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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1942/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Crescenzo Parte_1
ATTRICE
E
, attualmente , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_1 CP_2
Ferroni
CONVENUTA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Perone CP_3
CHIAMATA IN CAUSA
ERICSSON NETWORK SERVICES ITALIA SPA
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
26/09/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di essere stata Parte_1 nuda proprietaria del complesso immobiliare, sito in Sarno alla via Serrazzeta n. 35, identificato nel N.C.E.U. al foglio 28 particella n. 341, composto da otto appartamenti distribuiti a coppia su quattro livelli e un terrazzo che ricopre l´intera superficie del corpo di fabbrica, in virtu´ di atto di donazione del 26.07.2006 e che in data 26.10.2014, stante il decesso del genitore usufruttuario del bene de quo, sig.
, era divenuta piena proprietaria dell'immobile. Allegava che Controparte_4
, in vita, nella sua qualità di usufruttuario, aveva concesso in Controparte_4 locazione, in data 12/03/2004, alla societa´ H3G S.p.A lo spazio, posto al piano
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copertura, del complesso immobiliare, di complessivi mq. 20,00 circa, necessario per l'installazione degli apparati radio, e mq. 4,00 circa, per i supporti antenna e che essa attrice era subentrata nel negozio giuridico sopra indicato in qualità di locatrice, sottoscrivendo un nuovo contratto di locazione con la società in data CP_1
21.01.2015 per la detenzione ad uso locativo degli stessi spazi e beni immobili di cui al contratto del 12/03/2004, con accesso al terrazzo locato consentito dalla scala interna del fabbricato. La conduttrice avendo proceduto, per i fini di cui CP_1 all'esercizio della sua attività di impresa, all'installazione sul terrazzo de quo di apparati radio e supporti antenna mediante l´utilizzo di trasportatore elettromeccanico poggiato direttamente sui gradini della scalinata interna e male utilizzato dai dipendenti della stessa società, cosi´ come evidenziato dall´architetto nella ctp prodotta in atti, aveva arrecato seri ed irreparabili danni Persona_1 all´intero vano scale e alla porta di alluminio, che permettono l´accesso al terrazzo.
Nello specifico, il trasporto sul terrazzo di armadi contenenti apparecchiature di ingente peso ha rovinato in maniera irreparabile la scala dell´immobile de quo, in quanto i gradini erano stati realizzati artigianalmente e per le peculiari caratteristiche non possono essere rattoppati ma solo sostituiti;
la porta in alluminio, poi, di accesso al terrazzo locato, presentava una lesione del vetro renato, che necessita di una sua immediata sostituzione, in quanto potrebbe causare danni;
sulla superficie locata erano presenti, inoltre, la rottura dello spigolo dell´ardesia posizionata sul bordo del lastrico solare del vano scala, rottura dell´ardesia in prossimita´ del palo in ferro dell´antenna con conseguente distacco dell´intonaco e del copriferro dello stesso lastrico solare. Deduceva che tali danni ammontavano alla complessiva somma di euro 34.182,95 e non avendo avuto esito la lettera raccomandata del 24.09.2015 con richiesta alla conduttrice ad effettuare i lavori necessari per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, chiedeva al giudice di condannare la predetta società all'integrale risarcimento di tutti i danni nella misura di complessivi euro 34.182,95 oltre interessi legali e moratori dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge.
Costituitasi in giudizio, la confermava la stipula in data 12.03.2004 del CP_1 contratto di locazione con della durata di 9 anni con rinnovo tacito Controparte_4 di 6 anni in 6 anni, contratto con cui veniva attribuito espressamente alla conduttrice,
la facoltà di sublocare, anche parzialmente, l'immobile oggetto della CP_1 locazione. Successivamente, in data 24.10.2005, concludeva con CP_1 [...] un contratto di condivisione di siti. Mediante il suddetto accordo, la società CP_3 ospitante concedeva alla società ospitata la condivisione dello spazio posto al piano
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di copertura del fabbricato sito nel Comune di Sarno, Via Serrazzata n. 35, già oggetto del contratto principale e in particolare, con riferimento all'utilizzo degli spazi, locali e strutture assegnate alla società ospitata, l'art. 8 del suddetto contratto prevedeva testualmente che: “la stessa (ovvero la sarà l'unica CP_3 responsabile degli eventuali danni conseguenti a fatti che le sono imputabili, anche se commessi da suoi rappresentanti, incaricati, dipendenti o terzi incaricati tra cui le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e manutenzione degli impianti”. Analogamente a quanto convenuto con la ospitata , oncludeva CP_3 CP_1 altresì un ulteriore contratto con Ericsson S.p.a., mediante il quale sublocava anche a quest'ultima lo spazio posto al piano di copertura dell'immobile oggetto del contratto principale. Successivamente, in data 3.04.2008, l'odierna convenuta concedeva alla sub-conduttrice Ericsson S.p.a. la facoltà di sublocare a sua volta il predetto spazio ad altro gestore di telecomunicazioni per l'installazione di apparati di telecomunicazione per telefonia mobile mediante condivisione di spazi e/o infrastrutture e/o impianti. Sicché Ericsson S.p.a., in data 1.11.2008, concludeva con contratto di ospitalità, con il quale la società ospitante Controparte_5 concedeva ospitalità alla società ospitata sulla porzione di spazio posto al piano di copertura dell'immobile oggetto del contratto principale. In data 17.09.2013,
[...]
