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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
TT RI, OR
AMORE PELLEGRINO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720230004686830 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 027 2023 0004686830 000 per l'importo di € 10.343,01 notificata in data 30 settembre 2024 a mezzo di messo notificatore dell'Agenzia delle Entrate per la provincia di Roma concernente il pagamento dei seguenti tributi per l'anno 2019 così ripartiti: Codice tributo 1D49 - contributo unificato, spese atti giudiziari € 3.372,00,
Codice tributo 1N53 sanzioni 6.774,00, codice tributo 1N95 entrate eventuali € 17,50, codice tributo 1D50 interessi € 203,63. e diritti di notifica € 5,88.
Premette il ricorrente che la cartella di pagamento è stata erroneamente emessa nei confronti del sig.
Ricorrente_1, ex legale rappresentante della Società_1.
A sostegno della propria opposizione la ricorrente lamenta:
1. La violazione dei principi di autonomia patrimoniale delle società;
Sostiene che, ai sensi dell'art.2497 codice civile, le società di capitali sono soggetti giuridici autonomi e distinti rispetto alle persone fisiche che le rappresentano. Pertanto, gli obblighi fiscali e tributari della Società_1
. non possono essere trasferiti sul sig. Ricorrente_1 ex legale rappresentante.
2. Errori nella notificazione della cartella;
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Campobasso ha erroneamente indirizzato la cartella di pagamento,
a un soggetto non obbligato in palese contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza
n° 33165/2021. Tale errore configura un vizio di legittimità che inficia l'intero atto impugnato.
3. Inesistenza del presupposto per l'emissione della cartella;
La cartella di pagamento è stata emessa sulla base di un'erronea individuazione del soggetto obbligato in violazione degli artt. 7 e 19 del D. Lgs n. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 della Costituzione pregiudicando il diritto di difesa del ricorrente.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullare la cartella di pagamento n. 027
2023 0004686830 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Condannare la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio ed onorari previsti per legge.
Si costituisce l'Agenzia Delle Entrate Riscossione che, preliminarmente, eccepisce la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c..
Cita l'art. 28 co.4 del d.lgs. n.175/2014 con il quale il Legislatore ha stabilito che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”.
Di conseguenza è stato previsto che la società, cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta alla stregua della nuova formulazione di cui all'art. 2495 c.c., comunque possa rimanere in vita nei cinque anni successivi alla cancellazione con riferimento limitato alle sole ipotesi in cui il Fisco debba effettuare la sua attività di accertamento, contenzioso e riscossione.
Risulta dunque, a parere della resistente, del tutto legittima l'attività svolta dall'ente di riscossione nel caso di specie dato che la cartella impugnata è stata iscritta a ruolo, correttamente, a carico della Società_1. (C.F. P.IVA_1), cancellata dal registro delle imprese dal 25/07/2022, ed è stata notificata entro i cinque anni successivi al ricorrente in data 30/09/2024 in qualità di ex amministratore della stessa .
Conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire del ricorrente e, nel merito: di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Chiede altresì la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
3. - Il Collegio, dall'esame della documentazione presente in atti, verifica che la cartella di pagamento opposta risulta emessa nei confronti dalla società Società_1 e notificata al ricorrente in qualità di legale rappresentante della medesima. Verifica inoltre, dalla visura camerale depositata, che la società Società_1 risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 25/07/2022 con Determinazione del Conservatore prot. 2022000004 del
27/06/2022 ai sensi dell'art. 40 del D.L: 76/2020 convertito, con modifiche dalla Legge 120/2020. L'Art. 40 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, introduce e disciplina la cancellazione d'ufficio delle società di capitali dal Registro delle Imprese quando sono in determinate condizioni (come la mancata presentazione dei bilanci per cinque anni consecutivi) e semplifica le procedure per l'accertamento delle cause di scioglimento senza liquidazione. Il Conservatore, dopo l'accertamento, iscrive la decisione nel Registro e la comunica agli amministratori, i quali hanno la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di cancellazione al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale competente entro 15 giorni dalla notifica o pubblicazione del provvedimento.
3.1 - Dalla Visura camerale in atti risulta quale ultimo amministratore in carica della società, nonché socio con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 30%, il ricorrente odierno.
