Art. 50. (Rilascio delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici)
Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 e' emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.
Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 e' emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.