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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
Ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 17.11.2025
(tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.)
Il Giudice, dott.ssa NI EL, letti gli atti;
viste le note depositate dalle parti;
osservato che l'udienza odierna è stata fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; osservato che i Procuratori delle parti hanno discusso la causa per iscritto e si sono riportati ai rispettivi atti, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate e chiedono la decisione della causa.
Il Giudice
Dato atto di quanto a verbale;
deposita la sentenza, allegata al presente verbale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'Aquila, 1.12.2025
Il Giudice
NI EL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Sezione unica civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NI EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 690 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 17 novembre 2025, promossa da
, nato a [...] il [...], (C.F. ), domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
L'Aquila Frz. Camarda, Via Riccardo Nardis n. 4, ivi elettivamente domiciliato, al C.so Federico
II, presso lo studio dell'Avv. Umberto Pilolli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-attore - contro
, in persona del Sindaco p.t. (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso la sede Comunale in L'Aquila, alla Via Avezzano, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Domenico de Nardis e Cinzia Angelini, giusta procura in atti;
- Convenuto –
OGGETTO DEL GIUDIZIO: Altri istituti del diritto delle locazioni – canone concessorio alloggi emergenziali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con le note scritte depositate per l'udienza del 17.11.2025, hanno discusso la causa, riportandosi quanto alle conclusioni ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La sentenza è redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009. Pertanto, è omesso lo svolgimento del processo e sono espresse in forma succinta le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendo limitarsi a quelle rilevanti ai fini della decisione.
*
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, , ha convenuto in Parte_1 giudizio il per sentir dichiarare la inapplicabilità, nei propri confronti, del Controparte_1 canone di locazione richiesto dal per l'occupazione dell'alloggio del Progetto C.A.S.E. CP_1 sito in L'Aquila, Frazione Camarda, alla Via Riccardo Nardis n. 4, di mq. 103, calcolato sulla base degli accordi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 3, L.431/1998; ha chiesto, altresì, dichiararsi l'applicabilità del solo importo del canone di compartecipazione per le spese straordinarie del progetto Case e Map secondo i criteri stabiliti nella deliberazione di Consiglio
Comunale n. 172 del 29/12/2011, che determinava la quota di compartecipazione nell'importo di
€ 189,28 mensili, successivamente ridotto dal Comune a € 108,00. L'attore ha esposto che la procedura di mediazione obbligatoria era stata esperita ante causam con esito negativo in ragione della mancata comparizione del convenuto. Ha concluso, chiedendo l'accoglimento CP_1 delle conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.: “Voglia l'On.le
Tribunale di L'Aquila, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per i motivi spiegati in narrativa, dichiarare: 1) l'inapplicabilità da parte del del canone di locazione calcolato sulla base degli Controparte_1 accordi territoriali previsti dall'art. 2, comma 3, L.431/1998, all'immobile concesso in comodato d'uso al Sig.
e sito in via Riccardo Nardis, n.4 Camarda L'Aquila, di mq.103 , (alloggio CAM-01-17 6°- Parte_1
MTA-H3), per mancata sottoscrizione del contratto di locazione;
2) l'applicabilità all'immobile detenuto in comodato dall'odierno attore del solo importo del contributo di compartecipazione secondo i criteri stabiliti nelle deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 29.12.2011 e che determina la quota di compartecipazione nell'importo di euro 108,00 mensile;
3) condannare il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme ricevute a titolo di canone di locazione dell'immobile per cui è causa, oltre interessi come per legge;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Cap ed IVA come per legge”.
Il si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito per essere la materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda in quanto il canone di locazione richiesto dall' era stato calcolato in applicazione dalla regolamentazione CP_2
3 comunale, applicabile ratione temporis e avente efficacia nei confronti della generalità dei concessionari degli alloggi emergenziali che, alla data del sisma, occupavano l'abitazione danneggiata a titolo personale di godimento. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale: 1) accertare e dichiarare che la domanda ex adverso proposta è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito;
2) e, comunque, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali;
sono seguiti vari rinvii. In data
9.6.2025 è stata assegnata alla scrivente, che, al termine dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.10.2022, ha fissato l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per il
17.11.2025
**
In via preliminare, occorre valutare l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giurisdizione del G.A ai sensi dell'art. dell'art. 37 c.p.c., tempestivamente proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
E' principio assodato in giurisprudenza che per valutare la ricorrenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda in giudizio, ma l'effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio;
il criterio di riparto della giurisdizione è, per questo, comunemente individuato nel c.d. petitum sostanziale (in termini,
Cons. Stato, sez. V, n. 2975/2020; inoltre, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32625;
2 novembre 2018, n. 28053; 5 ottobre 2018, n. 24411; 7 settembre 2018, n. 21928; 31 luglio 2018,
n. 20350; 26 ottobre 2017, n. 25456; Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2018, n. 6134; III, 13 giugno
2018, n. 3648; III, 1 giugno 2018, n. 3299; VI, 21 maggio 2018, n. 3018; III, 16 maggio 2018, n.