3.2 - Delineato il contesto della controversia il Collegio evidenzia che, con la cancellazione dal Registro delle
Imprese, la società si estingue, perdendo la propria capacità giuridica e processuale. Questo evento determina un fenomeno successorio: i rapporti giuridici, sia attivi che passivi, si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Di conseguenza, gli ex liquidatori perdono ogni potere di rappresentanza, poiché non esiste più un soggetto da rappresentare. Il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere proposto direttamente dai soci, in proprio, in qualità di successori della società estinta.
3.3 - La Corte aggiunge anche che, data la cancellazione dal Registro delle Imprese in data 25/07/2022 senza messa in liquidazione, risulta assente la figura del liquidatore;
dopo la cancellazione, l'azione legale non può più essere intrapresa in nome della società, ma deve essere esercitata dai soci quali successori universali. Qualsiasi atto processuale compiuto in nome di una società estinta è insanabilmente viziato per difetto di legittimazione. A tale proposito soccorre la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 11315 depositata il 2 maggio 2023 ha stabilito «L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) – invero – si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta» ( Cass., 24 dicembre 2020, n. 29505; Cass., 6 dicembre 2018, n. 31574; Cass.,
10 maggio 2010, n. 11284). Orbene, questa Corte, in casi analoghi, ha affermato che, alla stregua dell'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui «fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui», la persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale sia priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa (Cass., 28 settembre 2021, n. 26209; Cass., 18 dicembre 2008, n. 29628; Cass., 5 ottobre 2004, n. 19870).
3.4 - La Corte ritiene che l'ADER abbia legittimamente emesso la cartella di pagamento opposta in virtù dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) dispone che: “Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 c.c. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione nel Registro delle imprese”. In altre parole, ai fini fiscali la società cancellata viene considerata come se continuasse ad esistere per un periodo di cinque anni dalla cancellazione. Lo scopo di questa norma è esplicito: evitare che l'Amministrazione finanziaria si trovi impossibilitata a notificare avvisi di accertamento o cartelle a società che furono cancellate, magari poco tempo dopo la conclusione di un periodo d'imposta oggetto di verifica.
Con la “sopravvivenza fiscale” quinquennale, l'Agenzia delle Entrate dispone di un arco temporale entro cui concludere eventuali accertamenti ed atti esattivi verso la società come se fosse ancora in vita.
3.5 - Di conseguenza, è possibile notificare atti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione), atti della riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni) nonché atti del contenzioso (ricorsi, appelli) nei confronti della società estinta, entro cinque anni dalla cancellazione. La Corte di Cassazione ha affermato che in tal caso l'ex liquidatore (o in mancanza l'ultimo amministratore) conserva i poteri di rappresentanza della società ai fini delle attività fiscali e processuali. Ciò significa che l'ex liquidatore ( o in mancanza l'ultimo rappresentante legale) può validamente ricevere la notifica degli atti tributari destinati alla società cancellata e, soprattutto, può impugnarli in giudizio nell'interesse della società. Viceversa, i soci non sono legittimati ad agire in giudizio in quel quinquennio, né a ricevere atti impositivi destinati alla società. Questo principio è stato definitivamente chiarito dalla Cassazione, Sez. Unite, sent. 3625/2025. Le Sezioni Unite hanno affermato che i soci di una società estinta a responsabilità limitata “sono obbligati all'adempimento dell'obbligazione tributaria della società se hanno percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione (ex art. 2495 c.c.)”. Tuttavia – prosegue la Corte – la riscossione di somme da parte dei soci rileva come condizione dell'interesse ad agire del Fisco e non già della legittimazione passiva dei soci.
3.6 - La pretesa tributaria contenuta nell'atto impugnato risulta emessa nei confronti dalla società Società_1 e notificata al ricorrente in qualità di legale rappresentante della medesima, quindi non incide nella sfera giuridica del ricorrente;
da qui il difetto di interesse ad agire del ricorrente e la legittimità dell'operato dell'agente di riscossione che ha, correttamente, notificato la cartella di pagamento oggi opposta a carico della Società_1
(C.F. P.IVA_1) (cancellata dal registro delle imprese dal 25/07/2022) , entro i cinque anni successivi la cancellazione al ricorrente in qualità di ex amministratore della stessa .
3.7 - La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del pregio dell'opera difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia resistente, delle spese di causa liquidate in € 800,00, oltre rimborso spese generali della difesa (15%).
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
TT RI, OR
AMORE PELLEGRINO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720230004686830 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 027 2023 0004686830 000 per l'importo di € 10.343,01 notificata in data 30 settembre 2024 a mezzo di messo notificatore dell'Agenzia delle Entrate per la provincia di Roma concernente il pagamento dei seguenti tributi per l'anno 2019 così ripartiti: Codice tributo 1D49 - contributo unificato, spese atti giudiziari € 3.372,00,
Codice tributo 1N53 sanzioni 6.774,00, codice tributo 1N95 entrate eventuali € 17,50, codice tributo 1D50 interessi € 203,63. e diritti di notifica € 5,88.
Premette il ricorrente che la cartella di pagamento è stata erroneamente emessa nei confronti del sig.
Ricorrente_1, ex legale rappresentante della Società_1.
A sostegno della propria opposizione la ricorrente lamenta:
1. La violazione dei principi di autonomia patrimoniale delle società;
Sostiene che, ai sensi dell'art.2497 codice civile, le società di capitali sono soggetti giuridici autonomi e distinti rispetto alle persone fisiche che le rappresentano. Pertanto, gli obblighi fiscali e tributari della Società_1
. non possono essere trasferiti sul sig. Ricorrente_1 ex legale rappresentante.
2. Errori nella notificazione della cartella;
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Campobasso ha erroneamente indirizzato la cartella di pagamento,
a un soggetto non obbligato in palese contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza
n° 33165/2021. Tale errore configura un vizio di legittimità che inficia l'intero atto impugnato.
3. Inesistenza del presupposto per l'emissione della cartella;
La cartella di pagamento è stata emessa sulla base di un'erronea individuazione del soggetto obbligato in violazione degli artt. 7 e 19 del D. Lgs n. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 della Costituzione pregiudicando il diritto di difesa del ricorrente.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullare la cartella di pagamento n. 027
2023 0004686830 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Condannare la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio ed onorari previsti per legge.
Si costituisce l'Agenzia Delle Entrate Riscossione che, preliminarmente, eccepisce la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c..
Cita l'art. 28 co.4 del d.lgs. n.175/2014 con il quale il Legislatore ha stabilito che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”.
Di conseguenza è stato previsto che la società, cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta alla stregua della nuova formulazione di cui all'art. 2495 c.c., comunque possa rimanere in vita nei cinque anni successivi alla cancellazione con riferimento limitato alle sole ipotesi in cui il Fisco debba effettuare la sua attività di accertamento, contenzioso e riscossione.
Risulta dunque, a parere della resistente, del tutto legittima l'attività svolta dall'ente di riscossione nel caso di specie dato che la cartella impugnata è stata iscritta a ruolo, correttamente, a carico della Società_1. (C.F. P.IVA_1), cancellata dal registro delle imprese dal 25/07/2022, ed è stata notificata entro i cinque anni successivi al ricorrente in data 30/09/2024 in qualità di ex amministratore della stessa .
Conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire del ricorrente e, nel merito: di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Chiede altresì la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
3. - Il Collegio, dall'esame della documentazione presente in atti, verifica che la cartella di pagamento opposta risulta emessa nei confronti dalla società Società_1 e notificata al ricorrente in qualità di legale rappresentante della medesima. Verifica inoltre, dalla visura camerale depositata, che la società Società_1 risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 25/07/2022 con Determinazione del Conservatore prot. 2022000004 del
27/06/2022 ai sensi dell'art. 40 del D.L: 76/2020 convertito, con modifiche dalla Legge 120/2020. L'Art. 40 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, introduce e disciplina la cancellazione d'ufficio delle società di capitali dal Registro delle Imprese quando sono in determinate condizioni (come la mancata presentazione dei bilanci per cinque anni consecutivi) e semplifica le procedure per l'accertamento delle cause di scioglimento senza liquidazione. Il Conservatore, dopo l'accertamento, iscrive la decisione nel Registro e la comunica agli amministratori, i quali hanno la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di cancellazione al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale competente entro 15 giorni dalla notifica o pubblicazione del provvedimento.
3.1 - Dalla Visura camerale in atti risulta quale ultimo amministratore in carica della società, nonché socio con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 30%, il ricorrente odierno.