in ottemperanza agli obblighi di manutenzione previsti dall'art. 5 del contratto CP_1 principale concluso con il Sig. , procedeva alla sostituzione totale degli CP_4 apparati di telecomunicazioni installati e tale operazione avveniva mediante l'utilizzo di un'autogru, evitando così il passaggio attraverso il vano scale dell'immobile. Successivamente, a causa della prematura scomparsa del Sig.
, l' attrice subentrava nel contratto principale in qualità di locatrice ed in data CP_4
21.01.2015, la Sig.ra concludevano un nuovo contratto CP_1 Parte_1 di locazione avente ad oggetto la detenzione ad uso locativo degli stessi spazi e beni immobili di cui al contratto del 12.03.2004. Solo nel mese di settembre 2015, allegando una relazione di parte redatta nel giugno 2015, la Sig.ra CP_4 denunciava ad lo stato precario del vano scale dell'immobile locato CP_1 asseritamente danneggiato a causa del trasporto di antenne ed apparati elettromagnetici. L'odierna convenuta, a seguito di un attento sopralluogo, contestava qualsiasi responsabilità poiché non risultava svolta alcuna attività di trasporto di armadi ed apparecchiature elettroniche mediante passaggio all'interno dell'immobile. Contestava, quindi, qualsiasi addebito di responsabilità per l'asserita condotta pregiudizievole neanche collocata temporalmente, precisando che se si fosse trattato dell'installazione degli originari apparati radio e supporti d'antenne
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risalenti al 2004, il diritto al risarcimento era prescritto. Se, invece, dovesse trattarsi della sostituzione degli impianti avvenuta, come descritto e documentato, mediante autogru nel 2013, allora rilevava come non fossero mai stati evidenziati i danni provocati all'intero vano scale alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda e chiedeva al giudice di chiamare in causa i sub conduttori ed Ericsson Network Services Italia CP_3
S.p.a. perché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si accertasse la responsabilità dei terzi chiamati in causa e per l'effetto si condannassero al risarcimento dei danni per la somma quantificata in corso di causa.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di CP_3 citazione poiché si era limitato all'affermazione dell'esistenza di una serie di deterioramenti nelle rifiniture dell'immobile, senza indicare, neppure approssimativamente l'arco temporale durante il quale tali presunti danneggiamenti sarebbero occorsi, sebbene il terrazzo dell'immobile per cui è causa fosse stato frequentato, nel corso di oltre 12 anni, dal personale tecnico di ben quattro operatori di telefonia mobile, sia dipendenti diretti, sia appaltatori, con vari episodi di aggiornamenti tecnologici, in linea con gli sviluppi del settore delle telecomunicazioni radiomobili. Evidenziava che l'eccezione in rito si riverberava anche sul merito, non essendovi prova dell'attività dannosa, ben potendo essere che i danni lamentati altro non fossero che l'ordinaria conseguenza del normale utilizzo degli ambienti in oggetto (androni, scale, terrazzi, etc.) da parte di tutti i soggetti che vi hanno acceso, nonché risultato del naturale degrado dovuto al passaggio del tempo ed agli agenti ambientali. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea e della chiamata in causa.
Non si costituiva in giudizio la Ericsson Network Services Italia spa, rimasta contumace, sebbene ritualmente instaurato il contraddittorio.