2924; VI, 19 marzo 2018, n. 1710; 27 febbraio 2018 n. 1166).
Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo il consolidato indirizzo della
Corte di cassazione, “il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico” (Cass., Sezioni Unite, 24 maggio 2019 n. 14267; 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., 20 aprile 2018, n. 9918). Nella prima fase, infatti, la situazione
4 giuridica del privato che dialoga con il potere pubblico è di interesse legittimo e, quindi, ogni eventuale controversia che dovesse insorgere è attratta nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo;
la seconda fase, invece, si caratterizza per il fatto che la situazione giuridica fatta valere del privato assume natura di diritto soggettivo. Essa, perciò, avuto riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, ricade nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
Da quanto detto consegue che la controversia vertente sulla quantificazione del canone di locazione del bene residenziale e sulla ripartizione delle spese per i consumi, avendo ad oggetto questioni che ineriscono la fase di esecuzione del contratto, in cui l'operare dell'amministrazione non è più riconducile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade nell'ambito di un rapporto paritetico, è soggetta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cassazione civile sez. un., 12 luglio
2019, n. 18828; Sez. I, 19 agosto 2016 n. 17201; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2013 n. 22957;
T.A.R. Lazio, sez. III stralcio, 19 ottobre 2020, n. 10643/2020).
Sussiste, pertanto, nel caso di specie la giurisdizione del giudice adito.
***
Venendo al merito della domanda, il quadro normativo di riferimento è costituito da una serie di disposizioni di fonte statale, primaria e secondaria, che si sono stratificate nel tempo, modificando sensibilmente la natura della misura emergenziale dell'assegnazione temporanea di alloggio alle persone le cui abitazioni sono state distrutte o rese inagibili dal sisma del 2009.
A seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, con decreto legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2009, il legislatore ha previsto che, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi, il
Commissario delegato provvedesse alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione ovvero al reperimento di alloggi, anche individuando immobili non utilizzati (art. 2, commi 1 e 10).
Tali alloggi, ai sensi del comma 11 dell'art. 2 del testo richiamato, sono assegnati dal Sindaco del
Comune interessato, secondo criteri prestabiliti, il quale prevede le modalità dell'uso provvisorio degli stessi da parte dei beneficiari, anche a titolo gratuito.
I criteri da seguire ai fini dell'assegnazione degli alloggi venivano fissati con due successive
Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la n. 3806 e la n. 3769 del 2009, a cui era
5 allegato lo “schema di convenzione tipo, aperta all'adesione dei proprietari di immobili da concedere in locazione ad uso abitazione temporanea alla popolazione dell'area abruzzese colpita dall'evento sismico del 6 aprile
2009”.
Successivamente, con Ordinanza del 13 giugno 2011 n. 3945, l a Presidenza del Consiglio dei
Ministro ha introdotto la possibilità per i Sindaci di stabilire a carico dei beneficiari degli alloggi un canone di locazione, da pagare unitamente al già previsto rimborso delle spese delle utenze domestiche e di gestione delle parti comuni. Il canone doveva essere fissato tenendo conto dei criteri previsti dalla legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996 circa la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ad integrazione di ciò, con successiva OPCM n. 3968 del 12/10/2011, è stato altresì previsto che, ai fini della determinazione del canone di locazione, i sindaci possono tener conto altresì delle oggettive maggiori condizioni di disagio dei nuclei familiari in attesa della riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare di proprietà adibita ad abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009, rispetto ai nuclei familiari che alla predetta data occupavano l'abitazione a titolo personale di godimento.
La previsione del pagamento del canone di locazione stabilito dai Comuni da parte degli assegnatari degli alloggi del Progetto C.A.S.E e dei moduli abitatiti provvisori (M.A.P.), prevista in origine come facoltativa, è divenuta obbligatoria in forza dell'art. 4 comma 8- quinquies del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 cd. ''Sblocca Italia'', convertito in legge con modificazione ordinato con la Legge n. 164 del 2014.
In buona sostanza, dal 2009 al 2014 la misura di sostegno alle famiglie colpite dal sisma ha subito modifiche significative: in origine è stata concepita dal legislatore come sostanzialmente gratuita, fermo l'obbligo della restituzione delle spese dei consumi;
successivamente è stata introdotta la previsione di un canone di locazione che, da meramente facoltativo nel 2011, è divenuto obbligatorio nel 2014.
In attuazione della normativa primaria e secondaria statale, il Comune di L'Aquila, con la deliberazione n. 172 del 29/12/2011, avente efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2011, ha previsto per tutti gli assegnatari degli alloggi Progetto C.A.S.E e M.A.P., che alla data del sisma occupavano l'abitazione danneggiata a titolo personale di godimento, il pagamento di un canone di compartecipazione, tenendo conto dei coefficienti di zona in cui erano situati i vari insediamenti nonché dei parametri previsti dalla legge 96/96 e sue modificazioni ed integrazioni per i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ad € 15.000,00.
Con successiva deliberazione n. 29 del 19/03/2015, il Consiglio Comunale ha statuito, poi,
6 l'applicazione a partire dal 1° aprile 2015 a tutti gli assegnatari degli alloggi C.A.S.E. e M.A.P. di un canone concessorio, da modularsi in funzione della fascia di reddito ISEE, costituito da due voci: il canone di locazione e il canone di compartecipazione per le spese di manutenzione ordinaria e gestione delle parti comuni.
Infine, con delibera di Giunta Comunale n. 353 del 22/06/2017, il Comune ha aggiornato i canoni applicati ai concessionari degli alloggi emergenziali, facendo espressa applicazione dell'art. 28 della L.R. Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 che individua le modalità di concessione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La disposizione richiamata prevede che: “La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dagli enti gestori…l'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.”
Per quanto di rilevanza in questa sede, la delibera comunale ha previsto altresì che:
- la variazione del canone di locazione in relazione al nuovo valore ISEE avrebbe avuto decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- a tutti coloro che non avessero consegnato l'ISEE in corso di validità nei termini consentiti, dal 1° gennaio 2018 sarebbero stati applicati i canoni previsti dai Patti Territoriali – valore medio – fino all'eventuale consegna del modello ISEE, nel qual caso, le variazioni del canone avrebbero avuto effetto dal mese successivo a quello di consegna;
- l'obbligo del concessionario e del suo nucleo di segnalare immediatamente al Comune, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ogni variazione rilevante che fosse sopravvenuta rispetto alle dichiarazioni rese per ottenere la concessione dell'alloggio.
In tale contesto si colloca la vicenda portata oggi all'attenzione del Tribunale.
Dalla documentazione in atti è emerso che il sig. , al momento del sisma del Parte_1
6/4/2009, era residente nella città di L'Aquila.
In forza del decreto del Sindaco di L'Aquila del 03/12/2009, egli ha beneficiato dell'assegnazione in comodato d'uso gratuito di un alloggio emergenziale del Progetto CASE in località Paganica, di mq. 70, sito in Via Giuseppe Giampaola n. 2, identificato dal codice CodiceFiscale_2 dove ha abitato dal 05/11/2009 al 14/09/2010. Successivamente, con decreto del
[...]
17/08/2010, a decorrere dal 30/08/2010, egli è divenuto assegnatario dell'alloggio del Progetto
CASE sito in L'Aquila, Frazione Camarda, codice CAM-01-17-P2-6°-MTA-H3, nel quale attualmente risiede.
7 Emerge, quindi, un primo dato: l'alloggio è stato assegnato al sig. con Pt_1 provvedimento amministrativo del di L'Aquila; l'assegnatario ha accettato il bene con CP_1 sottoscrizione in adesione dell'atto di assegnazione.
Sussiste, pertanto, il titolo in forza del quale il sig. detiene in godimento l'immobile. Pt_1
Non vale a destituire di fondamento quanto detto il fatto che il con Controparte_1 missiva del 28/07/2015, abbia informato l'attore dell'istituzione del canone di locazione per tutti gli assegnatari degli alloggi Progetto C.A.S.E. e M.A.P., a partire dal 1° aprile 2015, in funzione della fascia di reddito ISEE, e abbia preannunciato una futura convocazione per la stipula del nuovo contratto.
Ebbene, come anticipato, oggetto di contestazione è l'importo richiesto a titolo di canone di locazione dal Comune di L'Aquila al sig. per il periodo 2018-2019, quantificato in Pt_1 euro 242,28 per ogni mese.
L'attore dichiara di aver versato per il periodo dal 1.1.18 al 28.2.19 l'importo mensile di euro
90,00 e a partire dal 1.3.19, a seguito della variazione Isee, l'importo di euro 50,05 mensile.
Contesta l'importo maggiore richiestogli dal deducendo che non sarebbe dovuto CP_1 perché calcolato sulla base dei criteri fissati nella deliberazione comunale del 2017, la quale non può applicarsi al rapporto intercorrente con il in forza di quanto previsto nel decreto CP_1 di assegnazione dell'alloggio del 2010, il quale prevede espressamente che l'assegnazione sia a titolo gratuito, fermo l'obbligo di partecipazione alle spese delle utenze e di gestione della cosa comune. Secondo l'attore, infatti, mancherebbe un contratto di locazione atto a giustificare la richiesta di pagamento del canone di locazione, di guisa che dovrebbe essere ripristinato il solo canone di compartecipazione previsto dalla Delibera Consiliare n. 172 del 29/12/2011.
