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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 524/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 524 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.RAFFAELE BOIANELLI, giusta procura in atti ricorrente
e
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore convenuto contumace
FATTO
– docente di scuola dell'infanzia con ultima sede di servizio, all'epoca del Parte_1 deposito del ricorso, presso l' - ha dedotto di aver Controparte_2 lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare il convenuto a corrisponderle, a tale titolo, l'importo di euro 500,00 per CP_1 ciascuno dei predetti anni scolastici.
Sebbene ritualmente evocato, il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'udienza del 4.11.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di Cont fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia del .
La domanda formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1.
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_4
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle
[...]
Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_4 secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_4 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_4 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e
3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come
“il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a CP_1 doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_4 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, la ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Tuttavia, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, la ricorrente ha rappresentato di essere “fuoriuscita dal sistema scolastico a partire dal 1° settembre
2025, in quanto la stessa ha raggiunto l'età di 67 anni”.
Nella consapevolezza di non poter più fruire del beneficio dedotto in lite, destinato, come sopra ampiamente osservato, alla formazione degli insegnanti in servizio, la ricorrente ha rivendicato il proprio diritto al risarcimento per equivalente, chiedendo contestualmente di essere autorizzata a precisare in tal senso la domanda originariamente proposta.
A tal fine, la ricorrente ha fatto riferimento alla medesima pronuncia sopra richiamata
(Cass. n. 29961 del 27.10.2023), la quale ha chiarito come, per i docenti che non siano più interno al sistema scolastico, l'unica azione proponibile sia quella risarcitoria.
Tale domanda, tuttavia, non può essere accolta.
Infatti, pur trattandosi di un'emendatio libelli consentita ex art. 420 c.p.c., la domanda così come da ultimo precisata non può ritenersi fondata, non avendo la ricorrente allegato alcun danno riconducibile alla mancata fruizione della carta docente. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
Nel caso di specie, quindi, in difetto di qualsivoglia allegazione sul punto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 3/12/2025
Il Giudice
IA Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 524 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.RAFFAELE BOIANELLI, giusta procura in atti ricorrente
e
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore convenuto contumace
FATTO
– docente di scuola dell'infanzia con ultima sede di servizio, all'epoca del Parte_1 deposito del ricorso, presso l' - ha dedotto di aver Controparte_2 lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare il convenuto a corrisponderle, a tale titolo, l'importo di euro 500,00 per CP_1 ciascuno dei predetti anni scolastici.
Sebbene ritualmente evocato, il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'udienza del 4.11.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di Cont fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia del .
La domanda formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1.
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_4
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle
[...]
Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_4 secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_4 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_4 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e
3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come
“il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a CP_1 doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_4 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, la ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Tuttavia, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, la ricorrente ha rappresentato di essere “fuoriuscita dal sistema scolastico a partire dal 1° settembre
2025, in quanto la stessa ha raggiunto l'età di 67 anni”.
Nella consapevolezza di non poter più fruire del beneficio dedotto in lite, destinato, come sopra ampiamente osservato, alla formazione degli insegnanti in servizio, la ricorrente ha rivendicato il proprio diritto al risarcimento per equivalente, chiedendo contestualmente di essere autorizzata a precisare in tal senso la domanda originariamente proposta.
A tal fine, la ricorrente ha fatto riferimento alla medesima pronuncia sopra richiamata
(Cass. n. 29961 del 27.10.2023), la quale ha chiarito come, per i docenti che non siano più interno al sistema scolastico, l'unica azione proponibile sia quella risarcitoria.
Tale domanda, tuttavia, non può essere accolta.
Infatti, pur trattandosi di un'emendatio libelli consentita ex art. 420 c.p.c., la domanda così come da ultimo precisata non può ritenersi fondata, non avendo la ricorrente allegato alcun danno riconducibile alla mancata fruizione della carta docente. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
Nel caso di specie, quindi, in difetto di qualsivoglia allegazione sul punto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 3/12/2025
Il Giudice
IA Busoli