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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7895 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 35370/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 11/10/2024 da nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]17 20090 MASATE ITALIA con l'Avv. BONESSA MONICA
ATTORE
Nei confronti di
(MB), 07/01/1980) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]18 BASIANO con l'Avv. SIMONE NORMA e FORTUNATO ELIO ENRICO ADRIANO
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11.10.2024 e
31.10.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDZIONI RELATIVE ALLA
RESPONSABILITA' REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE conferma dell'affidamento condiviso di PE 1 e PE 2 con collocamento preferenziale ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione materna diritto di visita in favore del padre disciplinato secondo la seguente modalità: a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21:30 Con la precisazione che nei periodi di sospensione scolastica la frequentazione il fine settimana decorrerà dal venerdì mattina alle 8.30
Nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna il padre potrà tenere con sé i figli minori dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola e quindi con due pernottamenti infrasettimanali che verranno introdotti secondo le tempistiche concordate dai genitori con il coordinatore genitoriale (e quindi prima con un solo pernottamento e poi con entrambi).
Nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna il padre potrà tenere con sé i figli minori portandoli a scuola il mercoledì mattina e tenendoli con sé dall'uscita da scuola sino alle
21:30 con riaccompagnamento dalla mamma alle 21.30.
Restano salvi diversi e migliori accordi che i genitori potranno assumere e quindi con la possibilità che nella settimana in cui il papà tiene i minori per il fine settimana lo stesso possa tenere con sé Per 1 e PE 2 il mercoledì anche per il pernottamento. Si precisa in ogni caso che i papà accompagnerà PE 2 e PE 1 a scuola il martedì mattina e nel caso dell'infrasettimanale di mercoledì anche il mercoledì mattina.
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio i minori trascorreranno ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore le intere vacanze scolastiche pasquali durante le vacanze estive i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore 15 giorni durante il mese di agosto alternando di anno in anno la prima o la seconda quindicina i genitori si impegnano a proseguire nel percorso attualmente in essere con il coordinatore genitoriale e a sottoscrivere nuovo contratto con il medesimo per un'ulteriore semestre i servizi sociali del comune di Basiano- AS sono incaricati della presa in carico del nucleo familiare e del monitoraggio relativo alla regolamentazione delle frequentazioni e all'esercizio della responsabilità genitoriale con obbligo per gli stessi di segnalazione urgente all'autorità giudiziaria competente (PM minorile) in caso di grave pregiudizio per i minori Per 3 della misura del contributo indiretto per il mantenimento di PE_1 e Per 2 in euro 600 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat dal maggio 2026 (Base di calcolo maggio 25), da corrispondersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel 2017 da intendersi qui integralmente trascritte.
L'assegno unico universale verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
Spese di lite integralmente compensate
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte 1 e Controparte 1
Dall'unione sono nati PE 1 e nati il 25.5.2018 PE 2 Con decreto del Tribunale di Milano n. 1459/2021 del 27 maggio 2021 sono stati omologati gli accordi relativi alla responsabilità genitoriale prevedendo l'affidamento condiviso dei minori,
l'assegnazione alla sig.ra della casa famigliare, la regolamentazione dell'esercizio del Pt 1 diritto di vista in favore del sig. CP_1 la determinazione in € 400,00 mensili dell'assegno che il sig.
CP 1 doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento dei figli (di cui € 300,00 a titolo di contributo ed € 100,00 circa a titolo di assegni famigliari che il padre avrebbe continuato a percepire) oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili, Parte 1 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 11/10/2024
Tribunale la modifica degli accordi sopra menzionati e in particolare che fermo l'affidamento condiviso dei minori, la responsabilità genitoriale paterna venisse limitata con riferimento alle questioni ordinarie scolastiche (iscrizione a scuola, deleghe al ritiro, autorizzazioni alle gite e/o alle attività extra scolastiche curriculari e non)., che venisse diversamente disciplinato il diritto di vista paterno e che venisse elevato ad 800,00 mensili l'assegno che il padre doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento dei minori fermo l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie riferibili ai minori
Controparte 1 ritualmente costituitosi in giudizio contestava integralmente i presupposti fattuali posti dalla ricorrente a base della richiesta modifica e, fermo all'affidamento condiviso dei figli minori, chiedeva che gli sessi fossero collocati a settimane alternate presso l'uno o l'altro genitore, che venissero regolamentate le festività infrannuale, e che venisse revocato l'obbligo a suo carico di corrispondere l'assegno perequativo per il mantenimento dei figli dovendovi ogni genitore provvedervi in via diretta per i tempi di permanenza dei minori e con la sola suddivisione al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata che, fermo l'affidamento condiviso dei minori e il collocamento presso la madre venisse regolamentato in maniera ampia il diritto di visita in suo favore e che fosse contenuto in € 500,0 mensili l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento degli stessi oltre al 50% delle spese straordinarie
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 1.4.2025 nella quale le parti comparivano e venivano sentite dal Giudice Delegato le stesse di accordavano nel senso che "che fino alla presa in carico da pare dei
Servizi sociali il padre vedrà e starà con i figli i fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola (in caso di sospensione scolastica dalle 8:30), oltre alla regolamentazione standard infrasettimanale come concordata. Il resistente si impegna a stare con i bambini il mercoledì nelle settimane che finiscono con il we paterno;
e martedì e mercoledì in quelle che finiscono con il we materno.... il padre contribuirà al mantenimento di entrambi i figli versando alla madre a decorrere dal 1.5.2025 la somma mensile di euro 600 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT( maggio 2026) e assegno unico a metà .entro il 5 del mese. 50% spese straordinarie."
Con ordinanza del 1.4.2025 il Giudice Delegato così provvedeva "Dispone l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre a
AS via Dante Alighieri n 17
Dispone che i Servizi sociali di AS prendano in carico il nucleo familiare e svolgano indagine psicosociale sul nucleo medesimo con indagine psicofisica dei genitori e dei minori( anche tramite colloqui con insegnanti e pediatra), sui rapporti dei figli con ciascun genitore e procedano a regolamentare i tempi di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, secondo tempi e modalità ritenuti maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei minori, sentiti eventualmente i minori medesimi Dispone che fino alla regolamentazione da parte dei Servizi sociali il padre veda i figli i fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola (in caso di sospensione scolastica dalle 8:30), oltre alla regolamentazione standard infrasettimanale come concordata nel decreto di omologa del
Tribunale del 27.5.2021. Il resistente si impegna a stare con i bambini il mercoledì nelle settimane che finiscono con il we paterno;
e martedì e mercoledì in quelle che finiscono con il we materno.
I periodi di vacanza scolastica e le festività in genere seguiranno il calendario di cui al decreto fino nuova e diversa regolamentazione da parte dei Servizi;
Invita i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità anche con finalità mediative presso i Servizi sociali territoriali;
Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori per la somma complessiva di euro 600 a decorrere dal mese di maggio 2025 soggetta a rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione maggio 2026) oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano
Assegno unico al 50% tra le parti"
Alla successiva udienza del 3.10.2025 le parti comparendo nuovamente davanti al Giudice
Delegato davano atto che era in corso un percorso con il coordinatore genitoriale che sta dando degli esiti estremamente positivi e conseguentemente concordavano i profili relativi alla responsabilità genitoriale come da conclusioni congiunte trascritte in epigrafe
Il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione
La causa veniva decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle pari avanti al Giudice Delegato pochi giorni orsono rappresentino nel contesto dato la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di PE 1 e PE 2 .
Detti accordi devono, pertanto, essere confermati in sentenza avendo peraltro le parti confermato consapevolmente e in maniera apprezzabile la propria volontà di proseguire il percorso iniziato con il coordinatore genitoriale prorogando il relativo contratto per almeno un ulteriore semestre.
Deve peraltro trovare conferma l'incarico già conferito ai Servizi Sociali del Comune di Basiano
AS (competenti per la residenza dei minori e delle madre) della presa in carico del nucleo familiare e del monitoraggio relativo alla regolamentazione delle frequentazioni e all'esercizio della responsabilità genitoriale con obbligo per gli stessi di segnalazione urgente all'autorità giudiziaria competente (PM minorile) in caso di grave pregiudizio per i minori
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio l'esito del giudizio le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
35370 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, sull'accordo delle parti e in modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 1459/2021 del 27 maggio 2021 così provvede:
1. conferma dell'affidamento condiviso di PE_1 e PE_2 con collocamento preferenziale ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione materna
2. dispone che diritto di visita in favore del padre sia disciplinato secondo la seguente modalità: a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle
21:30 Con la precisazione che nei periodi di sospensione scolastica la frequentazione il fine settimana decorrerà dal venerdì mattina alle 8.30
Nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna il padre potrà tenere con sé i figli minori dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola e quindi con due pernottamenti infrasettimanali che verranno introdotti secondo le tempistiche concordate dai genitori con il coordinatore genitoriale (
e quindi prima con un solo pernottamento e poi con entrambi).
Nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna il padre potrà tenere con sé i figli minori portandoli a scuola il mercoledì mattina e tenendoli con sé dall'uscita da scuola sino alle 21:30 con riaccompagnamento dalla mamma alle 21.30.
Restano salvi diversi e migliori accordi che i genitori potranno assumere e quindi con la possibilità che nella settimana in cui il papà tiene i minori per il fine settimana lo stesso possa tenere con sé Per 1 e PE_2 il mercoledì anche per il pernottamento. Si precisa in ogni caso che i papà accompagnerà PE_2 e PE 1 a scuola il martedì mattina e nel caso dell'infrasettimanale di mercoledì anche il mercoledì mattina.
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio i minori trascorreranno ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore le intere vacanze
-
scolastiche pasquali durante le vacanze estive i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore 15 giorni durante il mese di agosto alternando di anno in anno la prima o la seconda quindicina
3. Prende atto che i genitori si sono impegnati a proseguire nel percorso attualmente in essere con il coordinatore genitoriale e a sottoscrivere nuovo contratto con il medesimo per un'ulteriore semestre
4. Incarica i servizi sociali del Comune di Basiano- AS della presa in carico del nucleo familiare e del monitoraggio relativo alla regolamentazione delle frequentazioni e all'esercizio della responsabilità genitoriale con obbligo per gli stessi di segnalazione urgente all'autorità giudiziaria competente (PM minorile) in caso di grave pregiudizio per i minori
5. Dispone che Controparte 1 versi a Parte 1 a titolo di contributo indiretto per il mantenimento di PE 1 e PE_2 l'importo di euro 600 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat dal maggio 2026 ( Base di calcolo maggio 25), da corrispondersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel 2017 da intendersi qui integralmente trascritte.
6. Dispone che l'assegno unico universale sia suddiviso e percepito al 50% dai genitori.
7. Compensa tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per la comunicazione presente provvedimento si servizi sociali del Comune di MASATE
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 11/10/2024 da nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]17 20090 MASATE ITALIA con l'Avv. BONESSA MONICA
ATTORE
Nei confronti di
(MB), 07/01/1980) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]18 BASIANO con l'Avv. SIMONE NORMA e FORTUNATO ELIO ENRICO ADRIANO
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11.10.2024 e
31.10.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDZIONI RELATIVE ALLA
RESPONSABILITA' REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE conferma dell'affidamento condiviso di PE 1 e PE 2 con collocamento preferenziale ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione materna diritto di visita in favore del padre disciplinato secondo la seguente modalità: a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21:30 Con la precisazione che nei periodi di sospensione scolastica la frequentazione il fine settimana decorrerà dal venerdì mattina alle 8.30
Nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna il padre potrà tenere con sé i figli minori dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola e quindi con due pernottamenti infrasettimanali che verranno introdotti secondo le tempistiche concordate dai genitori con il coordinatore genitoriale (e quindi prima con un solo pernottamento e poi con entrambi).
Nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna il padre potrà tenere con sé i figli minori portandoli a scuola il mercoledì mattina e tenendoli con sé dall'uscita da scuola sino alle
21:30 con riaccompagnamento dalla mamma alle 21.30.
Restano salvi diversi e migliori accordi che i genitori potranno assumere e quindi con la possibilità che nella settimana in cui il papà tiene i minori per il fine settimana lo stesso possa tenere con sé Per 1 e PE 2 il mercoledì anche per il pernottamento. Si precisa in ogni caso che i papà accompagnerà PE 2 e PE 1 a scuola il martedì mattina e nel caso dell'infrasettimanale di mercoledì anche il mercoledì mattina.
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio i minori trascorreranno ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore le intere vacanze scolastiche pasquali durante le vacanze estive i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore 15 giorni durante il mese di agosto alternando di anno in anno la prima o la seconda quindicina i genitori si impegnano a proseguire nel percorso attualmente in essere con il coordinatore genitoriale e a sottoscrivere nuovo contratto con il medesimo per un'ulteriore semestre i servizi sociali del comune di Basiano- AS sono incaricati della presa in carico del nucleo familiare e del monitoraggio relativo alla regolamentazione delle frequentazioni e all'esercizio della responsabilità genitoriale con obbligo per gli stessi di segnalazione urgente all'autorità giudiziaria competente (PM minorile) in caso di grave pregiudizio per i minori Per 3 della misura del contributo indiretto per il mantenimento di PE_1 e Per 2 in euro 600 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat dal maggio 2026 (Base di calcolo maggio 25), da corrispondersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel 2017 da intendersi qui integralmente trascritte.
