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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2363/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
MA MM, TO
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20359/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti N. 1 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071779604000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071779604000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. Ricorrente_2 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210100244051000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220029840307000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220029840307000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220029840307000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220112536715000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19238/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – IO, della S.A.P.NA. - SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A. e del Comune di Napoli, l'intimazione di pagamento n. 07120249020511046000 notificata in data 12.6.2024, dell'importo complessivo di € 10.639,15 e, nell'ambito di quelle ivi indicate,
1) la cartella di pagamento n. 07120200071779604000 dell'importo di € 1.542,63 (comprensivi di interessi, sanzioni, diritti di notifica ed oneri di riscossione), che l'Agente della riscossione assume aver notificato in data 06/12/2021, per un presunto credito vantato dalla Resistente_1 S.p.A. per TARSU anni 2010, 2011 e 2012;
2) la cartella di pagamento n. 07120210100244051000 dell'importo di € 515,17 (comprensivi di interessi, sanzioni, diritti di notifica ed oneri di riscossione), che l'Agente della riscossione assume aver notificato in data 04/10/2022, per un presunto credito vantato dal Comune di Napoli per TARES anno 2013;
3) la cartella di pagamento n. 07120220029840307000 dell'importo di € 3.183,07 (comprensivi di interessi, sanzioni, diritti di notifica ed oneri di riscossione), che l'Agente della riscossione assume aver notificato in data 10/01/2023, per crediti di diversa natura, tra i quali un presunto credito vantato dal Comune di Napoli per TARI anni 2015, 2016 e 2017;
4) la cartella di pagamento n. 07120220112536715000 dell'importo di € 1.297,13 (comprensivi di interessi, sanzioni, diritti di notifica ed oneri di riscossione), che l'Agente della riscossione assume aver notificato in data 10/01/2023, per un presunto credito vantato dal Comune di Napoli per TARI anno 2018.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) nullità/inesistenza giuridica dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 50, comma 3, d.p.r. 602/73; 2) nullità dell'impugnata intimazione di pagamento e delle cartelle sottostanti per carenza dei presupposti legittimati la loro formazione e la riscossione esattoriale;
3) omessa notifica delle impugnate cartelle di pagamento e delle pretese creditorie ivi contenute;
4) omessa notifica degli atti prodromici;
5) intervenuta prescrizione;
6) decadenza dell'ente per violazione dell'art. 1, comma 163, legge 296/2006; 7) nullità dell'impugnata cartella per carenza di motivazione e per carenza del requisito di specificità; 8) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione dei numeri dei ruoli esattoriali.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Nel merito: 1) Annullare le cartelle di pagamento n.
07120200071779604000, n. 07120210100244051000, n. 07120220029840307000 (quest'ultima nei limiti dei soli crediti di natura tributaria), n. 07120220112536715000 ed annullare l'intimazione di pagamento n.
07120249020511046000 (quest'ultima nei limiti delle predette cartelle di pagamento). 2) Condannare
l'Agenzia delle Entrate - IO, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, e la Resistente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, solidalmente tra loro o chi di ragione, al pagamento spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per aver fattone anticipo».
Si è costituita ADER che deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere: 1) rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto inammissibili, tardive, non provate e comunque infondate per le ragioni esposte nelle presenti controdeduzioni 2) condannare il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate IO delle spese e competenze del presente giudizio 3) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'istante, condannare l'Ente Impositore a manlevare e tenere indenne la Agenzia delle Entrate IO da ogni somma dovesse risultare dovuta a parte opponente, ivi incluse le spese di lite».
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli il quale, dedotto che per gli anni 2010-2011-2012 il tributo TARSU è stato gestito in tutte le sue fasi dalla Società_1 e contestati i motivi del ricorso, rassegna le seguenti conclusioni: « - in via pregiudiziale estromettere dal processo il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva, con riferimento espresso alla cartella Resistente_1; - in via principale dichiarare inammissibile il presente ricorso relativamente all'atto impugnato;
- in via subordinata, confermare la legittimità dell'operato del Comune di Napoli per gli avvisi TARES 2013- TARI 2015-2016-2017-2018 e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
- in ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di giustizia».
Con memoria integrativa la ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni. All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
La ricorrente ha difatti prodotto all'ADER "istanza di annullamento e di sgravio" delle cartelle intimate ai sensi dell'art. 1, commi 537 e ss., della legge 228/2012, deducendo la prescrizione del diritto avvenuta prima della esecutività dei ruoli.
A tale istanza, nulla hanno replicato gli enti impositori e la stessa ADER. In tal caso, come precisato dalla
Cassazione con ord. 31220 del 2023, la pretesa viene annullata di diritto. Infatti, ai sensi del successivo comma 539, il concessionario doveva, entro un certo termine dalla ricezione della dichiarazione, trasmettere quest'ultima e la documentazione allegata all'ente creditore in modo da consentire all'ente, entro i successivi
“sessanta giorni”, di dare comunicazione al debitore o della “correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio”, ovvero “dell' inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo”.
Pertanto, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
Ne discende che, essendo stati annullate di diritto le partite de quibus, l'intimazione è illegittima e deve essere annullata.