Ora, come visto, la misura di assegnazione temporanea di alloggi per far fronte all'emergenza casa della popolazione colpita dal sisma del 2009 trova fondamento nella legge.
Essa, in particolare, è stata istituita con legge statale nel 2009 ed è stata successivamente modificata nel 2014, quando il legislatore ha espressamente stabilito che la misura, in origine concepita a titolo gratuito, dovesse divenire a titolo oneroso (il dl. Del 2014 prevede che gli assegnatari degli alloggi del progetto C.A.S.E. sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai
Comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni).
Dunque, la disciplina del rapporto privatistico di godimento del bene che origina dall'assegnazione dell'alloggio è contenuta nella legge istitutiva della misura, nella legge regionale in tema di edilizia residenziale pubblica da essa espressamente richiamata e nelle successive
8 delibere comunali, attuative di quanto ivi previsto. Vale a dire, il regime concessorio trova la sua fonte regolamentare all'esterno del contratto stesso e risente delle successive modificazioni di legge in applicazione del meccanismo previsto dall'art. 1339 c.c.
Nello specifico, l'assegnazione dell'alloggio al Sig. è avvenuta nel 2010, quando il quadro Pt_1 normativo di riferimento contemplava l'ipotesi di una concessione del bene a titolo gratuito, con solo rimborso delle spese vive. Il regime giuridico del rapporto è mutato nel tempo sulla scorta della normativa sopra ricordata. Per quanto concerne il periodo relativo agli anni 2018 e
2019, il rapporto di concessione in godimento dell'alloggio da parte del Comune di L'Aquila è stato disciplinato dalla legge allora vigente (l. 164/2014) e dalla delibera comunale del 2017, che, come visto, detta i criteri di quantificazione del canone a partire dal 1° gennaio 2018.
Correttamente, quindi, il ha quantificato il canone di godimento sulla base Controparte_1 dei criteri regolamentari applicabili ratione temporis, in base ai quali il canone di concessione è costituito da due voci, il canone di locazione e il canone di compartecipazione.
Si aggiunga, inoltre, che in ordine al potere di determinazione del canone sociale, é stato precisato dalla Corte di Cassazione che esso si esplica con atti unilaterali di accertamento aventi effetti immediati in ordine alla obbligazione del canone (Cass. n. 8831/96), con la conseguenza che detti atti, qualificabili come atti amministrativi incidenti su diritti soggettivi ed eventualmente disapplicabili dal giudice ordinario se lesivi di quei diritti (Cass. n. 10123/94), sono assistiti da una presunzione di conformità alla normativa statale o regionale in materia, per cui è l'assegnatario che ha l'onere di vincere detta presunzione dimostrando che nei suoi confronti il canone che l'istituto reclama non é quello corrispondente ai parametri a lui riferibili
(Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 06/11/2002) 06/11/2002, n. 15539).
Nel caso di specie, l'attore ha contestato il parametro normativo utilizzato dal per la CP_1 quantificazione del canone ma non la modalità con cui i criteri ivi indicati sono stati in concreto applicati.
Tale doglianza non coglie nel segno. Come visto, è corretto che il abbia Controparte_1 quantificato il canone concessorio sulla base dei criteri regolamentari applicabili indicati nella delibera comunale del 2017.
Non è certamente meritevole di accoglimento la quantificazione del canone proposta da parte attrice, la quale peraltro non è neppure valutabile da questo Tribunale, atteso che la parte non ha esplicato quale sia il criterio utilizzato per ritenere che la somma dovuta fosse di euro 90,00, poi autoridotta a 50,05 in luogo di quella maggiore richiesta dal CP_1
9 Risulta, peraltro, che l'attore, per gli anni di cui si discorre, non ha neppure inviato la dichiarazione ISEE al Comune. Dal momento che, come visto, si tratta di un documento necessario perché il canone possa essere parametrato alla fascia di reddito del nucleo familiare, correttamente il Comune, in forza di quanto disposto nella delibera della Giunta Comunale n.
353 del 22/06/2017, ha applicato, per il periodo non coperto dalla produzione della
Dichiarazione ISEE, il canone fissato dai Patti Territoriali.
Non è un caso, infatti, che, dopo che il sig. ha prodotto la certificazione reddituale, il Pt_1 convenuto abbia rimodulato il canone dovuto per gli anni a seguire. CP_1
In conclusione, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese sono liquidate secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. Oltre alle competenze e alle spese, gli oneri fiscali e previdenziali sono riconosciuti nella misura complessiva del 23,80% delle competenze, in sostituzione di CPA e IVA, atteso che il Comune è assistito dalla sua
Avvocatura interna.
Per Questi Motivi
il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta con n. di R.G. 690 del 2022, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna a rifondere al le spese processuali, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 2.552,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed oneri fiscali al 23,80%.
Così deciso in L'Aquila, il 1.12.2025
Il Giudice
NI EL
(firmato digitalmente)
10
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
Ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 17.11.2025
(tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.)
