Articolo 15 della Legge 5 marzo 1991, n. 91
Articolo 14
Versione
5 aprile 1991
Art. 15. 1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , sono abrogati.
2. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , sono abrogati.
3. Sono abrogate tutte le norme che disciplinano la professione di agrotecnico in contrasto con la presente legge.
Note all'art. 15:
- Il secondo e il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 251/1986 cosi' disponevano:
"I consigli possono essere sciolti nel caso non ottemperino agli obblighi di legge, ovvero per gravi motivi o qualora non siano in grado di funzionare regolarmente.
In caso di scioglimento del consiglio, il Ministro di grazia e giustizia nominera' un commissario che curera' l'ordinaria amministrazione ed indira', il piu' presto possibile, le elezioni di un nuovo consiglio".
- Il primo e il secondo comma dell'art. 15 della medesima legge n. 251/1986 cosi' recitavano:
"Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 si fara' fronte a valere sugli introiti derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa di cui al punto d) dell'art. 5 della presente legge.
Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro adegua annualmente, con proprio decreto di variazione, l'importo di detta tassa di concessione governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi".
Entrata in vigore il 5 aprile 1991
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