Art. 1.
A decorrere dal 10 luglio 1960 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626 , e' elevato da lire 20 milioni a lire 50 milioni. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 novembre 1962, n.1614 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216 , e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.
E' altresi' concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 21 novembre 1969, n.928 nel modificare l' art. 1 della L. 14 novembre 1962, n.1614 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614 , in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1968."
A decorrere dal 10 luglio 1960 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626 , e' elevato da lire 20 milioni a lire 50 milioni. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 novembre 1962, n.1614 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216 , e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.
E' altresi' concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 21 novembre 1969, n.928 nel modificare l' art. 1 della L. 14 novembre 1962, n.1614 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614 , in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1968."