Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2026
Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 23/04/2026, n. 7404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7404 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5199 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Pozzi, Gerarda Torino, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Pozzi in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del verbale del 28.02.2025, Diniego Istanza di riesame del giudizio di inidoneità al reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Esercito SM – Ufficio Reclutamento
e Concorsi (Doc. 1 Verbale opposto), notificato in data 28/02/2025 dal Capo Ufficio Ten. Col. f. RN -OMISSIS-, per il concorso pubblico indetto con bando pubblicato sul portale InPA in data 30/10/2024 e successive modifiche, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, con il quale l’istante è stato giudicato “inidoneo”, avendo riportato il coefficiente 3 con diagnosi di “neurofibromatosi e sottoposto a diversi interventi chirurgici con conseguenti cicatrici presenti sul tronco”, con consequenziale esclusione dal concorso ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso (Doc. 2 Bando di concorso e successive modifiche);
b) del modulo di notifica del 30/01/2025 (Doc. 3 modulo di notifica) reso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali del centro di selezione e reclutamento Nazionale dell’esercito di Foligno;
c) del decreto di approvazione della graduatoria di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco, reso dal Vice Direttore Generale il 15/04/25, e della graduatoria finale di merito 1° blocco ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 (Doc. 4 decreto graduatoria di merito);
d) del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco;
e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché allo stato sconosciuti;
Quanto ai motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione,
a) del nuovo provvedimento di inidoneità/esclusione, notificato al ricorrente in data 13 ottobre 2025 e adottato dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici successivamente all’esito di positiva attività di verificazione disposta dal Tar, con il quale è stata formalizzata la nuova esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento didi 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Esercito SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi (Doc. 1 Verbale opposto), per il concorso pubblico indetto con bando pubblicato sul portale InPA in data 30/10/2024 e successive modifiche, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, con il quale l’istante è stato giudicato “inidoneo”, avendo riportato il coefficiente 2 alla caratteristica somato- funzionale AV-CU sulla scorta della Verificazione sul ricorso TAR dell’11 luglio 2025 con diagnosi di “Insufficienza aortica di grado lieve”, con consequenziale esclusione dal concorso ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso (Doc. 2 Bando di concorso e successive modifiche);
- del modulo di notifica del 30/01/2025 (Doc. 3 modulo di notifica) reso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali del centro di selezione e reclutamento Nazionale dell’esercito di Foligno;
- del decreto di approvazione della graduatoria di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco, reso dal Vice Direttore Generale il15/04/25, e della graduatoria finale di merito 1° blocco ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 (Doc. 4 decreto graduatoria di merito); del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché allo stato sconosciuti;
- di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui dichiarano la non idoneità al servizio militare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. AN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato
- che l’istruttoria è completa e che le parti sono state sentite in ordine alla definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- che con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha contestato il giudizio di inidoneità riportato nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di di 6.500 volontari in ferma prefissata (VFI) – 1° blocco dell’Esercito Italiano ed ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito;
- che il giudizio di inidoneità è basato sulla seguente diagnosi:
“ 183 - Neurofibromatosi. Il candidato è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, con conseguenti cicatrici presenti sul tronco.
Q2 - Neurofibromatosi. ll candidato è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, con conseguenti cicatrici presenti sul tronco.
Codice: Q2 Coefficiente: Caratteristica: AV Descrizione: Neurofibromatosi. Il candidato è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, con conseguenti cicatrici presenti sul tronco.
Codice: 183 Coefficiente: 3 Caratteristica: AV-CU Descrizione: Neurofibromatosi. Il candidato è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, con conseguenti cicatrici presenti sul tronco ”.
- che si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Difesa;
- che con ordinanza n. -OMISSIS-del 28 maggio 2025 è stata disposta verificazione, affidata alla Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, Roma;
- che in data 11 luglio 2025 l’Organo verificatore ha deposito relazione, nella quale è stato espresso giudizio di idoneità, sulla base delle seguenti osservazioni: “…è possibile valutare il ricorrente in fascia a coefficiente 2 per la caratteristica somato funzionale AV. Questo in quanto la patologia di cui soffre il ricorrente risulta una patologia neurologica attualmente senza segni obiettivabili se non per una manifestazione al dorso che comunque non ha comportato disturbi funzionali o fisiognomici. Pertanto idoneo al reclutamento come volontario in ferma prefissata (VFI) nell'Esercito ”;
- che con ordinanza n. -OMISSIS-del 25 settembre 2025 è stata accolta l’istanza cautelare, in via interinale, ai sensi dell’art. 27 c.p.a. e, per l’effetto, il ricorrente è stato ammesso “con riserva” al completamento dell’iter concorsuale ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- che con provvedimento del 13 ottobre 2025 il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno ha dichiarato nuovamente inidoneo il candidato sulla base della seguente diagnosi: “ L2 – Insufficienza aortica lieve ”;
- che parte ricorrente ha proposto rincorso per motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento;
- che con ordinanza n. -OMISSIS-del 21 gennaio 2026 è stata disposta nuova verificazione, affidata nuovamente alla Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, Roma;
- che in data 24 marzo 2026 l’Organo verificatore ha depositato la relazione, con la quale ha ritenuto: “…possibile attribuire, alla patologia cardiaca la lettera L, para 2, quarta alinea, seppure attualmente patologa di grado lieve senza disturbi funzionali. In esito a quanto questa Commissione esprime il ricorrente come non idoneo permanentemente al servizio militare e al reclutamento come volontario in ferma prefissata (VFI) nell'Esercito ”;
Ritenuto
- che l’esito della verificazione, la cui correttezza metodologica non è stata contestata, abbia dato sufficiente conferma del giudizio di inidoneità inerente all’insufficienza aortica, espresso in sede concorsuale;
- che il ricorso e i motivi aggiunti, pertanto, debbano essere rigettati;
- che, tenuto conto dell’andamento del giudizio, sia equo disporre la compensazione delle spese di giudizio;
- che, tenuto conto dei relativi esiti, le spese delle due distinte verificazioni debbano essere poste a carico in parti uguali del ricorrente e del Ministero della Difesa e che debba reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna verificazione, richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Condanna il ricorrente e il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento, in parti uguali, delle spese delle due verificazioni, che liquida nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna verificazione, da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Chiara Cavallari, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.