Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 76
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per mancata partecipazione all'udienza da remoto

    Il verbale d'udienza attesta che il collegamento è stato attivato e che il difensore della Regione è stato ammesso alla camera virtuale, ma non è riuscito a collegarsi per problemi imputabili alla propria postazione o inesperienza tecnica. Pertanto, non vi è stata violazione del diritto di difesa.

  • Inammissibile
    Esame nel merito delle questioni relative all'IMU

    La Corte rileva che la decisione di primo grado di dichiarare inammissibile il ricorso per tardività non è stata attinta dai motivi di appello, che si concentrano solo sul merito. Di conseguenza, l'appello è inammissibile per non aver contestato la ratio decidendi del primo giudice. La tardività del ricorso ha reso definitivo l'avviso di accertamento, giustificando l'omissione dell'esame del merito da parte del primo giudice.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'avviso di accertamento per errato indirizzo PEC

    La Corte considera tale irregolarità una mera formalità e rileva che, in ogni caso, l'eventuale nullità sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, non avendo la Regione allegato né dimostrato specifici pregiudizi al proprio diritto di difesa derivanti dall'invio ad un indirizzo diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 76
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 76
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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