Sentenza 27 novembre 2006
Massime • 1
La scelta del pubblico ministero di non comparire all'udienza di convalida dell'arresto e di illustrare per iscritto, anziché oralmente al cospetto dell'arrestato e del suo difensore, le proprie richieste, tra le quali quella di applicazione di misura cautelare, non determina come effetto il diritto dell'arrestato di accedere, prima dell'interrogatorio di garanzia, agli atti posti a fondamento delle richieste e, conseguentemente, non può né inficiare di nullità l'interrogatorio, né essere causa di inefficacia della misura.
Commentario • 1
- 1. Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2006, n. 42185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42185 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 27/11/2006
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 2043
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 39208/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI AT;
avverso l'ordinanza in data 4.12.2006 del GIP presso il Tribunale di Como;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Greco Antonietta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. AT SI ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in data 4.12.2006 del GIP presso il Tribunale di Como che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inutilizzabilità o di decadenza) sostenendo la nullità dell'interrogatorio di garanzia per violazione del diritto di difesa ai sensi del combinato disposto dell'art. 293 c.p.p., comma 3, e art.302 c.p.p.. La difesa sostiene che la scelta del Pubblico Ministero
di avvalersi della facoltà di non comparire all'udienza di convalida dell'arresto e di presentare richiesta scritta sia di convalida dell'arresto sia di applicazione della misura cautelare comporta (secondo quanto affermato nella sentenza Cass., sez. 2^, n. 10492 del 23.2 - 27.3.2006) l'anticipazione, in favore del difensore dell'indagato, del diritto alla c.d. "discovery" degli atti di investigazione cioè del diritto di prendere tempestivamente conoscenza del contenuto degli atti posti a fondamento della misura cautelare richiesta. Il diniego opposto dal giudice alla richiesta del difensore di poter avere preventiva conoscenza del contenuto degli atti posti a fondamento della misura cautelare integra, secondo la difesa, una ipotesi di nullità intermedia, che è stata tempestivamente eccepita, con conseguente perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.. DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L'art. 390 c.p.p., comma 3 bis, stabilisce che il Pubblico Ministero - se non ritiene di comparire all'udienza di convalida - trasmette al giudice, per tale udienza, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano. L'art. 391 c.p.p., comma 3, a sua volta prevede che "il pubblico ministero, se comparso" all'udienza di convalida "indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale".
Come è noto, nella sentenza n. 424 del 2001 della Corte costituzionale, il carattere "facoltativo" della partecipazione del pubblico ministero è stato ritenuto oggettivamente giustificato da esigenze di semplificazione e di snellimento dell'udienza di convalida e dalla circostanza che è "comunque" prevista una forma di "contraddittorio cartolare" caratterizzato da una tempestiva formulazione delle richieste del Pubblico Ministero e dal deposito degli elementi su cui le stesse si fondano.
Inoltre - sempre secondo il giudice costituzionale - l'assenza del pubblico ministero ed il carattere cartolare del contraddittorio non compromettono il diritto di difesa dell'indagato, atteso che la giurisprudenza di legittimità ammette la produzione di contributi difensivi, anche documentali, a prescindere dalla partecipazione del pubblico ministero all'udienza di convalida.
2. Dal testo delle norme sopra citate e dalla pronuncia del giudice costituzionale si desume l'esistenza di un parallelismo e di una sostanziale equivalenza tra il contraddittorio orale previsto dall'art. 391 c.p.p., comma 3, ed il contraddittorio cartolare regolato dall'art. 390 c.p.p., comma 3 bis, parallelismo ed equivalenza che si esprimono anche nelle cadenze proprie e nelle forme di svolgimento dell'udienza di convalida.
È in quella sede, infatti, che si realizzano tanto il contraddittorio orale quanto il contraddittorio cartolare (le richieste scritte del pubblico ministero possono pervenire al giudice anche in udienza) senza che dalla scelta di questa seconda forma di contraddittorio derivino, come assume la difesa del ricorrente, l'anticipazione, in favore del difensore dell'indagato, del diritto alla c.d. "discovery" degli atti di investigazione e la nullità ex art. 302 c.p.p., dell'interrogatorio effettuato in assenza di tale anticipazione.
3. Il collegio non ignora che altra Sezione di questa Corte (Cass., 2^, n. 10492 del 23.2 - 27.3.2006), posta di fronte ad analoga questione, sembra essere giunta a conclusioni diverse. Infatti, nella suddetta decisione: a) si è sostenuto che "la scelta del pubblico ministero di avvalersi della facoltà di non comparire all'udienza di convalida dell'arresto e di illustrare le proprie richieste per iscritto anziché oralmente al cospetto dell'arrestato e del suo difensore non può sortire l'effetto negativo (ed irragionevole) di privare l'indagato ed il suo difensore di ottenere il contraddittorio in posizione di parità, come garantito dalla norma"; b) si è postulata la necessità di una conoscenza "tempestiva", da parte del difensore degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare senza però specificare il momento temporale in cui tale conoscenza debba essere considerata "tempestiva" ed in particolare senza chiarire se conoscenza tempestiva sia da intendere come conoscenza anteriore all'udienza di convalida;
c) si è affermato che la suddetta mancanza di tempestiva conoscenza determina la violazione del diritto di difesa, la nullità dell'interrogatorio reso in udienza di convalida e la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.. 4. Si ritiene però che l'interpretazione qui adottata sia da preferire sia in ragione della sua aderenza al testo delle norme del codice di procedura penale sia perché è l'unica ad essere rispettosa del dato sistematico rappresentato dal "parallelismo" ravvisabile tra contraddittorio orale e contraddittorio cartolare.
5. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte il ricorso va dichiarato infondato e respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
Va dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006