dire che la dinamica descritta in citazione è rimasta priva di idonei riscontri probatori, essendo le testimonianze rese inattendibili poiché tra loro contraddittorie ed imprecise;
non vi è agli atti alcuna fotografia dalla quale desumere l'esatto punto d'urto, non vi è stato l'intervento di alcun agente di polizia che abbia potuto effettuare i rilievi sul posto, avendo assistito al sinistro i soli testi escussi, i quali tuttavia non hanno chiarito elementi necessari al riscontro del nesso causale.
Inoltre, la circostanza che le lesioni siano state riscontrate dal c.t.u. non consente di ritenere fondata la domanda nell'an; infatti, gli accertamenti demandati al consulente medico legale erano di natura sostanzialmente medica e pertanto lo stesso non poteva aver ricevuto l'incarico di verificare la compatibilità della dinamica descritta con l'evento, ma solo con le lesioni derivatene.
Quanto alle affermazioni del ctu circa la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta in citazione, è infatti da evidenziare che la consulenza non può assurgere a fonte di prova, nel senso che il consulente deve limitarsi a descrivere gli eventi con le proprie capacità tecniche. La circostanza che i danni lamentati siano di per sé astrattamente compatibili con un sinistro stradale non comporta che le lesioni stesse siano in concreto conseguenza proprio del sinistro in lite, specie in presenza di prove che vi fosse stato un ulteriore sinistro, successivo a quello denunciato in citazione, interessante il medesimo arto, del quale il c.t.u. non ha dato contezza nella anamnesi.
Difatti, nella responsabilità aquiliana incombe sull'attore l'onere di dare la prova di tutti gli elementi del fatto illecito e solo laddove tale prova sia stata fornita il giudice potrà attingere alle conoscenze tecniche di un consulente per quantificare il risarcimento;
tale sequenza logica giammai può essere pagina 9 di 10 invertita, nel senso che in assenza di riscontri probatori sulla spettanza del risarcimento, questo non sarà dovuto anche laddove i danni siano causalmente ricollegabili all'evento prospettato, se l'evento stesso è sfornito di adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 5687 del 18.4.2001).
Non vi sono agli atti ulteriori prove documentali del sinistro, non è prodotta alcuna documentazione fotografica del veicolo coinvolto e l'unico riscontro andrebbe pertanto ravvisato nelle due testimonianze, che tuttavia non sono tra loro pienamente coerenti ed attendibili.
In definitiva, le incongruenze riportate sono di tale importanza da rendere impossibile il riscontro della dinamica sì come descritta in citazione, con conseguente rigetto della domanda.
Altrettanto non provato è il nesso di causa tra il sinistro occorso e le lesioni lamentate dall'attrice, come emerge dalla documentazione richiamata afferente ad un ulteriore sinistro, avvenuto con un ciclomotore nel 2008, nel quale l'attrice avrebbe subito danni al ginocchio sinistro (“Trattasi di relazione di controparte, prodotta da controparte e fatta propria anche dall'istante” come emerge dalla comparsa conclusionale dell'attore pag. 2).
In applicazione dei su esposti enunciati, e ritenuta non raggiunta la prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. per le incongruenze riportate, la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata.
§ Sulle spese di lite
In ragione dei contrasti giurisprudenziali emersi quanto all'individuazione della normativa applicabile al caso in esame, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, anche nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.78/18 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite.
Avellino, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3115/2021 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco De Cicco (C.F. C.F._2
e Concetta Cuozzo (C.F. ; pec: Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De Email_2
Cicco sito in Atripalda (Av) alla Contrada Novesoldi n. 6
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Petrillo (C.F. ; pec: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso di lui in Avellino alla Via Email_3
Stanislao Esposito n. 4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
C.F. , Controparte_2 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., instaurava il presente giudizio Parte_1 di rinvio innanzi all'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia questo Ill.mo
pagina 1 di 10 Tribunale adito , quale giudice di rinvio giusta sentenza di Cassazione n. 19031/2021, revocare e/o annullare la impugnata sentenza n. 310/2014 del giudice di pace di Avellino e di guisa, e in riforma della stessa , accogliere le conclusioni formulate in prime cure e per lo effetto condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniale, morale, biologico ed esistenziale
e quivi quantificati in € 14.888,56 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria , con vittoria delle spese , competenze ed onorari di ogni grado anche relativamente alla fase di legittimità avanti alla
Suprema Corte di Cassazione , e relativa attribuzione ai procuratori antistatari.”
Si costituiva tempestivamente la compagnia assicuratrice, eccependo l'avvenuta prescrizione ex art. 2947, comma 2, c.c. del diritto azionato dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda avversaria giacché inammissibile, improponibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese ed onorari. Acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio di cui al procedimento di appello iscritto al n. R.G. 4804/2014, cui è allegato anche il fascicolo di primo grado, il giudizio proseguiva per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2024. Ad esito di detta udienza, questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente appare utile ricostruire l'iter processuale che ha condotto all'instaurazione del presente giudizio di rinvio.
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_1 [...]
e innanzi al Giudice di Pace di Avellino per ivi sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare al risarcimento di tutti i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro che si era verificato in suo danno, previo accertamento della esclusiva responsabilità della vettura di proprietà di controparte nella causazione del medesimo. Con la spiegata domanda, l'attrice assumeva di essere stata investita in data 18.10.2003 dalla vettura Suzuki con n. targa BH080YP allorquando stava attraversando Via
Capozzi in Avellino sulle strisce pedonali. Parte attrice esponeva che: i) il conducente si era dato alla fuga, omettendo di prestare soccorso;
ii) era stato però possibile rilevare il numero di targa dell'auto
“pirata” e rintracciare proprietario e relativa compagnia assicuratrice;
iii) ella veniva ricoverata presso il PS dell'ospedale di Avellino ove le venivano diagnosticate diffuse lesioni all'arto inferiore e al cranio oltre che una frattura della faccetta postero-mediale della rotula con interessamento della tibia.
Si costituivano i convenuti, eccependo: i) l'avvenuta prescrizione del diritto vantato dall'attrice ex art. 2947, comma 2, c.c.; ii) l'inoperatività della polizza assicurativa e il difetto di legittimazione passiva della compagnia, atteso che il veicolo Suzuki era stato oggetto di furto la notte tra il 09 e il 10 ottobre pagina 2 di 10 2003, come risultava da denuncia presentata dal ZI ai Carabinieri di Firenze Legnaia e prodotta agli atti;
iii) l'infondatezza della domanda sotto il profilo sia dell'an che del quantum. Espletata l'istruttoria anche per mezzo di disposta c.t.u. medica depositata in cancelleria il 9.7.2013, il giudice di prime cure decideva la controversia con la sentenza n. 310/2014, pubblicata in data 10.03.2014, con la quale dichiarava inammissibile la domanda attorea nei confronti della perché carente di Controparte_3
legittimazione passiva, rigettava la domanda nei confronti del per assenza di responsabilità del CP_2
medesimo nella causazione del sinistro e compensava integralmente le spese del giudizio tra le parti, ponendo quelle di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.
Il Giudice di primo grado, nell'accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della compagnia, così motivava: “sulla scorta di quanto osservato, questo giudice di pace ritiene sussistente la carenza di legittimazione passiva della convenuta (già AS ). Infatti la legge CP_3 CP_3
n. 990/1969 è stata integralmente abrogata dall'art. 354 D. Lgs. n. 209/2005. Pertanto, in mancanza di norme transitorie o di specifiche disposizioni al riguardo, deve ritenersi che alla data di notifica dell'atto di citazione (febbraio 2010), l'unica normativa da applicarsi è quella di cui al D. Lgs.
209/2005, anche se il sinistro è avvenuto nell'anno 2003, cioè prima dell'entrata in vigore del detto decreto legislativo (GdP Avellino, sentenza n. 310/2014, pag. 5).
2. Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la convenendo in giudizio, dinanzi a questo Pt_1
Tribunale, tutte le altre parti in lite e deducendo i seguenti motivi di impugnazione: i) violazione di legge e/o insufficiente motivazione sul punto;
ii) contraddittorietà rispetto ad altra decisione assunta in corso di causa;
iii) erronea valutazione delle prove;
iv) violazione di legge: principio dell'irretroattività della legge, principio dei diritti quesiti, principio della natura sostanziale delle nuove norme, principio costituzionale del libero esercizio dei diritti, principio costituzionale della ragionevolezza delle norme;
v) violazione del principio dispositivo: art. 2697 c.c., art. 2054 c.c., art. 115, 116 c.p.c. Per l'effetto,
l'appellante chiedeva al Giudice di appello di revocare e/o annullare l'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate in primo grado e condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti oltre interessi legali e rivalutazione.
La causa veniva iscritta al ruolo al n. R.G. 4804/2014.
Si costituivano regolarmente sia sia , invocando una pronuncia Controparte_3 Controparte_2
di inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dello spiegato appello in accoglimento di una delle seguenti eccezioni: i) violazione dell'art. 327 c.p.c., decadenza dall'impugnazione, inammissibilità appello;
ii) nullità dell'appello per omessa notifica alla parte personalmente e per inosservanza degli artt. 342 e 279 c.p.c.; iii) infondatezza. Il Giudice di secondo grado, ritenuto che l'infondatezza pagina 3 di 10 dell'appello assorbisse ogni ulteriore questione, emetteva la pronuncia n. 606/2018 con la quale rigettava l'appello e confermava la sentenza n. 310/2014 resa dal Giudice di Pace, compensando le spese tra le parti.
In punto di motivazione, il Giudice dell'appello osservava che “Quanto alla domanda nei confronti dell' il giudice di pace ha correttamente rilevato che l'atto di citazione era stato CP_1
notificato allorquando era già entrato in vigore il nuovo codice delle assicurazioni (d. lgs. 2005 n.
209; citazione notificata il 20.2.2010); orbene, in tal caso, poiché il sinistro era stato cagionato da un'automobile oggetto di furto, il nuovo codice non consentiva più di agire nei confronti della compagnia assicuratrice per la RCA della stessa auto bensì prevedeva di convenire in giudizio il fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap e presso l'impresa designata dall'Isvap, cessando la copertura assicurativa dal giorno successivo alla denuncia di furto all'autorità di p.s. (art. 122 d. lgs. 209/2005). Dunque, all'attualità, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato per la r.c.a., perchè oggetto di furto, l'obbligazione risarcitoria grava sull'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada unitamente al conducente del veicolo.
Non vi è dubbio che il sinistro sia avvenuto in epoca antecedente alla entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni ed è pacifico che le norme di carattere sostanziale abrogate continuino a regolare i sinistri avvenuti in epoca antecedente. Non altrettanto, però, può dirsi delle norme di carattere processuale, fra cui quelle concernenti le condizioni dell'azione, quali la legittimazione e
l'interesse ad agire, che devono sussistere al momento della decisione e per le quali si applica il principio tempus regit actum (sulla natura processuale delle norme che regolano la legittimazione cfr.
Corte Appello Napoli, 15.6.2009). (Trib. Avellino, sentenza n. 606/2018, pag. 2).
3. Il giudizio di legittimità
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione CL ER, censurando la medesima per mancata motivazione e conseguente nullità del provvedimento e per violazione e falsa applicazione di legge. Con la sentenza n. 1931/2021, pubblicata in data 06.07.2021, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso (ritendo assorbito il secondo) e rinviava, anche per le spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, al Tribunale di Avellino in diversa composizione.
In particolare, nel ritenere fondato il primo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione evidenziava che
“la disciplina del c.d. risarcimento diretto ha natura senz'altro sostanziale, quale norma di fattispecie,
e non già processuale, e in mancanza di disposizione ad ad hoc, il d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) non è retroattivo, sicché anteriormente alla relativa entrata in vigore è senz'altro applicabile la previgente disciplina (v. Cass., Sez. Un., 11/05/2009, n. 10665)”. (Corte di
Cassazione, sentenza n. 1931/2021, pag. 5).
pagina 4 di 10
4. Il giudizio di rinvio.
§ Questioni preliminari e pregiudiziali
dunque, notificando regolarmente a tutte le controparti l'atto di citazione in riassunzione ex CP_4
art. 392 c.p.c., instaurava il presente giudizio di rinvio innanzi a questo Tribunale. Benché regolarmente citato, non risulta essere costituito in giudizio;
motivo per il quale ne va dichiarata Controparte_2
la contumacia.
In punto di diritto, giova premettere che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 5/8/2022, n. 24372; Cass. 31/5/2021, n.
15143; Cass. 28/01/2005, n. 1824; Cass. 17/11/2000, n. 14892).
Va altresì rammentato che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte, “la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra
l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno” (Cassazione civile sez. II - 22/06/2022, n. 20148; Cass. civile sez. II - 21/02/2019, n.
5137; Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; Cass. n. 13006 del 2003).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. Cass. n. 4018 del 2006). Invero, in sede di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata;
con la conseguenza che il Giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio d'appello, senza ritenere sussistente alcuna preclusione (cfr. ancora
Cass. civile sez. II - 21/02/2019, n. 5137).
pagina 5 di 10 Alla stregua dei principi sopra enunciati, l'eccezione di prescrizione proposta dall'assicurazione convenuta nel primo grado del giudizio ma non riproposta ex art. 346 c.p.c. in appello deve essere rigettata. Dagli atti di causa, infatti, risulta che detta eccezione era stata sollevata dalla compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado, ma non era stata riproposta in appello, configurandosi perciò all'attualità come una domanda nuova rispetto a quelle che erano state formulate in sede di gravame.
Sull'onere di riproposizione in appello da parte del soccombente delle eccezioni non vagliate, si richiama il pronunciamento espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016 “In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”; ancora in senso conforme Sez. U - ,
Sentenza n. 13195 del 25/05/2018 “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo.”.
Tuttavia, nella specie, la domanda non è stata mai riproposta, di talché, configurandosi quale eccezione di parte, deve ritenersi abbandonata.
§ Venendo alle ulteriori eccezioni ritualmente proposte in secondo grado (e pertanto valutabili dal giudice del rinvio), si osserva quanto segue.
Deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stata l'impugnazione proposta oltre il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. La documentazione versata in atti comprova che la sentenza del Giudice di prime cure è stata depositata in cancelleria il 10.03.2014, mentre l'atto di citazione in appello è stato spedito per la notifica il 15.10.2014 con perfezionamento del procedimento di notificazione il 20.10.2014. Nel frangente temporale indicato, tuttavia, vigeva l'art. 1 della L. 742/1969 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 132/2014 che, per espressa volontà legislativa, sarebbero entrate in vigore a far data dal 2015. Nel testo previgente, la norma su richiamata prevedeva che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 01 agosto al 15 settembre di ciascun anno,
e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
pagina 6 di 10 La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.” Considerata l'estensione del periodo di sospensione feriale sino al 15 settembre dell'anno di interesse, l'appello risulta essere tempestivo.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del gravame per mancata osservanza delle formalità imposte dall'art. 342 c.p.c., atteso che la Suprema Corte di Cassazione ha ormai definitivamente chiarito che “il novellato art. 342 c.p.c., non esige dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun “vacuo formalismo”, né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, “la chiara ed inequivoca indicazione delle censure” mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice” (Cass., ordinanza n. 10916 del 05.05.2017 richiamata da Cass., S.U., 16.11.2017 n. 27199).
Sul difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice si è già ampiamente espressa la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 1931/2021 versata in atti, alla quale occorre uniformarsi.
§ Nel merito.
La ha riferito di essere stata investita dal veicolo marca Suzuki e n. targa BH080YP nel Pt_1
pomeriggio del 18.10.2003 mentre era intenta ad attraversare Via Capozzi sulle strisce pedonali.
L'attrice in riassunzione ha anche dedotto di aver identificato il numero di targa del veicolo “pirata” nonostante la fuga del conducente, riuscendo così a risalire al proprietario ovvero e Controparte_2
alla relativa compagnia assicuratrice.
Risulta in atti, tuttavia, che l'autovettura di proprietà del fosse stata oggetto di furto la notte tra il CP_2
9 e il 10 ottobre 2003 e che, dunque, circolasse contro la sua volontà. Tale circostanza è provata e pacifica tra le parti e conforta la verosimiglianza alla dinamica del sinistro descritta da parte attrice, riscontrata dal verbale di accesso al pronto soccorso.
Questa dinamica, come anche riscontrata dalle prove testimoniali, consentirebbe di ritenere la responsabilità del sinistro integralmente a carico del conducente dell'automobile in proprietà del convenuto contumace.
Pur essendo stata affermata la legittimazione passiva della parte convenuta, occorre tuttavia precisare che vi è agli atti un'importante discordanza con le risultanze probatorie, essendo emerso come, dopo il sinistro in lite, ma ben circa 5 anni prima del deposito della relazione peritale, la stessa attrice veniva coinvolta in un ulteriore sinistro e trasportata presso il nosocomio di Nocera Inferiore ove le diagnosticavano un trauma contusivo pur sempre al ginocchio sx (si veda modulo standard per relazione visita medico legale prodotto in primo grado), del quale il c.t.u. non dà nessuna CP_1 contezza nell'anamnesi effettuata.
pagina 7 di 10 Di tale evenienza nulla viene dedotto nella disposta c.t.u., di talché deve ritenersi che la quantificazione della lesione non sia stata fatta in considerazione della stessa e che pertanto appare ancora più errata la ricostruzione del c.t.u. allorquando quantifica nel 6% il danno derivato, piuttosto che nel 2.5/3% indicato all'esito del secondo sinistro del 2008, diverso e sopravvenuto rispetto a quello in lite, taciuto dall'attrice in citazione, se pure riguardante lo stesso arto.
Ancora, non possono non rilevarsi le incongruenze nelle dichiarazioni testimoniali, che depongono a favore di un giudizio di non attendibilità delle risultanze della espletata prova orale.
Infatti, pur se entrambe le deposizioni siano state invece molto precise su alcuni aspetti (ad esempio sulla marca Suzuki del veicolo, evenienza tuttavia incompatibile con il tempo decorso tra il sinistro e l'assunzione della testimonianza), invece, entrambi non ricordavano se si fosse trattato di un'auto berlina o di un fuoristrada, né il colore dell'auto; neppure concordano sulla direzione assunta dal pedone, né tantomeno sulla presenza delle strisce pedonali.
Le deposizioni dei testi e appaiono, invero, del tutto confusionarie, Testimone_1 Testimone_2 atteso che il ha dichiarato quanto segue: “ricordo che era il pomeriggio del mese di Testimone_1
ottobre del 2003, e mi trovavo in Avellino, nei pressi dello stadio, quando ho assistito ad un incidente stradale tra un auto suzuki che investiva una signora che stava attraversando la strada ma non ricordo se vi fossero o meno le strisce pedonali... io mi sono avvicinato alla signora per prestare soccorso e mio cugino prese il numero di targa della vettura”, mentre il ha affermato: “stavo Testimone_2 con mio cugino ad un certo punto ho visto un veicolo Suzuki, ma non posso Persona_1
specificare se tipo fuoristrada o autovettura, che ha investito una ragazza che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ivi esistenti…io dopo aver preso il numero di targa del veicolo investitore lo scrissi su un fogliettino e lo consegnai alla ragazza segnando anche il nome e cognome mio e di mio cugino e i rispettivi numeri di telefono…”.
Ritiene la scrivente che tali incongruenze sull'esistenza delle strisce pedonali e l'omessa precisazione della dinamica siano di tale importanza da inficiare la ricostruzione emersa dal quadro probatorio sopra delineato.
Ed infatti, dall'esame testimoniale non emerge la condotta del pedone né quella del conducente del veicolo, né il punto di impatto.
Anche la circostanza che veniva chiamata l'ambulanza non è emersa con la dovuta certezza, peraltro il tutto accadeva senza che alcun pubblico ufficiale fosse intervenuto sul luogo del sinistro, nonostante il ferimento di un minore (la non aveva compiuto diciotto anni al momento del sinistro). Pt_1
Né può ritenersi che l'attestazione sul verbale ospedaliero, sia fidefaciente sulla effettività del sinistro.
pagina 8 di 10 Si richiama l'orientamento a mente del quale le attestazioni contenute in una certificato medico, redatto da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699
e segg. c.c. : il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr. ex ceteribus Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015).
Nella specie le dichiarazioni riportate da terzi sono state trascritte nel certificato di P.S., ma vanno pur sempre riscontrate quanto alla sussistenza del nesso causale.
La testimonianza dei due testimoni oculari, trattandosi di una prova liberamente valutabile dal giudice, confligge altresì con la dichiarazione resa stragiudizialmente dall'attrice, desumibile dalla denuncia di un successivo sinistro, che pure può assurgere ad elemento di prova, essendo una confessione stragiudiziale.
Si vuol dire che la dinamica descritta in citazione è rimasta priva di idonei riscontri probatori, essendo le testimonianze rese inattendibili poiché tra loro contraddittorie ed imprecise;
non vi è agli atti alcuna fotografia dalla quale desumere l'esatto punto d'urto, non vi è stato l'intervento di alcun agente di polizia che abbia potuto effettuare i rilievi sul posto, avendo assistito al sinistro i soli testi escussi, i quali tuttavia non hanno chiarito elementi necessari al riscontro del nesso causale.
Inoltre, la circostanza che le lesioni siano state riscontrate dal c.t.u. non consente di ritenere fondata la domanda nell'an; infatti, gli accertamenti demandati al consulente medico legale erano di natura sostanzialmente medica e pertanto lo stesso non poteva aver ricevuto l'incarico di verificare la compatibilità della dinamica descritta con l'evento, ma solo con le lesioni derivatene.
Quanto alle affermazioni del ctu circa la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta in citazione, è infatti da evidenziare che la consulenza non può assurgere a fonte di prova, nel senso che il consulente deve limitarsi a descrivere gli eventi con le proprie capacità tecniche. La circostanza che i danni lamentati siano di per sé astrattamente compatibili con un sinistro stradale non comporta che le lesioni stesse siano in concreto conseguenza proprio del sinistro in lite, specie in presenza di prove che vi fosse stato un ulteriore sinistro, successivo a quello denunciato in citazione, interessante il medesimo arto, del quale il c.t.u. non ha dato contezza nella anamnesi.
Difatti, nella responsabilità aquiliana incombe sull'attore l'onere di dare la prova di tutti gli elementi del fatto illecito e solo laddove tale prova sia stata fornita il giudice potrà attingere alle conoscenze tecniche di un consulente per quantificare il risarcimento;
tale sequenza logica giammai può essere pagina 9 di 10 invertita, nel senso che in assenza di riscontri probatori sulla spettanza del risarcimento, questo non sarà dovuto anche laddove i danni siano causalmente ricollegabili all'evento prospettato, se l'evento stesso è sfornito di adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 5687 del 18.4.2001).
Non vi sono agli atti ulteriori prove documentali del sinistro, non è prodotta alcuna documentazione fotografica del veicolo coinvolto e l'unico riscontro andrebbe pertanto ravvisato nelle due testimonianze, che tuttavia non sono tra loro pienamente coerenti ed attendibili.
In definitiva, le incongruenze riportate sono di tale importanza da rendere impossibile il riscontro della dinamica sì come descritta in citazione, con conseguente rigetto della domanda.
Altrettanto non provato è il nesso di causa tra il sinistro occorso e le lesioni lamentate dall'attrice, come emerge dalla documentazione richiamata afferente ad un ulteriore sinistro, avvenuto con un ciclomotore nel 2008, nel quale l'attrice avrebbe subito danni al ginocchio sinistro (“Trattasi di relazione di controparte, prodotta da controparte e fatta propria anche dall'istante” come emerge dalla comparsa conclusionale dell'attore pag. 2).
In applicazione dei su esposti enunciati, e ritenuta non raggiunta la prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. per le incongruenze riportate, la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata.
§ Sulle spese di lite
In ragione dei contrasti giurisprudenziali emersi quanto all'individuazione della normativa applicabile al caso in esame, sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, anche nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.78/18 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite.
Avellino, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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