Articolo 5 della Legge 3 agosto 1998, n. 300
Articolo 4Articolo 6
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22 agosto 1998
Art. 5. 1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. In applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 agosto 1998