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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/12/2025, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice TI D'RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 904/2015 r.g. proposta da
titolare dell'impresa individuale AI UO di Parte_1
SA RL, e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2
MO NO, domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- attori-
contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Salvemini,
domiciliatario, giusta procura su foglio separato in calce alla memoria di costituzione depositata in data 4 settembre 2019;
-convenuta-
Oggetto: azione di accertamento della nullità parziale del contratto di apertura di credito regolato in conto corrente– ripetizione indebito oggettivo-
pagina 1 di 18 Conclusioni come formalizzate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. sostitutive del verbale d'udienza del
21/05/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 22/01/2015,
premettendo di essere titolare del rapporto di conto Parte_1
corrente n. 1174892 (già 161209683-11) con apertura di credito “allo scoperto” instaurato a partire dal 1°/10/2019 con la BA TO
Popolare, garantito da fideiussione prestata da Parte_2
unitamente a quest'ultimo, ha convenuto in giudizio la
[...]
(subentrata a a sua Controparte_1 Controparte_2
volta succeduta alla BA TO Popolare) per far accertare la non debenza di somme indebitamente versate a titolo di interessi passivi ultra legali, perché pattuiti non già secondo parametri oggettivi e predeterminati, bensì attraverso il riferimento alle
“condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza”, l'illegittimità della clausola negoziale e della relativa applicazione in tema di capitalizzazione trimestrale con l'effetto dell'illegittimo addebito di interessi composti o anatocistici perché
in contrasto con gli artt. 1283 e 1418, co. II, c.c., l'illegittimità
degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto
(effettivamente annotati a debito dalla banca come evincibile dagli estratti conto analitici), l'erronea applicazione dei “giorni valuta pagina 2 di 18 effettiva” e di spese non concordate, nonché, infine, l'illegittimità
del tasso pattuito perché usuraio alla stregua di una concreta e globale considerazione del complesso degli oneri citati. Ha concluso,
previo accertamento della nullità della previsione negoziale delle clausole predette ritenute illegittime e dell'esatto rapporto di dare e avere in base ai risultati del ricalcolo da effettuarsi a cura di un consulente d'uffizio, per la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse,
oltre agli interessi legali creditori, al risarcimento del danno da stimarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1337, 1338, 1366,
1376 c.c.; vinte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del legale antistatario.
I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data 29/4/2015, si
è costituita in giudizio la Controparte_1
che ha, preliminarmente, eccepito il decorso del termine prescrizionale decennale per il diritto alla ripetizione delle rimesse passive antecedenti al decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione del saldo creditore relativo al conto corrente n. 1174892, perché in corso al momento della notifica della citazione;
in ogni caso, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, evidenziando l'espressa previsione pattizia degli interessi passivi, nonché della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e delle valute applicate e l'inadeguatezza della prova del credito offerta dalla parte attrice, su cui incombeva l'onere di produrre gli estratti conto necessari per poter procedere alla ricostruzione integrale del rapporto e degli asseriti addebiti illegittimamente applicati;
onere, nella specie, non assolto.
pagina 3 di 18 I.3.- Con memoria difensiva depositata il 4/09/2019 si è
costituito l'Avv. Sergio Salvemini, in sostituzione dell'Avv. Alfredo
Carrozzini, per conto della Controparte_3
.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti
[...]
dalle parti, nonché previo espletamento di indagine tecnico –
contabile (cfr. elaborato a firma del Dott. Persona_1
depositato in data 1/7/2024 e la relazione integrativa del 16/2/2025;
nonché precedenti esiti della consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott. ssa , la causa è pervenuta, da Persona_2
ultimo, all'udienza del 21/05/2025 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 21/05/2025 è stata riservata per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. – Le domande formulate dall'attore sono meritevoli di parziale accoglimento nei termini che seguono.
Deve, anzitutto, osservarsi che la controversa fattispecie contrattuale ha ad oggetto la ricostruzione dell'esatto rapporto di dare e avere tra le parti in dipendenza del rapporto di conto corrente n. 1174892 (già 161209683-11) con apertura di credito “allo scoperto”, instaurato a partire dal 1°/10/2019 tra l'impresa individuale AI UO di RL SA e la BA TO
Popolare, a cui è subentrata la e, poi, l'odierna Controparte_2
convenuta, (doc. 1 fasc. parte Controparte_1
attrice),
In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione del saldo creditore pagina 4 di 18 relativo al conto corrente n. 1174892, formulata dalla banca convenuta sul presupposto che il conto fosse ancora in essere al momento della notifica della citazione.
Al riguardo si osserva che, pur sussistendo talune divergenze tra le parti in ordine alla data esatta di chiusura ed estinzione del rapporto, deve ritenersi pacifico e non contestato che, al momento della presente decisione, il conto corrente n. 1174892 risulti essere stato chiuso e ormai non operativo, circostanza che impedisce di avvalorare il pregio dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Difatti, in linea generale, i presupposti costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., che devono essere provati da colui che si afferma creditore, sono: 1)
l'esecuzione di un pagamento non dovuto;
2) la mancanza di causa che lo giustifichi, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento,
rescissione o inefficacia (cfr. Cass. 11/02/2020, n.3314). Difatti,
il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è
esclusivamente quello che sia consistito nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Dall'applicazione dei principi innanzi esposti alla materia bancaria consegue che al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens, occorre distinguere: se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima della chiusura pagina 5 di 18 del rapporto, momento in cui egli è tenuto a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
se, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione
(ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto
"scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. In quest'ultimo caso,
l'annotazione in conto di una posta di interessi o di commissione massimo scoperto, illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone,
ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore dell'istituto di credito;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
pagina 6 di 18 Ebbene, nel caso in esame, la banca convenuta ha sostanzialmente riconosciuto che il conto corrente oggetto di causa sia stato chiuso nel corso del presente giudizio;
ciò nondimeno, ha insistito nell'eccepire l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal correntista, sostenendo che tale azione,
introdotta quando il conto era ancora aperto, resti inammissibile anche laddove la chiusura sia sopravvenuta nel corso del giudizio,
poiché secondo la prospettazione dell'istituto di credito, la chiusura del conto costituirebbe una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che la valutazione della sussistenza di tale presupposto deve essere compiuta con riferimento al momento della proposizione della domanda.
Sennonché, richiamando un recente precedente della Corte di legittimità in un caso analogo, si reputa che ove il conto corrente sia chiuso in corso di causa venga meno l'originaria inammissibilità
della domanda di ripetizione di indebito in quanto "è sufficiente che
la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché
la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine",
indipendentemente dal momento in cui si verifichi" (cfr. Cass., sez.
VI, n. 15797 del 15/06/2018, che richiama Cass. 18 dicembre 2014, n.
26769).
È necessario, inoltre, procedere ad esaminare l'ulteriore eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca convenuta,
con riguardo ai versamenti qualificati come solutori compiuti dal correntista antecedentemente rispetto al 22 gennaio 2015, data di notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, analiticamente individuati nella comparsa di risposta.
pagina 7 di 18 Nel caso di specie, dalla valutazione desumibile dagli atti e dalle risultanze tecnico-contabili a firma del Dott. Per_1
, che si condividono per maggiore esaustività, linearità e
[...]
completezza, emerge in modo univoco la sussistenza di un affidamento in conto corrente, attestato in misura pari a £.80.000.000
(€41.316,55), determinato sia attraverso l'analisi dello scoperto medio esistente nel periodo oggetto di esame, sia attraverso la documentazione bancaria versata in atti.
In particolare, nel ricostruire i rapporti di dare e avere scaturenti dal contratto di conto corrente originariamente contrassegnato dal numero 16120968311 (divenuto poi n. 1174892),
instaurato dall'impresa individuale AI UO di SA RL con l'ex BA TO Popolare, il CTU ha precisato che il relativo documento contrattuale fu sottoscritto in data 1°/10/1990.
In particolare, il consulente tecnico ha valorizzato la comunicazione della del 18 dicembre Controparte_1
2014, con la quale è stata disposta la revoca degli affidamenti (doc.
17 fasc. attoreo che comprova, oltretutto, la chiusura del conto),
dalla quale risulta espressamente evidenziata l'esistenza di un'apertura di credito in conto corrente per euro 40.000,00; nonché
la comunicazione dell'allora BA TO del 3 luglio 1992,
contenente le condizioni economiche dell'affidamento sin dall'origine del rapporto di conto corrente.
Al riguardo, non è superfluo ricordare come la Corte di legittimità abbia stabilito un principio applicabile alla fattispecie, in quanto rapporto contrattuale instaurato tra le parti antecedentemente rispetto all'entrata in vigore del tub, alla stregua del quale “nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n.
pagina 8 di 18 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai
contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era
consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di
apertura di credito, con la conseguenza che la prova della
concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere
fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni,
atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta
l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura
di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano
stipularsi per iscritto a pena di nullità” (si veda Cass. Sez. 1,
13/06/2024, n. 16445, Rv. 671543 - 01).
Orbene, la misura dell'affidamento così accertata consente di ritenere provata, anche in via presuntiva, l'esistenza di un fido di fatto, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'apertura di credito può essere desunta da indici fattuali chiaramente significativi, non ponendosi ostacolo all'utilizzo della prova presuntiva, attesa la natura di protezione della nullità prevista dall'art. 117 TUB (cfr. Cass. n. 22385/2019;
Trib. Padova 10.4.2018, n. 794; Trib. Livorno 16.2.2017, n. 176;
Trib. Prato 18.2.2016).
Dunque, una volta accertata la sussistenza di un affidamento di fatto, oltre che conforme a quello giuridicamente ricostruito sulla base degli atti negoziali innanzi valorizzati, ogni rimessa intervenuta nel corso del rapporto avrebbe, di regola, natura meramente ripristinatoria della provvista, e non solutoria, poiché
eseguita in costanza di fido e, pertanto, non volta a soddisfare un debito verso la banca, bensì a ricostituire la misura pagina 9 di 18 dell'affidamento riutilizzabile, ampliando di nuovo la facoltà di indebitamento concessa (così, App. Torino 23.2.2012, n. 322).
Secondo l'opzione interpretativa della Suprema Corte di
Cassazione che si ritiene condivisibile “nel contratto di conto
corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per
la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che
sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare
l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne
profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche
rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista,
attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio
gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o
solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale
onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di
esaminare l'eccezione di prescrizione” (Cass. Sez. 6, 05/07/2022, n.
21225, Rv. 665196 - 01). Inoltre, al fine di stabilire quando un versamento possa definirsi solutorio, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente
agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad
interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la
banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se
un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre
previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati
dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale
saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i
limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò
qualificarsi come solutorio” (cfr. Cass. Sez. 1, 19/05/2020, n. 9141,
Rv. 658248 - 01).
pagina 10 di 18 Nella fattispecie, il consulente tecnico d'ufficio, premettendo di avere compiuto l'analisi sulla scorta degli estratti di conto corrente e degli scalari per valuta a far data dal 30/9/1995 sino al
31/7/2014, nonché di avere tenuto conto come il saldo di conto risultasse pressoché sempre negativo e che vi fosse l'addebito di oneri afferenti la presenza di affidamento, ha ragionevolmente supposto che il conto in esame fosse affidato.
L'indagine tecnica ha, altresì, accertato la presenza di talune rimesse aventi carattere solutorio, vale a dire eseguite in situazione di extrafido, le quali, non avendo funzione meramente ripristinatoria della provvista ma costituendo pagamenti in senso proprio diretti a ridurre un'esposizione debitoria non assistita da affidamento, risultano irripetibili per intervenuta prescrizione decennale.
In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 5
febbraio 2019, n. 3346), il consulente incaricato ha, dunque,
limitato l'effetto estintivo della prescrizione alle sole rimesse oltre fido, escludendo dal computo prescrizionale quelle aventi natura ripristinatoria, e ha quantificato le rimesse solutorie prescritte, in complessivi €78.706,48, riconoscendone la natura di importi irripetibili ai fini della determinazione del saldo finale.
Tale importo rinviene dall'ipotesi ricostruttiva elaborata a pagina 28 dell'elaborato tecnico dell'1/7/2024 denominata “ricalcolo
A” che risulta essere più attendibile e persuasiva tra le soluzioni prospettate dal dott. . Persona_1
Ne consegue che, pur in presenza di un affidamento di fatto, il consulente nominato tecnico d'ufficio, ha correttamente distinto le pagina 11 di 18 rimesse con funzione ripristinatoria da quelle con funzione solutoria, imputando le seconde a pagamento di debito in senso stretto e, quindi, soggette alla prescrizione decennale. In tal modo,
la ricostruzione contabile si rivela pienamente coerente con i principi affermati dalla Suprema Corte e con l'impostazione interpretativa secondo cui, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, rileva la concreta operatività del rapporto oltre i limiti del fido.
Orbene, passando ad esaminare nel dettaglio le doglianze attoree poste a fondamento dell'azione di ripetizione, la prima censura sollevata dagli attori attiene all'accertamento della non debenza degli interessi diversi da quelli legali determinati negozialmente con rinvio ai cd. interessi passivi "uso su piazza".
Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte risulta consolidato, come sintetizzato più di recente, dalla pronuncia della
Cassazione n. 24048 del 26/09/2019, che ha chiarito che "in tema di
contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della
disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza
bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per
la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura
superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per
difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla
base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la
pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a
quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli
e non riscontrabili con criteri di certezza".
pagina 12 di 18 Nel caso di specie, la comunicazione del 3 luglio 1992
effettuata da parte della BA al correntista, contenente talune delle condizioni economiche applicate al rapporto, risulta priva di data certa e di sottoscrizione. Pertanto, correttamente, il consulente tecnico d'ufficio, in sede di ricalcolo, ha proceduto ad azzerare le competenze addebitate e quelle accreditate, applicando –
in assenza di valida pattuizione scritta ovvero in presenza di rinvio all'“uso piazza” – il solo tasso di interesse legale ex art. 1284
c.c. per l'intera durata del rapporto, trattandosi di contratto stipulato anteriormente al 9 luglio 1992. Tale criterio è stato mantenuto anche per i periodi successivi, regolati ai sensi dell'art. 117 T.U.B., ai soli fini della continuità contabile.
Il regolamento pattizio appena citato, inoltre, non prevedeva alcun addebito di capitalizzazione trimestrale degli interessi sorretto da valida pattuizione negoziale.
Sicché, in applicazione, del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità si deve concludere che "in tema di
controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente
correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati
con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato
in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22
aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta
clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito
dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del
correntista senza operare alcuna capitalizzazione" (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016, Rv. 641046 - 01)
pagina 13 di 18 Quanto, infine, all'indebito connesso alla mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto e di altre spese connesse al conto corrente si osserva come la clausola in esame, ricostruita sulla scorta della generica pattuizione inserita nelle condizioni generali di contratto e nel documento di sintesi, sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che viene indicata la sola misura percentuale della commissione, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale debba essere calcolata (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022)
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'ipotesi ricostruttiva del saldo creditorio più attendibile e persuasiva tra le soluzioni alternative prospettate dal CTU dott. risulta essere quella Per_1
elaborata a pagina 18 dell'elaborato tecnico del 1° luglio 2024,
denominata “Ricalcolo A”, la quale appare pienamente coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità delle clausole indeterminate e sostituzione automatica del tasso convenzionale con quello legale ex art. 1284 c.c., nonché
conforme alla documentazione prodotta in atti e all'analisi contabile completa del rapporto di conto corrente n. 16120968311 intestato a
. Parte_1
In particolare, la prospettazione del CTU tiene conto della mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche, atteso che il contratto del 1°/10/1990 rinvia genericamente ad “accordi” non meglio individuati e che la comunicazione del 3/7/1992, recante alcune condizioni economiche, è priva di data certa e di sottoscrizione, con conseguente applicazione, per l'intera durata del rapporto, del tasso legale ex art. 1284 c.c. con capitalizzazione semplice e senza addebito di commissione di massimo scoperto o altri pagina 14 di 18 oneri accessori, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 117
T.U.B.
Quanto alla verifica di eventuali profili di usura, è stato accertato che alla prima chiusura trimestrale utile (30.09.1995) non si è registrato alcun superamento del tasso soglia medio tempore
vigente, con conseguente esclusione di ipotesi di usura pattizia o sopravvenuta.
Sulla base dei criteri sopra indicati, il CTU ha stabilito che
“a fronte del saldo del saldo calcolato dalla banca di -€ 49.450,88 a
debito del correntista, il ricalcolo effettuato riporta un saldo
attivo del conto corrente di €81.764,17. La differenza saldi ammonta
ad €127.379,49. Detto importo va decurtato delle rimesse irripetibili
in ragione di complessivi €79.091,54. Deducendo le rimesse
irripetibili le somme da recuperare sono pari per differenza ad
€48.287,95. Dette somme vanno, altresì, decurtate delle competenze
ricalcolate nei periodi di discontinuità del cc 2° trimestre 2009 e
del 2° trimestre 2012 in ragione di €932,41 così riducendosi in
€47.355,54”.
Di conseguenza, l'istituto di credito convenuto va condannato alla restituzione della somma predetta in favore del correntista,
oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 23448 del
26.10.2020).
Infondata risulta essere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al sollevata dalla Parte_2
banca solo con il deposito della comparsa conclusionale, atteso che lo stesso intermediario, con nota del 18.12.2014 (all. 17 fasc. di parte attrice) aveva provveduto a comunicare, oltre che a SA
pagina 15 di 18 RL (intestatario del conto corrente), anche a la Parte_2
revoca dallo scoperto di conto corrente con intimazione al pagamento della somma risultate a debito;
circostanza che tacitamente comprova la sussistenza di una coobbligazione di carattere personale in capo a quest'ultimo.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle "prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo alla pretesa creditoria attorea come accertata all'esito del presente giudizio (dunque, con riguardo al valore effettivo della controversia) ed, in particolare, allo scaglione compreso tra
€26.000,01 ed €52.000, 00, ridotti in misura del 50% quanto alla fase istruttoria in ragione della natura prevalentemente documentale e tecnica della stessa: Scaglione: da €26.000,01 ad €52.000,00
Parte_3
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...] Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 -50% 903,00
pagina 16 di 18 Decisoria 2.905,00 // 2.905,00 TOTALE 6.713,00
In considerazione del carattere meramente adesivo alle ragioni del debitore principale, nonché dell'unitarietà dell'impostazione difensiva svolta la liquidazione del compenso in favore del difensore di parte attrice viene compiuta unitariamente.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 28/02/2018 da e Parte_1
da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
a) ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA la al Controparte_1
pagamento della somma di €47.355,54, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale in favore di per Parte_1
le causali di cui in motivazione;
b) CONDANNA la alla Controparte_1
rifusione in favore di e di delle Parte_1 Parte_2
spese del presente giudizio, liquidandole unitariamente nel complessivo importo di €6.723,00 oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. MO NO, dichiaratosi anticipatario;
c) Pone definitivamente a carico della parte convenuta soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate nel corso del giudizio con decreti del 4/1/2021 e del 18/7/2024
Si comunichi a cura della Cancelleria.
pagina 17 di 18 Bari, 26/12/2025.
Il Giudice
TI D'RI
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice TI D'RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 904/2015 r.g. proposta da
titolare dell'impresa individuale AI UO di Parte_1
SA RL, e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2
MO NO, domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- attori-
contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Salvemini,
domiciliatario, giusta procura su foglio separato in calce alla memoria di costituzione depositata in data 4 settembre 2019;
-convenuta-
Oggetto: azione di accertamento della nullità parziale del contratto di apertura di credito regolato in conto corrente– ripetizione indebito oggettivo-
pagina 1 di 18 Conclusioni come formalizzate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. sostitutive del verbale d'udienza del
21/05/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 22/01/2015,
premettendo di essere titolare del rapporto di conto Parte_1
corrente n. 1174892 (già 161209683-11) con apertura di credito “allo scoperto” instaurato a partire dal 1°/10/2019 con la BA TO
Popolare, garantito da fideiussione prestata da Parte_2
unitamente a quest'ultimo, ha convenuto in giudizio la
[...]
(subentrata a a sua Controparte_1 Controparte_2
volta succeduta alla BA TO Popolare) per far accertare la non debenza di somme indebitamente versate a titolo di interessi passivi ultra legali, perché pattuiti non già secondo parametri oggettivi e predeterminati, bensì attraverso il riferimento alle
“condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza”, l'illegittimità della clausola negoziale e della relativa applicazione in tema di capitalizzazione trimestrale con l'effetto dell'illegittimo addebito di interessi composti o anatocistici perché
in contrasto con gli artt. 1283 e 1418, co. II, c.c., l'illegittimità
degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto
(effettivamente annotati a debito dalla banca come evincibile dagli estratti conto analitici), l'erronea applicazione dei “giorni valuta pagina 2 di 18 effettiva” e di spese non concordate, nonché, infine, l'illegittimità
del tasso pattuito perché usuraio alla stregua di una concreta e globale considerazione del complesso degli oneri citati. Ha concluso,
previo accertamento della nullità della previsione negoziale delle clausole predette ritenute illegittime e dell'esatto rapporto di dare e avere in base ai risultati del ricalcolo da effettuarsi a cura di un consulente d'uffizio, per la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse,
oltre agli interessi legali creditori, al risarcimento del danno da stimarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1337, 1338, 1366,
1376 c.c.; vinte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del legale antistatario.
I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data 29/4/2015, si
è costituita in giudizio la Controparte_1
che ha, preliminarmente, eccepito il decorso del termine prescrizionale decennale per il diritto alla ripetizione delle rimesse passive antecedenti al decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione del saldo creditore relativo al conto corrente n. 1174892, perché in corso al momento della notifica della citazione;
in ogni caso, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, evidenziando l'espressa previsione pattizia degli interessi passivi, nonché della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e delle valute applicate e l'inadeguatezza della prova del credito offerta dalla parte attrice, su cui incombeva l'onere di produrre gli estratti conto necessari per poter procedere alla ricostruzione integrale del rapporto e degli asseriti addebiti illegittimamente applicati;
onere, nella specie, non assolto.
pagina 3 di 18 I.3.- Con memoria difensiva depositata il 4/09/2019 si è
costituito l'Avv. Sergio Salvemini, in sostituzione dell'Avv. Alfredo
Carrozzini, per conto della Controparte_3
.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti
[...]
dalle parti, nonché previo espletamento di indagine tecnico –
contabile (cfr. elaborato a firma del Dott. Persona_1
depositato in data 1/7/2024 e la relazione integrativa del 16/2/2025;
nonché precedenti esiti della consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott. ssa , la causa è pervenuta, da Persona_2
ultimo, all'udienza del 21/05/2025 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 21/05/2025 è stata riservata per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. – Le domande formulate dall'attore sono meritevoli di parziale accoglimento nei termini che seguono.
Deve, anzitutto, osservarsi che la controversa fattispecie contrattuale ha ad oggetto la ricostruzione dell'esatto rapporto di dare e avere tra le parti in dipendenza del rapporto di conto corrente n. 1174892 (già 161209683-11) con apertura di credito “allo scoperto”, instaurato a partire dal 1°/10/2019 tra l'impresa individuale AI UO di RL SA e la BA TO
Popolare, a cui è subentrata la e, poi, l'odierna Controparte_2
convenuta, (doc. 1 fasc. parte Controparte_1
attrice),
In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione del saldo creditore pagina 4 di 18 relativo al conto corrente n. 1174892, formulata dalla banca convenuta sul presupposto che il conto fosse ancora in essere al momento della notifica della citazione.
Al riguardo si osserva che, pur sussistendo talune divergenze tra le parti in ordine alla data esatta di chiusura ed estinzione del rapporto, deve ritenersi pacifico e non contestato che, al momento della presente decisione, il conto corrente n. 1174892 risulti essere stato chiuso e ormai non operativo, circostanza che impedisce di avvalorare il pregio dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Difatti, in linea generale, i presupposti costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., che devono essere provati da colui che si afferma creditore, sono: 1)
l'esecuzione di un pagamento non dovuto;
2) la mancanza di causa che lo giustifichi, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento,
rescissione o inefficacia (cfr. Cass. 11/02/2020, n.3314). Difatti,
il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è
esclusivamente quello che sia consistito nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Dall'applicazione dei principi innanzi esposti alla materia bancaria consegue che al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens, occorre distinguere: se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima della chiusura pagina 5 di 18 del rapporto, momento in cui egli è tenuto a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
se, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione
(ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto
"scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. In quest'ultimo caso,
l'annotazione in conto di una posta di interessi o di commissione massimo scoperto, illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone,
ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore dell'istituto di credito;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
pagina 6 di 18 Ebbene, nel caso in esame, la banca convenuta ha sostanzialmente riconosciuto che il conto corrente oggetto di causa sia stato chiuso nel corso del presente giudizio;
ciò nondimeno, ha insistito nell'eccepire l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal correntista, sostenendo che tale azione,
introdotta quando il conto era ancora aperto, resti inammissibile anche laddove la chiusura sia sopravvenuta nel corso del giudizio,
poiché secondo la prospettazione dell'istituto di credito, la chiusura del conto costituirebbe una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che la valutazione della sussistenza di tale presupposto deve essere compiuta con riferimento al momento della proposizione della domanda.
Sennonché, richiamando un recente precedente della Corte di legittimità in un caso analogo, si reputa che ove il conto corrente sia chiuso in corso di causa venga meno l'originaria inammissibilità
della domanda di ripetizione di indebito in quanto "è sufficiente che
la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché
la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine",
indipendentemente dal momento in cui si verifichi" (cfr. Cass., sez.
VI, n. 15797 del 15/06/2018, che richiama Cass. 18 dicembre 2014, n.
26769).
È necessario, inoltre, procedere ad esaminare l'ulteriore eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca convenuta,
con riguardo ai versamenti qualificati come solutori compiuti dal correntista antecedentemente rispetto al 22 gennaio 2015, data di notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, analiticamente individuati nella comparsa di risposta.
pagina 7 di 18 Nel caso di specie, dalla valutazione desumibile dagli atti e dalle risultanze tecnico-contabili a firma del Dott. Per_1
, che si condividono per maggiore esaustività, linearità e
[...]
completezza, emerge in modo univoco la sussistenza di un affidamento in conto corrente, attestato in misura pari a £.80.000.000
(€41.316,55), determinato sia attraverso l'analisi dello scoperto medio esistente nel periodo oggetto di esame, sia attraverso la documentazione bancaria versata in atti.
In particolare, nel ricostruire i rapporti di dare e avere scaturenti dal contratto di conto corrente originariamente contrassegnato dal numero 16120968311 (divenuto poi n. 1174892),
instaurato dall'impresa individuale AI UO di SA RL con l'ex BA TO Popolare, il CTU ha precisato che il relativo documento contrattuale fu sottoscritto in data 1°/10/1990.
In particolare, il consulente tecnico ha valorizzato la comunicazione della del 18 dicembre Controparte_1
2014, con la quale è stata disposta la revoca degli affidamenti (doc.
17 fasc. attoreo che comprova, oltretutto, la chiusura del conto),
dalla quale risulta espressamente evidenziata l'esistenza di un'apertura di credito in conto corrente per euro 40.000,00; nonché
la comunicazione dell'allora BA TO del 3 luglio 1992,
contenente le condizioni economiche dell'affidamento sin dall'origine del rapporto di conto corrente.
Al riguardo, non è superfluo ricordare come la Corte di legittimità abbia stabilito un principio applicabile alla fattispecie, in quanto rapporto contrattuale instaurato tra le parti antecedentemente rispetto all'entrata in vigore del tub, alla stregua del quale “nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n.
pagina 8 di 18 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai
contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era
consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di
apertura di credito, con la conseguenza che la prova della
concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere
fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni,
atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta
l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura
di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano
stipularsi per iscritto a pena di nullità” (si veda Cass. Sez. 1,
13/06/2024, n. 16445, Rv. 671543 - 01).
Orbene, la misura dell'affidamento così accertata consente di ritenere provata, anche in via presuntiva, l'esistenza di un fido di fatto, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'apertura di credito può essere desunta da indici fattuali chiaramente significativi, non ponendosi ostacolo all'utilizzo della prova presuntiva, attesa la natura di protezione della nullità prevista dall'art. 117 TUB (cfr. Cass. n. 22385/2019;
Trib. Padova 10.4.2018, n. 794; Trib. Livorno 16.2.2017, n. 176;
Trib. Prato 18.2.2016).
