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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/11/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa in funzione di Giudice di appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Perone e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gaetana Paesano sito in Vallo della Lucania alla via G. Frate;
parte appellante (appellata incidentale)
E
( ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti congiuntamente dagli avvocati Alfieri Francesco e Malandrino
Rosaria, quest'ultima come da procura prodotta in atti in data 28.2.2025; parte appellata (appellante incidentale);
CONCLUSIONI
Per parte appellante come da nota depositata in data 27.2.2025 e per parte appellata come da nota depositata in data 3.3.2025 qui da intendersi integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello regolarmente notificato alla controparte, la società appellante in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale in funzione di giudice di appello, per la integrale riforma della sentenza nr. 497/2010 resa inter partes dal Giudice di Pace di Agropoli. A sostegno del proposto appello ha dedotto in primo luogo che la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha erroneamente statuito sull'eccepito difetto di giurisdizione, sussistendo invero la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
nonché in via gradata sempre in rito, in ogni caso deduceva che con l'impugnata sentenza il giudice di prime cure aveva erroneamente statuito in ordine all'eccezione di incompetenza e per valore avendo la nella propria comparsa Parte_1 di costituzione ritualmente proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere l'accertamento e riconoscimento dell'intervenuta usucapione del diritto di mantenere i pali nel fondo dell'attrice, circostanza che avrebbe imposto la rimessione della intera controversia al giudice dotato di competenza, imponendosi una trattazione unitaria;
nonché, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria in assenza di prova sia dell'an che quantum in palese violazione dell'art. 2697 c.c. non avendo parte istante allegato alcunchè a sostegno.
Tanto premesso, concludeva affinchè l'intestato Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni “preliminarmente accertare e per l'effetto dichiarare l'assoluto difetto di giurisdizione del Giudice adito nel presente giudizio sussistendo, viceversa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: sempre preliminarmente, in accoglimento del presente atto di appello, dichiarare la competenza del Tribunale di
Vallo della Lucania in relazione all'intera controversia oggetto del giudizio instaurato dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace;
per l'effetto riformare ed annullare integralmente la sentenza impugnata;
con vittoria di spese”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in data 18.02.2011 la GN la quale in ordine all'eccezione di incompetenza per Controparte_1 territorio e per materia ne deduceva l'assoluta infondatezza tenuto conto del thema decidendum non sussistendo la asserita pregiudizialità e in ogni caso la infondatezza nel merito stante le risultanze istruttorie. Tanto premesso, insisteva affinchè l'intestato Tribunale rigettasse l'appello perché infondato in fatto e in diritto oltre che improponibile, inammissibile e improcedibile, accogliere l'appello incidentale spiegato e per l'effetto condannare la al pagamento Parte_1 in favore della GN al risarcimento del fanno ex art. 96 co 3, Controparte_1
c.p.c. con vittoria di spese, diritti e onorari. Dopo una serie di rinvii, la causa veniva riservata in decisione dal sottoscritto magistrato con provvedimento dell'8.4.2025
e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE Si reputa che l'appello principale promosso nell'interesse della società
[...] non possa trovare accoglimento, anche se occorre integrare la Parte_1 motivazione resa dal giudice di primo grado.
Quanto al primo motivo di impugnazione, ritiene questo Giudice che correttamente il Giudice di pace ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società convenuta, posto che la controversia sottoposta al suo vaglio aveva ad oggetto una domanda risarcitoria da fatto illecito e una domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di un diritto di servitù, che non coinvolgono l'esercizio in un potere autoritativo in materia di servizi pubblici, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'articolo 7 della L. n. 205 del 2000, applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa ai sensi dell'articolo 5 c.p.c
Si indaga, quindi, il secondo motivo di appello. La società appellante lamenta che il giudice di prime cure, disattendendo le doglianze mosse in sede di comparsa di costituzione, e nonostante la domanda riconvenzionale avanzata di usucapione, non avesse rimesso la controversia al Tribunale ordinario di Vallo della Lucania quale giudice competente per materia e per valore della intera controversia.
Il Giudice di pace di Agropoli ha, invero, deciso nel merito la domanda principale proposta dalla GN , avente ad oggetto il risarcimento del Controparte_1 danno arrecato dalla installazione e dal mantenimento sul fondo di sua proprietà di pali di sostegno, nulla statuendo in ordine alla domanda riconvenzionale né rimettendo gli atti al Tribunale quanto alla suddetta domanda disponendo una formale separazione neanche in corso di giudizio.
Parte appellata sostiene che non sussisterebbe connessione fra le due domande promosse né tantomeno pregiudizialità.
In proposito la giurisprudenza di legittimità - con orientamento che questo Giudice ritiene condivisibile e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellata - è consolidata nel ritenere che sussiste connessione e pregiudizialità fra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per fare accertare l'usucapione della servitù e la domanda principale di risarcimento del danno proposta dal proprietario del fondo diventato servente a causa del comportamento addebitato al convenuto per la realizzazione della situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù invocato, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda di usucapione escluderebbe l'illiceità del comportamento tenuto dal convenuto e, quindi, il presupposto per l'accoglimento della domanda risarcitoria, retroagendo gli effetti dell'accertamento dell'acquisto per usucapione al momento in cui è iniziata la relazione di fatto con la res (si vedano in proposito Corte di cassazione n. 4295 del
2008 e Corte di cassazione n. 16932 del 2009).
Il quadro normativo di riferimento, quindi, deve essere individuato nell'articolo 36
c.p.c., che stabilisce che il Giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purchè non eccedano la sua competenza per materia o per valore;
altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.
