Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02251/2025 REG.RIC.
N. 02597/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2251 del 2025, proposto da
NZ IN NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Croce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2597 del 2025, proposto da
EN BU, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Croce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 2251 del 2025:
della Sentenza n. 181/2024 pubbl. il 25/09/2024 RG n. 140/2024 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla Cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Verbania in data 10.06.2025; a seguito di notifica eseguita in data 02/10/2024 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
quanto al ricorso n. 2597 del 2025:
della Sentenza n. 274/2024 pubbl. il 27/11/2024 RG n. 284/2022 del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla Cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Biella; a seguito di notifica eseguita in data 28/11/2024 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa OS PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in data 8.1.2026, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS PE |
IL SEGRETARIO