Dunque, una volta accertata la sussistenza di un affidamento di fatto, oltre che conforme a quello giuridicamente ricostruito sulla base degli atti negoziali innanzi valorizzati, ogni rimessa intervenuta nel corso del rapporto avrebbe, di regola, natura meramente ripristinatoria della provvista, e non solutoria, poiché
eseguita in costanza di fido e, pertanto, non volta a soddisfare un debito verso la banca, bensì a ricostituire la misura pagina 9 di 18 dell'affidamento riutilizzabile, ampliando di nuovo la facoltà di indebitamento concessa (così, App. Torino 23.2.2012, n. 322).
Secondo l'opzione interpretativa della Suprema Corte di
Cassazione che si ritiene condivisibile “nel contratto di conto
corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per
la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che
sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare
l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne
profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche
rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista,
attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio
gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o
solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale
onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di
esaminare l'eccezione di prescrizione” (Cass. Sez. 6, 05/07/2022, n.
21225, Rv. 665196 - 01). Inoltre, al fine di stabilire quando un versamento possa definirsi solutorio, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente
agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad
interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la
banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se
un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre
previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati
dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale
saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i
limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò
qualificarsi come solutorio” (cfr. Cass. Sez. 1, 19/05/2020, n. 9141,
Rv. 658248 - 01).
pagina 10 di 18 Nella fattispecie, il consulente tecnico d'ufficio, premettendo di avere compiuto l'analisi sulla scorta degli estratti di conto corrente e degli scalari per valuta a far data dal 30/9/1995 sino al
31/7/2014, nonché di avere tenuto conto come il saldo di conto risultasse pressoché sempre negativo e che vi fosse l'addebito di oneri afferenti la presenza di affidamento, ha ragionevolmente supposto che il conto in esame fosse affidato.
L'indagine tecnica ha, altresì, accertato la presenza di talune rimesse aventi carattere solutorio, vale a dire eseguite in situazione di extrafido, le quali, non avendo funzione meramente ripristinatoria della provvista ma costituendo pagamenti in senso proprio diretti a ridurre un'esposizione debitoria non assistita da affidamento, risultano irripetibili per intervenuta prescrizione decennale.
In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 5
febbraio 2019, n. 3346), il consulente incaricato ha, dunque,
limitato l'effetto estintivo della prescrizione alle sole rimesse oltre fido, escludendo dal computo prescrizionale quelle aventi natura ripristinatoria, e ha quantificato le rimesse solutorie prescritte, in complessivi €78.706,48, riconoscendone la natura di importi irripetibili ai fini della determinazione del saldo finale.
Tale importo rinviene dall'ipotesi ricostruttiva elaborata a pagina 28 dell'elaborato tecnico dell'1/7/2024 denominata “ricalcolo
A” che risulta essere più attendibile e persuasiva tra le soluzioni prospettate dal dott. . Persona_1
Ne consegue che, pur in presenza di un affidamento di fatto, il consulente nominato tecnico d'ufficio, ha correttamente distinto le pagina 11 di 18 rimesse con funzione ripristinatoria da quelle con funzione solutoria, imputando le seconde a pagamento di debito in senso stretto e, quindi, soggette alla prescrizione decennale. In tal modo,
la ricostruzione contabile si rivela pienamente coerente con i principi affermati dalla Suprema Corte e con l'impostazione interpretativa secondo cui, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, rileva la concreta operatività del rapporto oltre i limiti del fido.
Orbene, passando ad esaminare nel dettaglio le doglianze attoree poste a fondamento dell'azione di ripetizione, la prima censura sollevata dagli attori attiene all'accertamento della non debenza degli interessi diversi da quelli legali determinati negozialmente con rinvio ai cd. interessi passivi "uso su piazza".
Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte risulta consolidato, come sintetizzato più di recente, dalla pronuncia della
Cassazione n. 24048 del 26/09/2019, che ha chiarito che "in tema di
contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della
disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza
bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per
la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura
superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per
difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla
base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la
pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a
quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli
e non riscontrabili con criteri di certezza".
pagina 12 di 18 Nel caso di specie, la comunicazione del 3 luglio 1992
effettuata da parte della BA al correntista, contenente talune delle condizioni economiche applicate al rapporto, risulta priva di data certa e di sottoscrizione. Pertanto, correttamente, il consulente tecnico d'ufficio, in sede di ricalcolo, ha proceduto ad azzerare le competenze addebitate e quelle accreditate, applicando –
in assenza di valida pattuizione scritta ovvero in presenza di rinvio all'“uso piazza” – il solo tasso di interesse legale ex art. 1284
c.c. per l'intera durata del rapporto, trattandosi di contratto stipulato anteriormente al 9 luglio 1992. Tale criterio è stato mantenuto anche per i periodi successivi, regolati ai sensi dell'art. 117 T.U.B., ai soli fini della continuità contabile.
Il regolamento pattizio appena citato, inoltre, non prevedeva alcun addebito di capitalizzazione trimestrale degli interessi sorretto da valida pattuizione negoziale.
