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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/10/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3260/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Gallo Emanuela Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/10/2024 ad oggetto Separazione giudiziale
da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PENZA PIERLUIGI;
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MASCOLO SANTE GIUSEPPE,
- ricorrenti -
FATTO
Parte ricorrente, con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in Parte_1 data 09/10/2024 ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge
. Controparte_1
Ha premesso che in data 16/10/2001 contraeva matrimonio, con il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Barletta Anno 2001, Atto n. 448,
Parte II, Serie A;
che dall'unione nascevano tre figli: , nato a [...] il Per_1 23/11/2005, , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]; Per_2 Per_3 che l casa coniugale, sita in Barletta alla Via Romagnosi n. 18, è di proprietà esclusiva della ricorrente sebbene acquistata con la stipula di mutuo fondiario;
Parte_1 che nel corso degli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Fissata dal giudice delegato l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita il resistente non opponendosi alla separazione
All'udienza del 20.1.2025, dopo la comparizione dei coniugi ed il tentativo di conciliazione, veniva formulata una proposta conciliativa che prevedeva : “quanto all'affidamento dei figli minore, , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] le parti Per_2 Per_3 convengono l'affido condiviso, con collocamento presso la madre, anche del figlio
, nato a [...] il [...]; la casa coniugale, di proprietà della ricorrente, Per_1 che si fa carico del pagamento del relativo mutuo, è assegnata alla ricorrente;
gli incontri fra padre e figli si svolgeranno liberamente, compatibilmente con la volontà dei minori e tenuto conto dei rispettivi impegni scolastici e lavorativi;
il resistente si impegna a versare mensilmente la somma di euro 220,00 per ogni figlio, sia i due minorenni e Per_2 Per_3 sia per il maggiorenne economicamente non autosufficiente, per un totale di € Per_1
660,00 a decorrere dal mese di novembre 2024, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare a mezzo bonifico bancario alla ricorrente entro il 25 di ogni mese, con rinuncia da parte del resistente all'assegno unico per complessivi€ 650,00 circa, che saranno versati integralmente a favore della madre, . Su entrambi i Parte_1 genitori deve gravare il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, secondo il
Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in vigore nel Tribunale di
Trani. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri”
Con note scritte del 27 maggio 2025 i coniugi hanno dato atto di aver trovato un accordo per la definizione concordata del giudizio, come da convenzione depositata nel fascicolo telematico e confermata dalle parti, che chiedevano che il Tribunale recepisse.
Il giudice delegato, in considerazione degli accordi raggiunti rimetteva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Gli accordi raggiunti dai coniugi per la definizione delle ulteriori questioni possono essere recepiti, non apparendo contrari a norme imperative o di ordine pubblico né all'interesse superiore della prole minore.
Le spese di lite, come concordato dalle parti, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario Controparte_1 in Barletta il 16.10.2001 (anno 2001 , atto n.448 , parte II , serie A ), alle condizioni di cui alla convenzione depositata che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta e forma parte integrante della presente sentenza;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 14.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli …………………………….dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Gallo Emanuela Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/10/2024 ad oggetto Separazione giudiziale
da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PENZA PIERLUIGI;
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MASCOLO SANTE GIUSEPPE,
- ricorrenti -
FATTO
Parte ricorrente, con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in Parte_1 data 09/10/2024 ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge
. Controparte_1
Ha premesso che in data 16/10/2001 contraeva matrimonio, con il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Barletta Anno 2001, Atto n. 448,
Parte II, Serie A;
che dall'unione nascevano tre figli: , nato a [...] il Per_1 23/11/2005, , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]; Per_2 Per_3 che l casa coniugale, sita in Barletta alla Via Romagnosi n. 18, è di proprietà esclusiva della ricorrente sebbene acquistata con la stipula di mutuo fondiario;
Parte_1 che nel corso degli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Fissata dal giudice delegato l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita il resistente non opponendosi alla separazione
All'udienza del 20.1.2025, dopo la comparizione dei coniugi ed il tentativo di conciliazione, veniva formulata una proposta conciliativa che prevedeva : “quanto all'affidamento dei figli minore, , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] le parti Per_2 Per_3 convengono l'affido condiviso, con collocamento presso la madre, anche del figlio
, nato a [...] il [...]; la casa coniugale, di proprietà della ricorrente, Per_1 che si fa carico del pagamento del relativo mutuo, è assegnata alla ricorrente;
gli incontri fra padre e figli si svolgeranno liberamente, compatibilmente con la volontà dei minori e tenuto conto dei rispettivi impegni scolastici e lavorativi;
il resistente si impegna a versare mensilmente la somma di euro 220,00 per ogni figlio, sia i due minorenni e Per_2 Per_3 sia per il maggiorenne economicamente non autosufficiente, per un totale di € Per_1
660,00 a decorrere dal mese di novembre 2024, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare a mezzo bonifico bancario alla ricorrente entro il 25 di ogni mese, con rinuncia da parte del resistente all'assegno unico per complessivi€ 650,00 circa, che saranno versati integralmente a favore della madre, . Su entrambi i Parte_1 genitori deve gravare il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, secondo il
Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in vigore nel Tribunale di
Trani. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri”
Con note scritte del 27 maggio 2025 i coniugi hanno dato atto di aver trovato un accordo per la definizione concordata del giudizio, come da convenzione depositata nel fascicolo telematico e confermata dalle parti, che chiedevano che il Tribunale recepisse.
Il giudice delegato, in considerazione degli accordi raggiunti rimetteva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Gli accordi raggiunti dai coniugi per la definizione delle ulteriori questioni possono essere recepiti, non apparendo contrari a norme imperative o di ordine pubblico né all'interesse superiore della prole minore.
Le spese di lite, come concordato dalle parti, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario Controparte_1 in Barletta il 16.10.2001 (anno 2001 , atto n.448 , parte II , serie A ), alle condizioni di cui alla convenzione depositata che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta e forma parte integrante della presente sentenza;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 14.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli …………………………….dott. Francesco Pellecchia