Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 30/09/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 163/2025 R.G., proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Per l’annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta del 28 marzo 2023, con la quale la parte ricorrente ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo per le infermità «cervico-unco-artrosi» e «spondilosi con sclerosi discale»;
nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere sulla suddetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
visti tutti gli atti di causa;
relatore, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025, il dott. Andrea Illuminati, uditi i difensori delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato il 27 gennaio 2025, l’assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria -OMISSIS- ha chiesto a questo TAR:
i) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata il 28 marzo 2023, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia «Cervico Unco Artrosi e Spondilosi con sclerosi discale» e alla corresponsione del relativo equo indennizzo;
ii) la conseguente condanna dell’amministrazione resistente, Ministero della Giustizia, a provvedere sulla suddetta domanda entro un termine prefissato dal Tribunale;
iii) ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) Il sig. -OMISSIS- era assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-. Nello svolgimento delle proprie mansioni lamentava di avere contratto gravi infermità a carico della colonna vertebrale, diagnosticate come “cervico-unco-artrosi e spondilosi con sclerosi discale”.
b) In data 28 marzo 2023 egli presentava all’amministrazione competente istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo, indicando dettagliatamente la patologia e le circostanze lavorative che l’avrebbero determinata, in conformità al d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
c) Nonostante il decorso del termine di legge (pari a 290 giorni dalla presentazione dell’istanza), l’amministrazione non provvedeva a concludere il procedimento. Alla data di proposizione del ricorso nessun provvedimento conclusivo, né di accoglimento né di rigetto, risultava adottato, lasciando il ricorrente in una situazione di incertezza e privandolo dei benefici connessi al riconoscimento richiesto.
d) In ragione di tale perdurante silenzio, il sig. -OMISSIS- proponeva ricorso al T.A.R. Sicilia chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’amministrazione a definire il procedimento entro un termine prestabilito.
2 – Svolta la premessa in fatto, in punto di diritto il ricorrente ha dedotto che l’amministrazione ha violato l’art. 2 della legge n. 241/1990 e il d.P.R. n. 461/2001, non avendo concluso il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di 290 giorni decorrente dalla domanda del 28 marzo 2023, spirato il 12 gennaio 2024. Ha richiamato, a fondamento della propria pretesa, l’art. 31 c.p.a., osservando che il silenzio serbato integra un inadempimento lesivo dei suoi diritti, privandolo del riconoscimento della causa di servizio e delle relative provvidenze economiche.
3 – Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio il 4 febbraio 2025 e, con memoria depositata l’8 settembre 2025, ha riferito di avere regolarmente istruito la domanda presentata dal ricorrente il 28 marzo 2023 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo. La pratica è stata trasmessa alla Commissione Medica Ospedaliera di Messina, che nel febbraio 2024 ha accertato le patologie e le ha inserite nella Tabella B del d.P.R. n. 834/1981; successivamente, nel febbraio 2025, gli atti sono stati inviati al Comitato di verifica per le cause di servizio presso il MEF, chiamato a rendere il parere tecnico necessario sul nesso causale. Ad oggi il procedimento è ancora pendente in attesa di tale parere, indispensabile per la decisione finale. Il Ministero ha sottolineato di avere adempiuto a tutti i propri compiti, che l’inerzia non gli è imputabile e che i termini del d.P.R. n. 461/2001 sono ordinatori, perciò il loro superamento non comporta automaticamente il silenzio-rifiuto.
4 – Alla camera di consiglio del 25 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa discussione.
5 – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
6 – Va anzitutto ricordato che l’art. 2 della legge n. 241/1990 sancisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, anche nei casi in cui la domanda dell’interessato si riveli inammissibile o infondata. Tale obbligo si applica anche ai procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo, disciplinati dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
In particolare, il procedimento di causa di servizio è scandito da termini precisi, che, comprensivi anche delle eventuali sospensioni, non possono eccedere i 290 giorni complessivi. Decorso inutilmente tale termine senza l’adozione del provvedimento finale, si configura un’ipotesi di silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo.
Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato domanda in data 28 marzo 2023. Successivamente la Commissione Medica Ospedaliera, con verbale del 12 febbraio 2024, ha accertato le patologie denunciate, che sono state trasmesse, unitamente alla restante documentazione, al Ministero della Giustizia. Quest’ultimo, nel febbraio 2025, ha inoltrato gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio presso il MEF, organo tecnico chiamato a esprimere il parere obbligatorio sul nesso causale.
Alla data della decisione, tuttavia, il procedimento non risulta concluso e il ricorrente non ha ottenuto alcuna determinazione espressa, positiva o negativa, in ordine alla propria istanza. Si è dunque verificata una protratta inerzia dell’Amministrazione, idonea a integrare il silenzio-rifiuto oggetto di impugnazione.
Non possono essere accolte le giustificazioni addotte dall’Amministrazione resistente, secondo cui il ritardo dipenderebbe unicamente dalla mancata trasmissione del parere del Comitato. La formazione del silenzio-inadempimento non è esclusa dal compimento di meri atti endoprocedimentali, né può essere paralizzata dall’attesa di un parere tecnico, quand’anche obbligatorio, essendo onere dell’Amministrazione titolare del potere attivarsi affinché il procedimento sia concluso nei termini.
Nel bilanciamento tra l’esigenza di completezza dell’istruttoria e il principio di certezza dei rapporti giuridici, deve prevalere quest’ultimo, soprattutto in materia di riconoscimento di benefici economici e previdenziali che incidono direttamente sulla sfera giuridica ed economica del dipendente. L’inerzia protrattasi oltre i termini di legge determina una lesione grave e attuale dell’interesse legittimo del ricorrente a ottenere una decisione espressa.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo per l’Amministrazione resistente di concludere il procedimento relativo all’istanza del ricorrente entro un termine perentorio che si ritiene congruo fissare in sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, adottando un provvedimento espresso che si pronunci in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla corresponsione dell’equo indennizzo richiesto.
7 – Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’Amministrazione e vanno liquidate nella misura di euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se ed in quanto versato; con distrazione delle spese in favore del difensore ex art. 93 c.pc., dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Quinta di Palermo, definitivamente pronunciando:
a. accoglie il ricorso proposto da -OMISSIS- e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di concludere il procedimento avviato con l’istanza del 28 marzo 2023, volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla corresponsione dell’equo indennizzo, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
b. condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato; con distrazione delle spese in favore del difensore ex art. 93 c.pc., dichiaratosi antistatario..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO