Art. 14.
Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224 , con le modifiche contenute nei commi seguenti.
Le norme contenute nel comma secondo, lettere c) e d) dell'articolo 2 della citata legge n. 1224, sono modificate nel senso che si considera come retribuzione, per l'ufficiale giudiziario, l'importo di lire 525.000, 675.000, 750.000, 825.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo di lire 367.500, 472.500, 525.000, 577.500, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12. (1) ((2)) La comunicazione di cui all'articolo 8 della citata legge n. 1224 viene data all'interessato, nonche' alla Corte di appello, all'Ufficio provinciale del tesoro e all'Ufficio del registro competenti per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario dovuto alla Cassa pensioni.
Per l'estinzione della sovvenzione, prevista dall'articolo 10 della citata legge n. 1224, i versamenti vengono effettuati, mediante rate bimestrali posticipate costanti di importo pari ai doppio della quota mensile ceduta, con le modalita' stabilite per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario, a cura degli Uffici indicati al comma precedente. Le disposizioni contenute nel primo periodo del terzo comma del citato articolo 10 non si applicano per gli iscritti contemplati dal comma primo.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 gennaio 1968, n. 36 ha disposto (con l'art. 11) che "Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge suddetta." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 gennaio 1968, n. 36 come modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 11) che ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati dal presente articolo della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a L. 1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 1 milione 350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 .
Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224 , con le modifiche contenute nei commi seguenti.
Le norme contenute nel comma secondo, lettere c) e d) dell'articolo 2 della citata legge n. 1224, sono modificate nel senso che si considera come retribuzione, per l'ufficiale giudiziario, l'importo di lire 525.000, 675.000, 750.000, 825.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo di lire 367.500, 472.500, 525.000, 577.500, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12. (1) ((2)) La comunicazione di cui all'articolo 8 della citata legge n. 1224 viene data all'interessato, nonche' alla Corte di appello, all'Ufficio provinciale del tesoro e all'Ufficio del registro competenti per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario dovuto alla Cassa pensioni.
Per l'estinzione della sovvenzione, prevista dall'articolo 10 della citata legge n. 1224, i versamenti vengono effettuati, mediante rate bimestrali posticipate costanti di importo pari ai doppio della quota mensile ceduta, con le modalita' stabilite per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario, a cura degli Uffici indicati al comma precedente. Le disposizioni contenute nel primo periodo del terzo comma del citato articolo 10 non si applicano per gli iscritti contemplati dal comma primo.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 gennaio 1968, n. 36 ha disposto (con l'art. 11) che "Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge suddetta." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 gennaio 1968, n. 36 come modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 11) che ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati dal presente articolo della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a L. 1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 1 milione 350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 .