Il Giudice, dott.ssa NI EL, letti gli atti;
viste le note depositate dalle parti;
osservato che l'udienza odierna è stata fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; osservato che i Procuratori delle parti hanno discusso la causa per iscritto e si sono riportati ai rispettivi atti, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate e chiedono la decisione della causa.
Il Giudice
Dato atto di quanto a verbale;
deposita la sentenza, allegata al presente verbale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'Aquila, 1.12.2025
Il Giudice
NI EL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Sezione unica civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NI EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 690 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 17 novembre 2025, promossa da
, nato a [...] il [...], (C.F. ), domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
L'Aquila Frz. Camarda, Via Riccardo Nardis n. 4, ivi elettivamente domiciliato, al C.so Federico
II, presso lo studio dell'Avv. Umberto Pilolli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-attore - contro
, in persona del Sindaco p.t. (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso la sede Comunale in L'Aquila, alla Via Avezzano, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Domenico de Nardis e Cinzia Angelini, giusta procura in atti;
- Convenuto –
OGGETTO DEL GIUDIZIO: Altri istituti del diritto delle locazioni – canone concessorio alloggi emergenziali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con le note scritte depositate per l'udienza del 17.11.2025, hanno discusso la causa, riportandosi quanto alle conclusioni ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La sentenza è redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009. Pertanto, è omesso lo svolgimento del processo e sono espresse in forma succinta le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendo limitarsi a quelle rilevanti ai fini della decisione.
*
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, , ha convenuto in Parte_1 giudizio il per sentir dichiarare la inapplicabilità, nei propri confronti, del Controparte_1 canone di locazione richiesto dal per l'occupazione dell'alloggio del Progetto C.A.S.E. CP_1 sito in L'Aquila, Frazione Camarda, alla Via Riccardo Nardis n. 4, di mq. 103, calcolato sulla base degli accordi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 3, L.431/1998; ha chiesto, altresì, dichiararsi l'applicabilità del solo importo del canone di compartecipazione per le spese straordinarie del progetto Case e Map secondo i criteri stabiliti nella deliberazione di Consiglio
Comunale n. 172 del 29/12/2011, che determinava la quota di compartecipazione nell'importo di
€ 189,28 mensili, successivamente ridotto dal Comune a € 108,00. L'attore ha esposto che la procedura di mediazione obbligatoria era stata esperita ante causam con esito negativo in ragione della mancata comparizione del convenuto. Ha concluso, chiedendo l'accoglimento CP_1 delle conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.: “Voglia l'On.le
Tribunale di L'Aquila, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per i motivi spiegati in narrativa, dichiarare: 1) l'inapplicabilità da parte del del canone di locazione calcolato sulla base degli Controparte_1 accordi territoriali previsti dall'art. 2, comma 3, L.431/1998, all'immobile concesso in comodato d'uso al Sig.
e sito in via Riccardo Nardis, n.4 Camarda L'Aquila, di mq.103 , (alloggio CAM-01-17 6°- Parte_1
MTA-H3), per mancata sottoscrizione del contratto di locazione;
2) l'applicabilità all'immobile detenuto in comodato dall'odierno attore del solo importo del contributo di compartecipazione secondo i criteri stabiliti nelle deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 29.12.2011 e che determina la quota di compartecipazione nell'importo di euro 108,00 mensile;
3) condannare il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme ricevute a titolo di canone di locazione dell'immobile per cui è causa, oltre interessi come per legge;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Cap ed IVA come per legge”.
Il si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito per essere la materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda in quanto il canone di locazione richiesto dall' era stato calcolato in applicazione dalla regolamentazione CP_2
3 comunale, applicabile ratione temporis e avente efficacia nei confronti della generalità dei concessionari degli alloggi emergenziali che, alla data del sisma, occupavano l'abitazione danneggiata a titolo personale di godimento. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale: 1) accertare e dichiarare che la domanda ex adverso proposta è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito;
2) e, comunque, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali;
sono seguiti vari rinvii. In data
9.6.2025 è stata assegnata alla scrivente, che, al termine dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.10.2022, ha fissato l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per il
17.11.2025
**
In via preliminare, occorre valutare l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giurisdizione del G.A ai sensi dell'art. dell'art. 37 c.p.c., tempestivamente proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
E' principio assodato in giurisprudenza che per valutare la ricorrenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda in giudizio, ma l'effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio;
il criterio di riparto della giurisdizione è, per questo, comunemente individuato nel c.d. petitum sostanziale (in termini,
Cons. Stato, sez. V, n. 2975/2020; inoltre, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32625;
2 novembre 2018, n. 28053; 5 ottobre 2018, n. 24411; 7 settembre 2018, n. 21928; 31 luglio 2018,
n. 20350; 26 ottobre 2017, n. 25456; Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2018, n. 6134; III, 13 giugno
2018, n. 3648; III, 1 giugno 2018, n. 3299; VI, 21 maggio 2018, n. 3018; III, 16 maggio 2018, n.
