TAR
Sentenza 17 novembre 2023
Sentenza 17 novembre 2023
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Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04365/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 10/03/2026
N. 01944 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04365/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4365 del 2024, proposto da IO RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nobile, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2637/2023. N. 04365/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. AE IN e uditi per le parti gli avvocati Francesco Nobile e Ennio De Vita in sostituzione dell'avv. Sabato Criscuolo;
FATTO e DIRITTO
1 - IO RR propone appello contro il Comune di Nocera Inferiore per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2637/2023, che ha respinto il suo ricorso volto all'annullamento della nota prot. gen. 7246 del 4.2.2021 del Settore
Territorio e Ambiente – Servizio Condono del Comune di Nocera Inferiore, avente ad oggetto il diniego definitivo della richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot.
n. 44662 del 10 ottobre 2004 presentata ai sensi della L. 326/2003, relativamente alla definizione di illeciti edilizi in Via Contrada Padula n. 4 per l'abusiva realizzazione di un opificio per attività artigianale di 190 mq., notificata in data 11 febbraio 2021, nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
2 – In particolare, a seguito di un esposto delle Ferrovie dello Stato il Responsabile dell'Ufficio antiabusivismo edilizio del Comune di Nocera Inferiore si recava, unitamente a personale della Polizia Locale, presso il predetto fondo e riscontrava la realizzazione di una struttura in ferro, costituita dall'accorpamento di tre manufatti, con pilastri e travi, copertura in lamiera e pavimentazione con massetto di calcestruzzo.
Il Comune di Nocera Inferiore emetteva quindi l'ordinanza prot. n. 5536 del 4 febbraio
2016 di sospensione dei lavori edili e contestuale comunicazione di avvio del procedimento, e poi l'ordinanza prot. n. 3771 del 26 gennaio 2017 di demolizione N. 04365/2024 REG.RIC.
delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 31 D.P.R.
380/2001. L'odierno appellante in data 14 febbraio 2017 presentava istanza di permesso di costruire per la costruzione di un opificio industriale sul medesimo fondo, ma l'Ufficio SUAP del Comune di Nocera, con nota pec prot. n. 16993 del 10 aprile
2017, trasmetteva la nota prot. n. 12527 del 30 marzo 2017 del Settore Territorio
Ambiente di diniego, sia per contrasto con il PUC, sia per l'esistenza di abusi edilizi.
Avverso l'ordinanza di demolizione l'odierno appellante proponeva ricorso che il
TAR Campania – Salerno il quale con la sentenza n. 3313/2022 -non appellata- dichiarava improcedibile per mancata impugnazione del parere negativo del SUAP sulla richiesta di permesso di costruire e del diniego di sanatoria.
Previo preavviso di rigetto, del 29 maggio 2018, il Comune con provvedimento prot.
n. 7246 del 4 febbraio 2021rigettava infine l'istanza di condono prot. n. 44662 risalente al 10 dicembre 2004 ex lege n. 326/2003.
3 - Avverso tale ultimo provvedimento l'odierno appellante proponeva ricorso dinanzi al TAR della Campania, sede di Salerno, che a seguito della udienza pubblica del 7 novembre 2023 lo respingeva con la sentenza n. 2637/2023 della II Sezione.
4 – Con il presente appello è stata quindi contestata l'erroneità ed ingiustizia della predetta sentenza mediante la deduzione di plurimi motivi di diritto.
5 – Il Comune di Nocera Inferiore si è costituito in giudizio e le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive difese mediante un ripetuto scambio di memorie.
6 – Le censure dedotte con l'appello non sono fondate.
6.1 – In particolare, con il primo motivo di appello, si censura la sentenza del TAR nella parte in cui esclude la condonabilità di un capannone per attività artigianale in forza della legge n. 326/2003, assumendo che l'istanza di condono avrebbe ad oggetto l'ampliamento di una preesistenza realizzata ante 1967 e, dunque, il manufatto sarebbe N. 04365/2024 REG.RIC.
condonabile ai sensi della legge n. 326/2003 a prescindere alla natura e destinazione del fondo.
Non viene però fornito alcun principio di prova circa l'esistenza di una legittima preesistenza edilizia, circostanza del tutto omessa nella domanda di condono, che era riferita invece alla avvenuta realizzazione di un nuovo capannone. Il motivo non può essere quindi accolto.
