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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2025, n. 9121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9121 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE - Presidente - EUGENIA SERRAO SA AL R.G.N. 38710/2024 AN LU EL IC SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
contro
UB (alias JOSUB) ID IA avverso l'ordinanza del 11/09/2024 della Corte d'appello di Perugia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SA AL;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha accolto la domanda presentata da SU (alias Josub) ID IA, in relazione alla custodia cautelare subita dalla stessa nell’ambito di un procedimento penale per reati di cui all’art. 3 legge n. 75/1958, dai quali è stata definitivamente assolta. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., con particolare riferimento ai seguenti profili. I) Deduce che l’istanza è stata redatta e sottoscritta dai difensori nominati con procura speciale priva dell’oggetto, non essendo in essa specificato il procedimento per il quale viene chiesta la riparazione dell’ingiusta detenzione. II) Rileva che la sofferta detenzione è stata patita dall’istante in quanto la stessa, con colpa, si è totalmente disinteressata della vicenda processuale che l’ha attinta, non avendo a suo tempo presentato istanza per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il difensore di SU (alias Josub) ID IA ha depositato memoria scritta con cui insiste per la reiezione del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato e assorbente il primo motivo dedotto dal Ministero ricorrente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9121 Anno 2025 Presidente: ER TO Relatore: AL SA Data Udienza: 15/01/2025 2. La costante giurisprudenza della Corte di legittimità ritiene che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, possa essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio (Sez. 4, n. 25082 del 12/05/2021, Geoffrey, Rv. 281490 – 01;Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319 - 01). Pertanto, la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508 - 01). Nella citata sentenza la Corte regolatrice ha ribadito la differenza che esiste tra il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto (ad es. al difensore) un potere di cui quest'ultimo non è titolare. In buona sostanza, è ormai consolidato l’orientamento che afferma l'inammissibilità dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la necessaria procura speciale, con autonomo atto o con l'attribuzione del mandato difensivo (Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019, dep. 2020, Masucci, Rv. 278439 – 01; Sez. 4, n. 36619 del 05/05/2011, Ciola, Rv. 251427 - 01). Va aggiunto, per completezza, che la procura speciale, per essere valida ed efficace, deve essere rilasciata con le forme previste dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e deve specificare, fra le altre cose, «l’oggetto per cui è conferita» e i «fatti ai quali si riferisce», come recita testualmente l’art. 122 cod. proc. pen.
3. Nel caso di specie, è indubbio che la procura speciale conferita ai difensori che hanno sottoscritto il ricorso presentato alla Corte di appello ai sensi degli artt. 314, 315 cod. proc. pen., non può ritenersi valida ed efficace. Infatti, il mandato rilasciato ai difensori di fiducia, per quanto attiene al contenuto della procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. che qui rileva, non contiene alcun riferimento espresso al procedimento penale per il quale si intende avanzare richiesta di equa riparazione, non specificando in alcun modo l’oggetto per cui è conferita e i fatti ai quali si riferisce la procura stessa. Deve essere, pertanto, rilevata la genericità della procura speciale e la sua inidoneità a ricondurre la volontà del sottoscrittore ad una specifica procedura e ad un determinato fatto o ricorso, atteso che l’atto in questione, per come redatto, avrebbe potuto essere abbinato a qualsiasi domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Pertanto, dalla totale assenza di specificità del mandato deve desumersi la mancata esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l’azione riparatoria in disamina, con conseguente difetto originario di legittimazione dei difensori - sottoscrittori dell’originaria istanza - all'esercizio dell'azione. 4. Consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte nei due gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e condanna SU ID IA alla rifusione al Ministero ricorrente delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00. 2 Così è deciso, 15/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA AL TO ER 3
contro
UB (alias JOSUB) ID IA avverso l'ordinanza del 11/09/2024 della Corte d'appello di Perugia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SA AL;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha accolto la domanda presentata da SU (alias Josub) ID IA, in relazione alla custodia cautelare subita dalla stessa nell’ambito di un procedimento penale per reati di cui all’art. 3 legge n. 75/1958, dai quali è stata definitivamente assolta. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., con particolare riferimento ai seguenti profili. I) Deduce che l’istanza è stata redatta e sottoscritta dai difensori nominati con procura speciale priva dell’oggetto, non essendo in essa specificato il procedimento per il quale viene chiesta la riparazione dell’ingiusta detenzione. II) Rileva che la sofferta detenzione è stata patita dall’istante in quanto la stessa, con colpa, si è totalmente disinteressata della vicenda processuale che l’ha attinta, non avendo a suo tempo presentato istanza per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il difensore di SU (alias Josub) ID IA ha depositato memoria scritta con cui insiste per la reiezione del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato e assorbente il primo motivo dedotto dal Ministero ricorrente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9121 Anno 2025 Presidente: ER TO Relatore: AL SA Data Udienza: 15/01/2025 2. La costante giurisprudenza della Corte di legittimità ritiene che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, possa essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio (Sez. 4, n. 25082 del 12/05/2021, Geoffrey, Rv. 281490 – 01;Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319 - 01). Pertanto, la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508 - 01). Nella citata sentenza la Corte regolatrice ha ribadito la differenza che esiste tra il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto (ad es. al difensore) un potere di cui quest'ultimo non è titolare. In buona sostanza, è ormai consolidato l’orientamento che afferma l'inammissibilità dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la necessaria procura speciale, con autonomo atto o con l'attribuzione del mandato difensivo (Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019, dep. 2020, Masucci, Rv. 278439 – 01; Sez. 4, n. 36619 del 05/05/2011, Ciola, Rv. 251427 - 01). Va aggiunto, per completezza, che la procura speciale, per essere valida ed efficace, deve essere rilasciata con le forme previste dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e deve specificare, fra le altre cose, «l’oggetto per cui è conferita» e i «fatti ai quali si riferisce», come recita testualmente l’art. 122 cod. proc. pen.
3. Nel caso di specie, è indubbio che la procura speciale conferita ai difensori che hanno sottoscritto il ricorso presentato alla Corte di appello ai sensi degli artt. 314, 315 cod. proc. pen., non può ritenersi valida ed efficace. Infatti, il mandato rilasciato ai difensori di fiducia, per quanto attiene al contenuto della procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. che qui rileva, non contiene alcun riferimento espresso al procedimento penale per il quale si intende avanzare richiesta di equa riparazione, non specificando in alcun modo l’oggetto per cui è conferita e i fatti ai quali si riferisce la procura stessa. Deve essere, pertanto, rilevata la genericità della procura speciale e la sua inidoneità a ricondurre la volontà del sottoscrittore ad una specifica procedura e ad un determinato fatto o ricorso, atteso che l’atto in questione, per come redatto, avrebbe potuto essere abbinato a qualsiasi domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Pertanto, dalla totale assenza di specificità del mandato deve desumersi la mancata esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l’azione riparatoria in disamina, con conseguente difetto originario di legittimazione dei difensori - sottoscrittori dell’originaria istanza - all'esercizio dell'azione. 4. Consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte nei due gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e condanna SU ID IA alla rifusione al Ministero ricorrente delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00. 2 Così è deciso, 15/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA AL TO ER 3