2924; VI, 19 marzo 2018, n. 1710; 27 febbraio 2018 n. 1166).
Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo il consolidato indirizzo della
Corte di cassazione, “il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico” (Cass., Sezioni Unite, 24 maggio 2019 n. 14267; 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., 20 aprile 2018, n. 9918). Nella prima fase, infatti, la situazione
4 giuridica del privato che dialoga con il potere pubblico è di interesse legittimo e, quindi, ogni eventuale controversia che dovesse insorgere è attratta nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo;
la seconda fase, invece, si caratterizza per il fatto che la situazione giuridica fatta valere del privato assume natura di diritto soggettivo. Essa, perciò, avuto riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, ricade nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
Da quanto detto consegue che la controversia vertente sulla quantificazione del canone di locazione del bene residenziale e sulla ripartizione delle spese per i consumi, avendo ad oggetto questioni che ineriscono la fase di esecuzione del contratto, in cui l'operare dell'amministrazione non è più riconducile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade nell'ambito di un rapporto paritetico, è soggetta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cassazione civile sez. un., 12 luglio
2019, n. 18828; Sez. I, 19 agosto 2016 n. 17201; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2013 n. 22957;
T.A.R. Lazio, sez. III stralcio, 19 ottobre 2020, n. 10643/2020).
Sussiste, pertanto, nel caso di specie la giurisdizione del giudice adito.
***
Venendo al merito della domanda, il quadro normativo di riferimento è costituito da una serie di disposizioni di fonte statale, primaria e secondaria, che si sono stratificate nel tempo, modificando sensibilmente la natura della misura emergenziale dell'assegnazione temporanea di alloggio alle persone le cui abitazioni sono state distrutte o rese inagibili dal sisma del 2009.
A seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, con decreto legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2009, il legislatore ha previsto che, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi, il
Commissario delegato provvedesse alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione ovvero al reperimento di alloggi, anche individuando immobili non utilizzati (art. 2, commi 1 e 10).
Tali alloggi, ai sensi del comma 11 dell'art. 2 del testo richiamato, sono assegnati dal Sindaco del
Comune interessato, secondo criteri prestabiliti, il quale prevede le modalità dell'uso provvisorio degli stessi da parte dei beneficiari, anche a titolo gratuito.
I criteri da seguire ai fini dell'assegnazione degli alloggi venivano fissati con due successive
Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la n. 3806 e la n. 3769 del 2009, a cui era
5 allegato lo “schema di convenzione tipo, aperta all'adesione dei proprietari di immobili da concedere in locazione ad uso abitazione temporanea alla popolazione dell'area abruzzese colpita dall'evento sismico del 6 aprile
2009”.
Successivamente, con Ordinanza del 13 giugno 2011 n. 3945, l a Presidenza del Consiglio dei
Ministro ha introdotto la possibilità per i Sindaci di stabilire a carico dei beneficiari degli alloggi un canone di locazione, da pagare unitamente al già previsto rimborso delle spese delle utenze domestiche e di gestione delle parti comuni. Il canone doveva essere fissato tenendo conto dei criteri previsti dalla legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996 circa la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ad integrazione di ciò, con successiva OPCM n. 3968 del 12/10/2011, è stato altresì previsto che, ai fini della determinazione del canone di locazione, i sindaci possono tener conto altresì delle oggettive maggiori condizioni di disagio dei nuclei familiari in attesa della riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare di proprietà adibita ad abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009, rispetto ai nuclei familiari che alla predetta data occupavano l'abitazione a titolo personale di godimento.
La previsione del pagamento del canone di locazione stabilito dai Comuni da parte degli assegnatari degli alloggi del Progetto C.A.S.E e dei moduli abitatiti provvisori (M.A.P.), prevista in origine come facoltativa, è divenuta obbligatoria in forza dell'art. 4 comma 8- quinquies del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 cd. ''Sblocca Italia'', convertito in legge con modificazione ordinato con la Legge n. 164 del 2014.
In buona sostanza, dal 2009 al 2014 la misura di sostegno alle famiglie colpite dal sisma ha subito modifiche significative: in origine è stata concepita dal legislatore come sostanzialmente gratuita, fermo l'obbligo della restituzione delle spese dei consumi;
successivamente è stata introdotta la previsione di un canone di locazione che, da meramente facoltativo nel 2011, è divenuto obbligatorio nel 2014.
In attuazione della normativa primaria e secondaria statale, il Comune di L'Aquila, con la deliberazione n. 172 del 29/12/2011, avente efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2011, ha previsto per tutti gli assegnatari degli alloggi Progetto C.A.S.E e M.A.P., che alla data del sisma occupavano l'abitazione danneggiata a titolo personale di godimento, il pagamento di un canone di compartecipazione, tenendo conto dei coefficienti di zona in cui erano situati i vari insediamenti nonché dei parametri previsti dalla legge 96/96 e sue modificazioni ed integrazioni per i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ad € 15.000,00.