6.2 - Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza appellata nella parte in cui statuisce che la circostanza che il capannone oggetto di condono rientra nella fascia di rispetto ferroviario è sufficiente a motivare il diniego di condono, assumendosi la mancata indicazione, da parte del Comune, della distanza del manufatto dalla fascia di rispetto ferroviaria e l'incidenza del vincolo.
In realtà il sopralluogo è stato effettato dal Comune nel 2016, a seguito di un esposto delle Ferrovie dello Stato per la presenza di manufatti nella fascia di rispetto ferroviario, risultati non suscettibili di autorizzazione in deroga a causa della loro collocazione e consistenza. Neppure il motivo in esame è quindi fondato.
6.3 - Infine l'appellante contesta la sentenza del TAR per aver violato “il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” avendo omesso di decidere sul vizio di violazione del principio della proporzionalità; tale vizio però non risulta dedotto in primo grado.
6.4 – L'appello deve essere inoltre respinto, in quanto il manufatto che era stato dichiarato nel 1994 era uno soltanto, con superficie pari a 121 mq., mentre in sede di sopralluogo (2016) sono stati rinvenuti 3 capannoni per complessivi 776 mq. e neppure appare possibile stabilire con certezza quale sia quello cui era riferita l'originaria istanza. In disparte la questione della fascia di rispetto ferroviaria, in ogni caso il decreto legge n. 269/2003 non consentiva di regola la sanatoria di manufatti a destinazione non abitativa e, comunque, di manufatti di oltre 750mc., a fronte – nel N. 04365/2024 REG.RIC.
caso in esame - di una volumetria stimabile in circa 3.000mc. considerata l'altezza dei capannoni in questione.
6.5 – Quanto, infine, alla domanda di istruttoria volta a verificare l'affermata preesistenza dei manufatti al 1967, non viene fornito alcun principio di prova circa la loro datazione, mentre la dimostrazione della data di realizzazione dell'abuso è nella disponibilità di chi lo ha realizzato (e non della PA), e quindi costituisce un onere per chi propone la sanatoria.
7 – la complessità e non univocità della lunga vicenda controversa giustifica infine la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU SA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
AE IN, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere N. 04365/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AE IN
IL PRESIDENTE
AU SA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/03/2026
N. 01944 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04365/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4365 del 2024, proposto da IO RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nobile, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2637/2023. N. 04365/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. AE IN e uditi per le parti gli avvocati Francesco Nobile e Ennio De Vita in sostituzione dell'avv. Sabato Criscuolo;
FATTO e DIRITTO
1 - IO RR propone appello contro il Comune di Nocera Inferiore per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2637/2023, che ha respinto il suo ricorso volto all'annullamento della nota prot. gen. 7246 del 4.2.2021 del Settore
Territorio e Ambiente – Servizio Condono del Comune di Nocera Inferiore, avente ad oggetto il diniego definitivo della richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot.
n. 44662 del 10 ottobre 2004 presentata ai sensi della L. 326/2003, relativamente alla definizione di illeciti edilizi in Via Contrada Padula n. 4 per l'abusiva realizzazione di un opificio per attività artigianale di 190 mq., notificata in data 11 febbraio 2021, nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
2 – In particolare, a seguito di un esposto delle Ferrovie dello Stato il Responsabile dell'Ufficio antiabusivismo edilizio del Comune di Nocera Inferiore si recava, unitamente a personale della Polizia Locale, presso il predetto fondo e riscontrava la realizzazione di una struttura in ferro, costituita dall'accorpamento di tre manufatti, con pilastri e travi, copertura in lamiera e pavimentazione con massetto di calcestruzzo.
Il Comune di Nocera Inferiore emetteva quindi l'ordinanza prot. n. 5536 del 4 febbraio
2016 di sospensione dei lavori edili e contestuale comunicazione di avvio del procedimento, e poi l'ordinanza prot. n. 3771 del 26 gennaio 2017 di demolizione N. 04365/2024 REG.RIC.
delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 31 D.P.R.
380/2001. L'odierno appellante in data 14 febbraio 2017 presentava istanza di permesso di costruire per la costruzione di un opificio industriale sul medesimo fondo, ma l'Ufficio SUAP del Comune di Nocera, con nota pec prot. n. 16993 del 10 aprile
2017, trasmetteva la nota prot. n. 12527 del 30 marzo 2017 del Settore Territorio
Ambiente di diniego, sia per contrasto con il PUC, sia per l'esistenza di abusi edilizi.
