Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2363
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento di diritto per mancata risposta dell'ente creditore all'istanza di sgravio

    La Corte ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 1, commi 537 e ss., della legge 228/2012, la mancata risposta degli enti impositori all'istanza di sgravio presentata dal contribuente entro i termini previsti comporta l'annullamento di diritto delle partite e, conseguentemente, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Annullamento di diritto per mancata risposta dell'ente creditore all'istanza di sgravio

    La Corte ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 1, commi 537 e ss., della legge 228/2012, la mancata risposta degli enti impositori all'istanza di sgravio presentata dal contribuente entro i termini previsti comporta l'annullamento di diritto delle partite e, conseguentemente, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2363
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2363
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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