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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6831 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 28309/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
SP RD e dall'avv. Sperti Francesco
Ricorrente
Contro
cui quote rappresentative il Controparte_1
100% del capitale sociale, unitamente all'intero patrimonio aziendale, risultano sottoposte sequestro penale ex art 321 Cpp disposto con Decreto emesso nell'ambito del Procedimento n. RGNR 3587/20 - RG GIP 533/21 del Tribunale di Prato, di seguito rubricato al n. RGNR 7318/23 - RG GIP
5978/23 del Tribunale di Roma – in persona dell'A.U. Arch CP_2
e dei nominati Amministratori Giudiziari Dott. e
[...] Controparte_3 Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv.to BRUNORO Parte_2
MARIA
Resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/7/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, formulando le seguenti conclusioni: “ “A) Accertare e dichiarare che tra le parti sono intercorsi i sopra descritti rapporti di lavoro;
B) Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma totale di €
1.286,37 (milleduecentottantasei,37), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da buste paga allegate e, per l'effetto, C) DA , quale Controparte_1
datore di lavoro al pagamento in favore dell'istante della somma di €
1.286,37 (milleduecentottantasei,37), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da buste paga allegate, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
D) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che eccepiva l'improcedibilità del ricorso, contestava in fatto ed in diritto la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva discussa e decisa.
Pag. 2 di 7 In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n.
110.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono tutti pacifici e comunque documentalmente provati.
L'eccezione d'improcedibilità del ricorso sollevata da parte convenuta è pienamente fondata.
Infatti, col ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, premesso di essere stata assunta alle dipendenze della Controparte_1
in data 1.2.2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, ha lamentato che la società ha omesso di retribuire “la mensilità di giugno
2022, 14^ Mensilità, un importo parziale relativamente alla mensilità di luglio 2022 e la retribuzione di Gennaio 2023 con i relativi ratei di fine rapporto e TFR (All.
2- buste paga)”.
Ora, con Decreto pubblicato in CCIAA in data 6.7.22 emesso dal Tribunale
Penale di Prato, Sezione G.I.P. nell'ambito del Procedimento Penale
RGNR 3587/2020 - RG G.I.P. 533/2021, poi Procedimento Penale RGNR
7318/23 RG - GIP 5978/23 del Tribunale di Roma, la totalità delle quote e
Pag. 3 di 7 l'intero patrimonio della sono stati sottoposti a Parte_3
sequestro ex art 321 Cpp.
Per conseguenza, dalla data di pubblicazione devono applicarsi le norme del D.Lgs 159/11 cd “Codice Antimafia”, ed in particolare , gli artt. 52 e ss.
Invero, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp att. c.p.p. “1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”.
I crediti vantati dai terzi, compresi i lavoratori, anche per il periodo ante sequestro, nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione vanno accertati secondo le disposizioni di cui agli artt. 57 ss. , quindi secondo la procedura di verifica dei crediti innanzi al Giudice Delegato
Penale della Misura di Prevenzione.
Si aggiunga, a confutazione delle deduzioni avanzate da parte ricorrente, che nel caso di specie, la pretesa come azionata risulta astrattamente fondata su prova scritta, ed in particolare, sulle buste paga emesse.
Pertanto, la domanda azionata non implica la necessità di alcun tipo di
“accertamento”.
Anche con riferimento alla domanda di riconoscimento della sussistenza della giusta causa di dimissioni, asseritamente fondata sul mancato
Pag. 4 di 7 pagamento delle retribuzioni, trattasi di credito non bisognevole di nessun tipo di accertamento storico, dal punto di vista istruttorio, essendo, secondo la prospettazione della parte, tale diritto fondato su circostanze già risultanti per tabulas, ed in sé pacifiche. Invero, tale pretesa attorea dipende dalla sola valutazione giuridica di mera sussumibilità del fatto prospettato come giusta causa di dimissioni. Infatti, mentre il lavoratore adduce che il mancato pagamento delle retribuzioni avrebbe ingenerato la giusta causa di dimissioni, di contro, la parte convenuta allega che, a causa, del sequestro, era impossibilitata ad effettuare pagamenti e dunque esclude la legittimità delle dimissioni in tronco.
Trattasi dunque di voce creditoria la cui verifica di esistenza appartiene al giudice delegato, nell'ambito del procedimento speciale, essenzialmente cartolare, previsto dalla legge, considerata, da un lato, la “certezza probatoria” dei fatti storici su cui il diritto dovrebbe in ipotesi fondarsi e, dall'altro lato, la mera controvertibilità giuridica circa la sua insorgenza.