Avverso l'ordinanza di demolizione l'odierno appellante proponeva ricorso che il
TAR Campania – Salerno il quale con la sentenza n. 3313/2022 -non appellata- dichiarava improcedibile per mancata impugnazione del parere negativo del SUAP sulla richiesta di permesso di costruire e del diniego di sanatoria.
Previo preavviso di rigetto, del 29 maggio 2018, il Comune con provvedimento prot.
n. 7246 del 4 febbraio 2021rigettava infine l'istanza di condono prot. n. 44662 risalente al 10 dicembre 2004 ex lege n. 326/2003.
3 - Avverso tale ultimo provvedimento l'odierno appellante proponeva ricorso dinanzi al TAR della Campania, sede di Salerno, che a seguito della udienza pubblica del 7 novembre 2023 lo respingeva con la sentenza n. 2637/2023 della II Sezione.
4 – Con il presente appello è stata quindi contestata l'erroneità ed ingiustizia della predetta sentenza mediante la deduzione di plurimi motivi di diritto.
5 – Il Comune di Nocera Inferiore si è costituito in giudizio e le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive difese mediante un ripetuto scambio di memorie.
6 – Le censure dedotte con l'appello non sono fondate.
6.1 – In particolare, con il primo motivo di appello, si censura la sentenza del TAR nella parte in cui esclude la condonabilità di un capannone per attività artigianale in forza della legge n. 326/2003, assumendo che l'istanza di condono avrebbe ad oggetto l'ampliamento di una preesistenza realizzata ante 1967 e, dunque, il manufatto sarebbe N. 04365/2024 REG.RIC.
condonabile ai sensi della legge n. 326/2003 a prescindere alla natura e destinazione del fondo.
Non viene però fornito alcun principio di prova circa l'esistenza di una legittima preesistenza edilizia, circostanza del tutto omessa nella domanda di condono, che era riferita invece alla avvenuta realizzazione di un nuovo capannone. Il motivo non può essere quindi accolto.
6.2 - Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza appellata nella parte in cui statuisce che la circostanza che il capannone oggetto di condono rientra nella fascia di rispetto ferroviario è sufficiente a motivare il diniego di condono, assumendosi la mancata indicazione, da parte del Comune, della distanza del manufatto dalla fascia di rispetto ferroviaria e l'incidenza del vincolo.
In realtà il sopralluogo è stato effettato dal Comune nel 2016, a seguito di un esposto delle Ferrovie dello Stato per la presenza di manufatti nella fascia di rispetto ferroviario, risultati non suscettibili di autorizzazione in deroga a causa della loro collocazione e consistenza. Neppure il motivo in esame è quindi fondato.
6.3 - Infine l'appellante contesta la sentenza del TAR per aver violato “il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” avendo omesso di decidere sul vizio di violazione del principio della proporzionalità; tale vizio però non risulta dedotto in primo grado.
6.4 – L'appello deve essere inoltre respinto, in quanto il manufatto che era stato dichiarato nel 1994 era uno soltanto, con superficie pari a 121 mq., mentre in sede di sopralluogo (2016) sono stati rinvenuti 3 capannoni per complessivi 776 mq. e neppure appare possibile stabilire con certezza quale sia quello cui era riferita l'originaria istanza. In disparte la questione della fascia di rispetto ferroviaria, in ogni caso il decreto legge n. 269/2003 non consentiva di regola la sanatoria di manufatti a destinazione non abitativa e, comunque, di manufatti di oltre 750mc., a fronte – nel N. 04365/2024 REG.RIC.
caso in esame - di una volumetria stimabile in circa 3.000mc. considerata l'altezza dei capannoni in questione.
6.5 – Quanto, infine, alla domanda di istruttoria volta a verificare l'affermata preesistenza dei manufatti al 1967, non viene fornito alcun principio di prova circa la loro datazione, mentre la dimostrazione della data di realizzazione dell'abuso è nella disponibilità di chi lo ha realizzato (e non della PA), e quindi costituisce un onere per chi propone la sanatoria.
7 – la complessità e non univocità della lunga vicenda controversa giustifica infine la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU SA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
AE IN, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere N. 04365/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AE IN
IL PRESIDENTE
AU SA
IL SEGRETARIO