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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2437/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO MARIACHIARA
e
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. TIEZZI Controparte_1 C.F._2
FILIPPO MARIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
pagina 1 di 6 sentenza di separazione personale dei coniugi n. 843/2024, pubblicata in data
19/03/2024 dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento R.G. n.
17036/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “Il figlio minore manterrà la residenza presso la madre in Persona_1
Spilamberto come in epigrafe indicato, e secondo quanto pattuito dai genitori in sede di mediazione famigliare (doc. n. 3), da considerarsi parte integrante del presente ricorso e che viene sottoscritto firmato, avrà una collocazione alternata in maniera sostanzialmente paritaria presso i genitori secondo la
“routine” ivi descritta:
2) per quanto concerne le spese ordinarie usualmente comprese nel contributo al mantenimento, ciascun genitore potrà conseguire il rimborso del 50% di quanto da lui anticipato dall'altro genitore, su presentazione del giustificativo di spesa a cui si riferiscono, rimanendo inteso che:
- per spese inferiori a 10 euro non si farà luogo a rimborso ma ciascuno le terrà
a proprio carico (ad es. spazzolino da denti, fazzolettini di carta, penne, matite, pennarelli, quaderni diversi da quelli costituenti corredo di inizio anno, etc.)1;
- per l'abbigliamento ciascun genitore – con diritto di rimborso del 50% dall'altro entro giorni 30 ut supra - sarà libero di comprare quanto necessario al bambino nei limiti della ragionevolezza e comunque considerando che lo stesso dovrà sempre avere capi della misura corrente e corretta, considerata la pagina 2 di 6 crescita, in misura sufficiente da potere avere in ciascuna casa quanto serve pari a circa la metà del corredo completo.
- Si precisa che il padre comprerà le scarpe da basket e la madre quelle da ginnastica per la scuola.
- Si concorda inoltre che per eventuali riparazioni al vestiario se ne occuperà
avendo le sarte più vicine e raggiungibili e si impegna, mediante CP_1 Pt_1 la firma del presente accordo, a rimborsare il 50% di tutto quanto speso per le riparazioni su presentazione di ricevuta indicante il capo oggetto di riparazione.
3) ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie come identificate nel protocollo del Tribunale di Bologna già adottato in sede di separazione e che si richiama ed allega nuovamente firmato (doc. 08) nonché il
50% delle spese inerenti il corredo scolastico iniziale formato da quanto indicato dalla scuola.
- Dovendo la madre gestire le cedole librarie e procurare i libri presso cartoleria sita in provincia di Modena per via della Residenza di Luca, si occuperà lei del corredo scolastico iniziale ed i padre le rimborserà il 50% con bonifico bancario su C/C;
4) Le spese per la refezione scolastica saranno pagate alternativamente ciascun mese dai genitori;
si pattuisce che il prossimo bollettino in scadenza che sarà quello di maggio 2025 lo pagherà il sig. e poi ci si alternerà, dovendo Pt_1 ciascuno documentare di avere saldato l'importo di sua pertinenza mandando copia della ricevuta di pagamento all'altro genitore;
5) si specifica ulteriormente che:
- 5a) le spese per il centro ricreativo estivo (ogni anno da concordarsi tra i genitori, fermo restando che per agevolare la socialità di a NT CA e Per_1
a Spilamberto, uno sarà NT CA e uno a Spilamberto;
quest'anno i genitori hanno concordato ed effettuato le iscrizioni per 3 settimane a giugno a
NT CA , 1 settimana Camp Basket a Zola Predosa a luglio e 2 settimane a Spilamberto fine agosto/inizio settembre) saranno così divise:
- 50% a carico di ciascun genitore;
pagina 3 di 6 - 5b) le spese per attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature saranno così disciplinate:
- quanto al basket: 50%; il padre pagherà il Basket abitando a pochi minuti dalla segreteria, e la madre gli rimborserà il 50% (entro fine mese rispetto alla ricevuta di pagamento con bonifico bancario su suo c/c);
6) Le parti dichiarano di aver regolato e definito ogni loro rapporto, patrimoniale e personale, e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, causa o ragione, presente o futura, derivante dal loro rapporto coniugale e di avere sin qui già esaustivamente regolamentato quanto reciprocamente dovuto in relazione agli obblighi nascenti dalla separazione consensuale tra di loro anteatta.
7) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata (Copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali), impegnandosi (salvo diversi accordi specifici scritti) a produrli a richiesta del Tribunale e pagina 4 di 6 producono i seguenti documenti:
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a ZOLA PREDOSA il 23/01/2013 fra nato a [...]
pagina 5 di 6 BO (BO) il 21/02/1968 e , nata in [...] il Controparte_1
13/07/1974 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ZOLA PREDOSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2013 Atto n. 1 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2437/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO MARIACHIARA
e
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. TIEZZI Controparte_1 C.F._2
FILIPPO MARIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
pagina 1 di 6 sentenza di separazione personale dei coniugi n. 843/2024, pubblicata in data
19/03/2024 dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento R.G. n.
