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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/12/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6671/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di I grado iscritto al registro affari contenzioso n. 6671 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 18.12.2025 e vertente tra
TRA
, ( ) , rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Parte_1 C.F._1
RT , giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Poggio Verde 7;
ATTRICE
E
( ), in persona del rappresentate legale p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Stefano Merelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione risposta, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo nella sede legale dell' stessa, in Controparte_1
Albano Laziale (Rm), Borgo Garibaldi, n. 12;
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2025.
FATTO E DIRITTO
ha agito nei confronti della struttura sanitaria indicata in epigrafe per il Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'infezione riportata a seguito dell'intervento di protesi all'anca destra eseguito presso detto nosocomio in data 17.1.2018 chiedendo quindi di accertare la responsabilità della convenuta per tale infezione e di condannarla al risarcimento del danno quantificato in € 190.000.
1 Si è costituita la convenuta indicata in epigrafe chiedendo il rigetto delle domande spiegate dall'attrice e in subordine negare, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, ogni rivalutazione monetaria sull'importo liquidato.
Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed è espletata CTU medico legale. Richiesti numerosi chiarimenti al CTU in ragione della complessità del danno evento allegato dall'attrice, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa alle parti. Rinviata la causa più volte al fine di consentire alla convenuta il perfezionamento del procedimento interno per la valutazione della proposta conciliativa, all'udienza del 8.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 14.8.2025 la causa è stata rimessa sul luogo avendo parte convenuta rappresentato, nella comparsa conclusionale, il positivo esito del procedimento interno di valutazione della proposta conciliativa. All'udienza odierna, trattata ex art. 127 ter c.p.c., parte convenuta nelle note di udienza ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate avendo le parti raggiunto in sede stragiudiziale un accordo transattivo della lite, già onorato integralmente dalla resistente, e, su tali conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come noto, la cessazione della materia del contendere, per quanto istituto non disciplinato nel Codice di rito, trova piena conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale tale situazione si verifica allorquando ragioni di fatto sopravvenute vadano a estinguere la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, facendo così venir meno la stessa “materia” posta a fondamento della controversia. Affinché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere è quindi necessario che l'evento determinante tale istanza sia sopravvenuto rispetto alla data di deposito della domanda (dovendo in caso contrario la stessa essere ritenuta inammissibile per carenza ab origine di interesse all'azione) e che l'evento sia tale da eliminare ogni posizione di contrasto tra le parti.
Sulla base di tali rilievi, si osserva che le parti hanno raggiunto l'accordo transattivo raggiunto dalle parti allegato in atti (cfr. allegati alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 11.12.2025 nell'interesse della convenuta) ove, in particolare a pag. 3, “le parti, di conseguenza… dichiarano di prendere atto che, nell'ambito della causa Rgn 6617/2021, anche mediante istanza congiunta .. provvederanno al deposito del presente atto sottoscritto e del mandato di pagamento quietanzato attestante l'avvenuto esatto adempimento della definizione bonaria della vertenza, in uno a contestuale richiesta al Giudicante di emissione di una declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate in quanto regolate nella presente sede”.
Riscontrato quindi il perfezionamento dell'accordo con esecuzione da parte della convenuta dei pagamenti ivi pattuiti (cfr. allegati alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 11.12.2025 nell'interesse della convenuta), si deve conseguentemente dare atto del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, inteso come esigenza delle parti di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice , essendo venuta meno la conflittualità tra le parti in ragione di detto accordo su ogni aspetto e questione oggetto della presente causa, compresa quella relative alle spese di lite.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
2 Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate. Cos' deciso in Velletri, 19.12.2025 Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di I grado iscritto al registro affari contenzioso n. 6671 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 18.12.2025 e vertente tra
TRA
, ( ) , rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Parte_1 C.F._1
RT , giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Poggio Verde 7;
ATTRICE
E
( ), in persona del rappresentate legale p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Stefano Merelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione risposta, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo nella sede legale dell' stessa, in Controparte_1
Albano Laziale (Rm), Borgo Garibaldi, n. 12;
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2025.
FATTO E DIRITTO
ha agito nei confronti della struttura sanitaria indicata in epigrafe per il Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'infezione riportata a seguito dell'intervento di protesi all'anca destra eseguito presso detto nosocomio in data 17.1.2018 chiedendo quindi di accertare la responsabilità della convenuta per tale infezione e di condannarla al risarcimento del danno quantificato in € 190.000.
1 Si è costituita la convenuta indicata in epigrafe chiedendo il rigetto delle domande spiegate dall'attrice e in subordine negare, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, ogni rivalutazione monetaria sull'importo liquidato.
Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed è espletata CTU medico legale. Richiesti numerosi chiarimenti al CTU in ragione della complessità del danno evento allegato dall'attrice, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa alle parti. Rinviata la causa più volte al fine di consentire alla convenuta il perfezionamento del procedimento interno per la valutazione della proposta conciliativa, all'udienza del 8.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 14.8.2025 la causa è stata rimessa sul luogo avendo parte convenuta rappresentato, nella comparsa conclusionale, il positivo esito del procedimento interno di valutazione della proposta conciliativa. All'udienza odierna, trattata ex art. 127 ter c.p.c., parte convenuta nelle note di udienza ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate avendo le parti raggiunto in sede stragiudiziale un accordo transattivo della lite, già onorato integralmente dalla resistente, e, su tali conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come noto, la cessazione della materia del contendere, per quanto istituto non disciplinato nel Codice di rito, trova piena conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale tale situazione si verifica allorquando ragioni di fatto sopravvenute vadano a estinguere la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, facendo così venir meno la stessa “materia” posta a fondamento della controversia. Affinché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere è quindi necessario che l'evento determinante tale istanza sia sopravvenuto rispetto alla data di deposito della domanda (dovendo in caso contrario la stessa essere ritenuta inammissibile per carenza ab origine di interesse all'azione) e che l'evento sia tale da eliminare ogni posizione di contrasto tra le parti.
Sulla base di tali rilievi, si osserva che le parti hanno raggiunto l'accordo transattivo raggiunto dalle parti allegato in atti (cfr. allegati alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 11.12.2025 nell'interesse della convenuta) ove, in particolare a pag. 3, “le parti, di conseguenza… dichiarano di prendere atto che, nell'ambito della causa Rgn 6617/2021, anche mediante istanza congiunta .. provvederanno al deposito del presente atto sottoscritto e del mandato di pagamento quietanzato attestante l'avvenuto esatto adempimento della definizione bonaria della vertenza, in uno a contestuale richiesta al Giudicante di emissione di una declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate in quanto regolate nella presente sede”.
Riscontrato quindi il perfezionamento dell'accordo con esecuzione da parte della convenuta dei pagamenti ivi pattuiti (cfr. allegati alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 11.12.2025 nell'interesse della convenuta), si deve conseguentemente dare atto del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, inteso come esigenza delle parti di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice , essendo venuta meno la conflittualità tra le parti in ragione di detto accordo su ogni aspetto e questione oggetto della presente causa, compresa quella relative alle spese di lite.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
2 Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate. Cos' deciso in Velletri, 19.12.2025 Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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