Svolta l'istruttoria con prova testimoniale e ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata, come va rigettata la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della CP_3
Invero i due testimoni indicati dall'attrice sono stati chiamati a riferire su capitoli di prova formulati nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. in modo generico e senza indicazione di collocazione temporale dei fatti, come già eccepito dalla convenuta in comparsa di costituzione. Essi, per le dichiarazioni rese, non sono stati presenti ad alcuna condotta di danno, limitandosi a riferire di aver sentito nel corso degli anni il rumore del trasporto di armadi con materiale tecnico lungo le scale condominiali
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che conducono al terrazzo. In verità tali dichiarazioni non provano nulla in ordine ai lamentati danni e a chi li ebbe a determinare.
Invece, la convenuta H3G, per quanto riguarda la sostituzione delle apparecchiature poste sul terrazzo, ha provato con testimonianza di averlo fatto nel 2013 con l'uso di una gru esterna e non con l'utilizzazione di un trasportatore elettromeccanico poggiato direttamente sui gradini della scalinata interna e asseritamente male utilizzato dagli operai, come evidenziato dall´architetto nella ctp Persona_1 prodotta in atti, senza che egli fosse stato testimone al fatto: fu proprio in base a tale Contr inconsistente ctp che l'attrice fu indotta ad inviare alla la lettera raccomandata del 24.09.2015 con richiesta di effettuare i lavori necessari per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Contr Peraltro l'attrice aveva stipulato con la il nuovo contratto di locazione pochi mesi prima, in data 21.01.2015 per la detenzione ad uso locativo degli stessi spazi e beni immobili di cui al contratto del 12/03/2004, con accesso al terrazzo locato consentito dalla scala interna del fabbricato e in quella occasione, se avesse rilevato danni all'immobile riconducibili alla conduttrice li avrebbe sicuramente segnalati e fatti entrare nel contenuto contrattuale con la opportuna regolamentazione economica. Invece a distanza di solo alcuni mesi l'attrice inviò la lettera raccomandata di cui sopra.
Anche il ctu, che ha esaminato gli atti dopo la prova testimoniale, ha riferito che
“non è possibile affermare con certezza che i danni lamentati ed indicati al paragrafo precedente siano riconducibili alle attività poste in essere dalla società convenuta o dalle altre società quali la la Ericcson Network Services Italia e CP_3 con le quali la ha stipulato specifiche Controparte_5 CP_1 convenzioni in virtù delle quali queste ultime possono utilizzare parte degli spazi oggetto di locazione sul terrazzo dell'immobile, per mantenervi proprie apparecchiature elettroniche. In sostanza dagli atti di citazione non si rileva alcuna prova del nesso causale tra i lamentati danni e l'asserita condotta pregiudizievole (documentazione fotografica o contestazioni scritte dei danni lamentati al momento dell'accaduto). Comunque pur non avendo riscontri certi non è, comunque, possibile escludere la possibilità che i danni di cui sopra siano stati causati dalla condotta poco diligente da parte degli operatori della società convenuta soprattutto per ciò che riguarda i danni alla scala dove la ricorrente attribuisce la scalfittura di buona parte dei gradini all'utilizzo improprio e non corretto del trasportatore elettromeccanico da parte degli addetti alla manutenzione dell'apparato radiomobile, nell'intento di portare sul terrazzo i pesanti armadi contenenti le apparecchiature per il
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funzionamento dell'antenna ivi posizionata. Quindi per quanto sopra specificato lo scrivente CTU ritiene che, pur non essendo possibile affermare con certezza che i danni lamentati siano riconducibili alle attività poste in essere dalla società convenuta, gli stessi possono ritenersi compatibili con la condotta lamentata da parte attrice”. Orbene il giudizio di mera compatibilità non significa che il ctu abbia accertato il nesso causale e la condotta che provocò i danni.
