Articolo 38 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 37Articolo 39
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25 aprile 1981
Art. 38. (Inquadramento del personale)

All'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 36 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, o per sua delega da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione, e da quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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