17036/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “Il figlio minore manterrà la residenza presso la madre in Persona_1
Spilamberto come in epigrafe indicato, e secondo quanto pattuito dai genitori in sede di mediazione famigliare (doc. n. 3), da considerarsi parte integrante del presente ricorso e che viene sottoscritto firmato, avrà una collocazione alternata in maniera sostanzialmente paritaria presso i genitori secondo la
“routine” ivi descritta:
2) per quanto concerne le spese ordinarie usualmente comprese nel contributo al mantenimento, ciascun genitore potrà conseguire il rimborso del 50% di quanto da lui anticipato dall'altro genitore, su presentazione del giustificativo di spesa a cui si riferiscono, rimanendo inteso che:
- per spese inferiori a 10 euro non si farà luogo a rimborso ma ciascuno le terrà
a proprio carico (ad es. spazzolino da denti, fazzolettini di carta, penne, matite, pennarelli, quaderni diversi da quelli costituenti corredo di inizio anno, etc.)1;
- per l'abbigliamento ciascun genitore – con diritto di rimborso del 50% dall'altro entro giorni 30 ut supra - sarà libero di comprare quanto necessario al bambino nei limiti della ragionevolezza e comunque considerando che lo stesso dovrà sempre avere capi della misura corrente e corretta, considerata la pagina 2 di 6 crescita, in misura sufficiente da potere avere in ciascuna casa quanto serve pari a circa la metà del corredo completo.
- Si precisa che il padre comprerà le scarpe da basket e la madre quelle da ginnastica per la scuola.
- Si concorda inoltre che per eventuali riparazioni al vestiario se ne occuperà
avendo le sarte più vicine e raggiungibili e si impegna, mediante CP_1 Pt_1 la firma del presente accordo, a rimborsare il 50% di tutto quanto speso per le riparazioni su presentazione di ricevuta indicante il capo oggetto di riparazione.
3) ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie come identificate nel protocollo del Tribunale di Bologna già adottato in sede di separazione e che si richiama ed allega nuovamente firmato (doc. 08) nonché il
50% delle spese inerenti il corredo scolastico iniziale formato da quanto indicato dalla scuola.
- Dovendo la madre gestire le cedole librarie e procurare i libri presso cartoleria sita in provincia di Modena per via della Residenza di Luca, si occuperà lei del corredo scolastico iniziale ed i padre le rimborserà il 50% con bonifico bancario su C/C;
4) Le spese per la refezione scolastica saranno pagate alternativamente ciascun mese dai genitori;
si pattuisce che il prossimo bollettino in scadenza che sarà quello di maggio 2025 lo pagherà il sig. e poi ci si alternerà, dovendo Pt_1 ciascuno documentare di avere saldato l'importo di sua pertinenza mandando copia della ricevuta di pagamento all'altro genitore;
5) si specifica ulteriormente che:
- 5a) le spese per il centro ricreativo estivo (ogni anno da concordarsi tra i genitori, fermo restando che per agevolare la socialità di a NT CA e Per_1
a Spilamberto, uno sarà NT CA e uno a Spilamberto;
quest'anno i genitori hanno concordato ed effettuato le iscrizioni per 3 settimane a giugno a
NT CA , 1 settimana Camp Basket a Zola Predosa a luglio e 2 settimane a Spilamberto fine agosto/inizio settembre) saranno così divise:
- 50% a carico di ciascun genitore;
pagina 3 di 6 - 5b) le spese per attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature saranno così disciplinate:
- quanto al basket: 50%; il padre pagherà il Basket abitando a pochi minuti dalla segreteria, e la madre gli rimborserà il 50% (entro fine mese rispetto alla ricevuta di pagamento con bonifico bancario su suo c/c);
6) Le parti dichiarano di aver regolato e definito ogni loro rapporto, patrimoniale e personale, e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, causa o ragione, presente o futura, derivante dal loro rapporto coniugale e di avere sin qui già esaustivamente regolamentato quanto reciprocamente dovuto in relazione agli obblighi nascenti dalla separazione consensuale tra di loro anteatta.
7) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata (Copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali), impegnandosi (salvo diversi accordi specifici scritti) a produrli a richiesta del Tribunale e pagina 4 di 6 producono i seguenti documenti:
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a ZOLA PREDOSA il 23/01/2013 fra nato a [...]
pagina 5 di 6 BO (BO) il 21/02/1968 e , nata in [...] il Controparte_1
13/07/1974 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ZOLA PREDOSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2013 Atto n. 1 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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