Esula, dunque, dal thema qualsiasi margine di necessità di cognizione e di accertamento di status o di rapporti, devoluto al giudice del lavoro, spettando, invece, la verifica in diritto suddetta al giudice delegato, nell'ambito delle finalità e delle caratteristiche della funzione ad esso rimessa dal Codice.
Tale conclusione si pone anche in linea di coerenza sistematica con l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. pen., sez. I, n.14214/2023; 13474/2023; Cass. pen. sez.
I, 05/03/2024, n. 23881) e con la consolidata interpretazione in materia di procedure concorsuali (Cass. sez. lav. 7990/2018), secondo cui la vis abtractiva, in tema di controversie normalmente di competenza funzionale
Pag. 5 di 7 del giudice di lavoro, non investe solo le questioni relative allo status del lavoro o interessi di natura personale (es. l'impugnativa del contratto a tempo determinato, accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, accertamento del corretto inquadramento professionale, etc.).
Nel caso deciso dalla sentenza n. 14214 cit., per esempio, la parte aveva chiesto di accertare, preventivamente, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la propria qualità di 'preposto' mediante l'articolazione di mezzi istruttori. Sul punto, la Corte, ha chiarito: “Al riguardo va, infatti, ricordato che ai fini dell'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, è necessario accertare la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e, ad esempio, se il prestatore di lavoro fosse tenuto a giustificare eventuali assenze o ritardi, quali fossero le mansioni concretamente svolte ai fini del corretto inquadramento nelle categorie previste dal contratto collettivo applicabile;
circostanze la cui dimostrazione tra l'altro, mal si concilia, con un procedimento di natura scritta quale è quello dell'accertamento dei crediti in sede di prevenzione”.
Evidentemente, dunque, applicando il principio di diritto formulato in sede nomofilattica alla fattispecie concreta, se ne desume la conferma della competenza del giudice delegato penale non essendo involti profili di carattere personale, né implicanti l'accertamento di uno status fondato su elementi di fatto controversi.
Questo Giudice è tenuto dunque a dichiarare l'improcedibilità nella presente sede della domanda come proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, come tale, inidonea a
Pag. 6 di 7 conseguire una pronuncia di merito (Trib. Bolzano n. 1143/2015; Trib.
Bolzano n.569/2016; Trib. Roma n. 10615/2016).
Dato il contenuto processuale della pronuncia e la novità e complessità della questione posta, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
compensa le spese di lite.
12/06/2025 Il Giudice
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 28309/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
SP RD e dall'avv. Sperti Francesco
Ricorrente
Contro
cui quote rappresentative il Controparte_1
100% del capitale sociale, unitamente all'intero patrimonio aziendale, risultano sottoposte sequestro penale ex art 321 Cpp disposto con Decreto emesso nell'ambito del Procedimento n. RGNR 3587/20 - RG GIP 533/21 del Tribunale di Prato, di seguito rubricato al n. RGNR 7318/23 - RG GIP
5978/23 del Tribunale di Roma – in persona dell'A.U. Arch CP_2
e dei nominati Amministratori Giudiziari Dott. e
[...] Controparte_3 Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv.to BRUNORO Parte_2
MARIA
Resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/7/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, formulando le seguenti conclusioni: “ “A) Accertare e dichiarare che tra le parti sono intercorsi i sopra descritti rapporti di lavoro;
B) Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma totale di €
1.286,37 (milleduecentottantasei,37), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da buste paga allegate e, per l'effetto, C) DA , quale Controparte_1
datore di lavoro al pagamento in favore dell'istante della somma di €
1.286,37 (milleduecentottantasei,37), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da buste paga allegate, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
D) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che eccepiva l'improcedibilità del ricorso, contestava in fatto ed in diritto la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva discussa e decisa.
Pag. 2 di 7 In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n.
110.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono tutti pacifici e comunque documentalmente provati.
L'eccezione d'improcedibilità del ricorso sollevata da parte convenuta è pienamente fondata.
Infatti, col ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, premesso di essere stata assunta alle dipendenze della Controparte_1
in data 1.2.2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, ha lamentato che la società ha omesso di retribuire “la mensilità di giugno
2022, 14^ Mensilità, un importo parziale relativamente alla mensilità di luglio 2022 e la retribuzione di Gennaio 2023 con i relativi ratei di fine rapporto e TFR (All.
2- buste paga)”.
Ora, con Decreto pubblicato in CCIAA in data 6.7.22 emesso dal Tribunale
Penale di Prato, Sezione G.I.P. nell'ambito del Procedimento Penale
RGNR 3587/2020 - RG G.I.P. 533/2021, poi Procedimento Penale RGNR
7318/23 RG - GIP 5978/23 del Tribunale di Roma, la totalità delle quote e
Pag. 3 di 7 l'intero patrimonio della sono stati sottoposti a Parte_3
sequestro ex art 321 Cpp.