La soccombenza determina la condanna alle spese del giudizio dell'ente impositore, liquidate come da dispositivo, con distrazione conseguente alla dichiarazione di anticipazione resa dal difensore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Società_1 alle spese del giudizio nella misura di euro cinquecento,00, oltre accessori di legge, con distrazione.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
MA MM, TO
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20359/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti N. 1 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071779604000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071779604000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. Ricorrente_2 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210100244051000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220029840307000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220029840307000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220029840307000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220112536715000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19238/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – IO, della S.A.P.NA. - SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A. e del Comune di Napoli, l'intimazione di pagamento n. 07120249020511046000 notificata in data 12.6.2024, dell'importo complessivo di € 10.639,15 e, nell'ambito di quelle ivi indicate,
1) la cartella di pagamento n. 07120200071779604000 dell'importo di € 1.542,63 (comprensivi di interessi, sanzioni, diritti di notifica ed oneri di riscossione), che l'Agente della riscossione assume aver notificato in data 06/12/2021, per un presunto credito vantato dalla Resistente_1 S.p.A. per TARSU anni 2010, 2011 e 2012;
2) la cartella di pagamento n. 07120210100244051000 dell'importo di € 515,17 (comprensivi di interessi, sanzioni, diritti di notifica ed oneri di riscossione), che l'Agente della riscossione assume aver notificato in data 04/10/2022, per un presunto credito vantato dal Comune di Napoli per TARES anno 2013;
3) la cartella di pagamento n. 07120220029840307000 dell'importo di € 3.183,07 (comprensivi di interessi, sanzioni, diritti di notifica ed oneri di riscossione), che l'Agente della riscossione assume aver notificato in data 10/01/2023, per crediti di diversa natura, tra i quali un presunto credito vantato dal Comune di Napoli per TARI anni 2015, 2016 e 2017;
4) la cartella di pagamento n. 07120220112536715000 dell'importo di € 1.297,13 (comprensivi di interessi, sanzioni, diritti di notifica ed oneri di riscossione), che l'Agente della riscossione assume aver notificato in data 10/01/2023, per un presunto credito vantato dal Comune di Napoli per TARI anno 2018.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) nullità/inesistenza giuridica dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 50, comma 3, d.p.r. 602/73; 2) nullità dell'impugnata intimazione di pagamento e delle cartelle sottostanti per carenza dei presupposti legittimati la loro formazione e la riscossione esattoriale;
3) omessa notifica delle impugnate cartelle di pagamento e delle pretese creditorie ivi contenute;
4) omessa notifica degli atti prodromici;
5) intervenuta prescrizione;
6) decadenza dell'ente per violazione dell'art. 1, comma 163, legge 296/2006; 7) nullità dell'impugnata cartella per carenza di motivazione e per carenza del requisito di specificità; 8) nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione dei numeri dei ruoli esattoriali.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Nel merito: 1) Annullare le cartelle di pagamento n.
07120200071779604000, n. 07120210100244051000, n. 07120220029840307000 (quest'ultima nei limiti dei soli crediti di natura tributaria), n. 07120220112536715000 ed annullare l'intimazione di pagamento n.
07120249020511046000 (quest'ultima nei limiti delle predette cartelle di pagamento). 2) Condannare
l'Agenzia delle Entrate - IO, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, e la Resistente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, solidalmente tra loro o chi di ragione, al pagamento spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per aver fattone anticipo».
Si è costituita ADER che deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere: 1) rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto inammissibili, tardive, non provate e comunque infondate per le ragioni esposte nelle presenti controdeduzioni 2) condannare il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate IO delle spese e competenze del presente giudizio 3) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'istante, condannare l'Ente Impositore a manlevare e tenere indenne la Agenzia delle Entrate IO da ogni somma dovesse risultare dovuta a parte opponente, ivi incluse le spese di lite».
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli il quale, dedotto che per gli anni 2010-2011-2012 il tributo TARSU è stato gestito in tutte le sue fasi dalla Società_1 e contestati i motivi del ricorso, rassegna le seguenti conclusioni: « - in via pregiudiziale estromettere dal processo il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva, con riferimento espresso alla cartella Resistente_1; - in via principale dichiarare inammissibile il presente ricorso relativamente all'atto impugnato;
- in via subordinata, confermare la legittimità dell'operato del Comune di Napoli per gli avvisi TARES 2013- TARI 2015-2016-2017-2018 e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
- in ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di giustizia».
Con memoria integrativa la ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni. All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
La ricorrente ha difatti prodotto all'ADER "istanza di annullamento e di sgravio" delle cartelle intimate ai sensi dell'art. 1, commi 537 e ss., della legge 228/2012, deducendo la prescrizione del diritto avvenuta prima della esecutività dei ruoli.
A tale istanza, nulla hanno replicato gli enti impositori e la stessa ADER. In tal caso, come precisato dalla
Cassazione con ord. 31220 del 2023, la pretesa viene annullata di diritto. Infatti, ai sensi del successivo comma 539, il concessionario doveva, entro un certo termine dalla ricezione della dichiarazione, trasmettere quest'ultima e la documentazione allegata all'ente creditore in modo da consentire all'ente, entro i successivi
“sessanta giorni”, di dare comunicazione al debitore o della “correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio”, ovvero “dell' inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo”.
Pertanto, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
Ne discende che, essendo stati annullate di diritto le partite de quibus, l'intimazione è illegittima e deve essere annullata.
La soccombenza determina la condanna alle spese del giudizio dell'ente impositore, liquidate come da dispositivo, con distrazione conseguente alla dichiarazione di anticipazione resa dal difensore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Società_1 alle spese del giudizio nella misura di euro cinquecento,00, oltre accessori di legge, con distrazione.