CASS
Sentenza 7 giugno 2022
Sentenza 7 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2022, n. 21939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21939 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ST LA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza n. 213/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 13 gennaio 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 6 maggio 2022 la relazione fatta dal Consigliere GI AN AR CI;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Lidia Giorgi, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 30 settembre 2016, con cui ST LA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 485/491 cod. pen. Avverso la sentenza d'appello ST LA - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata dichiarata l'estinzione per Penale Sent. Sez. 2 Num. 21939 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 06/05/2022 prescrizione del reato di ricettazione nonché per essere stata emessa sentenza di condanna per i delitti di cui all'art. 648 e 485/491 cod. pen., pur non essendovi - per il primo - la prova della riconducibilità del fatto all'imputata e pur non essendo il secondo previsto dalla legge come reato, trattandosi di un assegno non trasferibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato solo in parte. 1.1 Le censure, relative all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, non sono consentite. La Corte d'appello ha affermato che la ricorrente, perfettamente consapevole dell'illecita provenienza dell'assegno circolare, in quanto si trattava di titolo nominativo non trasferibile, inviato dalla compagnia assicurativa, lo aveva contraffatto e posto all'incasso quale beneficiaria. La menzionata Corte ha aggiunto che l'identificazione dell'imputata era stata effettuata dal personale della banca presso la quale l'assegno era stato posto all'incasso. A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni della ricorrente, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 1.2 Le doglianze, relative alla dedotta estinzione per prescrizione del delitto di ricettazione, sono manifestamente infondate. Pur a volere seguire la tesi della ricorrente, secondo cui il reato si è perfezionato il 7 febbraio 2011, la prescrizione non si è verificata in data antecedente alla sentenza di appello (13 gennaio 2021), essendo maturata dopo 10 anni, ossia il 7 febbraio 2021. D'altra parte, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione dell'inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Cass. pen., Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400). 2 Giova precisare che questa Corte (Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016, Rv. 268966) ha affermato che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali, inerenti ai singoli capi di imputazione, impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Ne discende che la fondatezza delle doglianze sul residuo reato di falso (di cui si dirà nel paragrafo successivo) non consente di dichiarare la prescrizione del delitto di ricettazione. 1.3 La doglianza, relativa al reato di falso, è fondata. Questa Corte (Sez. 2, n. 29567 del 27/3/2019, Rv. 276113) ha già avuto modo di affermare che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare, come accaduto nel caso in esame, non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato di falso, con conseguente eliminazione della relativa pena, inflitta dal giudice del merito a titolo di continuazione. La pena va, quindi, rideterminata in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo sub B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. Così deciso in Roma, udienza del 6 maggio 2022 t
Udita nell'udienza del 6 maggio 2022 la relazione fatta dal Consigliere GI AN AR CI;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Lidia Giorgi, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 30 settembre 2016, con cui ST LA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 485/491 cod. pen. Avverso la sentenza d'appello ST LA - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata dichiarata l'estinzione per Penale Sent. Sez. 2 Num. 21939 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 06/05/2022 prescrizione del reato di ricettazione nonché per essere stata emessa sentenza di condanna per i delitti di cui all'art. 648 e 485/491 cod. pen., pur non essendovi - per il primo - la prova della riconducibilità del fatto all'imputata e pur non essendo il secondo previsto dalla legge come reato, trattandosi di un assegno non trasferibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato solo in parte. 1.1 Le censure, relative all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, non sono consentite. La Corte d'appello ha affermato che la ricorrente, perfettamente consapevole dell'illecita provenienza dell'assegno circolare, in quanto si trattava di titolo nominativo non trasferibile, inviato dalla compagnia assicurativa, lo aveva contraffatto e posto all'incasso quale beneficiaria. La menzionata Corte ha aggiunto che l'identificazione dell'imputata era stata effettuata dal personale della banca presso la quale l'assegno era stato posto all'incasso. A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni della ricorrente, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 1.2 Le doglianze, relative alla dedotta estinzione per prescrizione del delitto di ricettazione, sono manifestamente infondate. Pur a volere seguire la tesi della ricorrente, secondo cui il reato si è perfezionato il 7 febbraio 2011, la prescrizione non si è verificata in data antecedente alla sentenza di appello (13 gennaio 2021), essendo maturata dopo 10 anni, ossia il 7 febbraio 2021. D'altra parte, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione dell'inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Cass. pen., Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400). 2 Giova precisare che questa Corte (Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016, Rv. 268966) ha affermato che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali, inerenti ai singoli capi di imputazione, impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Ne discende che la fondatezza delle doglianze sul residuo reato di falso (di cui si dirà nel paragrafo successivo) non consente di dichiarare la prescrizione del delitto di ricettazione. 1.3 La doglianza, relativa al reato di falso, è fondata. Questa Corte (Sez. 2, n. 29567 del 27/3/2019, Rv. 276113) ha già avuto modo di affermare che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare, come accaduto nel caso in esame, non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato di falso, con conseguente eliminazione della relativa pena, inflitta dal giudice del merito a titolo di continuazione. La pena va, quindi, rideterminata in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo sub B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. Così deciso in Roma, udienza del 6 maggio 2022 t