Con successiva deliberazione n. 29 del 19/03/2015, il Consiglio Comunale ha statuito, poi,
6 l'applicazione a partire dal 1° aprile 2015 a tutti gli assegnatari degli alloggi C.A.S.E. e M.A.P. di un canone concessorio, da modularsi in funzione della fascia di reddito ISEE, costituito da due voci: il canone di locazione e il canone di compartecipazione per le spese di manutenzione ordinaria e gestione delle parti comuni.
Infine, con delibera di Giunta Comunale n. 353 del 22/06/2017, il Comune ha aggiornato i canoni applicati ai concessionari degli alloggi emergenziali, facendo espressa applicazione dell'art. 28 della L.R. Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 che individua le modalità di concessione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La disposizione richiamata prevede che: “La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dagli enti gestori…l'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.”
Per quanto di rilevanza in questa sede, la delibera comunale ha previsto altresì che:
- la variazione del canone di locazione in relazione al nuovo valore ISEE avrebbe avuto decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- a tutti coloro che non avessero consegnato l'ISEE in corso di validità nei termini consentiti, dal 1° gennaio 2018 sarebbero stati applicati i canoni previsti dai Patti Territoriali – valore medio – fino all'eventuale consegna del modello ISEE, nel qual caso, le variazioni del canone avrebbero avuto effetto dal mese successivo a quello di consegna;
- l'obbligo del concessionario e del suo nucleo di segnalare immediatamente al Comune, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ogni variazione rilevante che fosse sopravvenuta rispetto alle dichiarazioni rese per ottenere la concessione dell'alloggio.
In tale contesto si colloca la vicenda portata oggi all'attenzione del Tribunale.
Dalla documentazione in atti è emerso che il sig. , al momento del sisma del Parte_1
6/4/2009, era residente nella città di L'Aquila.
In forza del decreto del Sindaco di L'Aquila del 03/12/2009, egli ha beneficiato dell'assegnazione in comodato d'uso gratuito di un alloggio emergenziale del Progetto CASE in località Paganica, di mq. 70, sito in Via Giuseppe Giampaola n. 2, identificato dal codice CodiceFiscale_2 dove ha abitato dal 05/11/2009 al 14/09/2010. Successivamente, con decreto del
[...]
17/08/2010, a decorrere dal 30/08/2010, egli è divenuto assegnatario dell'alloggio del Progetto
CASE sito in L'Aquila, Frazione Camarda, codice CAM-01-17-P2-6°-MTA-H3, nel quale attualmente risiede.
7 Emerge, quindi, un primo dato: l'alloggio è stato assegnato al sig. con Pt_1 provvedimento amministrativo del di L'Aquila; l'assegnatario ha accettato il bene con CP_1 sottoscrizione in adesione dell'atto di assegnazione.
Sussiste, pertanto, il titolo in forza del quale il sig. detiene in godimento l'immobile. Pt_1
Non vale a destituire di fondamento quanto detto il fatto che il con Controparte_1 missiva del 28/07/2015, abbia informato l'attore dell'istituzione del canone di locazione per tutti gli assegnatari degli alloggi Progetto C.A.S.E. e M.A.P., a partire dal 1° aprile 2015, in funzione della fascia di reddito ISEE, e abbia preannunciato una futura convocazione per la stipula del nuovo contratto.
Ebbene, come anticipato, oggetto di contestazione è l'importo richiesto a titolo di canone di locazione dal Comune di L'Aquila al sig. per il periodo 2018-2019, quantificato in Pt_1 euro 242,28 per ogni mese.
L'attore dichiara di aver versato per il periodo dal 1.1.18 al 28.2.19 l'importo mensile di euro
90,00 e a partire dal 1.3.19, a seguito della variazione Isee, l'importo di euro 50,05 mensile.
Contesta l'importo maggiore richiestogli dal deducendo che non sarebbe dovuto CP_1 perché calcolato sulla base dei criteri fissati nella deliberazione comunale del 2017, la quale non può applicarsi al rapporto intercorrente con il in forza di quanto previsto nel decreto CP_1 di assegnazione dell'alloggio del 2010, il quale prevede espressamente che l'assegnazione sia a titolo gratuito, fermo l'obbligo di partecipazione alle spese delle utenze e di gestione della cosa comune. Secondo l'attore, infatti, mancherebbe un contratto di locazione atto a giustificare la richiesta di pagamento del canone di locazione, di guisa che dovrebbe essere ripristinato il solo canone di compartecipazione previsto dalla Delibera Consiliare n. 172 del 29/12/2011.
