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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/11/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO VA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1056/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
- SEDE DI BO VA rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA CP_1
DI, TT RI e CO PO. ricorrente
E
difeso dall'avv. LATASSA NAZZARENO Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., l' proponeva opposizione avverso CP_1
l'accertamento tecnico preventivo che aveva riconosciuto in favore del resistente la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali richieste
(indennità di frequenza).
L' eccepiva, per la prima volta in questa fase, la decadenza dall'azione, deducendo CP_1 la tardività della proposizione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo.
Parte resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'esito dell'ATP.
MOTIVAZIONE
1. Sull'eccezione preliminare di decadenza.
L'eccezione è infondata.
1 Per le prestazioni assistenziali in materia di invalidità civile trova applicazione la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, L. 326/2003, decorrente dalla comunicazione del provvedimento amministrativo negativo.
Tuttavia, è principio consolidato della Corte di Cassazione che: «L'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. interrompe la decadenza semestrale di cui all'art. 42, L. 326/2003, che riprende a decorrere dalla comunicazione dell'esito dell'ATP.» (Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2021, n. 8042; Cass. civ., sez. lav.,
3 febbraio 2022, n. 3300; Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33672).
Nel caso in esame, l'istanza di ATP è stata presentata entro i sei mesi dalla comunicazione del verbale amministrativo di rigetto.
Ne consegue che la domanda giudiziale è tempestiva e la dedotta decadenza non sussiste.
2. Sul merito
Ai sensi della L. 118/1971 e L. 18/1980, la prestazione assistenziale spetta quando risultino soddisfatti i requisiti sanitari e, ove richiesto, reddituali.
Nella fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per la prestazione oggetto di causa, fornendo motivazione completa, coerente e conforme ai parametri medico-legali di legge.
L' non ha prodotto elementi scientifici, documentali o clinici idonei a contestare CP_1 tali conclusioni.
Pertanto, le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo devono essere integralmente confermate.
3. Sulle spese
Le spese seguono invece la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso proposto dall' ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.; CP_1
2 2. Conferma le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo espletato in fase sommaria;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della fase di ATP, che liquida in CP_1 complessivi € 1.355,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge,
con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 17/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1056/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
- SEDE DI BO VA rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA CP_1
DI, TT RI e CO PO. ricorrente
E
difeso dall'avv. LATASSA NAZZARENO Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., l' proponeva opposizione avverso CP_1
l'accertamento tecnico preventivo che aveva riconosciuto in favore del resistente la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali richieste
(indennità di frequenza).
L' eccepiva, per la prima volta in questa fase, la decadenza dall'azione, deducendo CP_1 la tardività della proposizione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo.
Parte resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'esito dell'ATP.
MOTIVAZIONE
1. Sull'eccezione preliminare di decadenza.
L'eccezione è infondata.
1 Per le prestazioni assistenziali in materia di invalidità civile trova applicazione la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, L. 326/2003, decorrente dalla comunicazione del provvedimento amministrativo negativo.
Tuttavia, è principio consolidato della Corte di Cassazione che: «L'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. interrompe la decadenza semestrale di cui all'art. 42, L. 326/2003, che riprende a decorrere dalla comunicazione dell'esito dell'ATP.» (Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2021, n. 8042; Cass. civ., sez. lav.,
3 febbraio 2022, n. 3300; Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33672).
Nel caso in esame, l'istanza di ATP è stata presentata entro i sei mesi dalla comunicazione del verbale amministrativo di rigetto.
Ne consegue che la domanda giudiziale è tempestiva e la dedotta decadenza non sussiste.
2. Sul merito
Ai sensi della L. 118/1971 e L. 18/1980, la prestazione assistenziale spetta quando risultino soddisfatti i requisiti sanitari e, ove richiesto, reddituali.
Nella fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per la prestazione oggetto di causa, fornendo motivazione completa, coerente e conforme ai parametri medico-legali di legge.
L' non ha prodotto elementi scientifici, documentali o clinici idonei a contestare CP_1 tali conclusioni.
Pertanto, le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo devono essere integralmente confermate.
3. Sulle spese
Le spese seguono invece la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso proposto dall' ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.; CP_1
2 2. Conferma le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo espletato in fase sommaria;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della fase di ATP, che liquida in CP_1 complessivi € 1.355,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge,
con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 17/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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