3.2 - Delineato il contesto della controversia il Collegio evidenzia che, con la cancellazione dal Registro delle
Imprese, la società si estingue, perdendo la propria capacità giuridica e processuale. Questo evento determina un fenomeno successorio: i rapporti giuridici, sia attivi che passivi, si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Di conseguenza, gli ex liquidatori perdono ogni potere di rappresentanza, poiché non esiste più un soggetto da rappresentare. Il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere proposto direttamente dai soci, in proprio, in qualità di successori della società estinta.
3.3 - La Corte aggiunge anche che, data la cancellazione dal Registro delle Imprese in data 25/07/2022 senza messa in liquidazione, risulta assente la figura del liquidatore;
dopo la cancellazione, l'azione legale non può più essere intrapresa in nome della società, ma deve essere esercitata dai soci quali successori universali. Qualsiasi atto processuale compiuto in nome di una società estinta è insanabilmente viziato per difetto di legittimazione. A tale proposito soccorre la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 11315 depositata il 2 maggio 2023 ha stabilito «L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) – invero – si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta» ( Cass., 24 dicembre 2020, n. 29505; Cass., 6 dicembre 2018, n. 31574; Cass.,
10 maggio 2010, n. 11284). Orbene, questa Corte, in casi analoghi, ha affermato che, alla stregua dell'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui «fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui», la persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale sia priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa (Cass., 28 settembre 2021, n. 26209; Cass., 18 dicembre 2008, n. 29628; Cass., 5 ottobre 2004, n. 19870).
3.4 - La Corte ritiene che l'ADER abbia legittimamente emesso la cartella di pagamento opposta in virtù dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) dispone che: “Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 c.c. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione nel Registro delle imprese”. In altre parole, ai fini fiscali la società cancellata viene considerata come se continuasse ad esistere per un periodo di cinque anni dalla cancellazione. Lo scopo di questa norma è esplicito: evitare che l'Amministrazione finanziaria si trovi impossibilitata a notificare avvisi di accertamento o cartelle a società che furono cancellate, magari poco tempo dopo la conclusione di un periodo d'imposta oggetto di verifica.
Con la “sopravvivenza fiscale” quinquennale, l'Agenzia delle Entrate dispone di un arco temporale entro cui concludere eventuali accertamenti ed atti esattivi verso la società come se fosse ancora in vita.
3.5 - Di conseguenza, è possibile notificare atti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione), atti della riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni) nonché atti del contenzioso (ricorsi, appelli) nei confronti della società estinta, entro cinque anni dalla cancellazione. La Corte di Cassazione ha affermato che in tal caso l'ex liquidatore (o in mancanza l'ultimo amministratore) conserva i poteri di rappresentanza della società ai fini delle attività fiscali e processuali. Ciò significa che l'ex liquidatore ( o in mancanza l'ultimo rappresentante legale) può validamente ricevere la notifica degli atti tributari destinati alla società cancellata e, soprattutto, può impugnarli in giudizio nell'interesse della società. Viceversa, i soci non sono legittimati ad agire in giudizio in quel quinquennio, né a ricevere atti impositivi destinati alla società. Questo principio è stato definitivamente chiarito dalla Cassazione, Sez. Unite, sent. 3625/2025. Le Sezioni Unite hanno affermato che i soci di una società estinta a responsabilità limitata “sono obbligati all'adempimento dell'obbligazione tributaria della società se hanno percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione (ex art. 2495 c.c.)”. Tuttavia – prosegue la Corte – la riscossione di somme da parte dei soci rileva come condizione dell'interesse ad agire del Fisco e non già della legittimazione passiva dei soci.
3.6 - La pretesa tributaria contenuta nell'atto impugnato risulta emessa nei confronti dalla società Società_1 e notificata al ricorrente in qualità di legale rappresentante della medesima, quindi non incide nella sfera giuridica del ricorrente;
da qui il difetto di interesse ad agire del ricorrente e la legittimità dell'operato dell'agente di riscossione che ha, correttamente, notificato la cartella di pagamento oggi opposta a carico della Società_1
(C.F. P.IVA_1) (cancellata dal registro delle imprese dal 25/07/2022) , entro i cinque anni successivi la cancellazione al ricorrente in qualità di ex amministratore della stessa .
3.7 - La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del pregio dell'opera difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia resistente, delle spese di causa liquidate in € 800,00, oltre rimborso spese generali della difesa (15%).