Articolo 49 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 47 bisArticolo 50
Versione
17 marzo 1985
Art. 49. (Sanatorie regionali)

Coloro che abbiano gia' conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di cui al primo comma dell'articolo 37 della presente legge.
Entrata in vigore il 17 marzo 1985
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