L'assegno unico universale verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
Spese di lite integralmente compensate
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte 1 e Controparte 1
Dall'unione sono nati PE 1 e nati il 25.5.2018 PE 2 Con decreto del Tribunale di Milano n. 1459/2021 del 27 maggio 2021 sono stati omologati gli accordi relativi alla responsabilità genitoriale prevedendo l'affidamento condiviso dei minori,
l'assegnazione alla sig.ra della casa famigliare, la regolamentazione dell'esercizio del Pt 1 diritto di vista in favore del sig. CP_1 la determinazione in € 400,00 mensili dell'assegno che il sig.
CP 1 doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento dei figli (di cui € 300,00 a titolo di contributo ed € 100,00 circa a titolo di assegni famigliari che il padre avrebbe continuato a percepire) oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili, Parte 1 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 11/10/2024
Tribunale la modifica degli accordi sopra menzionati e in particolare che fermo l'affidamento condiviso dei minori, la responsabilità genitoriale paterna venisse limitata con riferimento alle questioni ordinarie scolastiche (iscrizione a scuola, deleghe al ritiro, autorizzazioni alle gite e/o alle attività extra scolastiche curriculari e non)., che venisse diversamente disciplinato il diritto di vista paterno e che venisse elevato ad 800,00 mensili l'assegno che il padre doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento dei minori fermo l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie riferibili ai minori
Controparte 1 ritualmente costituitosi in giudizio contestava integralmente i presupposti fattuali posti dalla ricorrente a base della richiesta modifica e, fermo all'affidamento condiviso dei figli minori, chiedeva che gli sessi fossero collocati a settimane alternate presso l'uno o l'altro genitore, che venissero regolamentate le festività infrannuale, e che venisse revocato l'obbligo a suo carico di corrispondere l'assegno perequativo per il mantenimento dei figli dovendovi ogni genitore provvedervi in via diretta per i tempi di permanenza dei minori e con la sola suddivisione al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata che, fermo l'affidamento condiviso dei minori e il collocamento presso la madre venisse regolamentato in maniera ampia il diritto di visita in suo favore e che fosse contenuto in € 500,0 mensili l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento degli stessi oltre al 50% delle spese straordinarie
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 1.4.2025 nella quale le parti comparivano e venivano sentite dal Giudice Delegato le stesse di accordavano nel senso che "che fino alla presa in carico da pare dei
Servizi sociali il padre vedrà e starà con i figli i fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola (in caso di sospensione scolastica dalle 8:30), oltre alla regolamentazione standard infrasettimanale come concordata. Il resistente si impegna a stare con i bambini il mercoledì nelle settimane che finiscono con il we paterno;
e martedì e mercoledì in quelle che finiscono con il we materno.... il padre contribuirà al mantenimento di entrambi i figli versando alla madre a decorrere dal 1.5.2025 la somma mensile di euro 600 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT( maggio 2026) e assegno unico a metà .entro il 5 del mese. 50% spese straordinarie."
Con ordinanza del 1.4.2025 il Giudice Delegato così provvedeva "Dispone l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre a
AS via Dante Alighieri n 17
Dispone che i Servizi sociali di AS prendano in carico il nucleo familiare e svolgano indagine psicosociale sul nucleo medesimo con indagine psicofisica dei genitori e dei minori( anche tramite colloqui con insegnanti e pediatra), sui rapporti dei figli con ciascun genitore e procedano a regolamentare i tempi di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, secondo tempi e modalità ritenuti maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei minori, sentiti eventualmente i minori medesimi Dispone che fino alla regolamentazione da parte dei Servizi sociali il padre veda i figli i fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola (in caso di sospensione scolastica dalle 8:30), oltre alla regolamentazione standard infrasettimanale come concordata nel decreto di omologa del
Tribunale del 27.5.2021. Il resistente si impegna a stare con i bambini il mercoledì nelle settimane che finiscono con il we paterno;
e martedì e mercoledì in quelle che finiscono con il we materno.
I periodi di vacanza scolastica e le festività in genere seguiranno il calendario di cui al decreto fino nuova e diversa regolamentazione da parte dei Servizi;
Invita i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità anche con finalità mediative presso i Servizi sociali territoriali;
Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori per la somma complessiva di euro 600 a decorrere dal mese di maggio 2025 soggetta a rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione maggio 2026) oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano
Assegno unico al 50% tra le parti"
Alla successiva udienza del 3.10.2025 le parti comparendo nuovamente davanti al Giudice
Delegato davano atto che era in corso un percorso con il coordinatore genitoriale che sta dando degli esiti estremamente positivi e conseguentemente concordavano i profili relativi alla responsabilità genitoriale come da conclusioni congiunte trascritte in epigrafe
Il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione
La causa veniva decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle pari avanti al Giudice Delegato pochi giorni orsono rappresentino nel contesto dato la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di PE 1 e PE 2 .
Detti accordi devono, pertanto, essere confermati in sentenza avendo peraltro le parti confermato consapevolmente e in maniera apprezzabile la propria volontà di proseguire il percorso iniziato con il coordinatore genitoriale prorogando il relativo contratto per almeno un ulteriore semestre.
Deve peraltro trovare conferma l'incarico già conferito ai Servizi Sociali del Comune di Basiano
AS (competenti per la residenza dei minori e delle madre) della presa in carico del nucleo familiare e del monitoraggio relativo alla regolamentazione delle frequentazioni e all'esercizio della responsabilità genitoriale con obbligo per gli stessi di segnalazione urgente all'autorità giudiziaria competente (PM minorile) in caso di grave pregiudizio per i minori
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio l'esito del giudizio le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
35370 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, sull'accordo delle parti e in modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 1459/2021 del 27 maggio 2021 così provvede:
1. conferma dell'affidamento condiviso di PE_1 e PE_2 con collocamento preferenziale ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione materna
2. dispone che diritto di visita in favore del padre sia disciplinato secondo la seguente modalità: a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle
21:30 Con la precisazione che nei periodi di sospensione scolastica la frequentazione il fine settimana decorrerà dal venerdì mattina alle 8.30
Nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna il padre potrà tenere con sé i figli minori dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì con riaccompagnamento a scuola e quindi con due pernottamenti infrasettimanali che verranno introdotti secondo le tempistiche concordate dai genitori con il coordinatore genitoriale (
e quindi prima con un solo pernottamento e poi con entrambi).
Nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna il padre potrà tenere con sé i figli minori portandoli a scuola il mercoledì mattina e tenendoli con sé dall'uscita da scuola sino alle 21:30 con riaccompagnamento dalla mamma alle 21.30.
Restano salvi diversi e migliori accordi che i genitori potranno assumere e quindi con la possibilità che nella settimana in cui il papà tiene i minori per il fine settimana lo stesso possa tenere con sé Per 1 e PE_2 il mercoledì anche per il pernottamento. Si precisa in ogni caso che i papà accompagnerà PE_2 e PE 1 a scuola il martedì mattina e nel caso dell'infrasettimanale di mercoledì anche il mercoledì mattina.
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio i minori trascorreranno ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore le intere vacanze
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scolastiche pasquali durante le vacanze estive i minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore 15 giorni durante il mese di agosto alternando di anno in anno la prima o la seconda quindicina
3. Prende atto che i genitori si sono impegnati a proseguire nel percorso attualmente in essere con il coordinatore genitoriale e a sottoscrivere nuovo contratto con il medesimo per un'ulteriore semestre
4. Incarica i servizi sociali del Comune di Basiano- AS della presa in carico del nucleo familiare e del monitoraggio relativo alla regolamentazione delle frequentazioni e all'esercizio della responsabilità genitoriale con obbligo per gli stessi di segnalazione urgente all'autorità giudiziaria competente (PM minorile) in caso di grave pregiudizio per i minori
5. Dispone che Controparte 1 versi a Parte 1 a titolo di contributo indiretto per il mantenimento di PE 1 e PE_2 l'importo di euro 600 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat dal maggio 2026 ( Base di calcolo maggio 25), da corrispondersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel 2017 da intendersi qui integralmente trascritte.
6. Dispone che l'assegno unico universale sia suddiviso e percepito al 50% dai genitori.
7. Compensa tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per la comunicazione presente provvedimento si servizi sociali del Comune di MASATE
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai