Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2006, n. 42185
CASS
Sentenza 27 novembre 2006

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La scelta del pubblico ministero di non comparire all'udienza di convalida dell'arresto e di illustrare per iscritto, anziché oralmente al cospetto dell'arrestato e del suo difensore, le proprie richieste, tra le quali quella di applicazione di misura cautelare, non determina come effetto il diritto dell'arrestato di accedere, prima dell'interrogatorio di garanzia, agli atti posti a fondamento delle richieste e, conseguentemente, non può né inficiare di nullità l'interrogatorio, né essere causa di inefficacia della misura.

Commentario1

  • 1Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018

    il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2006, n. 42185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42185
Data del deposito : 27 novembre 2006

Testo completo