Sicché, in applicazione, del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità si deve concludere che "in tema di
controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente
correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati
con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato
in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22
aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta
clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito
dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del
correntista senza operare alcuna capitalizzazione" (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016, Rv. 641046 - 01)
pagina 13 di 18 Quanto, infine, all'indebito connesso alla mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto e di altre spese connesse al conto corrente si osserva come la clausola in esame, ricostruita sulla scorta della generica pattuizione inserita nelle condizioni generali di contratto e nel documento di sintesi, sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che viene indicata la sola misura percentuale della commissione, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale debba essere calcolata (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022)
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'ipotesi ricostruttiva del saldo creditorio più attendibile e persuasiva tra le soluzioni alternative prospettate dal CTU dott. risulta essere quella Per_1
elaborata a pagina 18 dell'elaborato tecnico del 1° luglio 2024,
denominata “Ricalcolo A”, la quale appare pienamente coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità delle clausole indeterminate e sostituzione automatica del tasso convenzionale con quello legale ex art. 1284 c.c., nonché
conforme alla documentazione prodotta in atti e all'analisi contabile completa del rapporto di conto corrente n. 16120968311 intestato a
. Parte_1
In particolare, la prospettazione del CTU tiene conto della mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche, atteso che il contratto del 1°/10/1990 rinvia genericamente ad “accordi” non meglio individuati e che la comunicazione del 3/7/1992, recante alcune condizioni economiche, è priva di data certa e di sottoscrizione, con conseguente applicazione, per l'intera durata del rapporto, del tasso legale ex art. 1284 c.c. con capitalizzazione semplice e senza addebito di commissione di massimo scoperto o altri pagina 14 di 18 oneri accessori, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 117
T.U.B.
Quanto alla verifica di eventuali profili di usura, è stato accertato che alla prima chiusura trimestrale utile (30.09.1995) non si è registrato alcun superamento del tasso soglia medio tempore
vigente, con conseguente esclusione di ipotesi di usura pattizia o sopravvenuta.
Sulla base dei criteri sopra indicati, il CTU ha stabilito che
“a fronte del saldo del saldo calcolato dalla banca di -€ 49.450,88 a
debito del correntista, il ricalcolo effettuato riporta un saldo
attivo del conto corrente di €81.764,17. La differenza saldi ammonta
ad €127.379,49. Detto importo va decurtato delle rimesse irripetibili
in ragione di complessivi €79.091,54. Deducendo le rimesse
irripetibili le somme da recuperare sono pari per differenza ad
€48.287,95. Dette somme vanno, altresì, decurtate delle competenze
ricalcolate nei periodi di discontinuità del cc 2° trimestre 2009 e
del 2° trimestre 2012 in ragione di €932,41 così riducendosi in
€47.355,54”.
Di conseguenza, l'istituto di credito convenuto va condannato alla restituzione della somma predetta in favore del correntista,
oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 23448 del
26.10.2020).
Infondata risulta essere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al sollevata dalla Parte_2
banca solo con il deposito della comparsa conclusionale, atteso che lo stesso intermediario, con nota del 18.12.2014 (all. 17 fasc. di parte attrice) aveva provveduto a comunicare, oltre che a SA
pagina 15 di 18 RL (intestatario del conto corrente), anche a la Parte_2
revoca dallo scoperto di conto corrente con intimazione al pagamento della somma risultate a debito;
circostanza che tacitamente comprova la sussistenza di una coobbligazione di carattere personale in capo a quest'ultimo.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle "prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo alla pretesa creditoria attorea come accertata all'esito del presente giudizio (dunque, con riguardo al valore effettivo della controversia) ed, in particolare, allo scaglione compreso tra
€26.000,01 ed €52.000, 00, ridotti in misura del 50% quanto alla fase istruttoria in ragione della natura prevalentemente documentale e tecnica della stessa: Scaglione: da €26.000,01 ad €52.000,00
Parte_3
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...] Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 -50% 903,00
pagina 16 di 18 Decisoria 2.905,00 // 2.905,00 TOTALE 6.713,00
In considerazione del carattere meramente adesivo alle ragioni del debitore principale, nonché dell'unitarietà dell'impostazione difensiva svolta la liquidazione del compenso in favore del difensore di parte attrice viene compiuta unitariamente.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 28/02/2018 da e Parte_1
da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
a) ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA la al Controparte_1
pagamento della somma di €47.355,54, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale in favore di per Parte_1
le causali di cui in motivazione;
b) CONDANNA la alla Controparte_1
rifusione in favore di e di delle Parte_1 Parte_2
spese del presente giudizio, liquidandole unitariamente nel complessivo importo di €6.723,00 oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. MO NO, dichiaratosi anticipatario;
c) Pone definitivamente a carico della parte convenuta soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate nel corso del giudizio con decreti del 4/1/2021 e del 18/7/2024
Si comunichi a cura della Cancelleria.
pagina 17 di 18 Bari, 26/12/2025.
Il Giudice
TI D'RI
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