Ora, come visto, la misura di assegnazione temporanea di alloggi per far fronte all'emergenza casa della popolazione colpita dal sisma del 2009 trova fondamento nella legge.
Essa, in particolare, è stata istituita con legge statale nel 2009 ed è stata successivamente modificata nel 2014, quando il legislatore ha espressamente stabilito che la misura, in origine concepita a titolo gratuito, dovesse divenire a titolo oneroso (il dl. Del 2014 prevede che gli assegnatari degli alloggi del progetto C.A.S.E. sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai
Comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni).
Dunque, la disciplina del rapporto privatistico di godimento del bene che origina dall'assegnazione dell'alloggio è contenuta nella legge istitutiva della misura, nella legge regionale in tema di edilizia residenziale pubblica da essa espressamente richiamata e nelle successive
8 delibere comunali, attuative di quanto ivi previsto. Vale a dire, il regime concessorio trova la sua fonte regolamentare all'esterno del contratto stesso e risente delle successive modificazioni di legge in applicazione del meccanismo previsto dall'art. 1339 c.c.
Nello specifico, l'assegnazione dell'alloggio al Sig. è avvenuta nel 2010, quando il quadro Pt_1 normativo di riferimento contemplava l'ipotesi di una concessione del bene a titolo gratuito, con solo rimborso delle spese vive. Il regime giuridico del rapporto è mutato nel tempo sulla scorta della normativa sopra ricordata. Per quanto concerne il periodo relativo agli anni 2018 e
2019, il rapporto di concessione in godimento dell'alloggio da parte del Comune di L'Aquila è stato disciplinato dalla legge allora vigente (l. 164/2014) e dalla delibera comunale del 2017, che, come visto, detta i criteri di quantificazione del canone a partire dal 1° gennaio 2018.
Correttamente, quindi, il ha quantificato il canone di godimento sulla base Controparte_1 dei criteri regolamentari applicabili ratione temporis, in base ai quali il canone di concessione è costituito da due voci, il canone di locazione e il canone di compartecipazione.
Si aggiunga, inoltre, che in ordine al potere di determinazione del canone sociale, é stato precisato dalla Corte di Cassazione che esso si esplica con atti unilaterali di accertamento aventi effetti immediati in ordine alla obbligazione del canone (Cass. n. 8831/96), con la conseguenza che detti atti, qualificabili come atti amministrativi incidenti su diritti soggettivi ed eventualmente disapplicabili dal giudice ordinario se lesivi di quei diritti (Cass. n. 10123/94), sono assistiti da una presunzione di conformità alla normativa statale o regionale in materia, per cui è l'assegnatario che ha l'onere di vincere detta presunzione dimostrando che nei suoi confronti il canone che l'istituto reclama non é quello corrispondente ai parametri a lui riferibili
(Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 06/11/2002) 06/11/2002, n. 15539).
Nel caso di specie, l'attore ha contestato il parametro normativo utilizzato dal per la CP_1 quantificazione del canone ma non la modalità con cui i criteri ivi indicati sono stati in concreto applicati.
Tale doglianza non coglie nel segno. Come visto, è corretto che il abbia Controparte_1 quantificato il canone concessorio sulla base dei criteri regolamentari applicabili indicati nella delibera comunale del 2017.
Non è certamente meritevole di accoglimento la quantificazione del canone proposta da parte attrice, la quale peraltro non è neppure valutabile da questo Tribunale, atteso che la parte non ha esplicato quale sia il criterio utilizzato per ritenere che la somma dovuta fosse di euro 90,00, poi autoridotta a 50,05 in luogo di quella maggiore richiesta dal CP_1
9 Risulta, peraltro, che l'attore, per gli anni di cui si discorre, non ha neppure inviato la dichiarazione ISEE al Comune. Dal momento che, come visto, si tratta di un documento necessario perché il canone possa essere parametrato alla fascia di reddito del nucleo familiare, correttamente il Comune, in forza di quanto disposto nella delibera della Giunta Comunale n.
353 del 22/06/2017, ha applicato, per il periodo non coperto dalla produzione della
Dichiarazione ISEE, il canone fissato dai Patti Territoriali.
Non è un caso, infatti, che, dopo che il sig. ha prodotto la certificazione reddituale, il Pt_1 convenuto abbia rimodulato il canone dovuto per gli anni a seguire. CP_1
In conclusione, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese sono liquidate secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. Oltre alle competenze e alle spese, gli oneri fiscali e previdenziali sono riconosciuti nella misura complessiva del 23,80% delle competenze, in sostituzione di CPA e IVA, atteso che il Comune è assistito dalla sua
Avvocatura interna.
Per Questi Motivi
il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta con n. di R.G. 690 del 2022, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna a rifondere al le spese processuali, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 2.552,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed oneri fiscali al 23,80%.
Così deciso in L'Aquila, il 1.12.2025
Il Giudice
NI EL
(firmato digitalmente)
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