Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 02/12/2025, n. 21674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21674 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21674/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15659/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15659 del 2023, proposto da
MO NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Angelini, Alessandra Di Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Marasco, Gaetano Messuti, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 6437/2023 emesso dal TAR del Lazio, Roma, Sez. III ter
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.;
Vista la dichiarazione del 21 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. EL La LF IB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si premette che il sig. MO NI ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6437/2023 emesso in data 28 settembre 2023 dal TAR Lazio, Sezione Terza ter, per l’importo di euro 3.836,70 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo e spese di lite liquidate in euro 237 oltre accessori di legge, in favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE.
Si è costituito il GSE per chiedere il rigetto del ricorso.
In data 16 ottobre 2025 il sig. NI ha documentato l’intervenuto saldo a favore del GSE di euro 3.836,70.
In data 21 ottobre 2025 il sig. NI ha chiesto la declaratoria della sopravvenuta carenza d’interesse all’opposizione, informando di aver saldato in favore del GSE anche la somma di euro 193,62 a titolo di interessi e di euro 650 a titolo di rimborso ex lege del contributo unificato, nonché di aver eseguito il pagamento delle spese legali in favore del patrocinatore del GSE per euro 358,51, con conseguente richiesta di revoca del decreto opposto.
In data 22 ottobre 2025 il GSE si è associato alla citata richiesta del 21 ottobre di declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite.
All’udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il Collegio prende atto delle convergenti dichiarazioni di difetto di interesse alla decisione sul ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo.
L’avvenuto saldo delle poste debitorie oggetto di ingiunzione ha quindi estinto le situazioni giuridiche posta a fondamento della domanda monitoria e della sua opposizione.
Si ritiene, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con revoca del decreto opposto.
Le spese del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sono compensate stante la richiesta in tal senso delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 6437/2023 (reg. ric. 12494/2023 del TAR Lazio, Roma, Sez. Terza ter).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FF CC, Presidente FF
EL La LF IB, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL La LF IB | FF CC |
IL SEGRETARIO