Ovviamente, presupposto affinchè operi il suddetto meccanismo è che la domanda riconvenzionale sia ritualmente proposta, circostanza non ravvisabile nella fattispecie in esame essendo evidente che la stessa sia stata proposta tardivamente dalla allora società convenuta (odierna appellante).
Come è noto, secondo il tenore della norma applicabile ratione temporis, nel giudizio avanti al giudice di pace, secondo quanto disposto dall'art. 320 c.p.c. nella prima udienza si concentra tutta l'attività processuale delle parti - precisazione dei fatti, produzione dei documenti e richieste istruttorie - ed è consentito il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Di conseguenza, all'udienza successiva alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, né, nel caso in cui fosse contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito di svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa.
Orbene, nel caso in esame è da ritenersi che la domanda riconvenzionale promossa in primo grado sia tardiva per cui correttamente il Giudice di pace ha omesso di pronunciarsi. La domanda riconvenzionale inammissibile è inidonea ad incidere sia sulla competenza per valore del giudice adito, sia sulle sorti del processo, ovvero non produce la necessità si separino le due domande per indirizzare ciascuna di esse al giudice competente a deciderne il merito (cfr. in tal senso Cassazione civile sez.
VI, 28/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep. 28/07/2017), n.18863).
In ordine alla tardività della spiegata domanda riconvenzionale basti osservare che la prima udienza di trattazione della causa risultava fissata e celebrata in data
10.11.2008 in assenza della società convenuta che era da ritenersi contumace
(nonostante l'assenza di declaratoria di contumacia) mentre la comparsa di costituzione e risposta risulta depositata solo in data 13.11.2008 (cfr. timbro di cancelleria del fascicolo di primo grado della . Parte_1
Né del resto, può ritenersi si sia formato un giudicato implicito sulla tempestività della predetta domanda riconvenzionale atteso che il giudice di pace ha omesso qualsiasi pronuncia nel merito sulla stessa (di rigetto o di accoglimento) né ha inteso disporre con ordinanza in corso di giudizio una formale separazione fra le due domande.
Ne consegue che l'intestato Tribunale in funzione di giudice di appello, a parere di questo Giudice, conserva il potere di pronunciarsi nel merito sulla predetta questione pregiudiziale di rito al solo fine di giungere al rigetto della dedotta eccezione di incompetenza per valore e per materia che presuppone, come sovra esposto, una domanda riconvenzionale ritualmente (e tempestivamente) proposta.
Con il terzo motivo la società appellante deduce che la statuizione di condanna al risarcimento del danno disposta dal giudice di prima istanza sarebbe illegittima, sia perché l'appellata non avrebbe offerto alcuna prova del danno da ella asseritamente subito, sia perchè la relativa valutazione, operata dal Giudice di
Pace, sarebbe priva di motivazione fondata su una ctu dal contenuto esplorativo.
Trattasi di doglianza da ritenersi infondata anche accedendo alla giurisprudenza di legittimità più recente e dei principi espressi dalle Sezioni unite con l'intervenuta sentenza n. 33645/2022, sulla scorta della quale è stato affermato il principio generale secondo cui, in caso di occupazione abusiva di immobile, il danno emergente subito dal proprietario (che abbia inciso direttamente od indirettamente sul suo diritto di godimento e che è liquidabile anche equitativamente, ove non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare), che lo abbia allegato, si presume e deve essere la parte convenuta come danneggiante a fornire la prova contraria che la controparte non abbia sofferto in concreto di alcun danno.
Ebbene, calando tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie al presente vaglio emerge sin dalle primigenie difese come parte attrice abbia dedotto che l'installazione dei pali e relativi cavi, così come evince dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice, abbia creato ostacoli alle possibilità di edificare il fondo con conseguente suo deprezzamento.
Trattasi , del resto, di allegazione corroborata anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi durante l'istruttoria ed in particolare dai testimoni Tes_1
e sentiti sotto vincolo di giuramento all'udienza del 29-1-
[...] Testimone_2
2009 che confermavano entrambi che i predetti pali per come posizionati costituivano un evidente intralcio alle possibilità di edificare il fondo di proprietà della GN . Controparte_1
In ordine alla quantificazione dei danni, la stessa risulta corroborata dalle risultanze della CTU svolta in primo grado, che ha avuto modo di quantificare il lamentato deprezzamento nella misura di €. 7.000,00, limitato poi dal giudice di prime cure nei limiti del valore del grado ad €. 2.500,00.
Né del resto, parte appellante ha specificamente contestato le risultanze della ctu in ordine all'effettivo deprezzamento del fondo, limitandosi a dedurne semplicemente la natura esplorativa.
Per tutte le suesposte argomentazione l'appello è da ritenersi infondato con conferma della sentenza resa in prime cure.
Va infine rigettato l'appello incidentale proposto dalla parte appellata volto alla condanna della controparte per responsabilità aggravata, non emergendo dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060).
Ed invero, ai fini dell'esperibilità della domanda risarcitoria è necessario che essa concerna una fenomenologia processuale interna al giudizio pendente il cui presupposto oggettivo risiede nella conoscenza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute dalla controparte ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il presupposto soggettivo invece, risiede nell'esistenza del danno e nella prova sia dell'an che del quantum debeatur (Trib.
Cassino, 25/02/2010).
Inoltre, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. Civ., aggiunto dalla legge 18 giugno
2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ.
Sez. VI – 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
Le spese del presente grado si liquidano secondo il criterio della soccombenza prevalente tenuto conto dello scaglione di riferimento e limitatamente alle attività effettivamente svolte (in assenza di attività istruttoria).
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Rigetta la domanda di responsabilità aggravata promossa nell'interesse della appellata;
3. Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della GN , spese di lite che si Controparte_1 liquidano in €. 1.701,00 per compensi oltre accessori come per legge;
Così deciso, in Vallo della Lucania il 10.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa