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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. NR. 1628/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nata il [...] a [...] (avv. Lucia Catalano, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente
nato il [...] a [...] (avv. Mario Chiusolo, giusta procura Parte_2
in atti)
Parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 che richiamano già quelle formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato, e hanno dedotto di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario il 20/4/1986 in Benevento, che dalla loro unione sono nati (13/10/1986), (7/5/1996) ed (13/7/1999) allo stato maggiorenni Per_1 Per_2 Persona_3
ed economicamente autosufficienti e che, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, il
Tribunale di Benevento in data 15/12/2022 ha omologato la separazione consensuale. Trascorsi
i termini di legge, le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
p. 1/2
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva, la circostanza, che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il
15/12/2022, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett.a) L.898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Benevento il 20/4/1986 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato le condizioni di divorzio nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, si sono accordate nel senso che “nessun mantenimento è dovuto l'uno nei confronti dell'altra in quanto entrambi economicamente autosufficienti”. Poiché tale intesa non è contraria a norme imperative ed all'ordine pubblico, ritiene il Tribunale di poterla porre a base della presente decisione. Il ricorso è stato trasmesso al P.M. in data 28/7/2025.
5. La natura congiunta della causa giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Parte_2
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Benevento il 20/4/1986 (atto nr.73, parte II, serie A,
[...] Parte_2
anno 1986) alle condizioni debitamente richiamate in parte motiva;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Benevento;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 11/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. NR. 1628/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nata il [...] a [...] (avv. Lucia Catalano, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente
nato il [...] a [...] (avv. Mario Chiusolo, giusta procura Parte_2
in atti)
Parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 che richiamano già quelle formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato, e hanno dedotto di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario il 20/4/1986 in Benevento, che dalla loro unione sono nati (13/10/1986), (7/5/1996) ed (13/7/1999) allo stato maggiorenni Per_1 Per_2 Persona_3
ed economicamente autosufficienti e che, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, il
Tribunale di Benevento in data 15/12/2022 ha omologato la separazione consensuale. Trascorsi
i termini di legge, le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva, la circostanza, che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il
15/12/2022, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett.a) L.898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Benevento il 20/4/1986 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato le condizioni di divorzio nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, si sono accordate nel senso che “nessun mantenimento è dovuto l'uno nei confronti dell'altra in quanto entrambi economicamente autosufficienti”. Poiché tale intesa non è contraria a norme imperative ed all'ordine pubblico, ritiene il Tribunale di poterla porre a base della presente decisione. Il ricorso è stato trasmesso al P.M. in data 28/7/2025.
5. La natura congiunta della causa giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Parte_2
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Benevento il 20/4/1986 (atto nr.73, parte II, serie A,
[...] Parte_2
anno 1986) alle condizioni debitamente richiamate in parte motiva;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Benevento;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 11/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 2/2