Per conseguenza, dalla data di pubblicazione devono applicarsi le norme del D.Lgs 159/11 cd “Codice Antimafia”, ed in particolare , gli artt. 52 e ss.
Invero, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp att. c.p.p. “1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”.
I crediti vantati dai terzi, compresi i lavoratori, anche per il periodo ante sequestro, nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione vanno accertati secondo le disposizioni di cui agli artt. 57 ss. , quindi secondo la procedura di verifica dei crediti innanzi al Giudice Delegato
Penale della Misura di Prevenzione.
Si aggiunga, a confutazione delle deduzioni avanzate da parte ricorrente, che nel caso di specie, la pretesa come azionata risulta astrattamente fondata su prova scritta, ed in particolare, sulle buste paga emesse.
Pertanto, la domanda azionata non implica la necessità di alcun tipo di
“accertamento”.
Anche con riferimento alla domanda di riconoscimento della sussistenza della giusta causa di dimissioni, asseritamente fondata sul mancato
Pag. 4 di 7 pagamento delle retribuzioni, trattasi di credito non bisognevole di nessun tipo di accertamento storico, dal punto di vista istruttorio, essendo, secondo la prospettazione della parte, tale diritto fondato su circostanze già risultanti per tabulas, ed in sé pacifiche. Invero, tale pretesa attorea dipende dalla sola valutazione giuridica di mera sussumibilità del fatto prospettato come giusta causa di dimissioni. Infatti, mentre il lavoratore adduce che il mancato pagamento delle retribuzioni avrebbe ingenerato la giusta causa di dimissioni, di contro, la parte convenuta allega che, a causa, del sequestro, era impossibilitata ad effettuare pagamenti e dunque esclude la legittimità delle dimissioni in tronco.
Trattasi dunque di voce creditoria la cui verifica di esistenza appartiene al giudice delegato, nell'ambito del procedimento speciale, essenzialmente cartolare, previsto dalla legge, considerata, da un lato, la “certezza probatoria” dei fatti storici su cui il diritto dovrebbe in ipotesi fondarsi e, dall'altro lato, la mera controvertibilità giuridica circa la sua insorgenza.
Esula, dunque, dal thema qualsiasi margine di necessità di cognizione e di accertamento di status o di rapporti, devoluto al giudice del lavoro, spettando, invece, la verifica in diritto suddetta al giudice delegato, nell'ambito delle finalità e delle caratteristiche della funzione ad esso rimessa dal Codice.
Tale conclusione si pone anche in linea di coerenza sistematica con l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. pen., sez. I, n.14214/2023; 13474/2023; Cass. pen. sez.
I, 05/03/2024, n. 23881) e con la consolidata interpretazione in materia di procedure concorsuali (Cass. sez. lav. 7990/2018), secondo cui la vis abtractiva, in tema di controversie normalmente di competenza funzionale
Pag. 5 di 7 del giudice di lavoro, non investe solo le questioni relative allo status del lavoro o interessi di natura personale (es. l'impugnativa del contratto a tempo determinato, accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, accertamento del corretto inquadramento professionale, etc.).
Nel caso deciso dalla sentenza n. 14214 cit., per esempio, la parte aveva chiesto di accertare, preventivamente, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la propria qualità di 'preposto' mediante l'articolazione di mezzi istruttori. Sul punto, la Corte, ha chiarito: “Al riguardo va, infatti, ricordato che ai fini dell'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, è necessario accertare la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e, ad esempio, se il prestatore di lavoro fosse tenuto a giustificare eventuali assenze o ritardi, quali fossero le mansioni concretamente svolte ai fini del corretto inquadramento nelle categorie previste dal contratto collettivo applicabile;
circostanze la cui dimostrazione tra l'altro, mal si concilia, con un procedimento di natura scritta quale è quello dell'accertamento dei crediti in sede di prevenzione”.
Evidentemente, dunque, applicando il principio di diritto formulato in sede nomofilattica alla fattispecie concreta, se ne desume la conferma della competenza del giudice delegato penale non essendo involti profili di carattere personale, né implicanti l'accertamento di uno status fondato su elementi di fatto controversi.
Questo Giudice è tenuto dunque a dichiarare l'improcedibilità nella presente sede della domanda come proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, come tale, inidonea a
Pag. 6 di 7 conseguire una pronuncia di merito (Trib. Bolzano n. 1143/2015; Trib.
Bolzano n.569/2016; Trib. Roma n. 10615/2016).
Dato il contenuto processuale della pronuncia e la novità e complessità della questione posta, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
compensa le spese di lite.
12/06/2025 Il Giudice
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