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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/12/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Parte_1 Menghini e Davide Sarina
PARTE ISTANTE contro
P.I./ C.F. ), con sede in VIA FRANCESCA VECCHIA 24, UZZANO CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 29.10.2025 cessionaria del credito di Parte_1 Controparte_2
e della (poi , ha chiesto dichiararsi l'apertura della
[...] Controparte_3 Controparte_4 liquidazione giudiziale della (P.I./ C.F. ) deducendo il mancato pagamento CP_1 P.IVA_1 del credito di euro 625.469,34, oltre interessi di mora e spese del proc. monitorio, già consacrato nel decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Pistoia, derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente, e l'insolvenza della debitrice. La ricorrente ha esposto che il credito era stato azionato in via esecutiva, mediante pignoramento immobiliare ai danni dell'obbligato in solido
(proc. reg. es. 6/2021 avanti il Tribunale di Pistoia), e parzialmente soddisfatto con assegnazione della somma di euro 43.632,91.
1 Regolarmente convocata la a mezzo di PEC consegnata il 30.10.2025, all'esito CP_1 dell'udienza tenutasi il 9.12.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di ricorrendo i CP_1 requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della è posta, da oltre CP_1 un anno, in comune ricadente nel circondario di . CP_2 ha acquistato il credito di nei confronti di mediante Parte_1 Controparte_5 CP_1 contrato di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), cui ha fatto seguito la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U. Parte Seconda n. 52 del 5 maggio 2018. Al ricorso è allegata la dichiarazione di
, già e della a conferma che la Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 cessione in blocco in favore di ha incluso il credito nei confronti di per saldo Parte_1 CP_1 debitore del conto corrente. Sussiste, pertanto, la legittimazione attiva di Parte_1
Parte resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di valorizzazione e vendita di immobili, e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come CP_1 un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, evidenziato, che già il credito vantato da , al netto della somma ricavata dalla Parte_1 procedura esecutiva avviata nei confronti dell'obbligato in solido, è superiore alla soglia di 500.000,00 euro di cui all'art. 2 c. 1 lettera D) del CCII.
Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del credito del ricorrente per oltre euro 580.000,00 fondato su titolo esecutivo;
2 2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata CP_6 su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2006 in poi, complessivamente pari a
€ 397.066,38, quale desumibile dalle note informative trasmesse dall' ed acquisite agli atti del CP_7 procedimento;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2009.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di P.I./ C.F. ) con CP_1 P.IVA_1 sede in VIA FRANCESCA VECCHIA n. 24, UZZANO.
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore dott. che farà Persona_1 pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco
3 dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
24.3.2026, alle ore 11,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 9/12/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Parte_1 Menghini e Davide Sarina
PARTE ISTANTE contro
P.I./ C.F. ), con sede in VIA FRANCESCA VECCHIA 24, UZZANO CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 29.10.2025 cessionaria del credito di Parte_1 Controparte_2
e della (poi , ha chiesto dichiararsi l'apertura della
[...] Controparte_3 Controparte_4 liquidazione giudiziale della (P.I./ C.F. ) deducendo il mancato pagamento CP_1 P.IVA_1 del credito di euro 625.469,34, oltre interessi di mora e spese del proc. monitorio, già consacrato nel decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Pistoia, derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente, e l'insolvenza della debitrice. La ricorrente ha esposto che il credito era stato azionato in via esecutiva, mediante pignoramento immobiliare ai danni dell'obbligato in solido
(proc. reg. es. 6/2021 avanti il Tribunale di Pistoia), e parzialmente soddisfatto con assegnazione della somma di euro 43.632,91.
1 Regolarmente convocata la a mezzo di PEC consegnata il 30.10.2025, all'esito CP_1 dell'udienza tenutasi il 9.12.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di ricorrendo i CP_1 requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della è posta, da oltre CP_1 un anno, in comune ricadente nel circondario di . CP_2 ha acquistato il credito di nei confronti di mediante Parte_1 Controparte_5 CP_1 contrato di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), cui ha fatto seguito la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U. Parte Seconda n. 52 del 5 maggio 2018. Al ricorso è allegata la dichiarazione di
, già e della a conferma che la Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 cessione in blocco in favore di ha incluso il credito nei confronti di per saldo Parte_1 CP_1 debitore del conto corrente. Sussiste, pertanto, la legittimazione attiva di Parte_1
Parte resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di valorizzazione e vendita di immobili, e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come CP_1 un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, evidenziato, che già il credito vantato da , al netto della somma ricavata dalla Parte_1 procedura esecutiva avviata nei confronti dell'obbligato in solido, è superiore alla soglia di 500.000,00 euro di cui all'art. 2 c. 1 lettera D) del CCII.
Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del credito del ricorrente per oltre euro 580.000,00 fondato su titolo esecutivo;
2 2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata CP_6 su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2006 in poi, complessivamente pari a
€ 397.066,38, quale desumibile dalle note informative trasmesse dall' ed acquisite agli atti del CP_7 procedimento;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2009.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di P.I./ C.F. ) con CP_1 P.IVA_1 sede in VIA FRANCESCA VECCHIA n. 24, UZZANO.
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore dott. che farà Persona_1 pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco
3 dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
24.3.2026, alle ore 11,00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 9/12/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
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