Anche riguardo alla quantificazione monetaria dei danni così conclude: “si riportano di seguito i danni prospettati da parte ricorrente e riscontrati dallo scrivente: 1) grosse scalfitture e rotture di varie dimensioni dello smusso della maggior parte degli scalini di tutte le rampe del vano scala;
2) scardinatura della porta-finestra in alluminio dalla quale si accede al terrazzo di copertura del fabbricato;
3) rottura di parte del cordolo del lastrico di copertura del torrino scala in corrispondenza del palo in ferro dell'antenna. Si precisa che i gradini della scala in questione sono realizzati artigianalmente con un impasto di cemento, inerte bianco e coloranti naturali come ossidi o terre, essiccato e successivamente levigato sia sulla superficie di pedata che sul frontale, ottenendo un materiale con proprietà simili a quelle del marmo e della pietra, compresa una certa fragilità dei bordi. Le caratteristiche peculiari di questo materiale non consentono di poter riparare o ricostruire solo alcune parti dei gradini anche perché non sarebbe possibile reperire o creare dei gradini uguali a quelli esistenti. Pertanto, è indispensabile rimuovere gli attuali gradini (alzate e pedate), oltre ai battiscopa, e posare in opera dei gradini simili dello stesso materiale. Per quanto riguarda la porta in alluminio, dalle foto si evince che la stessa è stata forzata con irreparabile deformazione del profilo di alluminio. Pertanto, essa deve essere sostituita con una porta della stessa tipologia. Infine, il tratto di cordolo perimetrale danneggiato deve essere riparato effettuando una preventiva pulizia e protezione dell'armatura e successivamente ricostruendo la parte in cemento del copriferro e rifinendolo con intonaco e tinteggiatura. Per la determinazione del costo necessario per eliminare i danni si procede alla redazione di un Computo Metrico Estimativo
(CME) utilizzando le voci del prezzario ufficiale della Regione Campania anno
2018, con i relativi prezzi unitari. Come si evince dal computo metrico estimativo
(in allegato), l'importo complessivo delle lavorazioni necessarie per eliminare i danni lamentati ammonta a complessivi euro 7.537,02. A questo importo dovranno aggiungersi le spese tecniche da considerarsi nella misura del 15% e l'IVA sia sui lavori che sulle spese tecniche”.
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In pratica il ctu smonta la ctp prodotta dall'attrice anche riguardo alla somma necessaria per riparare i danni, riducendola a circa un quarto da quella indicata in atto di citazione.
In sostanza, anche dopo l'intervento del CTU, non si rileva alcuna prova del nesso causale tra i lamentati danni e l'asserita condotta pregiudizievole, anche in virtù della mancanza di documentazione fotografica o contestazioni scritte dei danni lamentati al momento del loro verificarsi. I danni lamentati dall'attrice, inoltre, non sono riconducibili a precise condotte attribuibili a determinati ed individuati soggetti, né sono collocati in un determinato contesto temporale, rimanendo imprecisati sia il tempo delle condotte, sia quello degli eventi dannosi. L'attrice avrebbe dovuto documentare fotograficamente i danni sin da subito, con prova della data, individuazione dei soggetti danneggianti che ebbero ad utilizzare le scale condominiali e il terrazzo dell'immobile, se del caso contestando tempestivamente all'ipotizzato danneggiante il fatto e se del caso esperendo anche un accertamento tecnico preventivo.
Con lo scarno materiale probatorio sopra evidenziato risulta obiettivamente impossibile collegare i danni ad una determinata condotta di un soggetto, tanto più tra inquilini condomini e società utilizzatrici del terrazzo, peraltro neppure tutte chiamate in giudizio;
ne consegue che, in ipotesi, tutti possono essere sospettati di aver prodotto tutti o parte dei danni lamentati dall'attrice. I danni lamentati possono essere anche imputabili a cause esterne all'attività suddetta in quanto probabilmente generati dall'utilizzo quotidiano delle scale e della porta da parte di tutti i soggetti che hanno accesso all'immobile ed al terrazzo. In definitiva, all'esito del giudizio è soltanto possibile affermare che le scale dell'immobile, fatte peraltro artigianalmente in materiale debole come il cemento e particolarmente fragili nei bordi (la parte più esposta dei gradini) presentano un certo grado di deterioramento, senza poter formulare alcuna specifica affermazione circa le cause dello stesso e, ancor meno, l'individuazione di uno o più responsabili. Lo stesso problema si presenta per l'individuazione di chi ebbe a forzare la porta in alluminio di accesso al terrazzo e a provocare alcuni danni anche all'ardesia del cordolo.
Alla luce delle suddette risultanze probatorie è evidente che la domanda di risarcimento e la conseguenziale domanda nei confronti delle chiamate in causa non possono essere accolte, a prescindere da ogni considerazione sul quantum, peraltro particolarmente ridotto dal ctu rispetto alla somma spropositata richiesta in
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citazione. Anche una pronuncia equitativa risulta evidentemente impossibile, stante la mancanza di prove certe.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza tra attrice e convenuta e tra convenuta e chiamata in causa costituita e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge.
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore della chiamata in causa costituitasi in giudizio delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e
Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
4) Nulla per le spese per la chiamata in causa contumace.
Nocera Inferiore, 17/02/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo
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